Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Notizia

Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)
Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)
Gli uffici che si occupano di queste tematiche
DG Italiani all'Estero e Politiche Migratorie

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l'automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri  devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia:

    al Comune italiano, direttamente dall'interessato; 
    oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

    istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;   
    copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all'art. 64, debitamente legalizzata e tradotta. 

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L'Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell'interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L'interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti  di cui all'art. 22 del suddetto Regolamento.

È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o  multilaterali.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza