Uno dei coniugi riceve un ricco patrimonio immobiliare in eredità. Si deve tenere conto nella determinazione dell'assegno divorzile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 19 febbraio – 24 giugno 2013, n. 15748
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
In fatto e in diritto
In un procedimento di divorzio tra R.G.U. e B.S., il Tribunale di Urbino, con sentenza 9 marzo 2007, dispone affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla madre stessa, assegno mensile, a carico del padre, di €. 700,00 per una figlia maggiorenne, convivente con la madre, di €. 1.000,00 per gli altri figli minori, e di €. 300,00, ancora a carico del R., per la moglie. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 5 agosto 2009, conferma le statuizioni del Tribunale.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la moglie.
Quanto al ricorso principale, in relazione all'assegno per la moglie, non si ravvisa violazione di legge, in ordine alla quale del resto non si svolge censura adeguata. Il ricorrente finisce per introdurre elementi di fatto, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, l'assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi (per tutte, Cass. n. 2156/2010).
E' pacifico tra le parti che l'eredità paterna pervenne al marito durante la convivenza matrimoniale (la separazione fu successiva), anche se questi afferma che i relativi beni immobili erano all'inizio scarsamente produttivi di reddito. Va precisato che il tenore di vita cui deve tendere l'assegno divorzile, non è solo, quello in atto, ma pure quello potenziale (evidentemente il notevole patrimonio ereditato poteva essere messo a frutto ovvero parzialmente alienato per far fronte ai bisogni famigliari: palesemente, anche in relazione ad esso, la Corte di merito parlava di condizione
agiata della famiglia).
Altrettanto pacifico in causa il divario reddituale tra marito e moglie.
E' appena il caso di precisare che non può effettuarsi una comparazione tra i regimi di separazione e divorzio, stante la differenza nei presupposti, natura, e caratteri dei due assegni (per tutte, Cass. n. 18433/2010).
Quanto alla richiesta di corrispondere assegno direttamente alla figlia maggiorenne, va precisato che giurisprudenza consolidata, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 155 quinquies c.c., ritiene legittimato alla richiesta il genitore convivente con il figlio maggiorenne (salvo evidentemente diversa scelta dello stesso, nella specie non manifestata esplicitamente), pacifica essendo in causa tale convivenza (anche se la figlia, per ragioni di studio, non sarebbe - secondo il ricorrente principale - “stabilmente dimorante” con la madre) (tra le altre, Cass. n. 11828 del 2009).
Quanto al mantenimento dei figli minori, con motivazione adeguata e non contraddittoria, la Corte di merito afferma che l'importo dell'assegno tiene conto della loro crescita e delle loro aumentate esigenze (si pensi anche soltanto a quelle di studio).
Quanto al ricorso incidentale, con motivazione adeguata, seppur stringata, il giudice a quo esclude un aumento dell'assegno divorzile, considerando l'entità del reddito del marito e la corresponsione, a suo carico, di assegno per i figli.
Circa la decorrenza degli assegni, non è ben chiaro se la domanda si riferisca anche all'assegno per la moglie o soltanto a quello per i figli. Il ricorso appare al riguardo non autosufficiente, in quanto la ricorrente incidentale non chiarisce se e quando le relative domande siano state formulate in primo grado o in appello, limitandosi a richiamare le conclusioni di appello.
Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
24-06-2013 20:07
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