COMUNIONE LEGALE - Riconciliazione dei coniugi separati e comunione legale
(Cc articoli 154, 157, 162, 191, 2657 e 2699)
In tema di comunione legale tra coniugi, la riconciliazione successiva alla separazione personale, ai sensi degli articoli 157 e 191 del codice civile, comporta il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione; tuttavia, l’onere della prova dell’effettiva riconciliazione grava sul coniuge che la invoca e richiede una dimostrazione piena, inequivoca e riferibile a comportamenti concludenti, idonei a provare la ricostituzione di una comunione materiale e morale di vita e di intenti. A tal fine, mere dichiarazioni valutative contenute in atti successivi (quali ricorsi per separazione o divorzio) o generici riferimenti alla riconciliazione non sono sufficienti, in difetto di elementi fattuali concreti. In ogni caso, le dichiarazioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione consensuale e di divorzio, una volta omologate o recepite in sentenza, costituiscono atti negoziali validi e irrevocabili, idonei a definire in via definitiva l’assetto proprietario dei beni tra i coniugi, anche con riferimento a beni potenzialmente rientranti nella comunione legale.
Tribunale Milano, sezione IV, sentenza 3 febbraio 2026 n. 910 - Giudice Boroni
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, promossa da:
P1 (c.f.:.......... ), nata in B. a K. il (....), rappresentata e difesa dall'avv…., con studio in Piacenza via
…ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
-attrice -
contro
CP1 (C.F.........), con il patrocinio dell'avv. CP1 elettivamente domiciliato in VIA …MILANO presso
il difensore
-convenuto -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Le domande delle parti
Con ricorso depositato in data 7.2.2023 P1 ha convenuto in giudizio CP1 (ex coniuge) chiedendo che,
previo accertamento della mendace dichiarazione contenuta nell'atto di compravendita del
21.11.2007 di bene immobile resa dal resistente in ordine alla sua situazione di persona separata, sia
accertato e dichiarato che il bene immobile sito in M. Via (.........) , oggetto della predetta
compravendita, è di proprietà indivisa degli ex coniugi P1 e CP1.
Ha allegato di avere contratto matrimonio con CP1 in data 4.10.1999 con regime di comunione legale
dei beni; che i coniugi nel 2005 si erano separati consensualmente (decreto di omologa dell'1.2.2025);
che a fine febbraio del 2005 la coppia aveva ripreso la vita coniugale e tuttavia, con ricorso
dell'1.10.2018 avevano proposto un nuovo ricorso congiunto per separazione consensuale culminato
nella domanda di divorzio nel marzo 2021.
La ricorrente ha allegato che la situazione di ricongiungimento dei coniugi era desumibile sia dalla
circostanza che in data 11.4.2005 il sig. T1 sottoscriveva testamento olografo nel quale si dava atto
del ricongiungimento con la moglie sia dal ricorso congiunto del 1.10.2015 nel quale si affermava
che dopo la prima separazione i coniugi si erano riconciliati "nell'anno 2005" tornando a vivere
insieme facendo così venire meno gli effetti della separazione.
L'acquisto dell'immobile sito in M., (.........) del 21.11.2007 era dunque avvenuto in costanza di
matrimonio e dunque in regime di comunione legale dei beni; doveva quindi ritenersi mendace la
dichiarazione del sig. T1 contenuta in detto atto di essere persona coniugata in regime di separazione
personale dei beni in quanto separato giudizialmente a seguito di decreto di omologa del Tribunale
di Milano e il bene immobile da ritenersi caduto nella comunione legale dei beni in quanto
l'intervenuta riconciliazione aveva ripristinato oltre che la convivenza anche l'originario regime della
comunione legale dei beni.
Si è tempestivamente costituito il resistente, eccependo preliminarmente la improcedibilità del
ricorso per mancata previa mediazione ex art. 5 L. n. 98 del 2013; quindi contestando l'assunto
attoreo sul presupposto, assunto preliminarmente come "ragione più liquida" che in sede di
separazione consensuale nel 2018 le parti avessero compiutamente regolato i reciproci rapporti
anche patrimoniali e la sig.ra P1 avesse affermato con ricognizione negoziale che l'appartamento di
Milano Via (.......) fosse di esclusiva proprietà di CP1.
Ha rilevato come gli accordi raggiunti tra gli ex coniugi in sede di separazione prima e di divorzio
poi non avessero mai messo in dubbio la proprietà del bene immobile di M. in capo esclusivamente
al resistente e che tale dichiarazione costituiva patto autonomo tra i coniugi quanto all'assetto dei
reciproci rapporti insuscettibile di modifica successiva (come affermato dalla Corte di cassazione con
sentenza n. 21761/2021)
Ha in ogni caso allegato che le parti erano effettivamente separate all'atto dell'acquisto del bene
immobile di M. da parte del resistente, atteso che detto acquisto si inseriva in una più ampia
operazione economica composta da tre distinti atti notarili posti in essere dal resistente a seguito
della separazione del 2005 e precisamente nel 2007 che avevano comportato la donazione alla figlia
CP2 della metà dell'immobile sito in Via (...........) (abitazione familiare acquistato in regime di
comunione legale con la coniuge P1 ove continuava a vivere la stessa unitamente alla figlia) e
l'acquisto da parte del ricorrente, con stipulazione di mutuo ipotecario su di esso, in capo a sé. Ha
quindi ricostruito le vicende della coppia successive alla prima separazione in modo opposto a
quelle rappresentate dalla attrice, evidenziando come i rapporti si fossero cosi incrinati da
addivenire al divorzio giudiziale
Ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della
domanda attorea, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della attrice al rimborso delle rate
di mutuo versate per l'acquisto dell'immobile di Via (..........).
Alla prima udienza di comparizione il Giudice, esperita la mediazione con esito negativo, ha
convertito il procedimento in rito ordinario di cognizione ed ha assegnato termini per il deposito di
memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.; all'esito, respinte tutte le istanze istruttorie in quanto
inammissibili, documentali e valutative, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al
10.6.2025.
In detta sede dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo sono stati assegnati termini per il deposito
delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda attorea volta all'accertamento della proprietà indivisa del bene immobile
La domanda attorea è infondata.
È dato pacifico che l'acquisto del bene immobile per cui è causa sia avvenuto successivamente alla
sentenza di separazione personale dei coniugi omologata in data 1.2.2005.
È pure principio consolidato desumibile dall'art. 191 c.c. che la separazione personale tra coniugi ha
l'effetto di sciogliere anche la comunione dei beni.
L'art. 154 c.c. disciplina la riconciliazione dei coniugi (con l'effetto di abbandonare la domanda di
separazione già proposta) e a mente dell'art. 157 c.c. i coniugi possono fare cessare gli effetti della
separazione anche "di comune accordo" con una espressa dichiarazione o con un comportamento
NON EQUIVOCO che sia incompatibile con la separazione.
Ora è principio consolidato della Suprema Corte quello in base al quale Sez. 6-2, Ordinanza n. 6820
del 11/03/2021 (Rv. 660941 - 01) "In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione
personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei
coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente
adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e latta salva
l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del
D.P.R. n. 396 del 2000. che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle
dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore
all'entrata in vigore del D.P.R. n. 396 del 2000 cit.).
Più recentemente Cass Sez. 1 -. Ordinanza n. 1256 del 18/01/2025 (Rv. 673891 - 01 ) ha affermato che
"lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o
consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti
concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente
adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati
durante il periodo di separazione e l'invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano
acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull'apparenza del permanere della separazione, in
assenza di adeguata pubblicità".
Quest'ultima pronuncia si è diffusamente occupata dell'argomento evidenziando come la diversa
tesi è stata disattesa "dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la quale ha sempre
intrepretato l'art. 157 c.c. nel senso che, una volta rimossa con la riconciliazione la causa di
scioglimento della comunione costituita dalla separazione personale dei coniugi (art. 191 c.c.) si
ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con
esclusione di quegli acquisti effettuati durante il periodo della separazione (Cass. n. 11418 del
12/11/1998); successivamente si è precisato che occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del
ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della
riconciliazione, la ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può
essere opposta al terzo in buona fede che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge
che risultava unico ed esclusivo del medesimo, benché lo avesse acquistato successivamente alla
riconciliazione (Cass. n. 18619 del 05/12/2003; Cass. n. 6820 del 11/03/2021).
La Corte ha evidenziato come l'art. 157 c.c. parla di cessazione degli effetti della sentenza di
separazione (in ragione della riconciliazione) in termini generali, senza operare distinzioni ed in tal
senso, con la citata sentenza n. 11418 /1998, la Corte aveva già rilevato che l'ampia formulazione
della disposizione e la mancanza di qualsiasi indicazione in termini limitativi della sua operatività
inducono a ravvisare in detta disposizione un principio generale - peraltro in piena coerenza con la
natura e la portata del fatto determinativo - secondo il quale con la riconciliazione vengono meno
tutti gli effetti della separazione.
Gli effetti della separazione sono ampi e tra questi vi è la cessazione dell'obbligo di coabitazione,
l'attenuazione del dovere di fedeltà e lo scioglimento della comunione tra i coniugi, e tutti cessano
per effetto della riconciliazione.
Appare utile ricordare il passaggio motivazionale della richiamata sentenza del 2025 laddove
approfondisce le ragioni e gli effetti posti alla base del modello "solidale ed egalitario di famiglia in
conformità agli artt. 2 e 29 della Costituzione, fondato su alcune norme inderogabili e su altre
derogabili disegnato dal legislatore nel 1975.
"8.3.- Da ciò discende logicamente anche la considerazione che nel momento in cui si ripristina la
convivenza tra i coniugi in precedenza separati, intesa non come coabitazione ma come ripresa di
una comunione materiale e morale di vita e di intenti, connotata da tutte le caratteristiche della vita
coniugale (sul punto v. Cass. n. 19535 del 17/09/2014), si ripristina anche la comunione legale dei
beni, salvo che le parti non optino per il modello della separazione, dal momento che le convenzioni
matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo (art. 162.c.c.).
Si è quindi affermato il seguente principio di diritto:" Lo scioglimento della comunione legale tra i
coniugi, quale effetto della loro separazione personale è rimosso, tanto in caso di separazione
giudiziale che consensuale, dalla riconciliazione ai sensi dell'art. 157 c.c. dei coniugi medesimi, anche
se essa avviene per fatti concludenti e cioè con la ripresa di una comunione materiale e morale di
vita e di intenti, connotata da tutte le caratteristiche della vita coniugale. Alla riconciliazione segue
quale effetto ex lego il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato,
salvo che le parti non stipulino diversa convenzione matrimoniale; con la sola esclusione degli
acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità della buona fede da
parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull'apparenza del
permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità".
Ciò posto è altresì principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità quello in base al quale
(Cass sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27963 del 23/09/2022 ) "Il coniuge che ha interesse a far accertare
l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e
incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a
verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una
motivazione adeguata ed esaustiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché
attinente al merito, la censura contro la sentenza che aveva ritenuto non provata la riconciliazione in
base alle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso soltanto che i coniugi avevano continuato a
frequentarsi conservando una conflittualità tale da far escludere il superamento delle condizioni che
avevano reso intollerabile la convivenza).
Ora gli elementi di fatto introdotti dalla parte attrice nel processo al fine di documentare l'avvenuta
riconciliazione dei coniugi in data anteriore alla stipulazione del contratto di acquisto dell'immobile
silo in Via (.........) sono i seguenti:
redazione da parte del sig. T1 di un testamento olografo del 11.4.2005 nel quale fa riferimento alla
riconciliazione con la coniuge;
ricostruzione concorde delle difese nei ricorsi per separazione e divorzio del 2018 in termini di
avvenuta riconciliazione dei coniugi nel 2005.
Ora proprio la tipologia dell'accertamento richiesto al giudice di merito in ordine alla avvenuta
riconciliazione in leonini di ricostruzione incontrovertibile e piena dell'avvenuta riconciliazione e le
caratteristiche di quest'ultima quale comportamento inequivoco e concludente dei coniugi atto a
ricostituire la piena comunione di affetti e di intenti propri del matrimonio non consente di ritenere
raggiunta la prova della avvenuta riconciliazione in un periodo specifico tra l'altro e antecedente
all'acquisto.
Il termine "riconciliazione" (unico elemento rinvenuto in alti al fine di descrivere i comportamenti
delle parti) è infatti del tutto valutativo stando a rappresentare una situazione in fatto sottostante per
più fattori complessa come la giurisprudenza citata ha sottolineato più volte e che in quegli stessi
termini giustifica la completa riviviscenza degli effetti del matrimonio tra cui il suo regime
patrimoniale.
Il Tribunale osserva che dal testamento olografo ( non contestato in nessuno degli atti del convenuto)
emerge solo un richiamo alla "riconciliazione"; si tratta di una affermazione resa nell'ambito di un
documento scritto a mano e non sempre chiaramente intelleggibile dove a parte questa espressione
(peraltro neppure indicata in modo netto non essendo chiaramente leggibile la parola che precede
detta espressione) le disposizioni ivi contenute parrebbero essere tutte improntate a beneficiare la
figlia, anche imponendo particolari modalità di destinazione del denaro alla figlia da parte della
sig.ra P1 e senza dunque manifestare, neppure sotto il profilo della destinazione dei beni post
mortem, un particolare affectio.
Il contenuto complessivo della disposizione non consente dunque di affermare in modo univoco che
tra i due coniugi fosse ripresa, al momento della scrittura, una comunione materiale e morale di vita
e di intenti, connotata da tutte le caratteristiche della vita coniugale (sul punto v. Cass. n. 19535 del
17/09/2014).
Quanto alle dichiarazioni contenute nel ricorso per separazione e divorzio successive del 2018 deve
osservarsi che esse costituiscono una mera affermazione valutativa (necessaria al fine di superare la
validità della precedente omologa) ma inidonea ad evidenziare gli clementi di fatto sulla quale essa
si fonda. Nessun riferimento alla convivenza, nessun riferimento alla modalità con cui la vita
comune sarebbe ripresa e come superati gli originari motivi che avevano indotto le parti alla
separazione in una ottica di "comunità di intenti").
Deve conseguentemente affermarsi che la parte attrice non è riuscita a provare il presupposto della
domanda e cioè l'intervenuta effettiva ripresa della comunanza di vita coniugale prima del
novembre 2007 data della stipula dell'atto di compravendita immobiliare per cui è causa.
In ogni caso va dato atto della circostanza che nell'ambito della successiva separazione e divorzio le
parti hanno trovalo una definizione complessiva delle proprie ragioni di debito e credito.
In tali alti (ricorso per separazione e successiva regolamentazione degli aspetti economici) è chiara
la manifestazione di scienza e di volontà della attrice P1 nel ritenere che l'immobile di Via (......) resti
a far parte del patrimonio esclusivo dell'ex coniuge e tali dichiarazioni assumono effettivamente
efficacia decisiva.
Si tratta delle seguenti dichiarazioni:
punto 2 del ricorso per separazione consensuale del 2018: "La Sig.ra P1 e la figlia PE3 lasceranno
definitivamente la casa di via (......), di esclusiva proprietà dell'Avv. CP1 " e successivamente al punto
9 : "I coniugi danno atto di avere definito i propri rapporti economico - patrimoniali e di non avere
null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione".
Può quindi prestarsi adesione alla considerazione svolta dalla difesa di parte convenuta che "La
separazione venne sottoscritta avanti il Presidente del Tribunale di Milano, Dott.ssa A.C., in data
29/11/2018 ed omologata con decreto collegiale il successivo 5/12/2018. Si aggiunga che -in sede di
modifiche consensuali delle primigenie condizioni di separazione, nel successivo 2019 (doc. 3), le
parti espressamente richiamarono ed accettarono le previsioni omologate, a definitiva conferma
della volontà di composizione/transazione negoziale di ogni possibile lite relativa ai pregressi beni
comuni, ancora una volta suggellata in sede giudiziale e con il vaglio del Collegio".
Infatti, nell'ambito infatti degli accordi di separazione e divorzio, le parti possono effettuare
dichiarazioni rilevanti in ordine alle reciproche posizioni patrimoniali che, una volta passate in
giudicato, sono irrevocabili.
Così infatti Cass.Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997 che ha affermato che "sono pienamente valide
le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà
esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine
di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale
d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato),
assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il
trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo
per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia
esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi".
Ed ancora la Suprema Corte ha ribadito il principio già affermato a Sezioni Unite (Sentenza n. 21761
del 29/07/2021 ) precisando che "le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a
domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni -
mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di
uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto
accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di
ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il
trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della
separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti
l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art.
29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli
intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
In applicazione dei detti principi può anche osservarsi come la circostanza che nell'accordo di
separazione e nella sentenza di divorzio non siano rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-
bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14. del D.L. n. 78 del 2010, conv. con
modif. dalla L. n. 122 del 2010, costituisce ulteriore motivo del carattere personale del bene immobile
in capo al convenuto; tale determinazione infarti non modifica l'assetto come risultante dai registri
immobiliari e catastali della proprietà in capo al coniuge e pertanto non richiede, diversamente dal
trasferimento, alcuna dichiarazione ex art. 29, comma 1-bis limitata alle ipotesi di effettivo
trasferimento.
Per le medesime ragioni del tutto inconferente è la indicazione specifica degli estremi catastali o dei
confini trattandosi di determinazione che non si riflette sulle risultanze catastali ed immobiliari.
Ne consegue che la domanda di accertamento della attrice è infondata e va respinta.
La domanda riconvenzionale del convenuto resta assorbita in quanto svolta in via meramente
subordinata all'accoglimento della domanda attorea e così pure la domanda reconventio
reconventionis svolta dall'attrice.
3. La regolamentazione delle spese
Quanto alla regolamentazione delle spese il Tribunale osserva che, essedo stata respinta la domanda
attorea, quest'ultima è senza dubbio soccombente, avendo dato causa alla controversia e pertanto è
tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta. Esse si liquidano come da
dispositivo, tenuto conto del valore della causa (valore dell'immobile che si ritiene caduto in
comunione legale tra coniugi - comunione pro indiviso- come da contratto di compravendita pari a
450.000,00), avuto riguardo al valore tariffario medio per le quattro fasi del processo ad eccezione
che per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, per la quale si utilizza il valore minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita o disattesa, cosi
provvede:
rigetta la domanda attorca;
dichiara assorbite le ulteriori domande.
condanna la parte attrice P1 a rifondere alla parte convenuta CP1 le spese sostenute per la
rappresentanza e difesa in giudizio pari ad Euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 2 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2026 28-02-2026 17:32
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