Il coniuge affidatario può limitare le visite al minore a causa degli impegni di lavoro senza incorrere nel reato di cui all
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Presidente
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere
Dott. MATERA Lina - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ga. Ro. , n. a (OMESSO);
nei confronti della sentenza in data 26 febbraio 2009 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma di quella del Tribunale di Taranto in data 22 gennaio 2007, appellata da Ga.Ro. , ha revocato la provvisionale concessa alla parte civile Mi. Gi. , e ha confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilita' della medesima, condannata alla pena di 100 euro di multa per il reato di cui all'articolo 388 c.p., comma 2, nonche' al risarcimento del danno in favore della parte civile, per avere eluso il decreto del Tribunale per i minorenni di Taranto del 29 marzo 2001 relativo all'affidamento della minore Mi.Di. , impedendo al padre di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata la quale deduce di avere ridotto le visite a una sola volta alla settimana per i suoi impegni di lavoro. Sottolinea che aveva proposto al Mi. di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, dal martedi' al giovedi', anche al fine di consentire incontri maggiormente sereni. Sostiene comunque che la norma penale dell'articolo 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perche' essa richiede l'elusione dell'obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, elusione implicante un comportamento fraudolento o simulato, nella specie assolutamente insussistente (cita cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692).
Il ricorso e' fondato. Con la sentenza indicata dal ricorrente le Sezioni unite di questa Corte hanno deciso, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle sezioni semplici, che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 388 c.p., comma 2, concernente l'elusione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori, il concetto di elusione non puo' equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinche' possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all'adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo. Su tale elemento caratterizzante il reato la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione. Con specifico riferimento alla giustificazione addotta dall'imputata che, secondo quanto si legge in sentenza, aveva addotto l'impossibilita' di condurre il minore presso il consultorio familiare due volte alla settimana, si sarebbe dovuta accertare ogni circostanza del caso concreto al fine di verificare, almeno, il fondamento, di tale spiegazione, e non limitarsi a equiparare l'inadempimento alla elusione. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
24-09-2010 00:00
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