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Sentenza

L’assegno di mantenimento, non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente nel contesto di un procedimento di «revisione» degli equilibri fissati all’atto dell’ufficializzazione del «divorzio».
L’assegno di mantenimento, non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente nel contesto di un procedimento di «revisione» degli equilibri fissati all’atto dell’ufficializzazione del «divorzio».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 24 settembre 2013 - 7 gennaio 2014, n. 108
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

Fatto e diritto

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.S. e G.A., il Tribunale di Taranto, con decreto del 26/02/2010, escludeva un assegno a carico del marito per la moglie, non previsto in sede di divorzio consensuale.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento in data 14/05/2011, confermava tale decreto.
Ricorre per cassazione la moglie.
Resiste con controricorso il marito, che pure deposita memoria difensiva.
Giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 13860/02) precisa che l'assegno divorzile, come nella specie, non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex art. 9 L. Divorzio: il giudice dovrà esaminare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno e non già il mutamento di circostanze.
Andrà pertanto cassato con rinvio il provvedimento impugnato (non può questa Corte pronunciarsi sul merito, come richiesto, essendo necessari accertamenti di fatto); il giudice del rinvio dovrà esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno, ed in particolare accertare (come richiesto in memoria dal resistente) se la moglie conviva more uxorio con altra persona; pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa comparizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

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