SCUOLA - Sostegno scolastico e disabilità grave: illegittima l’assegnazione di ore inferiori all’orario di frequenza in assenza di adeguata motivazione nel Pei
(Dlgs 7 agosto 2019 n. 96; Dlgs 16 aprile 1994, n. 297; articoli 2, 3 e 38 della Costituzione)
In materia di integrazione scolastica dell’alunno con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, è illegittimo il Piano Educativo Individualizzato che assegni un numero di ore di sostegno inferiore all’orario di frequenza scolastica, qualora tale quantificazione non sia sorretta da una specifica e puntuale motivazione idonea a dimostrare la sufficienza delle ore attribuite in rapporto alla complessità della patologia, ai bisogni educativi emersi e agli interventi didattici programmati.
Tar Campania Salerno, sezione. I, sentenza 15 gennaio 2026 n. 103 – Pres. Mezzacapo, Ref. Est. Esposito
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2025, proposto da -
OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-,
rappresentati e difesi dagli avvocati…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto
Comprensivo "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in
Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa concessione di adeguate misura cautelari:
a) del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del 30 ottobre 2025, avente ad oggetto l'assegnazione
delle ore di sostegno all'alunno;
b) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e
in quanto lesivo della posizione di ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania e dell'Istituto Comprensivo "-OMISSIS- -OMISSIS-" di -
OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2025 e depositato il 15 novembre 2025, i ricorrenti
impugnano il provvedimento con cui l'Amministrazione scolastica ha attribuito al figlio minore,
frequentante la -OMISSIS- classe della scuola secondaria di primo grado, affetto da disturbo dello
spettro autistico e in condizione di invalidità grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992, un
numero di ore di sostegno pari a 18 ore, inferiore all'orario scolastico settimanale pari a 28 ore.
2. I ricorrenti deducono:
- la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, degli artt. 1, 3, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 della L.
n. 104 del 1992, in quanto l'assegnazione del numero di ore di sostegno, in misura inferiore all'orario
di frequenza, è avvenuta senza tener conto delle esigenze dello studente e delle valutazioni del
G.L.O.;
- la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per l'assenza di motivazione;
avanzando altresì domanda risarcitoria.
3. Si è costituita l'Amministrazione statale chiedendo il rigetto del ricorso.
4 . Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per essere decisa con
sentenza breve, previo avviso alle parti.
5. Occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che "il
diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38,
comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un
diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in -OMISSIS- battuta) e l'amministrazione (in
attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino
anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di
frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla L.-
quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il
diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità
nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della
massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un
monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie" (TAR
Lazio - Roma, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5127).
Il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente oggetto di modifica
legislativa (ad opera del D.Lgs. n. 96 del 2019, che ha riformulato l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2017)
si compone di più momenti e di più atti, tra i quali le "proposte" del G.L.O. ed il Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.).
In particolare, il P.E.I. costituisce uno degli strumenti essenziali per garantire l'effettività del diritto
all'istruzione e all'integrazione dei minori diversamente abili.
In base alla normativa vigente, le ore di insegnamento di sostegno attribuibili allo studente in
situazione di handicap devono infatti essere individuate - non soltanto dal punto di vista
quantitativo ma anche avuto riguardo alle concrete modalità di prestazione dell'assistenza, adeguate
alla patologia di cui è affetto l'alunno - esclusivamente tramite il P.E.I., ex lege affidato ad una
apposita equipe multidisciplinare, cui spetta il compito "di formulare le proposte relative
all'individuazione delle risorse necessarie e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti
temporali, l'intervento di sostegno ai bisogni specifici dell'alunno interessato" (TAR Campania -
Napoli, sez. IV, 26 maggio 2020, n. 1991).
Il P.E.I. deve essere tempestivamente adottato dall'Amministrazione scolastica ("è redatto in via
provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" cfr. art. 7, comma
2, lett. g, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66) al fine di garantire con pienezza il diritto allo studio del disabile.
Esso rappresenta, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'unico documento tecnico
deputato, in ragione della particolare e qualificata composizione dell'equipe cui è affidata la sua
redazione, alla quantificazione delle ore attribuibili in relazione alla patologia di cui il disabile è
portatore; attraverso il citato documento, sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal
profilo dinamico funzionale, vengono individuati gli interventi finalizzati alla piena realizzazione
del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di
handicap, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque
disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di
riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il
disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
A sua volta l'art. 7, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 66 del 2017 evidenzia la centralità della funzione e dei
compiti del Gruppo di Lavoro Operativo, che è chiamato ad esplicitare, appunto, "le modalità di
sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di
verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito
della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata,
... la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla
comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma
5-bis dell'articolo 3".
Dal delineato assetto normativo emerge che il G.L.O. svolge un ruolo cruciale nella quantificazione
delle ore di sostegno, rappresentando il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore
necessarie all'alunno diversamente abile, in base all'analisi della sua condizione e delle necessità
emerse nel corso dell'esame obiettivo del destinatario.
6. Il P.E.I. redatto nel caso di specie riconosce la particolarità della condizione dell'alunno,
affermando che "si attenzionano la compromissione della dimensione della comunicazione specie
relativa all'atto della comunicazione, del linguaggio e della socializzazione che necessita di una
mediazione; della dimensione dell'autonomia sia a livello organizzativo relativo al materiale
didattico sia sul piano dello studio individuale; della dimensione cognitiva e dell'apprendimento
specialmente riguardante i tempi attentivi e la soluzione dei problemi" e che il minore "ha tempi
attentivi altalenanti, a volte tende a svolgere meccanicamente un compito e a distrarsi a causa anche
delle sue stereotipie. Per cui è necessaria la supervisione e la sollecitazione per ott enere la sua
attenzione sia per il completamento di un lavoro ma anche rispetto a ciò che sta facendo".
Vengono pertanto individuati numerosi e complessi interventi didattici, relativi alle singole e
specifiche materie.
Il citato documento provvede poi de plano all'assegnazione di un numero di ore di sostegno pari a
18.
7. La complessità delle condizioni dell'alunno e degli interventi previsti non consentiva tuttavia
l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza, in mancanza di una
specifica motivazione idonea a evidenziare la sufficienza delle predette ore e la stretta correlazione
tra ore assegnate, interventi previsti in relazione ai diversi deficit, ore di frequenza e materie di
insegnamento.
Tali conclusioni non sono inficiate dalla non sindacabilità delle valutazioni condotte dal GLO,
essendo del tutto mancata proprio tale valutazione, sotto il profilo del rapporto tra esigenze e bisogni
del minore, da un lato, e ore di sostegno da assegnare, dall'altro; con il P.E.I., il citato gruppo sembra
infatti meramente recepire un semplice dato di fatto.
Occorre aggiungere poi che dal verbale del GLO "del 20" (si presume, 20 ottobre 2025, considerata
la data del protocollo del 30 ottobre 2025 e la data del pei del 20 ottobre 2025), a differenza di quanto
erroneamente sostenuto nell'ambito del ricorso, non risulta che "i componenti del gruppo,
all'unanimità hanno espressamente richiesto per l'alunno, l'affiancamento con l'insegnante di
sostegno per tutta la durata della permanenza a scuola" (cfr. pag. 10 del ricorso).
Tuttavia, il medesimo verbale evidenzia che alcuni "comportamenti - problema" sono stati superati
dall'alunno ma ne sono emersi altri relativi ad "atteggiamenti fisici non idonei al contesto
istituzionale e sociale in cui l'alunno si trova", con difficoltà di contenimento di improvvise
manifestazioni e necessità di prevenire situazioni di disagio per l'alunno e per la classe.
Il medesimo verbale evidenzia sul punto la necessità di un costante supporto, per l'impossibilità del
docente curricolare di svolgere contemporaneamente la normale attività didattica e i necessari
compiti di costante presidio dell'alunno.
Tali circostanze rendono ancor più manifesta la necessità di una esplicita e motivata verifica
dell'adeguatezza e della congruità delle ore di sostegno assegnate rispetto alla situazione patologica,
ai bisogni e alle necessità del minore, anche di più recente emersione, risultando di per sé
contraddittoria l'assegnazione di un sostegno didattico per un numero di ore inferiore a quelle di
frequenza pur a fronte della riconosciuta necessità della stabile presenza di un supporto.
8. Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria, considerato che non vengono addotti
concreti, specifici e comprovati pregiudizi subiti dal minore, anche alla luce del breve periodo per il
quale il numero di ore di sostegno è risultato inferiore all'orario scolastico (cfr. TAR Campania -
Salerno, sez. I, 27 novembre 2025, n. 1997 a cui si rinvia per più ampi riferimenti giurisprudenziali).
9. La fondatezza del ricorso comporta pertanto la declaratoria d'illegittimità, in parte qua, dei
provvedimenti gravati e, per l'effetto, l'annullamento degli stessi nella parte in cui hanno assegnato
al minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore all'orario scolastico
complessivo.
La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili non può tuttavia essere operata in
questa sede, per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l'attività
tecnico discrezionale dell'Amministrazione, ma deve essere contenuta nel P.E.I., alla cui redazione
l'Amministrazione è obbligata.
Va conseguentemente disposta la condanna dell'Amministrazione scolastica alla tempestiva
redazione del P.E.I. e alla sua esecuzione, mediante attribuzione al minore di un insegnante di
sostegno per il numero di ore ivi quantificate, che andranno parametrate alle concrete esigenze e ai
bisogni formativi del disabile e che dovranno ovviamente tener conto anche degli ulteriori interventi
previsti a favore dell'alunno (quale la presenza di un terapista ABA per due ore settimanali), senza
che limiti di organico o di bilancio possano incidere su tale valutazione; l'Amministrazione dovrà
porre in essere ogni opportuno accorgimento per dare piena tutela al diritto del minore come innanzi
descritto.
10. Tenuto anche conto della definizione del giudizio in fase cautelare e dell'accoglimento solo
parziale delle domande proposte, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle
spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo
52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione
del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei
magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore 20-03-2026 15:40
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