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Sentenza

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Responsabilità genitoriale - Affido condiviso - Affido esclusivo - Interesse del minore - Bigenitorialità - Provvedimenti riguardo ai figli

(Cc, articolo 337 ter)
SEPARAZIONE E DIVORZIO Responsabilità genitoriale - Affido condiviso - Affido esclusivo - Interesse del minore - Bigenitorialità - Provvedimenti riguardo ai figli (Cc, articolo 337 ter)

    Tribunale di Agrigento, 18 febbraio 2026, n. 217
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in ### di Consiglio, composto dai ### - ### - Giudice
relatore G. ### - Giudice Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 215/2024 degli affari di contenzioso civile
TRA
### nata a ### (### il ### (Avv. ### RICORRENTE
E
### nato a ### (### il ### CONVENUTO contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nati fuori
dal matrimonio
### cfr. verbale di udienza del 3.02.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data ###, ### ha chiesto di regolamentare l'affidamento della figlia ###
nata a ### il ###, dalla relazione more uxorio avuta con ### Nessuno si costituiva per ### sebbene
ritualmente evocato in giudizio.
La causa, adottati i provvedimenti urgenti e istruita mediante l'espletamento di prova testimoniale,
veniva rimessa al Collegio all'udienza del 3.02.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti che il rapporto tra i genitori e il minore, nata dalla relazione more uxorio
intrattenuta dalle parti, è attualmente privo di regolamentazione, ed è quindi necessario adottare i
provvedimenti relativi all'affidamento del minore e al suo mantenimento.
Quanto al regime di affidamento, deve tenersi conto che il padre, dopo essersi allontanato dal
tetto coniugale, non ha dato più notizie di sé, risultando di fatto irreperibile, disinteressandosi del
tutto della figlia e non provvedendo in alcun modo al suo mantenimento (v. quanto dichiarato dalla
teste ### all'udienza del 3.02.2026).
Deve pertanto, essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con stabile collocazione
presso il domicilio materno. Alla madre saranno devolute tutte le decisioni di maggior interesse per
la vita della minore, che la stessa potrà prendere in modo autonomo, anche quando riguardanti le
scelte relative all'educazione o alla tutela della salute della figlia.
Nessuna statuizione va adottata in ordine al diritto di visita del padre, considerata la sua totale
assenza nella vita della minore.
In relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale, devono essere confermati i provvedimenti
urgenti, non essendo emersi dall'istruttoria ulteriori elementi di valutazione.
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la
ricorrente è un bracciante agricolo, mentre del convenuto non si ha alcuna notizia) deve essere
posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della minore versando alla
ricorrente un assegno mensile nella misura di euro 200,00. Il convenuto dovrà inoltre contribuire,
in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute
nell'interesse della figlia, previa concertazione tra le parti.
Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili in ragione della natura della
controversia e della comunanza di interesse delle parti all'adozione delle misure contenute in
questo provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede: -affida la minore in via esclusiva alla madre, alla quale saranno devolute
tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della minore, che la stessa potrà prendere in
modo autonomo, anche quando riguardanti le scelte relative all'educazione o alla tutela della
salute della figlia; -dispone che la minore avrà stabile collocazione presso il domicilio materno; -
pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo nel
mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno € 200,00, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ### e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, previa concertazione tra le
parti; dichiara irripetibili le spese di lite.
Avv. Antonino Sugamele

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