SEPARAZIONE - Valutazione positiva del contenuto degli accordi e non necessarietà dell’audizione dei minori
(Cpc, articolo 473-bis.4)
Se l’accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all’interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l’accesso a una effettiva bigenitorialità e considerato che anche le previsioni d’ordine economico, parte integrante dell’accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, l’età dei figli minori e la valutazione positiva del contenuto degli accordi raggiunti consentono al Tribunale di stimare non necessaria l’audizione diretta degli stessi ai sensi dell’art. 473 bis.4, u.c., c.p.c.
Tribunale Como, sezione I, sentenza 2 maggio 2025 n. 164 – Pres. e rel. Cao
12-07-2025 01:13
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