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Sentenza

SCUOLA - Autismo grave e trattamento Aba: illegittima l’esclusione immotivata dal progetto terapeutico individualizzato

(articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502)
SCUOLA - Autismo grave e trattamento Aba: illegittima l’esclusione immotivata dal progetto terapeutico individualizzato (articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502)

In materia di assistenza sanitaria ai minori affetti da disturbo dello spettro autistico in forma grave, il metodo Aba, quale trattamento basato su evidenze scientifiche e ricompreso nei livelli essenziali di assistenza, non può essere escluso o limitato dall’Azienda sanitaria mediante un progetto abilitativo standardizzato privo di adeguata istruttoria e motivazione, specie ove risulti disattesa senza giustificazione la prescrizione specialistica; la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione deve, infatti, esercitarsi attraverso un progetto terapeutico individualizzato, coerente con le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, comprensivo, ove necessario, anche del trattamento in setting ambulatoriale protetto e calibrato sulle specifiche condizioni cliniche, funzionali e contestuali del minore.

    Tar Campania Napoli, sezione IX, sentenza 5 gennaio 2026 n. 39 – Pres. Passarelli Di Napoli, Ref. Est. Palma
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio
e nella qualità di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato…, con
domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
A.N., in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio
Longhi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Progetto Abilitativo del 30 dicembre 2024 con il quale sono state assegnate 4 ore di psicomotricità
e 3 di logopedia per 180 gg;
nonché per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, del diritto del minore
a ricevere dalla Azienda S.L.N., in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative
alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A.,
comprensive di supervisione da parte dell'analista del comportamento certificato e di parent training
con presa in carico globale in tutti i contesti di vita (casa, scuola, ambulatorio) per il massimo delle
ore disponibili e nella misura di almeno 30 ore settimanali;
e per la condanna
della A.N., ad erogare l'intervento comportamentale con metodo A.B.A. alla minore come indicato
dalle Linee Guida dell'I.S.S. in misura pari ad almeno 30 ore settimanali, la logopedia e il parent
training, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con
metodo A.B.A. ricevute da terzi, per un periodo necessario, ovvero nella misura maggiore o minore
che sarà ritenuto di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.N.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti agiscono in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- (invalido 100% con indennità di accompagnamento in
quanto autistico grave di livello 3) per l'annullamento del Progetto Abilitativo del 30 dicembre 2024
con il quale sono state assegnate 4 ore di psicomotricità e 3 di logopedia per 180 gg. in uno alla
domanda di accertamento del diritto del minore a ricevere dall'Azienda S.L.N., in via diretta o in via
indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento
riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A., comprensive di supervisione da parte
dell'analista del comportamento certificato e di parent training con presa in carico globale in tutti i
contesti di vita (casa, scuola, ambulatorio) per il massimo delle ore disponibili e nella misura di
almeno 30 ore settimanali.
2. Parte ricorrente ha istato altresì per la condanna dell'Amministrazione intimata ad erogare
l'intervento comportamentale con metodo A.B.A. al minore come indicato dalle Linee Guida
dell'I.S.S. in misura pari ad almeno 30 ore settimanali, la logopedia e il parent training, in via diretta
ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo A.B.A. ricevute
da terzi, per un periodo necessario, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di
giustizia. 3. Avverso gli atti gravati ha formulato un unico motivo di ricorso così di seguito rubricato:
I - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE ART. 3 L. n. 241 del 1990
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE AL PROGETTO
RIABILITATIVO COMPORTAMENTALE CON METODO A.B.A.IN QUANTO
RACCOMANDATO DALLE LINEE GUIDA DELL'I.S.S. E BASATO SULL'EVIDENZA
SCIENTIFICA - VIOLAZIONE ART. 32 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 D.LGS. N. 502 DEL 1992 - VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. n. 134 del 2015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. n.
833 del 1978 - VIOLAZIONE DELL'ART. 60 DEL DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12.1.2017 -VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ 2011 N. 21.
4. In sintesi, gli odierni istanti, premesse le conclusioni alle quali è pervenuto il Tar del Lazio in
ordine a fattispecie analoghe a quella in esame (TAR Lazio n. 18392 del 23 ottobre 2024, n. 13913/2023,
n. 6907/2023 e n. 8790/2023), e la normativa di settore, contestano la decisione dell'A. di predisporre
per il proprio figlio non già un Piano individuale ABA, ma un Piano Abilitativo (P.A) non tenendo
in alcuna considerazione la prescrizione dell'A.V. del 26 giugno 2024 inviatale per ben due volte.
5. Si è costituita in resistenza la A.N. insistendo per la reiezione del ricorso.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare sul rilievo che al minore è stato
diagnosticato il disturbo dello spettro autistico di livello 3 e, comunque, il trattamento ABA per le
patologie autistiche rientra tra i livelli essenziali di assistenza- LEA in conformità alla
giurisprudenza del giudice di appello (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 8708 del 2023);
contestualmente si è ritenuto che le prospettate esigenze cautelari avrebbero potuto essere
adeguatamente tutelate assicurando l'erogazione del trattamento riabilitativo ABA in forma diretta
o indiretta (ossia mediante rimborso spese), nella misura minima prevista dalle linee guida (20 ore),
in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 786 del 28 febbraio 2025.
7. A seguito dell'ordinanza cautelare anzidetta (non contestata in appello) è stato adottato in data 10
aprile 2025 un nuovo piano terapeutico, sicché l'Amministrazione con memorie ex art. 73 c.p.a. ha
istato per la cessazione della materia del contendere e/o per l'improcedibilità del ricorso per
sopravvenuto difetto di interesse.
8. All'udienza pubblica del 23 settembre 2025, con dichiarazione resa a verbale, la difesa di parte
ricorrente si è opposta alle conclusioni formulate dalla difesa aslina sia perché il trattamento è stato
assicurato solo in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare sia perché lo stesso non sarebbe
integralmente satisfattivo della domanda azionata.
9. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, il Collegio rileva che effettivamente il nuovo PTI è stato dichiaratamente
approvato dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione (cfr.
relazione del dipartimento di salute mentale -UOC neuropsichiatria infantile), sicché non è
predicabile il sopravvenuto difetto di interesse o la cessazione della materia del contendere; infatti,
l'adozione non spontanea dell'atto con cui l'A. ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare non
produce la revoca del precedente provvedimento impugnato e ha una rilevanza solo provvisoria, in
attesa cioè che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo (in
termini, Consiglio di Stato sez. VI, 4 febbraio 2021, n.1036).
11. A conferma di quanto sopra, le conclusioni cui è pervenuta la relazione anzidetta ove si
suggerisce di proseguire con un nuovo progetto abilitativo personalizzato in cui si utilizzano
strategie cognitivo- comportamentali più che un trattamento ABA intensivo ritenuto un fattore di
forte stress per il bambino, proponendo il passaggio dall'ABA al percorso PASS (percorsi
assistenziali per soggetti con bisogni speciali).
12. Ciò premesso il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
13. L'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prescrive che: "Il Servizio sanitario nazionale assicura,
attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre
1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale
nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità
nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse".
14. Il successivo comma 7 dispone poi che: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di
rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o
collettivo, a fronte delle risorse impiegate".
15. Pertanto, il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà
della persona umana. Requisito imprescindibile per l'erogazione da parte del Servizio Sanitario della
prestazione sanitaria richiesta e/o il diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione è
costituito dall'evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
16. Ciò posto, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 134 del 2015, "l'Istituto Superiore di Sanità aggiorna le
Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base
dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura
scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali".
17. Il successivo art. 3 prevede che "Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica ...
si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto
attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del
trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientifiche disponibili".
18. L'art. 4 dispone altresì che "il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello
spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le
linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale".
19. Per l'effetto sono state adottate le "Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico"
nell'ottobre 2011, e nel successivo 2015 sono state aggiornate dall'Istituto Superiore di Sanità.
20. Nel 2016, per consentire l'attuazione della L. n. 134 del 2015, è stato istituito presso il Ministero
della Salute, ai sensi dell'art. l, comma 401, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 un "Fondo per la cura
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico" le cui modalità di utilizzo sono state definite nel
Decreto interministeriale tra Ministero della salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30
dicembre 2016.
21. Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è
stato ribadito che "ai sensi della L. 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e
del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientifiche" (art. 60).
22. Ad ottobre 2023 sono state pubblicate le nuove Linee Guida sull'Autismo, poi aggiornate
nuovamente ad ottobre 2025.
23. Posto, quindi, che l'analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi
dello spettro autistico rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D.Lgs. n. 502 del
1992 (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 23389), devesi osservare che il riconoscimento
della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio -sanitaria a
elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo
beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina il
riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del
predetto trattamento da parte delle A. a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di
certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal
riconoscimento al riguardo da parte dell'amministrazione competente dell'appropriatezza della
prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura
tecnica riservata alle A. nell'ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da
parte della regolamentazione in materia.
24. Nondimeno, la scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente
alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo
peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
25. Nel caso di specie, i ricorrenti contestano l'impugnato piano "abilitativo" il quale si è limitato a
prescrivere solo ore di logopedia e di psicomotricità escludendosi, quindi, il percorso ABA.
26. Ad avviso del Collegio l'atto impugnato risulta affetto dai vizi di illegittimità denunziati in
ricorso.
27. Il progetto "abilitativo" adottato dall'Amministrazione aslina, infatti, appare deficitario sia sotto
il profilo istruttorio che motivazionale se si tiene conto delle condizioni del minore affetto da spettro
autistico del più grave livello 3 e del fatto che si è obliterata integralmente (senza indicarne le ragioni)
le conclusioni della A.V. che, invece, con certificazione del 26 giugno 2024 aveva ritenuto
indispensabile e suggerito alle strutture asline competenti di predisporre in favore del minore il
trattamento ABA.
28. Il piano impugnato, invero, è costituito da un mero schema prestampato al quale è stata
sovrascritta a mano l'anamnesi generale concernente le condizioni del minore e non è in alcun modo
presa in considerazione la possibilità di sottoporlo a trattamento ABA, sebbene quest'ultimo sia
considerato uno dei trattamenti più efficaci per i soggetti affetti da spettro autistico.
29. Parimenti il piano terapeutico adottato dalla A. in esecuzione dell'ordinanza cautelare di questa
Sezione si limita a riconoscere il trattamento ABA in misura inferiore a quella indicata nell'anzidetto
provvedimento ed esclusivamente in ambiente scolastico (10 ore) e domiciliare (a casa della madre
per 3 ore e del padre per 3 ore ) unitamente ad un intervento di supervisione di 2,30 ore (cioè di
controllo delle attività poste in essere) e di parent training genitoriale (1,30 ore), totalmente
eliminando la terapia ambulatoriale in ambiente protetto come invece sollecitato dall'ospedale
Vanvitelli, il quale (referto del 3 luglio 2024) suggeriva una terapia abilitativa con approccio
comportamentale di tipo ABA con presa in carico globale in tutti i contesti di vita (casa, scuola,
ambulatorio) per il massimo delle ore disponibili.
30. Sul punto, nell'ottobre 2023 l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato "Le Raccomandazioni
delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e
adolescenti", contenenti indicazioni terapeutiche per il trattamento della patologia in esame (...).(...);
le stesse Linee Guida (...) restituiscono un quadro degli interventi da adottare in cui l'efficacia della
riabilitazione è in tutta evidenza subordinata al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un
ambiente protetto, vale a dire isolato dal contesto della vita quotidiana del soggetto autistico.
31. Sulla base di tali rilievi il Consiglio di Stato ha ritenuto che il piano terapeutico, realizzato
sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette
"ambulatoriali" di logopedia e psicomotricità, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l'erogazione
del servizio sanitario in applicazione dei LEA in materia, comportando di fatto se non l'elisione, per
certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei
soggetti autistici, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività
connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell'Azienda S. di
separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico si configura inappropriata e non
adeguatamente motivata.
32. In argomento, il giudice di appello ha precisato che la pretesa di erogare le prestazioni
terapeutiche non più in un ambiente protetto ma a scuola e a casa non risponde alle stesse Linee
Guida citate, che raccomandano, come osservato, un "contesto isolato di un'interazione a uno a uno
con il terapeuta", non potendosi pretendere che l'istituzione scolastica o la famiglia siano in grado
di attrezzare uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento derivanti dalla presenza
di altre persone presenti nel luogo individuato per il trattamento: l'Amministrazione non può
pretendere che la scuola o la famiglia, ammesso che possano disporne, dedichino uno spazio
circoscritto e interdetto per consentire al minore di sottoporsi alla terapia.
33. In altre parole, l'esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo
soggetto affetto dallo spettro autistico impone di consentire l'accesso a questo tipo di terapia anche
a coloro che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente a ciò strutturato e al riparo da
stimoli provenienti dall'esterno, soprattutto dai genitori o da altri familiari (Cons. Stato, sez. III, n.
3198/2025 del 10/14 aprile 2025; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3209/2025).
34. In mancanza del percorso ambulatoriale non può quindi verosimilmente ritenersi che la buona
riuscita del progetto somministrato a seguito del pronunciamento cautelare sia stata impedita dal
contesto familiare non essendo stato somministrato un percorso ABA completo nei sensi indicati
dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
35. A tal riguardo, invero, il Collegio osserva che anche le Linee Guida aggiornate nel 2025 precisano
espressamente che "Il P. sottolinea che la responsabilità della presa in carico terapeutica deve restare
in ambito sanitario ed essere coordinata da personale adeguatamente formato e pertanto auspica un
investimento di risorse per il personale, la formazione continua, l'implementazione dell'intervento e
per la promozione di collegamenti strutturali ed operativi tra i servizi sanitari e i contesti educativi
e familiari, tenuto conto anche delle normative vigenti. Il P. osserva che l'intervento focalizzato
individuale basato sui principi dell'ABA è stato sperimentato in setting ospedalieri (Sanders et al.,
2020)". Le medesime Linee Guida sottolineano, inoltre, che la tipologia, la modalità e la relativa
intensità dell'intervento (monte ore assegnato) devono essere personalizzati e calibrati sulle
caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento tenendo conto dell'età e dei molteplici contesti
di implementazione (educativo, sanitario e familiare) (pag. 113 Linee Guida).
36. In considerazione, quindi, di quanto sopra, nel caso in esame non è decisivo, ai fini della
esclusione del trattamento ABA, quanto dichiarato nella relazione (del 15 settembre 2025) da ultimo
depositata dall'amministrazione anche perché la medesima relazione si fonda su una osservazione
del minore successiva ai provvedimenti impugnati e su un trattamento ABA somministrato in
parziale esecuzione dell'ordinanza cautelare di questo Tribunale, ma comunque non integralmente
corrispondente al monte ore ivi indicato né ai parametri declinati dal giudice di appello che ha
evidenziato la necessità - anche- del trattamento ambulatoriale.
37. Per tali motivi, il ricorso è fondato ed i provvedimenti impugnati devono essere annullati, fatti
salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione che dovranno tenere conto sia delle
indicazioni del Consiglio di Stato, come sopra evidenziate (e, quindi, degli effetti del trattamento
ABA in sede ambulatoriale, allo stato non ancora somministrato contestualmente alle attività ABA
negli altri contesti di vita), sia delle raccomandazioni alle Linee Guida sulla diagnosi e sul
trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti", emesse dall'Istituto
Superiore di Sanità nell'ottobre 2025. Sicché, nella determinazione del trattamento idoneo (in
particolare con riferimento alla determinazione del numero di ore di trattamento ABA da
somministrare) dovranno valutarsi espressamente (ai fini dell'osservanza piena dell'obbligo
motivazionale) l'età; le caratteristiche cliniche; il profilo di funzionamento; il contesto educativo; il
contesto sanitario ed il contesto domestico (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. IX, 22 dicembre 2025, n.8346).
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore
dell'avvocato Luigi Adinolfi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui
motivazione.
Condanna l'A.N. al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in
complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato
Luigi Adinolfi dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo
52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione
del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei
magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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