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Sentenza

Affido senza automatismi: i figli piccoli non vanno necessariamente alla madre
Lo ha stabilito la Cassazione (ord. n. 6078/2026). Con la successiva ordinanza (n. 6176/2026) ha invece affermato che la tolleranza nel mancato rilascio della casa familiare può giustificare la modifica delle condizioni economiche
Affido senza automatismi: i figli piccoli non vanno necessariamente alla madre Lo ha stabilito la Cassazione (ord. n. 6078/2026). Con la successiva ordinanza (n. 6176/2026) ha invece affermato che la tolleranza nel mancato rilascio della casa familiare può giustificare la modifica delle condizioni economiche
In caso di divorzio, il giudice non può disporre il collocamento prevalente presso la mamma basandosi unicamente sul fatto che i figli sono molto piccoli, e in quanto tali avrebbero maggiore necessità di stare con la figura materna. Ogni valutazione, infatti, va calibrata in concreto sul preminente interesse dei minori e non può derivare da pronunciamenti astratti. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6078 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un papà.

Una coppia sposata nel 2015, con due figli gemelli minori, nel 2024 avvia un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio. La donna chiede l’affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé, l’assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento. Il marito non si oppone alla separazione, ma chiede l’addebito alla moglie, propone tempi paritari di permanenza dei figli e l’assegnazione della casa, già di sua proprietà. Il Tribunale dispone l’affido condiviso con collocamento paritario alternato. La Corte d’Appello di Bologna, cambia assetto, e stabilisce il collocamento prevalente presso la madre, assegnandole la casa familiare e limitando i tempi di frequentazione del padre, oltre a porre a suo carico un contributo al mantenimento. Il padre ricorre quindi in Cassazione, sostenendo che la decisione è stata adottata senza una valutazione concreta della situazione familiare, ma basandosi essenzialmente sull’età dei figli.

La Prima sezione civile ricorda che il criterio, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole che “richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore”. E tale metro di giudizio vale non solo per la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche per la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione.

Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello ha ritenuto che “quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole”. Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice del reclamo, “è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età dei figli”.

Così facendo però ha operato un giudizio “in astratto”, basato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, “senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia”.

Per la Suprema corte va dunque affermato il seguente principio di diritto: «Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio».

Modifica degli accordi di separazione - Con una seconda decisione, la Cassazione n. 6176/2026, afferma che il mancato rilascio della casa familiare per oltre sette anni, contrariamente a quanto inizialmente previsto in via consensuale dalla coppia, e il conseguente stabile radicamento dei figli nell’abitazione, costituisce un “fatto sopravvenuto” idoneo a giustificare la modifica delle condizioni della separazione. E’ stata così confermata sia l’assegnazione della casa alla madre sia la rideterminazione – al ribasso - dell’assegno di mantenimento, in quanto è mutato l’equilibrio originario tra le parti.

La Cassazione sul punto afferma un altro principio di diritto: “Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell’art 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l’obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest’ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell’habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni)”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ordinanza nr. 6078/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Alberto Giusti Presidente
Alessandra Dal Moro Consigliere
Laura Scalia Consigliere
Alberto Pazzi Consigliere
Maura Caprioli Consigliere Rel.
Oggetto:
SEPARAZIONE
DIVORZIO
Ud.12/03/2026 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1195/2025 R.G. proposto da:
rappresentato e difeso dall'avvocato
-ricorrente-
-intimata-
avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Bologna n. 1141/2024
depositata il 29/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal
Consigliere Maura Caprioli.
FATTI DI CAUSA
Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0
Numero registro generale 1195/2025Oscuramento disposto
Numero sezionale 1212/2026
Numero di raccolta generale 6078/2026
Data pubblicazione 17/03/2026
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Considerato che:
Con ricorso depositato il 27.03.2024, chiedeva avanti il
Tribunale di Parma pronunciarsi la separazione, con contestuale domanda
di divorzio, dal marito sposato il 25.08.2015, con affido
congiunto dei figli gemelli minori e nati in il
, e collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare
sita in da assegnarsi in proprio favore.
La ricorrente chiedeva inoltre che venisse posto a carico del un
assegno di mantenimento personale di € 400,00 mensili, un assegno di
mantenimento per la prole di € 900,00 mensili (€ 450,00 per figlio), oltre
al contributo del 50% delle spese straordinarie, stabilendosi il calendario
degli incontri padre-minori.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di
separazione, ma chiedendo l’addebito alla moglie. Chiedeva altresì che i
minori fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con tempi di
permanenza paritari, mantenendo la loro residenza presso l’abitazione
familiare da assegnarsi in suo favore in quanto di sua proprietà.
Con ordinanza dell’08.07.2024 il Giudice adottava i provvedimenti
provvisori ed urgenti ai sensi del primo comma dell’art.473-bis 22 c.p.c.,
disponendo l’affidamento condiviso dei minori e ad entrambi
i genitori, mantenendo la loro residenza presso la casa familiare, con
tempi paritari di frequentazione (nello specifico, a far data dal 15.07.2024,
i minori avrebbero trascorso settimane alterne, dal lunedì alla domenica,
con il padre presso la casa familiare di , e con la
madre presso l’abitazione della nonna materna di via
); la permanenza con ciascun genitore durante le vacanze
estive per 15 giorni anche non consecutivi; poneva a carico di ciascun
genitore il 50% delle spese straordinarie; riconosceva l’assegno unico per
intero in favore della incaricava il Servizio Sociale competente
per territorio di sottoporre ad osservazione il nucleo familiare.
Con ricorso dep. 18.07.2024, impugnava avanti alla Corte di
appello di Bologna detta ordinanza contestando la collocazione paritaria
alternata dei minori, ritenuta contraria all’interesse degli stessi, alla
stabilità e continuità delle proprie abitudini di vita e priva di qualsivoglia
valutazione in ordine alla concreta situazione del nucleo familiare e la
mancata assegnazione della casa coniugale alla madre a fronte della
ritenuta inammissibilità della relativa domanda da parte della ricorrente
perché formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 473 bis
17 c.p.c.
Si costituiva in data 28.08.2024 chiedendo il rigetto
dell’istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto del reclamo; in via
riconvenzionale, chiedeva l’assegnazione in proprio favore della casa
familiare di sua esclusiva proprietà e l’ordine alla di rilasciarla
entro e non oltre trenta giorni dalla pronuncia.
Con ordinanza 29.10.2024 la Corte di appello assegnava la casa familiare
alla madre per abitarla unitamente ai figli, disponendo che il padre
rilasciasse detta abitazione entro gg. 30 e stabilendo per il genitore non
convivente con i figli la possibilità di trascorrere con loro due pomeriggi a
settimana e weekend alternati.
Osservava che l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli
minori costituiva un diritto indisponibile e che, per tale motivo, trovava
applicazione l’art. 473 bis 19 cp.c. con conseguente inoperatività delle
decadenze previste dagli art. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c., diversamente
da quanto ritenuto dal Tribunale il quale aveva considerato inammissibile
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la domanda formulata dalla madre nel procedimento di primo grado solo
con la successiva memoria dep. 24.5.2024 ex art. 473 bis 17 c.p.c..
Chiariva infatti che nell’ottica del legislatore (l’art. 337-sexies c.c. comma
1 e n. 898 del 1970, art. 6 comma sesto), l'assegnazione della casa
familiare è funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla
continuità della vita familiare.
Osservava poi che il collocamento prevalente presso la madre rendeva
necessaria la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei
minori che, considerati i redditi sostanzialmente paritari delle parti e l’età
dei figli, riteneva equo fissare in € 200,00 per ciascun minore oltre il 50%
delle spese straordinarie.
ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi
illustrati da memoria cui non ha resistito depositando in vista
dell’udienza camerale notte scritte pur in assenza di controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione, falsa ed errata applicazione
ed interpretazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 337 ter c.c., comma 1
e 2) per avere la Corte, utilizzato nella modifica parziale delle condizioni
relative al collocamento, come unico criterio la tenera età dei figli, in
spregio all’ormai consolidato nella giurisprudenza che considera il
collocamento paritario la massima espressione del principio della
bigenitorialità, ossia di mantenere un rapporto equilibrato e costante con
entrambi i genitori.
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di
norma di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), in particolare dell’art. 337, ter e
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sexies c.c per avere la Corte distrettuale assegnato la casa coniugale alla
madre in quanto collocataria prevalente dei minori senza valutare quale
fosse l’interesse prevalente dei figli, senza considerare di chi fosse la
proprietà della casa e senza tenere conto della circostanza di parità
economica tra i coniugi.
Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo dell’omesso
esame di alcuni fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360
n. 5 c.p.c.).
Si lamenta che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che i
minori vengono accuditi prevalentemente dal padre che può contare su un
orario di lavoro che termina intorno alle 14,30 e beneficia anche del
supporto della propria madre.
Occorre prima di tutto affermare l'ammissibilità del ricorso straordinario
per cassazione contro il provvedimento in questa sede impugnato.
Al riguardo questa Corte ha di recente affermato che a seguito dell'entrata
in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio,
la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato
i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione
è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni
contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei
minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai
"casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo
previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024),
per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa
l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei
provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi
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riportate (Cass. 1486 del 2025, principio questo ribadito anche da Cass.
4110 del 2026).
Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammissibile in presenza di decisioni
che, come nella specie, è suscettibile di comportare, adavviso del
ricorrente, una significativa limitazione della relazione genitoriale tra il
padre e i figli (ora di 10 anni) tale da alterare il rapporto equilibrato e
costante attualmente in essere.
In via preliminare va altresì rilevato che ha depositato
memoria in vista dell’udienza camerale non preceduta dal controricorso
sicchè ai sensi dell’art 370 c.p.c. non può dirsi costituita con conseguente
preclusione del deposito di memorie illustrative.
Il primo ed il terzo motivo che meritano un vaglio congiunto sono fondati
nei termini di seguito evidenziati.
Giova ricordare che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice,
in applicazione dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse
morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la
soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti
dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo
della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la
capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi
sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in
passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di
relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del
genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022).
Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o
super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità
di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto
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che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e
figlio.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che, quando si verte in
ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la
rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente
agli interessi della prole.
Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice
del reclamo, è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età
dei figli.
In tal modo il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”,
incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto
otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di
relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale
criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.
Il primo e terzo motivo va accolto con l’assorbimento del secondo motivo
relativo all’assegnazione della casa familiare.
Deve essere affermato il seguente principio di diritto: «Nei provvedimenti
previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare
provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo
interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter
c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e
la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in
concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere
adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno
dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate
con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio».
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Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la decisione va cassata e
rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, in
relazione ai motivi accolti anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di
Bologna, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti anche per
le spese di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e
gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma 12.03.2026
Il Presidente
(Alberto Giusti)

Avv. Antonino Sugamele

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