E' reato (art. 570 c.p.) il comportamento del genitore che omette di versare la somma stabilita per il mantenimento della moglie e della figlia minore.
Trib. Napoli Sez. III, 20/07/2012
E' imputabile per il reato p. e p. dall'art. 570 c.p. il prevenuto che omettendo di versare la somma stabilita con provvedimento del tribunale, a titolo di mantenimento della coniuge non separata e della figlia minore, faccia mancare loro, per colpa, i mezzi di sussistenza. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare il reato p. e p. dall'art. 570, cpv 2° c.p., punisce il coniuge che anche separato di fatto, faccia mancare i mezzi di sussistenza all'altro coniuge ed ai discendenti di età minore o inabili al lavoro. La norma non mira a sanzionare la mancata e puntuale corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione ma colui il quale faccia mancare i mezzi di sussistenza, con lesioni dei doveri di solidarietà parentale e coniugale derivanti dal vincolo matrimoniale anche in caso di separazione.
09-11-2012 00:21
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