Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (12G0242) GU n. 293 del 17-12-2012 testo in vigore dal: 1-1-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di filiazione
1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione
e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e'
avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e'
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di
persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato
fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti
dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in
matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il
riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto
separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non
puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il
genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che
fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se
viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna
informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia
compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia
palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso
mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto
riguardo all'interesse del figlio».
3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da
persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta
all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un
vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e
alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal
tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito
dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione
di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei
suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei
confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e'
sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti
e doveri del figlio».
7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno
lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma
7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis
(Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle
sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di
eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in
relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo
l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per
decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono
tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al
genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza
dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita'
di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro
primo del codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli
naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli».
Art. 2
Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in
materia di filiazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per
eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel
rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai
principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come
rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei
riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con
riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di
«figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio»
quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice
civile, in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente:
«Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della
presunzione di paternita'»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I
del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un
nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della
filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un
nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello
stato di figlio»;
6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I
del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del
riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I
del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;
8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla
legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della
prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del
matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo
idoneo;
d) estensione della presunzione di paternita' del marito
rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e
ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con
riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1),
2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli
nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio
riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia
adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio,
demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita'
di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di
cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi
in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di
figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice
civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo
al quattordicesimo anno di eta';
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del
riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita'
dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di
decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri
legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e
i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e
dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di
responsabilita' genitoriale quale aspetto dell'esercizio della
potesta' genitoriale;
i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto
all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento,
precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di
procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del
tribunale o il giudice delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle
donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo,
anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri
la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per
gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more
del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di
petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33,
34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti
l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale
privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di
eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del
principio dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale
dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita'
genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo
restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei
tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei
familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano
interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione di controlli
che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate
agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far
valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti
minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono,
altresi', a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e
integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da
essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1
del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per
le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per
la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri
esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro
due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui
al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo
termine e' prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare
decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e
con la procedura prevista dal comma 3.
Art. 3
Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli
alimenti e al mantenimento
1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,
del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in
cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in
tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche
per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai
minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di
una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di
affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale
competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente
esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia
di alimenti e mantenimento della prole, puo' imporre al genitore
obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il
pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti.
Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo
precedente, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni
dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo
comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare
ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro
all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi
diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e
seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti
definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli
di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i
minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della
presente legge.
Art. 5
Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato
articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e
conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di
ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere
al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi,
anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola,
negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello
stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo
il primo dei nomi».
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012
19-12-2012 15:11
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