Il divorzio: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divorzio Il divorzio in Italia è regolato dalla legge 898/1970, che lo ha introdotto, successivamente modificata dalla legge n. 74/1987.
Il divorzio in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge. Ciò vuol dire che il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento in assenza di una pregressa separazione legale protrattasi per il tempo stabilito dalla legge.
Il caso prevalente di divorzio è, infatti, costituito dalla separazione personale dei coniugi ininterrotta per almeno 3 anni. Si deve trattare però di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto (quando i coniugi cioè concordano di vivere separatamente senza richiedere l'omologazione del Tribunale). In presenza di questa o di una delle altre ipotesi previste dalla legge es. coniuge riconosciuto colpevole di delitti di particolare gravità accertati (è la sentenza di condanna che deve essere successiva al matrimonio, il fatto può essere anche precedente) dopo il matrimonio; matrimonio non consumato; cambiamento di sesso di uno dei due coniugi; coniuge straniero che ha già ottenuto l'annullamento o scioglimento di matrimonio all'estero o che si sia già risposato, gli interessati possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o in caso di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, l'obbligo per uno di essi di versare all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.
La legge attribuisce al coniuge beneficiario di assegno di mantenimento, non passato a nuove nozze, il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata dall'altro coniuge durante gli anni della vita matrimoniale. In caso di morte del coniuge obbligato, il beneficiario, se non si è risposato, ha diritto in tutto o in parte alla pensione di reversibilità. Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze. Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.
Annullamento. (Nullità).
La nullità, viene dichiarata per fatti o cause preesistenti la celebrazione e che hanno impedito il costituirsi di un matrimonio valido. Mentre il divorzio pone fine a un matrimonio perfettamente valido, la dichiarazione di nullità elimina in tutto o in parte gli effetti di un matrimonio originariamente invalido (ad es. il matrimonio di minori di 16 anni senza l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni; il matrimonio di chi, all'epoca della celebrazione era già legato ad altra persona con matrimonio valido agli effetti civili; il matrimonio di persone legate da stretto vincolo di parentela; il matrimonio di chi al tempo della celebrazione era stato dichiarato interdetto per infermità di mente….) Restano salvi gli effetti nei confronti degli eventuali figli nati dall'unione annullata. Esiste anche una forma di annullamento solamente religioso, la cui pronuncia è di competenza del Tribunale Ecclesiastico. Le cause per cui si può chiedere l'annullamento sono:
la mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione;
il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale;
l'errore sulla persona del coniuge;
la violenza fisica o il timore;
l'impotenza al rapporto sessuale dell'uomo o della donna;
Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale "dispensa" del Pontefice.
Quando il matrimonio viene annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall'autorità giudiziaria civile solo se la sentenza del Tribunale Ecclesiastico viene resa esecutiva nello Stato Italiano attraverso l'apposito procedimento di delibazione davanti alla Corte d'Appello.
La mediazione familiare.-
I genitori separati o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione familiare per poter ottenere un aiuto nella gestione delle difficoltà che la crisi separativa può comportare rispetto alla relazione con i figli. Lo scopo della mediazione è di aiutare i genitori a continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei propri figli, nonostante la crisi della coppia. Il percorso di mediazione familiare offre un luogo di confronto utile per arrivare alla definizione di accordi concreti, che riguardano la relazione quotidiana con i figli; si articola in un numero variabile di incontri, condotti da un mediatore appositamente formato, e può essere gratuito o a pagamento.
28-10-2012 20:49
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