Per il Tribunle di Lamezia Terme se l'ex coniuge ha un figlio dal convivente non ha piu' diritto all'assegno di mantenimento.
Tribunale di Lamezia Terme
Sezione Civile
Decreto 1 dicembre 2011
(Pres. Ianni, est. Danise)
MOTIVI DELLA DECISIONE
A cagione del mutamento delle condizioni in cui erano maturati gli accordi previsti in sede di separazione, consistenti nella convivenza more-uxorio dell'ex coniuge con un nuovo compagno, nonché lo svolgimento di attività lavorativa, l'E, con ricorso depositato il 30.06.11, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione e, in particolare, l'esenzione dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.
La P, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, conseguentemente, la conferma dell'obbligo di corresponsione dell'assegno, non essendo mutate le condizioni economiche.
La domanda di parte ricorrente presuppone l'analisi di una vexata quaestio giuridica, ovvero stabilire se la convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge cui è stato riconosciuto in sentenza di separazione l'assegno di mantenimento incida o meno sul mantenimento di tale beneficio.
Il quesito è, peraltro, oggetto di dibattito in giurisprudenza, in seno alla quale sono emerse due diverse correnti di pensiero, l'una che nega tale diritto e l'altra di segno opposto.
Orbene, al fine di illustrare le motivazioni che inducono questo Tribunale ad aderire al primo dei due orientamenti, appare opportuno un breve cenno alla disciplina prevista in materia.
L'assegno di mantenimento è previsto dal Codice civile all'articolo 156, secondo cui “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La ratio dell'istituto muove dal carattere temporaneo della separazione, ben potendo i coniugi decidere di riconciliarsi. È proprio questo carattere di “precarietà” che non fa venir meno quanto disposto dall'articolo 143 c.c. e che, quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se giudizialmente separati.
Secondo l'orientamento tralaticio di dottrina e giurisprudenza, la finalità perseguita dal legislatore sarebbe di carattere assistenziale, e consisterebbe nel garantire al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita che in costanza di matrimonio.
Una sfumatura di tale opinione è stata offerta da quella corrente di pensiero che attribuisce all'assegno di mantenimento lo scopo di preservare il coniuge più debole dal deterioramento delle proprie condizioni economiche seguenti alla separazione.
Il secondo comma della citata disposizione recita che l'entità dell'assegno di mantenimento si determina tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato; il mutamento delle circostanze, il sopravvenire di fatti successivi al procedimento di separazione o di realtà emerse da attività istruttoria consentono la proposizione di istanza di revoca o modifica al giudice istruttore designato (art. 709 ult. co. c.p.c.).
Ciò posto, nella fattispecie in esame l'E ha indicato, quale fattore determinante il mutamento delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione, la convivenza more-uxorio dell'ex moglie con altro uomo, coronata dalla nascita di un figlio.
Il problema che si pone è, appunto, stabilire se tale circostanza sia idonea a giustificare l'esenzione dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento.
La giurisprudenza si è attestata su due posizioni – sintetizzate dalle pronunce allegate agli atti dalle parti – antitetiche e contrastanti: l'una, di stampo tradizionale, che nega tale possibilità, considerando la convivenza more-uxorio priva del carattere di stabilità tale da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento (Cass. sent. n. 1096/2010); l'altra, innovativa, di segno opposto, che considera la nuova convivenza idonea a escludere la rilevanza del tenore di vita in costanza di matrimonio quale parametro dell'adeguatezza dei mezzi che devono essere garantiti all'ex coniuge in sede di separazione (Cass. sent. n. 17195/11).
Il primo orientamento trae spunto dalla considerazione per cui la mera convivenza, così come la nascita di un figlio, non giustificano di per sé la perdita dei diritti economici che derivano dal matrimonio.
Gli Ermellini rilevano che: “il carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell'assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire solo su quella parte dell'assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché l'avente diritto non contragga un nuovo matrimonio.
Né la nascita di una figlia può considerarsi idonea a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, potendo solo di fatto cementare l'unione ma non dar luogo all'insorgenza di diritti ed obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio” (Cass. sent. n. 1096/2010).
Tale indirizzo muove dal presupposto che solamente gli elementi successivi alla separazione possono essere presi in considerazione come fatti nuovi ai fini della sospensione del versamento dell'assegno o di una sua revisione; e, nel caso specifico, non possono considerarsi circostanze sopravvenute né la nuova relazione, né la nascita di una figlia dal nuovo compagno in quanto fatti precedenti la pronuncia di divorzio.
La Corte ha più volte ribadito che (Cass. n. 24858/08, n. 14921/07, n. 1179/06) la convivenza “occasionale” o “temporanea” con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e di ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento, salvo che sia data la prova che tale convivenza abbia determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto.
Con la citata sentenza n. 17195/11 la Suprema Corte ha adeguato il proprio giudizio alla luce delle esigenze e dei criteri di equità sociale imposti dal nostro ordinamento, in virtù dei quali, pur riconoscendo la validità del consolidato principio per cui “la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé direttamente sull'assegno di mantenimento” gli Ermellini considerano come “ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune – analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell'art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio – la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto.
A quel punto il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte all'esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno, fondato sulla conservazione di esso” (Cass. sent. n. 17195/11).
Tale ultimo orientamento è, a parere di questo Collegio, assolutamente condivisibile proprio in virtù del citato parametro di equità sociale che, nel caso di specie, risulterebbe certamente violato laddove si consentisse il “mantenimento” di una famiglia della quale il ricorrente non fa parte.
Non può considerarsi equo che il medesimo “tenore di vita” osservato in costanza di matrimonio debba essere assicurato solo al beneficiario dell'assegno, rischiando di compromettere, invece, le capacità economiche e, conseguentemente, le possibilità di una vita dignitosa all'onerato, in presenza di condizioni che giustificherebbero una riduzione o una revoca dell'assegno stesso.
Non solo. Come segnala la più attenta giurisprudenza, che qui si condivide (Trib. di Varese, ordinanza del 26 novembre 2010, g.i. dott. G. Buffone), è lo stesso principio di solidarietà costituzionale, richiamato anche dall'art.143 c.c., che impone ai singoli, ancorché non più legati dal vincolo matrimoniale, di avere riguardo alle condizioni di vita dell'ex coniuge, quanto meno come persona umana.
È noto che il coniuge che intraprende una nuova convivenza trae dei benefici economici, se non altro in quanto può condividere le spese di ordinaria amministrazione (vitto, alloggio e relativi oneri), al contrario del coniuge rimasto solo, il quale deve affrontare, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, anche quelle relative al mantenimento dell'ex coniuge e degli eventuali figli.
Nella citata ordinanza del 2010 si legge che “è dovere del coniuge che ricostituisce un nuovo nucleo familiare quello di consentire ad una riduzione del mantenimento che sostiene l'altro rimasto solo, non tanto e non solo per garantire migliori quantomeno uguali condizioni di vita, quanto soprattutto nell'interesse superiore della prole che trae vantaggio da un maggiore benessere economico del padre e della madre, che come tali meglio possono svolgere la funzione che è loro propria”.
In virtù delle considerazioni fin qui svolte emerge che l'instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, di conseguenza, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell'altro coniuge, di un assegno di mantenimento.
Nel caso che ci occupa, il carattere di stabilità della relazione della P, peraltro non contestato dalla stessa, appare certificato dalle annotazioni negli atti di stato civile forniti dal ricorrente e, come tale, idoneo a giustificare la sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento.
Ad opinar diversamente, in definitiva, si perverrebbe alla paradossale conclusione che l'Eu debba contribuire alla crescita ed al mantenimento del figlio nato dalla nuova relazione instaurata dall'ex coniuge, in contrasto con le più elementari esigenze di rispetto di giustizia ed equità sociale.
Attesa la natura del giudizio, si ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso per la modifica delle condizioni di separazione presentato da nei confronti di , così definitivamente provvede:
1) In accoglimento della domanda, modifica il provvedimento di separazione del Tribunale di Lamezia Terme omologato in data 04.03.10, disponendo che, a far data dall'1 gennaio 2012, E non è più tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore di P;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Lamezia Terme nella Camera di Consiglio del 01.12.11
Il Giudice Estensore Il Presidente
21-02-2012 00:00
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