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Sentenza

SUCCESSIONI - Diritto di abitazione del coniuge superstite separato (Cc articolo 540)
SUCCESSIONI - Diritto di abitazione del coniuge superstite separato (Cc articolo 540)

    Tribunale Caltanissetta, civile, sentenza 13 maggio 2025 n. 332 - Giudice Costanza
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex Costanza, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. portante il n. …/2023 R.G. promosso
da
Avv. P1 nata a X il X (...) C.F. (...) rappresentata e difesa da sé stessa,
RICORRENTE
nei confronti di
C1 nato a X il X (...);
C2 , nato a X il X (...);
C3 , nata a X il X (...)
C4 nato a X il X (...);
C5 ,nata a X il X (...);
C6 , nata a X il X (...);
C7 nato a X il X (...);
C8 , nata a X il X (...);
C9 nato A X il X (...);
C10 , nata a X il X (...);
C11 , nato a X il X (...);
C12 nato a X il X (...);
RESISTENTI CONTUMACI
oggetto: diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.12.2023, l'avv. P1 chiedeva che venisse riconosciuto in suo favore il
diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. sull'immobile adibito a casa familiare, sita in X , via X
n. 90
A tal fine rappresentava quanto segue:
- di essere stata coniugata, in regime di separazione di beni, con il signor C4, nato a X il X ;
- di essersi consensualmente separata dal predetto in data X 2020, stabilendosi, fra le condizioni di
separazione, che la casa coniugale sopra indicata, di proprietà esclusiva del marito, sarebbe stata a
lei assegnata con l'intesa di costituirvi in suo favore il diritto di usufrutto;
- in data 20.05.2022 il sig. C4 decedeva per imprevisto e improvviso aggravarsi della situazione di
salute;
- la ricorrente e i prossimi congiunti (figlie, madre, sorella e nipoti del de cuius) rinunciavano
all'eredità;
- la ricorrente, per vedersi riconosciuto il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., proponeva ricorso
contro i parenti di grado successivo, che, pur raggiunti da rituale notifica, non si costituivano in
giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed escussione dei testi ammessi e,
all'udienza del 2 aprile 2025, all'esito della discussione del difensore, veniva posta in decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei resistenti, in quanto, pur raggiunti da rituale
notifica, non si sono costituiti in giudizio.
3. Nel merito, la domanda non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa ricorrente "I diritti di abitazione e uso,
accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza
addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi, i coniugi
o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria
destinazione familiare." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22566 del 26/07/2023 - Rv. 668567 - 01).
Ora, nel presente giudizio è emerso, attraverso i testi escussi, che l'avv. P1 , successivamente alla
separazione ed al decesso del marito, ha lasciato l'immobile in relazione al quale chiede il
riconoscimento del diritto di abitazione, per non farvi più ritorno.
La teste T1 , sorella del defunto C4 , dopo aver confermato che la ricorrente successivamente alla
separazione dal marito aveva continuato ad abitare la casa sita in via X n. 90, ha poi così precisato:
"ADR del giudice il teste dichiara che la cognata si è trasferita a casa della suocera - madre del teste
e dell'ex marito della ricorrente- dopo un anno dalla morte dell'ex marito avvenuta il 19.5.2022" (cfr.
verbale di udienza del 04.12.2024).
La stessa circostanza è stata riferita dall'altro teste escusso alla medesima udienza, T2 - cognato di
P1 , marito di T1 il quale ha così dichiarato: "ADR cap 1: è vero ma per un certo periodo, ossia per
circa un anno dalla morte di mio cognato C4 ADR del giudice il teste dichiara che la ricorrente vive
a X Via X nella casa della suocera. Attualmente la casa di via X non è abitata da nessuno".
Dalle testimonianze rese risulta che la ricorrente, successivamente alla separazione al decesso del
coniuge, è andata ad abitare altrove lasciando l'immobile sito in X , via X n. 90, né risulta avervi fatto
ritorno. Giusta la giurisprudenza sopra richiamata, non sussistono dunque i presupposti per il
riconoscimento in suo favore del diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c..
Di conseguenza, la proposta domanda è infondata e va rigettata.
4. Nulla sulle spese, attesa la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Conclusione
Così deciso in Caltanissetta, il 12 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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