MATRIMONIO - Annullabilità e annullamento. Errore su un'anomalia o deviazione sessuale.
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 12 febbraio 2013
Numero: n. 3407
L'errore, di cui all'art.. 122, comma 3 n. 1 c.c., deve ricadere sulla esistenza di una anomalia o deviazione sessuale, riguardante l'altro coniuge, tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale e in particolare l'esplicazione di una relazione sessuale fra i coniugi (esclusa, nella specie, la nullità del matrimonio richiesta dalla moglie; a detta della Corte, infatti, non risultava provata una tale forma di devianza, così come ha ritenuto non provato l'impedimento derivante dalla personalità e dall'orientamento sessuale del marito allo svolgimento di una vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi).
17-02-2013 23:15
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