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Sentenza

Il Tribunale di Latina ha ritenuto fondata la domanda di ripetizione, richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui i pagamenti effettuati in costanza di matrimonio si presumono espressione dei doveri di solidarietà familiare ex articolo 143 del codice civile e non sono ripetibili; diversamente, i pagamenti successivi alla separazione sono ripetibili, salvo prova contraria. Quanto alle spese condominiali straordinarie, il Tribunale ha qualificato gli esborsi come interventi incidenti sulla struttura e sul valore dell’immobile, ritenendo che tali spese gravano sulla proprietà e non sul mero godimento del bene e sono pertanto ripetibili nei confronti del comproprietario inadempiente in proporzione alla quota di titolarità.
Il Tribunale di Latina ha ritenuto fondata la domanda di ripetizione, richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui i pagamenti effettuati in costanza di matrimonio si presumono espressione dei doveri di solidarietà familiare ex articolo 143 del codice civile e non sono ripetibili; diversamente, i pagamenti successivi alla separazione sono ripetibili, salvo prova contraria. Quanto alle spese condominiali straordinarie, il Tribunale ha qualificato gli esborsi come interventi incidenti sulla struttura e sul valore dell’immobile, ritenendo che tali spese gravano sulla proprietà e non sul mero godimento del bene e sono pertanto ripetibili nei confronti del comproprietario inadempiente in proporzione alla quota di titolarità.
    Tribunale di Latina, sezione I, sentenza 17 febbraio 2026 n. 375 - Presidente: De Tura

Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. …/2024 R.G. promossa da:
tra
P1, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori P1 e P2, rappresentata e difesa
dall'avv. FL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in X in virtù di procura allegata al
fascicolo telematico;
ricorrente
contro
C1;
convenuto-contumace
OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. depositato in data 2/07/2024 e ritualmente notificato, la signora
P1 , n.q. di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio - innanzi all'intestato Tribunale - l'ex coniuge
C1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in
composizione monocratica, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig.
1 segnatamente al non aver voluto trasferire ai figli minori l'immobile meglio descritto in premessa,
come peraltro dichiarato nel verbale di udienza Presidenziale del 7 giugno 2023. nella causa di
separazione personale dei coniugi distinta avanti la cancelleria civile dell'intestata A.G. con R.G. n.
680/2023, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, emettere, ex art. 2932 c.c., sentenza
costitutiva che tenga luogo del contratto di donazione non concluso relativamente all'immobile sito
in X , ai piano terra di X , e distinto in catasto urbano al Fg. X , ordinando conseguentemente al
Conservatore dei Registri Immobiliari di X la sua trascrizione, ai sensi dell'art. 2652 n. 2, c.c., con
esonero da ogni responsabilità, a spese del convenuto".
La ricorrente, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che, con decreto pubblicato
l'11/07/2023 in seno al giudizio di separazione pendente inter partes ed iscritto al R.G. n. 680/2023,
l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso
principale; - che, all'udienza presidenziale del 7/06/2023, il convenuto aveva dichiarato di voler "...
cedere gratuitamente in favore dei figli la propria quota del 50% sulla ex casa coniugale mediante
rogito da effettuare entro il 31 dicembre 2023 a spese del resistente; si da atto che il trasferimento
immobiliare suddetto è condizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi" (all.
2); - di aver, vanamente, sollecitato l'odierno convenuto, anche per tramite del proprio difensore, a
mezzo pec del 5/01/2024 (all. 3), affinché adempisse l'obbligo di donare l'immobile oggetto di causa
ai propri figli; - di essere stata autorizzata dal G.T., con decreto n. …/24 (R.G. V.G. n. 478/24), in data
29/04/2024 (all. 7), ad agire in giudizio, ex art. 2932 c.c.. al fine di ottenere l'esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di concludere la cessione a titolo gratuito, in favore dei figli, del 50%
dell'immobile di proprietà del convenuto sito in X , e distinto in catasto al X.
C1 , regolarmente evocato nel presente giudizio, restava contumace.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza
con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di
termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorca è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Come noto, l'ordinamento prevede l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. quale rimedio
all'eventuale inadempimento dell'obbligazione posto in essere dalla parte cui spetta l'obbligo di
concludere un contratto, il che comporta che l'altra parte può agire giudizialmente per ottenere una
sentenza che ne produca gli stessi effetti.
Già da tempo, secondo l'indirizzo di legittimità (Cassazione civile sez. I, 15/05/1997, n.4306; cfr., da
ultimo, Cassazione civile sez. II, 26/07/2023, n.22559: "In tema di separazione consensuale, l'accordo
raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene
ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un
contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua
causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in
generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a
condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo,
non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni."), sul cui
tracciato si è uniformata la giurisprudenza di merito, l'accordo di separazione consensuale è
suscettibile di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., posto che l'art. 1324 c.c. ne estende l'ambito
applicativo anche agli atti unilaterali inter vivos aventi contenuto patrimoniale (cfr. ex multis,
Tribunale Torino sez. II, 29/01/2019, n.444; Tribunale Oristano, 27/06/2022, n.334; Tribunale Monza
sez. I,07/05/2014, n.1336; Trib. Catania, sez. III,21.10.2015).
A tale proposito, il risalente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione ha inoltre precisato che
"nel procedimento di separazione consensuale, il regolamento concordato tra i coniugi, pur trovando
la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento
di omologazione" (Cassazione civile sez. I, 05/01/1984, n. 14).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal decreto di omologa
della separazione consensuale in parola che richiamava c faceva proprie le condizioni stabilite dal
ricorso, dal verbale dell'udienza presidenziale (cfr. all. 2, "obbligo del padre di cedere gratuitamente
in favore dei figli la propria quota del 50% sulla ex casa coniugale mediante rogito da effettuare entro
il 31 dicembre 2023 a spese del resistente; si da atto che il trasferimento immobiliare suddetto è
condizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi;"), dalle visure dell'immobile
oggetto di causa, nonché dal contratto di mutuo e dalla contumacia del convenuto e, dunque, del
disinteresse mostrato all'odierno giudizio, ne consegue che, in virtù dell'avvenuto recepimento della
pattuizione inter partes in seno al provvedimento giudiziale, l'accordo di separazione consensuale
concluso tra l'attrice e il convenuto assuma la qualifica di atto pubblico trascrivibile, essendo ivi
acclarata la formazione di un'unica volontà negoziale, da cui scaturisce la natura "preliminare"
dell'impegno al trasferimento delle ragioni di comproprietà con chiara individuazione del bene in
parola.
In conclusione, quindi, in esecuzione di quanto dichiarato dal convenuto in sede di verbale di
udienza presidenziale e confluito nel decreto omologato di separazione consensuale, va ordinato il
trasferimento in favore dei figli minori della coppia, P1 nato a X il X , e P2 nato a X , rappresentati
dall'attrice la quota del 50% della proprietà dell'immobile, attualmente in capo al convenuto, sito nel
Comune di X e distinto in catasto urbano al Fg. X.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
La sentenza è un titolo che l'Ufficio del Territorio è tenuto a trascrivere senza necessità di specifico
ordine.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri
minimi del D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione da Euro 52.000,01
ad Euro 260.000,00), tenuto conto della natura documentale e contumaciale della causa,
caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente
pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, in esecuzione del decreto di omologa della separazione
consensuale inter partes dell'11.7.2023 emessa dall'intestato Tribunale di Latina, in composizione
collegiale, dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in favore dei figli minori della coppia,
P1 , nato X e P2 , nato a X , come in epigrafe rappresentati dall'attrice, la quota del 50% della proprietà
dell'immobile, attualmente in capo al convenuto, sito nel Comune di X , al piano terra di X , e dist into
in catasto urbano al Fg. X;
b) condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Euro
2.127,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per
legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., avv.LF.
Conclusione
Così deciso in Latina, il 3 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2026
Avv. Antonino Sugamele

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