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Il nuovo testo unificato in tema di unioni civili e coppie di fatto
Il nuovo testo unificato in tema di unioni civili e coppie di fatto
Nella seduta del 24 giugno 2014, è stato presentato il nuovo testo unificato in tema di unioni civili e coppie di fatto. Il D.D.L. n. 1316 prevede molte e importanti novità in tema, che -se approvate- andranno a regolare i rapporti giuridici tra conviventi.


Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 124 del 24/06/2014
(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di
disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei
conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei
patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e
congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.
La senatrice CIRINNA' (PD) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione
d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è
tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa
espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte
costituzionale, che la convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che
il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole
alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.
Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il
legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della
Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle
economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la
convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la
convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la
convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo
alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il
cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di
comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva
convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata
revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di
visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi
retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a
suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione
delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o autografa. Il comma 9, infine, reca
una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e
finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.
Mostra rif. normativi
senato.it - Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 124 del 24/06/2014
Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di
legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame
del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.
La relatrice CIRINNA' (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.
Il presidente PALMA propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei
lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Avv. Antonino Sugamele

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