Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Unioni civili. Convivente superstite. Diritto di abitazione

(Legge 20 maggio 2016 n. 76, articolo 1)
Unioni civili. Convivente superstite. Diritto di abitazione (Legge 20 maggio 2016 n. 76, articolo 1)
Il diritto di abitazione del convivente superstite previsto dall’articolo 1, co. 42, L. 76/2016 sorge solo se il convivente deceduto era proprietario dell’immobile adibito a residenza comune. Il diritto viene meno se il superstite cessa di abitare stabilmente l’immobile o intraprende matrimonio, unione civile o nuova convivenza. L’aggettivo “nuova” si riferisce alla convivenza, trattandosi di conviventi non già legati da matrimonio.

    Corte di Appello di Milano, sezione III, 23 gennaio 2026, n. 73
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in ### di Consiglio in persona dei ### - Dott. ### - Dott.
### - Dott. ### ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2770/2025 RG promossa, con ricorso
depositato in cancelleria il ### e notificato il ###, da ### (cod.
fisc. ###), con patrocinio dell'avvocato ### e con domicilio eletto
presso il suo studio in ### alla ### Appellante
contro
### (cod. fisc. ###), con patrocinio dell'avvocato ### e con
domicilio eletto presso il suo studio in ### alla ### Appellato
OGGETTO: ### di immobile urbano ### “Voglia l'ill.ma ###
d'Appello di ### contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza
di discussione, compiuto ogni accertamento ed emessa ogni
dichiarazione ritenuta anche solo opportuna, in riforma parziale
della sentenza del 23 settembre 2025, n. 7053, non notificata del
Tribunale di ### civile, R.G. n. 12291/2025, G.U. dott. ### così
giudicare i. disporre che la condanna del ### emessa dalla
sentenza n. 7053/2025 del Tribunale di ### a rilasciare in favore
del ### libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in ###
n. 10 debba essere eseguita immediatamente o entro il più breve
termine, al massimo entro 30 giorni dall'emissione della sentenza
di appello di accoglimento del presente gravame; ii. condannare il
### a risarcire il ### il danno per il mancato godimento
dell'appartamento per la somma di euro 1.300,00 per ogni mese
di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino all'effettiva
liberazione da cose e persone e così per euro 19.500,00 fino al 25
settembre 2025, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di Giustizia; iii. condannare il ### in ogni caso, al
pagamento degli interessi legali al saggio di mora ex art.1284, IV
comma, c.p.c. dalla scadenza di ogni mensilità, ed in ogni caso
dalla pendenza del presente giudizio, fino all'effettivo soddisfo; iv.
Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi
di giudizio e anche per la preliminare fase di negoziazione assistita,
e spese forfettarie ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 con la
maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del DM 55/20144,
in quanto ### redatto con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione che consentono la ricerca dei
documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto”. ###
“chiede che codesta ecc.ma ### d'Appello di ### voglia,
contrariis rejectis, accogliere le seguenti ### rigettare l'appello in
quanto inammissibile e/o manifestamente infondato ex art. 348bis
c.p.c., non risultando ragionevoli probabilità di accoglimento.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello
proposto dal ### perché infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7053/2025 del
Tribunale di ### XIII Civ., se del caso, anche con motivazione
diversa;
NEL MERITO IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma ###
d'### ravvisasse presupposti per una riforma anche solo parziale
della sentenza impugnata, riformato in via incidentale il capo della
sentenza sopra testualmente riportato (pag. 3), confermi in ogni
caso il decisum della sentenza impugnata, sia pure con diversa
motivazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: ### dichiarare inammissibili e tardive ex
art. 345 comma 3 c.p.c. le produzioni documentali di parte
appellante effettuate con l'atto di appello (docc. 10 e 11) e, per
l'effetto, disporsi l'espunzione. ### condannare l'appellante alla
rifusione delle spese e compensi del grado si appello e, in caso di
accoglimento dell'appello incidentale condizionato, di entrambi i
gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ###
ha adito il Tribunale di ### allegando − di essere l'unico
proprietario dell'appartamento sito al terzo piano dello stabile
ubicato in ### alla ### n. 10, ereditato dalla madre ###
deceduta in data 7 aprile 2020, − che già a quella data (e più
precisamente a partire dall'autunno 2019, momento in cui l'allora
proprietaria ### veniva trasferita in una ###, il predetto
immobile era detenuto a titolo gratuito dalla sorella del ricorrente,
### in forza di comodato precario, − che, pertanto, nell'aprile
2020 il sig. ### quale erede della madre, è divenuto proprietario
esclusivo dell'appartamento in commento ed è subentrato nel
rapporto di comodato precario con la sorella ### − che in data
### è deceduta; − che con raccomandata del 24.5.2024 ### ha
vanamente intimato la restituzione dell'immobile all'ex convivente
della sorella, sig. ### che, trasferitosi nell'appartamento in
commento unitamente alla signora ### ha continuato ad abitarlo
anche dopo la sua morte.
Date queste premesse, il ricorrente ha quindi chiesto la condanna
di ### al rilascio immediato dell'unità abitativa ed al pagamento
di un'indennità di occupazione, pari ad €. 1.300,00 (o nella diversa
somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia) per ogni
mese di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino
all'effettiva liberazione oltre interessi legali al saggio di mora dalla
scadenza di ogni mensilità al saldo. Ha chiesto inoltre la condanna
del resistente al pagamento in suo favore di una somma
equitativamente determinata per la mancata partecipazione,
senza giustificati motivi, al procedimento di mediazione.
Costituendosi nel giudizio così radicato ed iscritto al n. 12291/2025
RG, il sig. ### ha resistito alla domanda rivendicando il diritto di
abitazione ex L. 76/2016 in forza della convivenza more uxorio con
la signora ### durata sedici anni.
Con sentenza n. 7053/2025 pubblicata il ###, il Tribunale di ###
ha parzialmente accolto la domanda del ricorrente ###
condannando ### a rilasciare l'immobile entro il ###, avendo
egli diritto di abitarvi sino a quella data ai sensi dell'art. 1, co. 42,
L. 20/5/2016, 76. Rigettata la domanda risarcitoria, ha
compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso in appello depositato in data ###, ### ha interposto
gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma
con condanna del sig. ### al rilascio immediato dell'immobile
reiterando la richiesta di essere risarcito del danno per il mancato
godimento dell'appartamento per la somma di euro 1.300,00 per
ogni mese di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino
all'effettiva liberazione da cose e persone e così per euro
19.500,00 fino al 25 settembre 2025, o quell'altra somma
maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi di
mora dalla scadenza di ogni mensilità fino all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese processuali.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di
discussione, è stato notificato a parte appellata che, costituendosi
con comparsa depositata telematicamente in data ###, ha
contestato in toto l'appello avversario ritenuto inammissibile ex
art. 348bis cpc e comunque infondato, chiedendone
conseguentemente il rigetto, con conferma della sentenza gravata
e la vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. In
denegata ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza
gravata, il convenuto appellato ha chiesto in via incidentale la
riforma del capo della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto
accertata la titolarità del diritto reale di proprietà azionato.
All'udienza del 14.1.2026, tentata invano la conciliazione e dopo
la discussione orale delle parti, il Collegio ha deciso la causa dando
lettura del dispositivo allegato al verbale.
Osserva la ### che, con il primo motivo di impugnazione, parte
appellante ha censurato la violazione e/o erronea applicazione
della norma di cui all'art. 1, comma 42, della l. n. 76/2016 per
avere il Tribunale ritenuto esistente il diritto di abitazione del ###
pur in assenza del fatto costitutivo oggettivo atteso che la
convivente defunta sig.ra ### non era proprietaria dell'immobile
abitato.
Il motivo merita accoglimento dovendosi osservare che il diritto di
abitazione previsto dall'art. 1, comma 42, della L. 76/2016 a
favore del convivente superstite, si applica solo nel caso in cui il
convivente defunto fosse proprietario dell'immobile adibito a
residenza comune.
La norma, infatti, riconosce al convivente superstite il diritto di
continuare ad abitare nell'immobile solo "in caso di morte del
proprietario della casa di comune residenza" (art. 1, comma 42, L.
76/2016) con la conseguenza che il diritto di abitazione del
convivente superstite non sorge se il defunto non era proprietario
dell'immobile, ma solo comodatario o detentore a diverso titolo”
(in tal senso C. 15000/2021).
In questi casi, infatti, il diritto di abitazione non può essere opposto
al proprietario dell'immobile, che ha diritto a rientrare nella
disponibilità del bene alla cessazione del comodato.
Sicché presupposto necessario per riconoscere il diritto di
abitazione del sig. ### era la proprietà dell'immobile di via ###
n. 10 (piano terzo) in capo alla convivente deceduta signora ###
Sul punto si inserisce l'argomentazione dell'appellato - qualificata
come motivo di appello incidentale condizionato pur trattandosi di
mera difesa - a mezzo della quale il sig. ### ha censurato il
Tribunale per aver ritenuto fornita dal sig. ### adeguata prova
della propria legittimazione attiva e, dunque, della titolarità del
diritto di proprietà dallo stesso vantato sull'immobile de quo al
momento della proposizione della domanda di rilascio e
lamentando altresì l'inammissibilità delle note di trascrizione
prodotte tardivamente dall'attore solo in questa sede di
impugnazione.
La doglianza è infondata dovendosi osservare - a prescindere da
ogni valutazione circa l'ammissibilità della documentazione
relativa alla provenienza dell'immobile prodotta a corredo della
citazione in appello e indipendentemente dalla considerazione che
l'esclusiva proprietà dell'immobile oggetto di comodato in capo alla
dante causa dell'odierno appellante non è mai stata contestata
anteriormente al giudizio - che ### ha agito prospettando di
essere subentrato nel contratto di comodato concluso tra la madre
e la sorella sia quale comodante, a seguito del decesso della prima,
sia quale erede della comodataria, a seguito del decesso della
seconda, con conseguente estinzione del contratto di comodato
essendo venuta meno la distinzione tra le parti.
Su tale prospettazione il sig. ### nulla ha opposto limitandosi ad
eccepire la mancata compiuta dimostrazione del diritto di proprietà
del sig. ### Occorre sul punto richiamare il costante orientamento
giurisprudenziale, da questa ### pienamente condiviso, in base
al quale “a fronte della domanda di accertamento di
un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al
rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete
esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che
assicura il legittimo godimento del cespite” (così C.
Ord. 11809/2025).
Nel caso di specie la domanda principale del sig. ### (attore in
primo grado) è stata quella di accertare e dichiarare l'occupazione
senza titolo dell'immobile oggetto di causa da parte del sig. ###
Di conseguenza, l'onere della prova a carico del ricorrente era
esclusivamente quello di provare la sua versione dei fatti, ovvero
che il contratto di comodato intercorso tra la madre (nella qualità
di esclusiva proprietaria) e la figlia ### al quale lui era subentrato,
nella qualità di erede, alla morte della prima, non era esteso al sig.
### (convenuto in primo grado) che dunque era privo di alcun
titolo che lo legittimasse a rimanere nel proprio immobile.
Era dunque a carico del sig. ### l'onere di provare la sua tesi
difensiva ossia di aver diritto di abitare l'immobile in quanto di
proprietà della convivente more uxorio deceduta, signora ###
Tale prova non è stata fornita essendosi il sig. ### limitato a
sostenere l'irrilevanza del testamento e della visura catastale
prodotti dal sig. ### in primo grado ai fini della dimostrazione del
proprio diritto di proprietà dell'immobile in commento.
È pertanto escluso che il sig. ### possa vantare un diritto di
abitazione sull'immobile di proprietà di ### essendo venuto meno
il titolo di detenzione ### con la morte della comodataria ###
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha
reiterato la domanda risarcitoria atteso il mancato godimento
dell'immobile alla luce dell'illegittima occupazione da parte del sig.
### La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
Va premesso che le ### della ### hanno recentemente
composto un contrasto circa i presupposti richiesti e i limiti entro
cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di
occupazione sine titulo.
Premesso che “nel caso di occupazione senza titolo di bene
immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del
proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la
concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro
corrispettivo, che è andata perduta”, la violazione del diritto di
godere della cosa, in quanto integrante essa stessa un danno
risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche
risarcitoria nei termini emersi a quella parte della giurisprudenza
secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella
di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando così la
prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da
cui inferire il pregiudizio allegato e, in assenza di una prova
concreta, detto danno è comunque risarcibile e può essere
liquidato dal giudice in via equitativa anche mediante il parametro
del canone locativo di mercato” (C. SS.UU. ###/2022).
Nel caso di specie, premessa la mancata allegazione, da parte
dell'appellato, dell'impossibilità del proprietario del bene di
esercitare il diritto di godimento sull'immobile per cui è causa,
ritiene questo Collegio che il danno subito dal sig. ### in
conseguenza della mancata restituzione del bene da parte del sig.
### possa essere equitativamente determinato attenendosi
prudenzialmente al valore locativo di poco superiore al medio delle
abitazioni di tipo economico tenendo in considerazione le
dimensioni e le caratteristiche dello stesso ovvero €. 10,00/mq x
100 mq (indicati da parte appellante) per un importo pari ad €.
1.000,00 mensile, senza che, d'altro canto, parte appellata abbia
sollevato alcuna censura al riguardo o fornito una
controprospettazione che induca a ritenere scorretta la predetta
quantificazione del canone.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra deduzione ed
argomentazione, l'appello va accolto con condanna di ### al
rilascio immediato dell'immobile in favore di ### ed a
corrispondere in suo favore la somma di €. 1.000,00 mensili a
titolo di indennità di occupazione del suddetto immobile a far data
dal mese di giugno 2024 fino all'effettivo rilascio oltre interessi
dalla richiesta di rilascio alla domanda giudiziale ex art. 1284, I
comma c.c. e dalla domanda giudiziale al saldo, ex art. 1284, IV
comma ### il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc,
### deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in
dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n.
147/2022 in base al valore della controversia indicato nel ricorso
introduttivo (scaglione compreso tra €. 5.200,01 e 26.000,00) ed
al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e al valore
minimo per quella di trattazione e decisionale, compiute
oralmente, con l'integrazione (pari al 20%) prevista dall'art. 4 per
essere stato il ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione che consentono la ricerca dei
documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto.
P.Q.M.
### d'### di ### definitivamente pronunciando sull'appello
proposto da ### contro ### avverso la sentenza del Tribunale di
### n. 7053/2025, pubblicata in data ###, ogni diversa
domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: 1. in
accoglimento dell'appello proposto da ### e, per l'effetto, in
riforma dell'impugnata sentenza, condanna ### al rilascio
immediato, in favore dell'appellante, dell'immobile oggetto di
causa; 2. condanna ### a corrispondere a ### la somma di €
1.000,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione del suddetto
immobile, dal 25.6.2024 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi
dalla richiesta di rilascio alla domanda giudiziale ex art. 1284, I
comma c.c. e dalla domanda giudiziale al saldo, ex art. 1284, IV
comma c.c.; 3. ### a rimborsare all'appellante le spese di
entrambi gradi del giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo
grado, in complessivi € 4.064,00 per compensi e, quanto al
presente grado, in complessivi € 4.719,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza