CASA FAMILIARE - Assegnazione della casa familiare e figli maggiorenni non autosufficienti: rilevanza del centro degli affetti, del tenore di vita e della disparità economica tra i genitori
(Cc, articoli 337‑bis, 337-ter, 337‑sexies e 337‑septies; Cpc, articoli 91 e 473‑bis.22)
In tema di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ex articoli 337‑bis e seguenti del codice civile. L’assegnazione della casa familiare a favore del genitore convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è legittima quando l’immobile continui a costituire il centro degli interessi affettivi e relazionali dei figli, a nulla rilevando il loro temporaneo allontanamento ovvero la maggiore età, purché non sia intervenuta una stabile autonomia economica. In tal caso, il contributo al mantenimento posto a carico del genitore economicamente più forte deve essere parametrato non solo alle esigenze ordinarie dei figli, ma anche ai costi di gestione dell’abitazione familiare assegnata, ove tali costi risultino oggettivamente elevati e funzionali alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, potendo il mantenimento includere una quota specificamente destinata a tale finalità. Nei rapporti tra genitori, la significativa sproporzione reddituale e patrimoniale giustifica l’integrale assunzione, da parte del genitore più abbiente, delle spese straordinarie dei figli, nonché la previsione di acconti periodici su tali spese, al fine di garantire regolarità, prevedibilità e continuità nel soddisfacimento dei bisogni, soprattutto in presenza di precedenti condotte di contribuzione discontinua o arbitraria.
Tribunale di Bolzano, sentenza 2 febbraio 2026 – Pres. Rel. Dorfmann
TRIBUNALE DI BOLZANO
in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia - Presidente rel.
PONTARA Benedetta - Giudice
RAUZI Ivan - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. …/2024 R.G., vertente tra P. M., rappresentato e difeso dall’avv.
domiciliatario D. B. ricorrente contro N. K., rappresentata e difesa dall’avv. domiciliatario C. B.
resistente e Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa rimessa in decisione all’udienza dd. 08.01.2026 sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente: “1) Disporre che la casa familiare sita a E., vicolo N., tavolarmente contraddistinta
dalla p.ed. 451 in PT 636/II CC E., venga assegnata in uso esclusivo al ricorrente affinché vi conviva
con il figlio A. 2) Dichiarare tenuto sig. P. all’integrale mantenimento ordinario del figlio A. 3)
Dichiarare per le spese straordinarie per il figlio a carico del padre P. M. in ragione del 70% e della
madre N. K. in ragione del 30% 4) In ogni caso revocare ogni obbligo contributivo del padre nei
confronti del figlio R. In via subordinata, in caso di conferma della convivenza della convenuta con
i figli e dell’assegnazione in uso della casa familiare: 5) Confermare i pp. 2, 3 e 4, senza oneri a carico
del ricorrente per quanto concerne la casa. 6) Spese secondo giustizia.”
di parte resistente:
“ 1) Respingere le domande avversarie per i motivi dedotti in narrativa. 2) Assegnare quindi la casa
familiare alla sig.ra K. N., perché vi possa continuare a convivere con i figli R. e A., maggiorenni ma
non economicamente indipendenti, fino alla loro raggiunta indipendenza economica. 3) Stante
l’enorme divario economico tra i genitori, imporre all’ing. P. di partecipare al mantenimento dei suoi
figli, con il versamento, in favore della madre, della somma di euro 2.000 ciascuno sin dal mese di
settembre 2024, o quella diversa somma che risulterà ad esito di istruttoria, con rivalutazione
secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, base novembre 2024. 4) Stabilire che le spese
straordinarie scolastiche, universitarie e per corsi parauniversitari, co rsi di lingua, corsi di
specializzazione e master, stage in Italia e all’estero, ivi incluso alloggio e trasferimenti, spese per
attrezzatura tecnica specifica (computer, tablet), costo per il conseguimento della patente, incluso
spese di acquisto, manutenzione, bollo e assicurazione relativa ai mezzi di locomozione dei figli,
vacanze che i figli faranno da soli, spese mediche, dentistiche e per occhiali e lenti a contatto, spese
per festeggiamenti, celebrazioni e ricevimenti dedicati ai figli, graveranno al 100% sull’ing. P.,
mentre le altre spese straordinarie previste nel protocollo del tribunale di Bolzano, attualmente
vigente, dovranno essere sostenute per il 95% dall’ing. P. e per il 5% dalla sig.ra N., e che tali spese
straordinarie dovranno essere comunque compatibili con i redditi della madre. 5) Imporre all’ing.P. il pagamento di tutte le spese necessarie al mantenimento dell’abitazione familiare, ivi comprese
le utenze, le spese per l’acqua e il riscaldamento, internet, e tutti gli abbonamenti cui l’abitazione è
da sempre dotata, tipo Netflix, Sky, ecc, manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa. Conclude
comunque per la conferma dell’ordinanza con i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-
bis.22 cpc di data 21.6.2025.
In via istruttoria chiede, occorrendo, l’ammissione delle prove come formulate in memoria di data
15.2.2025.” del P.M.: "
Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte resistente
ad esclusione del punto 5) e 7)."
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2024, M. P. ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di
mantenimento dei due figli comuni nonché l’assegnazione della casa familiare, ai sensi degli artt.
337-bis ss. c.c. Si è costituita in giudizio K. N., contestando integralmente le domande avversarie e
formulando a sua volta richieste in ordine all’assegnazione della casa familiare e al contributo
paterno al mantenimento dei figli. Nel corso del procedimento sono stati sentiti entrambi i figli.
All’udienza dell’08.01.2026 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Le domande sono fondate nei limiti e per le ragioni che seguono.
2. Sono pacifiche le seguenti circostanze di fatto. I figli R. (nato il ___2004) e A. (nato il ____2006),
nati dalla lunga convivenza more uxorio tra M. P. e K. N., durata circa trent’anni, sono entrambi
maggiorenni. Dalla separazione dei genitori, avvenuta nell’estate 2024, essi vivono stabilmente con
la madre nella casa familiare di E., salvo una breve parentesi di circa tre mesi in cui R. si era trasferito
presso un amico a N. P., per poi rientrare spontaneamente nell’abitazione materna. 3. Per quanto
riguarda la situazione economica delle parti, risulta che M. P., ingegnere e imprenditore, detiene
partecipazioni societarie di valore complessivo non quantificabile con precisione in questa sede, ma
certamente dell’ordine di diversi milioni di euro, anche solo considerando il valore nominale delle
quote. A ciò si aggiunge la proprietà – diretta o tramite società – di numerosi immobili, anch’essi di
valore milionario. Il patrimonio liquido, costituito da titoli e depositi, supera i 10 milioni di euro. Il
reddito netto mensile percepito nel 2023 si avvicina ai 30.000,00 euro, mentre negli anni precedenti
era di poco inferiore. Dalla cessazione della convivenza, il ricorrente vive con la nuova compagna in
un immobile di sua proprietà a N. P. 4. K. N., invece, risiede con i figli nella casa familiare di E. Dopo
la nascita dei figli ha interrotto gli studi universitari e si è dedicata prevalentemente alla gestione
della casa e della famiglia. Parallelamente ha sempre svolto attività lavorativa e da 17 anni fino a
poco tempo fa era impiegata part-time presso un’azienda, percependo un reddito netto mensile di
circa 2.100 euro, cui si aggiungono proventi da locazione. È inoltre istruttrice di yoga e sta cercando
di sviluppare ulteriori possibilità di guadagno in tale ambito. I suoi risparmi ammontano a circa
200.000,00 euro. 5. Entrambe le parti hanno chiesto l’assegnazione della casa familiare. L’immobile è
una villa di grandi dimensioni, articolata su più piani, con una superficie superiore ai 600 m² e
composta da 26 vani. Durante l’audizione, i figli hanno manifestato in modo chiaro e coerente il
desiderio di continuare a vivere con la madre nella casa di E. Il temporaneo allontanamento di R. nel
2024 non può essere interpretato come un’uscita definitiva dall’abitazione familiare, né come perdita
della sua funzione di centro della vita domestica. Allo stesso tempo, non emergono elementi cheinducano a ritenere che la volontà espressa dai figli sia frutto di una situazione contingente o
destinata a mutare. Al contrario, essa riflette la realtà consolidatasi dopo la separazione dei genitori
e il ruolo che la madre ha sempre svolto nella cura dei figli e nella gestione della vita familiare. Ne
consegue che l’immobile deve essere assegnato alla resistente.
6. Non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta della signora N. di
ottenere anche l’immobile di N. P., trattandosi di bene che non ha mai assunto la funzione di casa
familiare e che, pertanto, non può essere oggetto di assegnazione in questa sede.
7. Inammissibile deve ritenersi invece la domanda della resistente volta a imporre al ricorrente il
pagamento delle spese di gestione dell’abitazione familiare, in quanto tali richieste esulano
dall’ambito del presente procedimento, che riguarda esclusivamente la regolamentazione delle
questioni previste dagli artt. 337-bis ss. c.c.
8. L’assegnazione della casa familiare alla madre, richiesta e disposta nell’interesse dei figli affinché
possano continuare a vivere nel loro ambiente abituale, comporta per la resistente un onere
economico molto elevato. È evidente che i costi di gestione e manutenzione ordinaria di un immobile
di tali dimensioni e caratteristiche superano di gran lunga la media e non possono essere sostenuti
con un reddito ordinario come quello della signora N., né con una quota di un assegno di
mantenimento “medio”. La villa presenta numerosi locali, ampi spazi esterni, impianti tecnologici
avanzati e richiede interventi di manutenzione ordinaria costosi e frequenti. Il ricorrente stesso ha
segnalato la presenza di problematiche strutturali, che – pur rientrando nella manutenzione
straordinaria e quindi a suo carico – inevitabilmente incidono anche sulla manutenzione ordinaria,
rendendola più onerosa. A ciò si aggiungono i costi di riscaldamento ed elettricità, particolarmente
elevati per una superficie così ampia, e le spese per servizi tecnologici cui i figli sono abituati
usufruire (Sky, Netflix, ecc.).
La famiglia si avvaleva inoltre di una colf presente quotidianamente, con un costo stimabile in
almeno 1.000 euro lordi mensili. Per consentire alla madre di mantenere ai figli l’ambiente domestico
in cui vivono, è quindi necessario che il contributo al mantenimento comprenda una quota destinata
specificamente alla copertura delle spese della casa.
Ciò vale indipendentemente dal fatto che in futuro entrambi i figli o solo uno di essi continuino a
vivere stabilmente con la madre, poiché i costi di gestione dell’immobile non subirebbero variazioni
significative.
9. La famiglia godeva di un tenore di vita elevato, coerente con le disponibilità economiche del
ricorrente: ampia villa a E., seconda casa a N. P., viaggi frequenti anche all’estero, pratica di sport
costosi, presenza quotidiana di una colf, disponibilità di veicoli per i figli. Lo stesso ricorrente ha
dichiarato di voler realizzare una veranda (“Wintergarten”) su richiesta dei figli, i cui costi possono
essere stimati tra 50.000,00 e 100.000,00 euro. Anche le cure mediche erano affidate a specialisti
privati di alto livello, come dimostrato dal percorso seguito per l’infortunio al ginocchio di A. Il
potenziale economico della famiglia emerge peraltro anche dalle dichiarazioni del ricorrente,
secondo cui i figli, qualora entrassero nell’azienda di famiglia, potrebbero arrivare a guadagnare un
milione di euro all’anno. Il tenore di vita familiare era e poteva essere dunque largamente superiore
alla media e deve essere garantito ai figli anche dopo la separazione dei genitori. Non sarebbe
possibile assicurarloconsiderato il suo reddito limitato, con conseguente rischio che non possano essere soddisfatti i
bisogni dei figli (costi per lo studio; salute; ecc.). 10. In ordine alla non autosufficienza economica dei
figli, si segnala che il figlio A., dopo aver superato l’esame di maturità nell’estate del 2025, ha iniziato
gli studi universitari in Svizzera, dove vive da alcuni mesi. Il costo della vita in tale Paese è
notoriamente elevatissimo, e ciò rende necessario un assegno di mantenimento ben superiore alla
media, comprensivo di un acconto per le spese straordinarie e dell’anticipazione delle tasse
universitarie. La scelta di A. di proseguire gli studi all’estero è coerente con il percorso scolastico da
lui seguito e con il livello socio-economico della famiglia, e non può in alcun modo essere considerata
irragionevole o eccessivamente onerosa, tenuto conto delle ingenti disponibilità economiche del
padre. 11. Il figlio R. ha conseguito la maturità nel 2024 e ha avviato un’attività autonoma nel settore
del marketing della moda, con ricavi attuali di circa 1.000,00 euro mensili. Tale importo non consente
di ritenerlo economicamente autosufficiente. È normale che un’attività imprenditoriale richieda
tempo per consolidarsi e generare reddito adeguato. Lo stesso padre ha dichiarato di aver sempre
sostenuto il figlio nel percorso imprenditoriale e di essere disposto a continuare a farlo anche in caso
di insuccesso. È quindi ragionevole attendersi che R. contribuisca in minima parte al proprio
mantenimento, ma non può considerarsi indipendente. Per tale ragione, il contributo paterno per lui
è fissato in misura inferiore rispetto a quello previsto per A. e limitato temporalmente a quattro anni.
12. Quanto alle spese straordinarie per i figli, è opportuno prevedere che il padre versi un acconto
mensile per le spese straordinarie di entrambi i figli. La documentazione in atti mostra che, almeno
dall’inizio della crisi familiare, il ricorrente ha gestito il sostegno economico alla famiglia in modo
discontinuo e arbitrario, subordinandolo talvolta a valutazioni personali o a comportamenti dei figli
non graditi. Ciò rende necessario un sistema che garantisca regolarità e prevedibilità. Considerato il
tenore di vita familiare, l’entità prevedibilmente elevata delle spese straordinarie e il reddito limitato
della madre, non è possibile richiedere a quest’ultima o ai figli di anticipare tali costi per poi
chiederne il rimborso al padre, con il rischio di ulteriori conflitti o contenziosi.
13. È evidente che anche la madre deve contribuire al mantenimento dei figli, ma il suo apporto, in
ragione delle sue risorse economiche, non può che essere marginale.
14. Per tutte le ragioni esposte, gli importi dovuti dal padre per il mantenimento ordinario e
straordinario dei figli sono determinati come indicato nel dispositivo. I contributi devono essere
versati alla madre finché i figli convivono con lei, salvo quanto previsto per A. .
La permanenza dello stesso in Svizzera, pur non essendo continuativa per l’intero anno, implica che
egli faccia ritorno presso la madre solo in occasione dei fine settimana o delle vacanze, come da lui
stesso dichiarato. Ciò rende necessario distinguere tra la quota di mantenimento destinata alle
esigenze del figlio nel luogo di studio e quella riferita ai periodi di permanenza presso la madre.
15. La totale soccombenza del ricorrente impone la sua condanna alla rifusione integrale delle spese
di lite sostenute dalla resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M. I
l Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DISPONE che l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli comuni, ai sensi
dell’art. 3371. La casa familiare, sita in E., Vicolo, tavolarmente contraddistinta dalla p.ed. 451 in PT 636/II CC
E., viene assegnata in uso esclusivo a K. N. affinché vi conviva con i due figli R. ed A. .
2. A carico di M. P. viene posto l’obbligo di contribuire al mantenimento dei predetti figli con il
pagamento dei seguenti importi:
2.1 sul presupposto dell’assegnazione della casa familiare a K. N. e fino all’indipendenza economica
dell’ultimo dei due figli: pagamento a K. N. dell’importo mensile di Euro 3.000,00;
2.2 per il figlio R. P.: per mantenimento ordinario ulteriore pagamento a K. N. dell’importo mensile
di Euro 1.200,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, con un acconto mensile su tali ultime spese
di Euro 500,00 (con relativo rendiconto ed eventuale conguaglio alla fine di ogni semestre), il tutto
fino a novembre 2028 compreso, dopodiché nulla è più dovuto a tale titolo;
2.3 per il figlio A. P.: per mantenimento ordinario ulteriore pagamento a ▪ K. N. dell’importo mensile
di Euro 750,00 per mantenimento ordinario; ▪ A. P. dell’importo mensile di Euro 2.500,00 per
mantenimento ordinario, oltre al 100% delle spese straordinarie, con un acconto mensile su tali
ultime spese di Euro 2.000,00 (con relativo rendiconto ed eventuale conguaglio alla fine di ogni
semestre) e, in ogni caso, con obbligo di anticipare il costo di eventuali tasse universitarie; tutti gli
importi come sopra determinati (punti 2.1 – 2.3) sono dovuti da dicembre 2024 incluso, sono soggetti
a rivalutazione annuale ISTAT (con prima rivalutazione in dicembre 2025), sono pagabili entro il
giorno 5 di ogni mese e con rinvio al relativo protocollo in vigore presso il Tribunale di Bolzano.
3. Eventuali contributi pubblici spettanti in relazione ai figli possono essere usufruiti integralmente
dalla madre K. N..
4. M. P. viene condannato a rifondere a K. N. le spese di lite del presente giudizio, che vengono
liquidate in complessivamente Euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella
misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 29/01/2026
Il Presidente est.
Julia Dorfmann 20-03-2026 15:24
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