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Sentenza

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Mezzi di sussistenza - Stato di bisogno del minore - Indigenza - Dolo - Condizione dignitosa di sopravvivenza.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Mezzi di sussistenza - Stato di bisogno del minore - Indigenza - Dolo - Condizione dignitosa di sopravvivenza.
Corte d'Appello di Lecce, Penale, Sentenza del 23-07-2024, n. 862


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Promiscua

composta dai signori:

Dr. Carlo ERRICO Rel. Presidente

Dr Adele FERRARO Consigliere

Dr. Alessandra FERRARO Consigliere

all'udienza dell'8 maggio 2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(in C. C. art. 23 bis D.L. 137/2020 conv. con L. n. 176 del 18.12.2020)

nel procedimento penale a carico di:

Fa.Gi., n. il 05/06/1980 a Brindisi;

difeso d'ufficio dall'Avv. Gi.La. del Foro di Brindisi;

presofferto: negativo libero

PARTE CIVILE: Ga.Va., nata a (...), difesa di fiducia dall'Avv. Sa.De. del Foro di Brindisi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fa.Gi. è stato giudicato dal Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in ordine al reato in epigrafe specificato e, all'esito del dibattimento, dichiarato colpevole e condannato alla pena indicata.

La fattispecie concreta risulta ricostruita in sentenza, sulla base delle prove acquisite, come di seguito riportato.

Fa.Gi. è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p., perché "faceva mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore Sofia. In particolare, ometteva di versare la somma mensile di Euro 250,00 e, poi, aumentato a 300,00, determinata dal Tribunale di Brindisi con provvedimento emesso nel procedimento nr. 915/16. Fatti avvenuti in Brindisi sino ad oggi, con condotta perdurante. Con preliminare riguardo all'accertamento dei fatti al vaglio, dalla testimonianza della persona offesa, Ga.Va. nonché dalle acquisizioni documentali al fascicolo perii dibattimento, si ricava, in primis, il dato relativo alla sussistenza e della piena efficacia dell'obbligo per il Fa. di versare, ogni mese, per il mantenimento della figlia So., nata il (...), la somma di Euro 250,00 mensili, a decorrere dal mese di maggio 2016 e l'anno successivo dal mese di giugno 2017, aumentato in euro 300,00, oltre alla compartecipazione paritaria alle spese mediche e scolastiche non convenzionate, in virtù del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Brindisi il 28.11.2016 nel procedimento n. 915/16 R.G. (presente in atti).

L'assunzione delle prove dichiarative e documentali ha, poi, confermato l'ipotesi accusatoria, svelando in modo pieno ed incontroverso l'inadempimento parziale e volontario dell'imputato: in effetti, Ga.Va., odierna parte civile in proprio e quale rappresentante della figlia minore So.Fa., ha dichiarato che l'ex convivente, odierno imputato, nel periodo ricompreso tra maggio 2016, fino a tutt'oggi, non ha mai versato completamente tali importi in favore della stessa. Più in particolare, dal mese di maggio 2016 a giugno 2017 la persona offesa ha dichiarato che l'imputato le ha versato sempre in ritardo e, comunque somme inferiori agli importi stabiliti nel provvedimento del Tribunale di Brindisi, fino ad interrompere del tutto durante il periodo del lockdown e quando gli adempimenti sono ripresi sono sempre e soltanto avvenuti in modo parziale ed, in ogni caso, senza assolvere mai all'obbligo di compartecipazione delle spese mediche e sanitarie della minore, costretta a sottoporsi a continue terapie riabilitative, in quanto affetta dalla nascita da patologia fisica da "ritardo globale nello sviluppo" sordità lato dx e palatoschisi.

Peraltro, la persona offesa, ha aggiunto che talune terapie riabilitative della minore, devono essere eseguite in sistema non convenzionato; esse consistono in sedute di trequarti d'ora per un totale di Euro 35,00 per tre volte a settimana (v. verbale di fonoregistrazione del 2.10.2020, pag. 14), pertanto gli importi minimi versati sporadicamente dal Fa. non sono certamente sufficienti al fine di sopperire alle esigenze di vita e di crescita della bambina.

Il Tribunale ha ritenuto attendibile la persona offesa, anche in virtù della produzione documentale comprovante le patologie da cui è affetta la minore, e comprovato come il Fa. abbia palesemente fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, non contribuendo in alcun modo al suo sostentamento, tanto che la madre Ga.Va., con un stipendio di euro

700,00 mensili, non riesce a far fronte alle sue esigenze di vita quotidiana, aggravate dal sostenimento di spese sanitarie e mediche continue a causa delle patologie della minore, in contesto di comprovato stato di bisogno.

Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello nell'interesse del Fa. il suo difensore di ufficio, Avv. G.La., chiedendo in via principale l'assoluzione con la formula di giustizia, in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione della pena, dichiarando non dovuto il risarcimento e revocando la provvisionale, o ridurla comunque al minimo sospendendone la sua esecuzione.

I motivi a sostegno delle richieste sopra riportate saranno ripresi in maniera più specifica nel prosieguo della presente motivazione.

All'odierna udienza, tenuta in camera di consiglio ex art. 23-bis D.L. n.137/2020, convertito con modificazione nella legge n. 176/20 e successive modifiche, sulle conclusioni delle parti rese ai sensi del comma 2 del citato art. 23-bis D.L. 137/2020, la Corte ha deciso come da dispositivo.

L'appello è fondato nei limiti di seguito specificati.

II primo motivo, con il quale l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze processuali, posto che il giudizio di colpevolezza è rimasto ancorato alle sole dichiarazioni della persona offesa, tuttavia confermative che le somme dovute non sono state completamente omesse dal Fa., ma sono state "con i suoi tempi non rispettando l'accordo".

Ad avviso dell'appellante la condotta così accertata non può integrare l'ipotesi delittuosa prevista dal dall'art. 570, comma II n. 2 c.p., il cui dettato normativo fa riferimento alla condotta del soggetto agente che volontariamente intende sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti dal Giudice civile. Nel caso di specie, l'imputato ha sempre versato le somme stabilite a titolo di mantenimento dal Tribunale, anche se in ritardo e fino a corrispondere un importo inferiore, costretto da una situazione lavorativa precaria. L'assunto non è condivisibile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza (Cass. Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715), con la conseguenza che il reato di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

Ancora, l'appellante deduce, sotto il profilo dell'elemento psicologico, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente la capacità economica dell'obbligato, nel caso concreto limitata dal tipo di lavoro svolto (saltuario e sospeso in periodo di pandemia) e dalla congiuntura economica sfavorevole. Anche tale assunto non può essere condiviso.

Sempre per condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cassazione penale sez. VI, 24/06/2015, n.33997). Inoltre, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen. (idem est Art. 570 c.p.), che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza (Sez. 6, Sentenza n. 32576 del 15/06/2022 Ud. dep. 05/09/2022 Rv. 283616-01).

Inutile sottolineare che il Fa. non ha in alcun modo provato come oggettiva e incolpevole la sua incapacità patrimoniale di adempiere alle proprie prestazioni assistenziali (confr. Cass. Pen. Sez. 6 -, Sentenza n. 49979 del 09/10/2019 Ud. dep. 10/12/2019 Rv. 277626 - 01 secondo cui l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato) e che si sia determinato a non adempiere per non rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. Infondato è il motivo di appello afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo indica la non adeguata motivazione del primo Giudice sul punto, laddove, al contrario, il Tribunale ha tenuto conto della estrema gravità oggettiva del fatto provata dal totale disinteresse mostrato alla propria figlia, della durata della condotta omissiva protratta per lunghissimo tempo e dalla connessa intensità del dolo, oltre che della assenza di elementi positivi suscettibili di essere vagliati ai fini della concessione delle attenuanti generiche: giudizio che va, in questa sede, confermato.

Fondato per quanto di ragione è l'ultimo motivo di appello con il quale il Fa. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice riconosce all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinando l'operatività di tale beneficio al pagamento della somma di una provvisionale Euro 10.000,00 da effettuarsi nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato sentenza.

Il Fa., anche per come documentato da ultimo con le conclusioni scritte in relazione all'odierna udienza, si è limitato solo a sporadici e inadeguati versamenti. Tuttavia, non è congruo l'ammontare della provvisionale: le componenti di mancato pagamento di quanto statuito dal tribunale civile concernono un danno per il quale c'è già titolo esecutivo, che va azionato in sede esecutiva civile (ved. Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 18988 del 28/03/2012 Ud. dep. 17/05/2012 Rv. 252866 - 01). In questa sede va valutato il danno ulteriore che non è provato se non in termini di danno non patrimoniale. Esso, quindi, può equitativamente essere quantificato in Euro 5.000,00, somma contenuta nei limiti della prova raggiunta del risarcimento dovuto alla Ga. in proprio e quale rappresentante legale della figlia.

Inoltre, il Fa. non ha dedotto specifiche ed attuali condizioni che non gli consentono di adempiere al pagamento (è difeso d'ufficio, ma non ha avanzato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: confr. Cass. Pen, Sez. 4 -, Sentenza n. 1436 del 12/12/2023 Ud. dep. 12/01/2024) Rv. 285633 - 01), non essendo sufficiente la mera allegazione di una occupazione lavorativa non stabile. Va rigettato l'ultimo motivo, aggiunto sempre nelle citate conclusioni, teso all'assoluzione ex art. 131 bis c.p.. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori previsto dall'art. 570 cod. pen., essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di un reato "a consumazione prolungata" in cui ciascuna omessa contribuzione aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato). (Sez. 6 -, Sentenza n. 20941 del 20/04/2022 Ud. (dep. 27/05/2022 ) Rv. 283304-01).

Passando al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi la inammissibilità del motivo di impugnazione attinente alla misura della pena, genericamente formulato e che non si confronta con le specifiche motivazioni di graduazione della stessa indicate dal primo Giudice, perfettamente congrue rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Alla conferma della condanna consegue quella ulteriore al pagamento delle spese in favore della parte civile per il presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Alla conferma del giudizio di colpevolezza consegue la condanna Fa. alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'aumento per la difesa di più parti. Termine per la motivazione fissato in giorni novanta.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.605 e 592 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 2/10/2020 appellata da Fa.Gi., riduce l'ammontare della provvisionale ad Euro 5.000,00.

Conferma nel resto e condanna il Fa. alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate in Euro 1.480,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Lecce l'8 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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