Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Le partecipazioni sociali acquisite durante il matrimonio rientrano nella comunione legale?
Le partecipazioni sociali acquisite durante il matrimonio rientrano nella comunione legale?
L’acquisto di partecipazioni sociali da parte del coniuge

L’art. 177, comma 1, lettera a) c.c. individua come oggetto della comunione legale tra i coniugi “gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio”; nozione che la giurisprudenza ha da tempo esteso alle partecipazioni societarie. Tale principio non è più stato messo in discussione a far data dalla nota sentenza della Corte di Cassazione del 1994 (Cass. n. 7437/1994), secondo cui le azioni e le quote di società costituiscono incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui l’art. 177 lett. a) c.c., e come tali rientrano nell’oggetto della comunione legale tra coniugi. In sostanza, con tale pronuncia, la Cassazione ha definitivamente chiarito che le azioni di una società acquistate durante il matrimonio rientrano nella comunione legale dei beni tra i coniugi, e appartengono quindi ad entrambi. Difatti, seppure le azioni non siano semplici titoli di credito, visto che le stesse conferiscono anche diritti di socio, ciò che conta è principalmente il loro valore economico.

Questo orientamento è stato ribadito pure dalla successiva giurisprudenza (Cass. n. 9355/1997 e n. 5172) che ha ricompreso nel regime di comunione legale anche le azioni sottoscritte in sede di aumento di capitale in virtù del diritto di opzione, escludendo che il carattere personale dell’opzione possa ‘‘contaminare’’ la natura dell’oggetto acquistato. In questo modo, si è così stabilizzato il principio per cui la partecipazione societaria è, in astratto, un bene ai sensi degli artt. 810 e 812 c.c. e, come tale, suscettibile di cadere in comunione, salvo ipotesi di personalità tipizzate dall’ articolo 179 c.c..

È proprio il connotato patrimoniale a rendere le partecipazioni sociali dei beni, o meglio degli acquisti suscettibili di entrare nella comunione legale tra i coniugi. Ad ogni modo, la prevalenza data all’aspetto patrimoniale della partecipazione sociale non implica però che lo status di socio perda di rilevanza: sotto questo profilo è bene rimarcare come i giudici di legittimità distinguano in ogni caso il profilo della legittimazione all’esercizio dei poteri sociali, riconosciuto al solo coniuge iscritto nel libro dei soci, da quello della titolarità, riconosciuta in capo a entrambi i coniugi in caso di comunione legale. Ne deriva che nei confronti della società il “coniuge non socio” non potrà vantare pretese; semmai, le pretese patrimoniali (partecipazione agli utili di esercizio, alla quota di liquidazione dopo lo scioglimento ecc.) potranno essere direttamente indirizzate nei confronti del coniuge intestatario.

Se questo assunto può ormai dirsi consolidato (quello della astratta capacità delle partecipazioni sociali di costituire “acquisti” rilevanti ai sensi dell’art. 177 lett. a) c.c.), più complesso è stato individuare i criteri attraverso i quali valutare l’ingresso o meno nella comunione delle partecipazioni sociali acquisite nel corso del matrimonio e se detto ingresso fosse nella comunione de residuo o nella comunione immediata.

Benché sia evidente come le partecipazioni ricevute mortis causa o a seguito di donazione rimangano dei beni personali del coniuge ricevente, come pure le partecipazioni acquisite con il prezzo del trasferimento di beni personali «purché ciò sia dichiarato al momento dell’acquisto», molte sono le zone d’ombra sulle quali è opportuno soffermarsi.
I criteri utilizzati: responsabilità e strumentalità

Come visto, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato due criteri per capire se una partecipazione sociale cada o meno nella comunione legale dei coniugi: il criterio della responsabilità e quello della strumentalità.

Secondo il primo criterio, cadono senza dubbio in comunione ai sensi dell’art. 177 lett. a) c.c. le azioni di società di capitali che comportino la responsabilità limitata del socio. Il senso di questo criterio è evidente: nella partecipazione in una società di capitali il connotato patrimoniale prevale nettamente sui diritti (e sugli obblighi soprattutto) del socio, e dunque l’acquisizione delle quote ben può configurarsi come “acquisto” ai sensi dell’art. 177 lett. a) c.c.). Le partecipazioni di società di persone che comportino una responsabilità illimitata del socio cadrebbero invece solo nella comunione de residuo, ovvero nel caso in cui le stesse fossero ancora presenti al momento dello scioglimento della comunione stessa.

La semplicità di una simile impostazione non è però priva di criticità: l’assunzione di un dato regime di responsabilità non riflette necessariamente il reale coinvolgimento del socio nella gestione dell’impresa, tant’è che nelle società di persone il ruolo di amministratore può essere attribuito solo ad alcuni soci e non a tutti: ciò mette in dubbio che un socio estraneo alla gestione possa essere davvero considerato ‘‘coimprenditore’’.

Allo stesso modo, una responsabilità patrimoniale limitata non esclude necessariamente un coinvolgimento diretto nella gestione dell’impresa: basti pensare al socio di una S.r.l. o S.p.A. che detenga quasi la totalità del capitale e ricopra anche il ruolo di amministratore unico.

In questo contesto, merita particolare attenzione una sentenza della Corte di Cassazione che ha adottato una posizione diversa sul punto, stabilendo che anche la quota acquistata da un coniuge in una società di persone (o l’incremento della partecipazione già detenuta in precedenza) rientra nella comunione legale. Difatti, secondo la Corte, la quota di partecipazione a una società di persone non è un semplice diritto di credito, ma va qualificata come bene mobile. Ne consegue che sia la quota iniziale che i suoi successivi aumenti, anche se acquistati durante il matrimonio da uno solo dei coniugi e con beni personali, ricadono nella comunione legale, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dall’art. 179 c.c. (Cass. n. 2569/2009).

L’altro criterio adottato dalla giurisprudenza è quello della strumentalità, che distingue a seconda che le partecipazioni sociali siano o meno destinate all’esercizio dell’impresa o della professione di uno dei coniugi. Dunque, se le partecipazioni sono strumentali all’impresa di un coniuge, esse rientrano nella comunione solo al momento dello scioglimento (comunione de residuo, art. 178 c.c.); se invece esse sono strumentali alla professione di quest’ultimo, costituiscono beni personali e non entrano affatto in comunione (art. 179 lett. d) c.c.); in tutti gli altri casi esse entrano immediatamente in comunione. Sul punto, la Cassazione ha anche chiarito che le partecipazioni acquistate con i proventi dell’attività professionale di un coniuge rientrano comunque nella comunione legale, poiché l’acquisto trasforma il provento in una forma di investimento, distinta dall’attività professionale in sé (Cass. n. 21098/2007).

Le Sezioni Unite si sono poi occupate di una questione ulteriore: una volta sciolta la comunione legale, il coniuge dell’imprenditore ha diritto a diventare comproprietario per metà dei beni aziendali, oppure ha solo diritto a ricevere una somma di denaro equivalente? La Corte si è orientata sulla seconda opzione, stabilendo che il coniuge dell’imprenditore non acquisisce un diritto reale sui beni aziendali, ma solo un diritto di credito pari al loro valore netto, cioè dedotte le passività. Questo perché i beni aziendali, si pensi all’avviamento, hanno spesso natura immateriale, poco compatibile con una vera e propria comproprietà (Cass. S.U. n. 15889/2022).
Le società cooperative

Un trattamento in parte differente è riservato alle quote di società cooperative. La giurisprudenza, infatti, esclude che tali quote rientrino nella comunione legale tra i coniugi, valorizzando la peculiare rilevanza delle qualità personali del socio all’interno del rapporto sociale. In altri termini, nelle società cooperative la partecipazione è caratterizzata da una marcata centralità dello status personale del socio, che prevale sul profilo meramente patrimoniale della quota; ed è proprio tale connotazione a giustificare la qualificazione della quota come bene personale, insuscettibile perciò di cadere in comunione legale.

Il principio in questione trova ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità, sebbene a prima vista possa sembrare di orientamento contrario. Difatti, la Corte ha riconosciuto la possibilità di includere nella comunione legale le partecipazioni in una società cooperativa, ma solo in ragione di quello che ha definito un «difetto di sostanza cooperativa» delle partecipazioni in esame. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che i titoli di partecipazione a una cooperativa, acquistati durante il matrimonio e intestati a uno dei coniugi, possono rientrare nel regime di comunione legale di cui all’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., ogniqualvolta il carattere personale della partecipazione risulti secondario rispetto all’elemento sostanziale predominante, consistente nell’estraneità del socio all’attività che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa.

Sempre in tema di società cooperative, merita attenzione anche la disciplina dell’alloggio assegnato al socio in forza della sua partecipazione sociale: tale alloggio rientra nella comunione legale, a condizione che il trasferimento sia avvenuto successivamente alla celebrazione del matrimonio. Infatti, solo con la conclusione del relativo negozio giuridico il socio acquista in via definitiva e irrevocabile la proprietà dell’alloggio, assumendo contestualmente la qualità di mutuatario dell’ente finanziatore, mentre la mera qualità di socio e la correlata prenotazione dell’alloggio integrano situazioni riconducibili a semplici diritti di credito nei confronti della società cooperativa, inidonei a costituire oggetto della comunione familiare.
Considerazioni conclusive

In conclusione, se può essere affermato senza esitazione che le partecipazioni sociali acquistate dai coniugi o da un coniuge nel corso del matrimonio possono in astratto entrare nella comunione legale, più complesso è comprendere a che titolo vi entrano (o meglio se entrano nella comunione immediata ai sensi dell’art. 177 lett. a) c.c. o nella comunione de residuo ai sensi dell’art. 177 lett. b) e c) c.c.) e quando le stesse possano essere configurate come beni personali del coniuge. La chiave per risolvere tutti i casi dubbi risiede non tanto nell’applicare automatismi schematici, quando nell’indagare sulla natura della partecipazione e sulla destinazione della stessa all’interno dell’economia della famiglia.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza