La designazione dell'amministratore di sostegno si può fare solo se c'è l'incapacità.-
Sezione I civile - Sentenza 20 dicembre 2012 n. 23707
La Cassazione ha stabilito che l'amministratore di sostegno può essere effettivamente nominato dal giudice soltanto se e quando si verifica la condizione di incapacità del designante. Indirettamente ha escluso che un soggetto che si trovi nella piena capacità psico-fisica, possa nominare un amministrore di sostegno.-
Per la Cassazione “la designazione de futuro … resta circoscritta nell'ambito di un'iniziativa privata”. Infatti, “la sua funzione è destinata a compiersi, mediante il dispiegarsi effettivo dei suoi effetti, al realizzarsi della condizione personale avuta presente, e nell'alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte del giudice tutelare”.
21-12-2012 23:47
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