SEPARAZIONE - Trasferimento di beni immobili ed esecuzione in forma specifica
(Cc, articoli 320, 1362, 2932; Cpc articolo 127-ter)
In tema di separazione consensuale, l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell’art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all’interno dell’accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest’ultimo con ricorso a documenti esterni.
Tribunale Avellino, sentenza 26 maggio 2025 n. 824 - Giudice Pasquariello
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica
Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127 ter del 22/05/2025 nella causa n. …/2021
avente ad oggetto "azione ex 2932 c.c." e vertente
tra
P1 (C.F./P.IVA: (...), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore X1 col
ministero/assistenza dell'avv. …
- attrice -
e
C1 (C.F./P.IVA: (...))
- contumace -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, P1 , quale genitore esercente la responsabilità genitoriale
sul figlio minore, X1 conveniva in giudizio C1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: ...
A) accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto nel ricorso per la
cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario cosi come modificato ed integrato nel
verbale dell'udienza presidenziale del 09.02.2018; B) e per l'effetto attribuire il diritto di proprietà
sugli immobili siti nel Comune di (...) (A.), Via (...), 7, costituiti da un appartamento al I piano, Scala
A, composto di 4 vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. fg. (...),
part.lla (...), sub. (...), cat. (...) cl U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di c.a metri
quadrati 30 identificato al fg. (...), part.lla (...), sub (...), cat. (...), cl. U, mq 30, al minore X1 C) ordinare
al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza ex art. 2645 bis c.c. comma
2 ....
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva: che con sentenza n. .../2018, pubblicata il
19.02.2018, il Tribunale di Avellino ... dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario tra i coniugi P1 e X1 alle condizioni previste nel ricorso introduttivo del giudizio come
modificate ed integrate nel verbale dell'udienza presidenziale tenutasi in data 09.01.2018 che, in
particolare, il ricorso congiunto prevedeva a carico del sig. X1 ..."a titolo di adempimento anticipato
degli obblighi per il mantenimento futuro gravanti fino al raggiungimento della maggiore età ed
indipendenza economica del predetto (del figlio X1 trasferisce al proprio figlio X1 i diritti di
proprietà pari 1000/1000 dal medesimo vantati sulla casa coniugale sita nel Comune di X (A.), Via X,
7, costituita da un appartamento al I piano, Scala A, composto di 4 vani ed accessori, oltre ad uno
scoperto pertinenziale identificato al C.F. fg. (...), part.lla (...), sub. (...), cat (...) cl U, vani 5,5 nonché
da un locale garage al piano terra di c.a metri quadrati 30 identificato al fg. (...), part.lla (...), sub (...),
cat. (...), cl. U, mq 30, il tutto ricevuto in forza di atto di assegnazione di alloggio da parte di
Cooperativa edilizia del 13.12.2001, rogato dal Notaio X2 (nn. (...) / (...) rep. /racc.)" ...; che tale
condizione era stata poi modificata all'udienza presidenziale del 09.01.2019, allorquando veniva
specificato: ... "a p. 3 del ricorso laddove leggesi "trasferisce" deve intendersi e leggersi "si impegna
a trasferire". Nel medesimo verbale si specificava che: "l'accordo patrimoniale a beneficio del figlio
contenuto nel ricorso e come sopra modificato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della
risoluzione della crisi coniugale"; ; ...; che ... per l'esecuzione dell'impegno a trasferire l'immobile in
favore del figlio assunto in sede di divorzio, le parti concordavano un incontro dinanzi al Notaio
Dott. X2 per la data 10.12.2019 ...; che tuttavia il X1 si rifiutava di procedere alla stipula del definitivo.
Pertanto, chiedeva al Tribunale una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del
ritenuto preliminare non adempiuto.
Ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, nella non
dichiarata contumacia del convenuto, C1 , veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato l'Istruttore, assegnato un termine a parte attrice per la concessione delle dovute
autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare e per la produzione della documentazione necessaria
all'attestazione della conformità catastale del bene a trasferirsi, la causa, ritenuta nuovamente
matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di note conclusionali alle parti.
II. Diritto
Sul merito
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, C1 , non costituitosi, pur ritualmente
citato.
Passando al merito, suscettibile di accoglimento, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la
domanda, cosi come proposta.
Giova innanzitutto precisare come, nella fattispecie in esame, tra le parti in causa, P1 e C1 sia
intervenuta la sentenza n. .../2018, emessa dal Tribunale di Avellino in data 19.02.2018 (v. sentenza
in atti), documentalmente passata in giudicato (v. attestazione in atti), con la quale è stata pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in (...) (A.) in data 25.04.2013 ...
alle condizioni di cui al ricorso, come modificate ed integrate nel verbale dell'udienza presidenziale
tenutasi in data 9.01.2018 ... (v. testualmente dispositivo).
Nel citato ricorso, invero, era stato espressamente previsto che ... a titolo di adempimento anticipato
degli obblighi per il mantenimento futuro gravanti fino al raggiungimento della maggiore età ed
indipendenza economica del predetto (del figlio X1 trasferisce al proprio figlio X1 i diritti di
proprietà pari 1000/1000 dal medesimo vantati sulla casa coniugale sita nel Comune di (...) (A.), Via
(...), 7, costituita da un appartamento al I piano, Scala A, composto di 4 vani ed accessori, oltre ad
uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. fg. (...), part.lla (...), sub. (...), cat. (...) cl U, vani 5,5
nonché da un locale garage al piano terra di c.a metri quadrati 30 identificato al fg. (...), part.lla (...),
sub. (...), cat. (...), d. U, mq 30, il tutto ricevuto in forza di atto di assegnazione di alloggio da parte di
Cooperativa edilizia del 13.12.2001, rogato dal Notaio X2 (nn. (...) / (...) rep./racc.)" ... (v. ricorso del
20.11.2017 di cui in atti).
La predetta condizione veniva tuttavia modificata in sede presidenziale, specificando che ... "a p. 3
del ricorso laddove leggesi "trasferisce" deve intendersi e leggersi "si impegna a trasferire". Nel
medesimo verbale si specificava che: "l'accordo patrimoniale a beneficio del figlio contenuto nel
ricorso e come sopra modificato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della
crisi coniugale" ... (v. testualmente verbale udienza presidenziale del 9.01.2018).
Orbene, è ormai pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità l'ammissibilità
dell'assunzione dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene o altro diritto reale con gli accordi
di separazione o divorzio, giacché qualsiasi clausola in grado di soddisfare gli interessi delle parti a
regolare consensualmente gli aspetti economici della vicenda, sia essa di mero accertamento della
proprietà di un bene immobile, o di cessione definitiva del bene o anche di assunzione dell'obbligo
di trasferirlo sia correttamente formulata nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza.
L'obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto attraverso una
prestazione periodica, quale può essere un mensile assegno di mantenimento, o in alternativa con
l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione sulla base di accordi
costituenti espressione di autonomia contrattuale.
Con tali accordi, dunque, vengono regolate solo le modalità di adempimento di una prestazione
comunque dovuta, quale il contributo al mantenimento dei figli, minori o maggiorenni ma non
economicamente autosufficienti, o anche della coniuge.
L'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti può essere, dunque,
legittimamente adempiuto con un accordo di separazione o di divorzio che attribuisca direttamente
o impegni il promittente ad attribuire la proprietà di beni mobili o immobili ai figli senza che tale
accordo integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso di converso una funzione
solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento.
Più nel dettaglio, si è espressamente chiarito che L'accordo di separazione o divorzio comporta
l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori
abbiano loro attribuito, o si sono impegnati ad attribuire, di talché in questa seconda ipotesi - che
ricorre nel caso di specie - il correlativo obbligo è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art.
2932 cc (Cfr. Cass. sent. 3747/2006, sent. 21763/2013, 21761/2021).
In particolare, si è detto In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede
di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad
un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio,
non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla
sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda
familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene
che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi
integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni. (In applicazione del principio,
la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c. sul
presupposto che il verbale di separazione consensuale non conteneva alcuna identificazione
catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, senza tenere conto che il
giudizio era stato introdotto in forma giudiziale, successivamente trasformato in ricorso
consensuale, essendo indicati nel ricorso introduttivo i riferimenti catastali identificativi degli
immobili in comproprietà tra i due coniugi) (Sez. 2 - , Ordinanza n. 22559 del 26/07/2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, quindi, non ci si può esimere dal rilevare come
nel ricorso congiunto depositato in data 20.11.2017, sia stato specificamente previsto, tra l'altro, che:
1) il Sig. C1 , a titolo di adempimento agli obblighi per il mantenimento del proprio figlio X1 , si
obbliga a versare alla Sig.ra P2 la somma mensile di Euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese di utenza della casa, nonché inoltre
a titolo di adempimento anticipato degli obblighi per il mantenimento futuri, gravanti fino al
raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del predetto, trasferisce al
proprio figlio X1 i diritti di proprietà pari a 1000/1000 dal medesimo vantati sulla casa coniugale sita
nel comune X . via X 7, costituita da un appartamento al primo piano, scala A, composto di quattro
vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. Foglio (...), p.lla (...), sub.
(...), Cat. (...), cl. U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di circa metri quadrati trenta
identificato al foglio (...) p.lla (...), sub. (...), cat. (...), cl. U., mq 30, il tutto ricevuto in forza di atto di
assegnazione di alloggio da parte di cooperativa edilizia del 13.12.2001 rogato dal notaio X2 (nn. (...)
rep./racc.) (v. testualmente ricorso in atti), ferma la modifica sul punto apportata in sede di udienza
presidenziale, secondo cui a p. 3 del ricorso laddove leggesi "trasferisce" deve intendersi e leggersi
"si impegna a trasferire". L'accordo patrimoniale a beneficio del figlio contenuto nel ricorso e come
sopra modificato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(v. verbale udienza presidenziale del 9.01.2018).
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che le predette condizioni, così come recepite nella sentenza
n. .../2018 del 19.02.2018, recante la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le
parti, e documentalmente passata in giudicato (v. sentenza e correlata attestazione di cui in atti),
integrino, così come interpretate alla stregua dei criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., un autentico
contratto a contenuto obbligatorio, di matrice non donativa, perché concernente una cessione avente
causa nella sistemazione degli aspetti economici del divorzio e, più in generale, della vicenda
familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., non attribuendo
direttamente la proprietà dei beni indicati - peraltro già compiutamente identificati, anche da un
punto di vista catastale, all'interno dell'accordo - al figlio, ma piuttosto rimettendone il trasferimento
ad un futuro ed ulteriore atto, qui non avutosi per mancata collaborazione dell'onerato, C1 , rimasto
contumace
Ne consegue, la piena emettibilità della pronuncia ex art. 2932 c.c. richiesta, avendo l’attrice, P1 ,
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, X1 altresì ottenuto in corso di causa
l'autorizzazione del Giudice Tutelare imposta dall'art. 320 c.c. (v. autorizzazione del 24.01.2024 del
GT in sede di cui in atti).
Come statuito in corso di causa, in sede di rilievo d'ufficio dell'assenza della suddetta autorizzazione,
difatti, ... ai sensi dell'art. 320 c.c. i genitori non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, né promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del
figlio, dopo autorizzazione del giudice tutelare, ferma la precisazione secondo cui se sorge conflitto
di interessi patrimoniali tra i figli ed uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la
rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore ... mentre ... ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Il giudice istruttore quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione
assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. L'osservanza
del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal
momento della prima notificazione ... (v. ordinanza del 30.10.2023).
Del pari, la medesima attrice ha provveduto nella stessa sede a produrre documentazione attestante
la conformità catastale dei beni a trasferirsi (v. attestazione del 2.05.2024 a firma del tecnico, ing. X4
di cui in atti), elemento richiesto anche per gli accordi tra coniugi successivi al 2010, quale quello in
esame (v. Sez. 1, Ordinanza n. 5061 del 24/02/2021), che deve, sussistere, quale condizione
dell'azione, anche nel giudizio ex art. 2932 c.c., quantomeno al momento della decisione, e che il
giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio (v. Sez. 2 -, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020).
Alla stregua di quanto precede, dunque, in accoglimento della domanda proposta, deve trasferirsi
da C1 (C.F.: (...)) (...) a P1 (C.F.: (...), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore,
X1 ex art. 2932 c.c., la proprietà, in relazione alla quota di 1000/1000, dell'immobile sito in X (A.), alla
via X 7, costituito da un appartamento al primo piano, scala A, composto di quattro vani ed accessori,
oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. Foglio (...), p.lla (...), sub. (...), Cat. (...), cl. U,
vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di circa metri quadrati trenta identificato al foglio
(...), p.lla (...), sub. (...), cat. (...), cl. U., mq 30, come pervenuto al suddetto C1 in forza di atto di
assegnazione di alloggio da parte di cooperativa edilizia del 13.12.2001 rogato dal notaio X2 (nn. (...)
rep./racc.).
Assorbita, o comunque respinta, alla stregua di tutto quanto precede deve infine intendersi ogni
altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile.
Sulle spese
La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna del convenuto, C1 , anche se
contumace (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018), non ammesso al gratuito patrocinio, alla
rifusione in favore dell'attrice, ammessa al gratuito patrocinio (v. Provv. dell'8 luglio 2021), delle
spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti e senza alcuna dimidiazione in questa
sede (v. da ultimo Cass., Sez. II, Ord., 17 novembre 2022, n. 33924; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22017 del 11/09/2018; conf. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019) - tenuto conto del valore
(sino a Euro 260.000,00, essendo il prezzo dell'immobile a trasferirsi nell'atto di assegnazione del
2001 indicato in L. 147.000.000), della natura e della complessità (minima) della controversia, non
connotata da fase autenticamente istruttoria, nonché del numero, dell'importanza e della
complessità (minima) delle questioni trattate, disponendo tuttavia che il pagamento sia eseguito in
favore dello Stato (v. art. 133 TUSG).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.
Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P1 , quale genitore
esercente la responsabilità genitoriale sul minore X1 nei confronti di C1 , rimasto contumace,
respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
accoglie
la domanda, così come proposta, e per l'effetto
trasferisce
da C1 C.F.: (...)) a P1 (C.F.: (...), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, X1
ex art. 2932 c.c., la proprietà, in relazione alla quota di 1000/1000, dell'immobile sito in (...) (A.), alla
via (...) 7, costituito da un appartamento al primo piano, scala A, composto di quattro vani ed
accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. Foglio (...) p.lla (...), sub. (...), Cat.
(...), cl. U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di circa metri quadrati trenta identificato
al foglio (...), p.lla (...), sub (...), cat. (...), cl. U., mq 30, come pervenuto al suddetto C1 in forza di atto
di assegnazione di alloggio da parte di cooperativa edilizia del 13.12.2001 rogato dal notaio X2 (nn.
(...) rep./racc.);
ordina
al Conservatore dei Registri Immobiliari competente territorialmente a procedere alla trascrizione
della presente sentenza;
condanna
parte convenuta, C1 , non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alla rifusione in favore di parte
attrice, P1 , quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore X1 ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente giudizio, liquidate, quanto alle spese vive,
nell'importo prenotato a debito, e quanto ai compensi in Euro 4.217,00 per compensi, oltre CNAP e
IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso
spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Conclusione
Così deciso in Avellino, il 26 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2025. 28-06-2025 05:40
Richiedi una Consulenza