Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

SEPARAZIONE - Trasferimenti immobiliari, trascrizione e potere certificativo degli avvocati (Cc articoli 2657 e 2674-bis; Dl 132/2014, articoli 5 e 6)
SEPARAZIONE - Trasferimenti immobiliari, trascrizione e potere certificativo degli avvocati (Cc articoli 2657 e 2674-bis; Dl 132/2014, articoli 5 e 6)

Ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al Dl n. 132 del 2014, articolo 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo Dl n. 132 del 2014, articolo 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

    Tribunale Palermo, civile, decreto 4 giugno 2025 n. 189
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Presidente delegato, nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto in epigrafe, promosso
da OMISSIS , ha pronunciato il seguente
DECRETO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OMISSIS ha esposto di avere chiesto, il 18 dicembre 2024, al Conservatore dei Registri Immobiliari
di Palermo, la trascrizione dell' accordo di separazione in negoziazione assistita, raggiunto con l'ex
coniuge OMISSIS ; che, nella medesima data, il Conservatore ha eseguito la predetta formalit. con
riserva ai sensi dell'art. 2674-bis c.c. cosi motivando: "sorgono gravi e fondati dubbi sulla
trascrivibilità dell'atto di assegnazione della casa coniugale, in quanto l'accordo di separazione in
NEGOZIAZIONE ASSISTITA ex art.6 D.L. n. 132 del 2014, sottoscritto dai legali dalle parti ed
autorizzato dal pubblico ministero, difetta della autentica da parte di pubblico ufficiale a ciò
autorizzato richiesta ai fini della trascrizione dall'art. 5 comma 3 D.L. n. 132 del 2024citato":
La OMISSIS ha quindi tempestivamente proposto reclamo in data 15 dicembre 2015.
Disposta la comparizione delle parti, il Conservatore non è comparso né ha depositato note.
Il P.M. avvisato non ha espresso alcun parere.
OMISSIS ha eccepito l'inammissibilita del ricorso; ha chiesto accertarsi le condizioni di reddito della
OMISSIS per essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e la sospensione del giudizio in attesa
della conclusione dei due procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Palermo.
Tanto premesso, OMISSIS ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Conservatore,
sostenendo che l'accordo poteva essere trascritto in quanto riguardante l'assegnazione della casa
coniugale; che l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M, risulta
equivalente al corrispondente provvedimento giurisdizionale che definisce i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio ex art. 6 comma 3 della L. n. 162 del 2014.
I motivi sono infondati.
L'accordo di separazione personale del 19 maggio 2022, a seguito di negoziazione assistita,
sottoscritto da OMISSIS e OMISSIS e autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare alcuni
aspetti personali della separazione - quali ad es. l'affidamento della figlia e la determinazione della
misura dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di costei - contempla l'assegnazione
definitiva alla moglie a titolo di proprietà, dell'immobile sito in P., via iscritto in catasto al fgl. (...),
p.lla (...), nonché il trasferimento della proprietà di una quota ( 50%) dell'immobile adibito a casa
coniugale, sito in via n. iscritto al NCEU di P. al fgl.• p.lla- sub di proprietà del OMISSIS in favore
della OMISSIS.
Ottenuto il nullaosta del P.M. in data 8.6.2022, la reclamante presentava l'accordo di negoziazione
assistita all' Ufficio Provinciale -Territorio servizio Pubblicità Immobiliare per la trascrizione della
assegnazione della casa coniugale, la quale veniva tuttavia eseguita dal Conservatore con riserva in
ragione dell'esistenza di "gravi e fondati dubbi sulla idoneità del titolo alla trascrizione", stante la
mancanza nell'accordo di negoziazione assistita dell'autentica del pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, come richiesto dall'art. 5 comma 3 del D.L. n. 132 del 2024.
Preliminarmente si osserva che l'art. 5 del D.L. n. 132 del 2014 detta una norma di carattere generale,
valevole per ogni accordo di negoziazione assistita, prevedendo che esso debba essere "sottoscritto
dalle parti e dagli avvocati che le assistono" (comma 1) ed, inoltre, che "gli avvocati certificano
l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico"
(comma 2).
Inoltre, "se con l'accordo le parti concludono contratti o compiono uno degli altri atti soggetti a
trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di
accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" (comma 3).
L'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 disciplina, invece, l'ipotesi particolare in cui l'accordo di negoziazione
assistita abbia ad oggetto "una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio ... di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio".
Mette conto osservare che, ai sensi dell'art. 2657 c.c., "la trascrizione non si può eseguire se non in
forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente".
La fattispecie in esame presenta, rispetto alle normali intese dei coniugi , l'ulteriore accordo inter
partes che investe i due trasferimenti immobiliari riportati in narrativa, oltre alla consueta
assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi, rispetto alla quale la reclamante sostiene
la trascrivibilità a prescindere dal contenuto globale dell'accordo.
La reclamante deduce che esso possa essere trascritto anche in assenza dell'autentica notarile, in
quanto sarebbe sufficiente la certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni compiuta dagli
avvocati che hanno assistito lei e l'ex coniuge.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile, in quanto l'art. 6, comma 3, terzo periodo, del D.L.
n. 132 del 2014 pur conferendo agli avvocati il potere di certificare l'autenticità delle sottoscrizioni
dei coniugi, ne circoscrive la portata in funzione delle trascrizioni e delle annotazioni da compiersi
nei registri dello stato civile, essendo strumentale non già alla trascrizione dell'accordo di
negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del medesimo nell'archivio dello
stato civile (art. 63, comma 2, lett. h-bis, del D.P.R. n. 396 del 2000) e all'annotazione dello stesso a
margine dell'atto di nascita (art. 49, lett. g-bis, del D.P.R. n. 396 del 2000) e dell'atto di matrimonio
(art. 69, lett. d- bis, del D.P.R. n. 396 del 2000), come sostenuto dalla giurisprudenza di merito ( cfr.
Tribunale Venezia 21 novembre 2017), la quale afferma con condivisibile argomentazione "È ben
vero che l'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 non contiene una norma analoga a quella dettata dall'art. 5,
comma 3, del medesimo D.L. n. 132 del 2024, ma il silenzio del legislatore non è giustificato
dall'intenzione di attribuire agli avvocati un potere di certificazione delle firme anche ai fini della
trascrizione dell'atto nei registri immobiliari, ma dal fatto che la cessione di diritti reali immobiliari
esula dal contenuto tipico dell'accordo di negoziazione assistita preordinato alla separazione
consensuale o al divorzio.
Ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, come ad
es. trasferimenti immobiliari o la regolamentazione dei rapporti derivanti dallo scioglimento della
comunione legale, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa
civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione.
Di conseguenza, non potrà che farsi applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 132 del
2014, che detta una normativa generale applicabile a tutti gli accordi di negoziazione assistita, e
quindi anche a quelli preordinati alla separazione o al divorzio dei coniugi".
Del resto la Suprema Corte, con la sentenza n. 1202/2020 ha sancito il principio di diritto secondo il
quale "ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione
consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di
proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del
2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5,
comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione
contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria
l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi
dell'art. 5, comma 3".
E il pubblico ufficiale autorizzato ad attestare l'autenticità delle sottoscrizioni è il notaio, cui è
conferito un potere generale in tal senso, mentre l'avvocato può procedere all'autentica della
sottoscrizione esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge
Né pare condivisibile la tesi della reclamante secondo la quale l'accordo potrebbe essere trascritto
pur in assenza di autentica notarile in forza dell'equiparazione tra l'accordo di negoziazione assistita
e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio, i quali possono essere trascritti
indipendentemente dall'autentica del pubblico ufficiale.
La Suprema Corte (Cass. 4306/1997; 21761/2021) " ha già avuto modo di affermare la validità di
clausole, inserite nell'accordo di separazione, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la
proprietà esclusiva di singoli beni mobili od immobili (Cass. II novembre 1992, n. 12110), ovvero ne
operino il trasferimento in favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento (Cass. 27
ottobre 1972, n. 3299) ...Rientra, infatti, pertinentemente nel contenuto eventuale dell'accordo di
separazione ogni statuizione finalizzata a regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi in
conseguenza della separazione, comprese quelle attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni, il
cui nuovo assetto sia ritenuto dai coniugi stessi necessario in relazione all'accordo di separazione e
che il Tribunale - con l'omologazione - non abbia considerato in contrasto con interessi familiari
prevalenti rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi.
Detto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice a norma
dell'art. 126 c.p.c. e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato, deve ritenersi assuma la forma di
atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2699 cod. civ. costituendo, in quanto tale - dopo
l'omologazione che lo rende efficace - titolo per la trascrizione, a norma dell'art.2657 cod. civ., ove
implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari"
Ne segue che, in siffatta ipotesi, il titolo per la trascrizione del trasferimento immobiliare non è
costituito dal provvedimento giurisdizionale di omologa della separazione, ma dal verbale di
udienza in cui è inserito l'accordo, che rivestendo la natura di atto pubblico, in quanto redatto da un
pubblico ufficiale (cancelliere), costituisce valido titolo per la trascrizione.
Il reclamo, dunque, è infondato e va respinto.
Le questioni prospettate da OMISSIS , riguardanti la richiesta di sospensione e l'accertamento in
capo al coniuge dei requisiti per ottenere l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato esulano dalla
presente procedura, la cui peculiare natura esclude anche la necessità di statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Conclusione
Così deciso in Palermo, il 4 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2025.

    Tribunale Palermo, civile, decreto 4 giugno 2025

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Presidente delegato, nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto in epigrafe, promosso
da P1 , ha pronunciato il seguente
DECRETO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P1 ha esposto di avere chiesto, il 18 dicembre 2024, al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Palermo, la trascrizione dell'accordo di separazione in negoziazione assistita, raggiunto con l'ex
coniuge C1 ; che, nella medesima data, il Conservatore ha eseguilo la predetta formalità con riserva
ai sensi dell'art. 2674-bis c.c. cosi motivando: "sorgono gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità
dell'atto di assegnazione della casa coniugale, in quanto l'accordo di separazione in
NEGOZIAZIONE ASSISTITA ex art.6 D.L. n. 132 del 2014, sottoscritto dai legali dalle parti ed
autorizzalo dal pubblico ministero, difetta della autentica da parte di pubblico ufficiale a ciò
autorizzato richiesta ai fini della trascrizione dall'art. 5 comma 3 D.L. citato":
La P1 ha quindi tempestivamente proposto reclamo in data 15 dicembre 2015.
Disposta la comparizione delle parti, il Conservatore non è comparso né ha depositato note.
Il P.M. avvisato non ha espresso alcun parere.
C1 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso; ha chiesto accertarsi le condizioni di reddito della P1 per
essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e la sospensione del giudizio in attesa della
conclusione dei due procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Palermo.
Tanto premesso, P1 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Conservatore, sostenendo
che l'accordo poteva essere trascritto in quanto riguardante l'assegnazione della casa coniugale; che
l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M, risulta equivalente al
corrispondente provvedimento giurisdizionale che definisce i procedimenti di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio ex art. 6
comma 3 della L. n. 162 del 2014.
I motivi sono infondati.
L'accordo di separazione personale del 19 maggio 2022, a seguito di negoziazione assistita,
sottoscritto da P1 e C1 e autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare alcuni aspetti
personali della separazione - quali ad es. l'affidamento della figlia e la determinazione della misura
dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di costei - contempla l'assegnazione definitiva
alla moglie a titolo di proprietà, dell'immobile sito in P., via X n. 188 iscritto in catasto al fgl. (...), p.lla
(...) , nonché il trasferimento della proprietà di una quota ( 50%) dell'immobile adibito a casa
coniugale, sito in via (...) n. 14 iscritto al NCEU di Palermo al fgl. X p.lla X sub X di proprietà del C1
in favore della P1.
Ottenuto il nullaosta del P.M. in data 8.6.2022. la reclamante presentava l'accordo di negoziazione
assistila all'Ufficio Provinciale -Territorio servizio Pubblicità Immobiliare per la trascrizione della
assegnazione della casa coniugale, la quale veniva tuttavia eseguila dal Conservatore con riserva in
ragione dell'esistenza di "gravi e fondati dubbi sulla idoneità del titolo alla trascrizione". stante la
mancanza nell'accordo di negoziazione assistita dell'autentica del pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, come richiesto dall'art. 5 comma 3 del D.L. n. 132 del 2024.
Preliminarmente si osserva che l'art. 5 del D.L. n. 132 del 2014 detta una norma di carattere generale,
valevole per ogni accordo di negoziazione assistila, prevedendo che esso debba essere "sottoscritto
dalle parti e dagli avvocati che le assistono" (comma 1) ed. inoltre, che "gli avvocati certificano
l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico"
(comma 2).
Inoltre, "se con l'accordo le parti concludono contratti o compiono uno degli altri atti soggetti a
trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di
accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" (comma 3).
L'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 disciplina, invece, l'ipotesi particolare in cui l'accordo di negoziazione
assistita abbia ad oggetto "una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio ... di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio".
Mette conto osservare che, ai sensi dell'art. 2657 c.c., "la trascrizione non si può eseguire se non in
forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente".
La fattispecie in esame presenta, rispetto alle normali intese dei coniugi, l'ulteriore accordo inter
partes che investe i due trasferimenti immobiliari riportati in narrativa, oltre alla consueta
assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi, rispetto alla quale la reclamante sostiene
la trascrivibilità a prescindere dal contenuto globale dell'accordo.
La reclamante deduce che esso possa essere trascritto anche in assenza del l'autentica notarile, in
quanto sarebbe sufficiente la certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni compiuta dagli
avvocati che hanno assistito lei e l'ex coniuge.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile, in quanto l'art. 6, comma 3, terzo periodo, del D.L.
n. 132 del 2014 pur conferendo agli avvocati il potere di certificare l'autenticità delle sottoscrizioni
dei coniugi, ne circoscrive la portata in funzione delle trascrizioni e delle annotazioni da compiersi
nei registri dello stato civile, essendo strumentale non già alla trascrizione dell'accordo di
negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del medesimo nell'archivio dello
stato civile (art. 63, comma 2, lett. h-bis, del D.P.R. n. 396 del 2000) e all'annotazione dello stesso a
margine dell'atto di nascita (art. 49, lett. g-bis, del D.P.R. n. 396 del 2000) e dell'atto di matrimonio
(art. 69, lett. d- bis, del D.P.R. n. 396 del 2000), come sostenuto dalla giurisprudenza di merito ( cfr.
Tribunale Venezia 21 novembre 2017), la quale afferma con condivisibile argomentazione "È ben
vero che l'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 non contiene una norma analoga a quella dettata dall'art. 5,
comma 3, del medesimo d.l, ma il silenzio del legislatore non è giustificato dall'intenzione di
attribuire agli avvocati un potere di certificazione delle firme anche ai fini della trascrizione dell'atto
nei registri immobiliari, ma dal fatto che la cessione di diritti reali immobiliari esula dal contenuto
tipico dell'accordo di negoziazione assistita preordinato alla separazione consensuale o al divorzio.
Ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, come ad
es. trasferimenti immobiliari o la regolamentazione dei rapporti derivanti dallo scioglimento della
comunione legale, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa
civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione.
Di conseguenza, non potrà che farsi applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 132 del
2014, che detta una normativa generale applicabile a tutti gli accordi di negoziazione assistita, e
quindi anche a quelli preordinati alla separazione o al divorzio dei coniugi".
Del resto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1202/2020 ha sancito il principio di diritto secondo il
quale "ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione
consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di
proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del
2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5,
comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione
contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria
l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi
dell'art. 5, comma 3 ".
E il pubblico ufficiale autorizzato ad attestare l'autenticità delle sottoscrizioni è il notaio, cui è
conferito un potere generale in tal senso, mentre l'avvocato può procedere all'autentica della
sottoscrizione esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Né pare condivisibile la tesi della reclamante secondo la quale l'accordo potrebbe essere trascritto
pur in assenza di autentica notarile in forza dell'equiparazione tra l'accordo di negoziazione assistita
e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio, i quali possono essere trascritti
indipendentemente dall'autentica del pubblico ufficiale.
La Suprema Corte (Cass. 4306/1997; 21761/2021 ) " ha già avuto modo di affermare la validità di
clausole, inserite nell'accordo di separazione, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la
proprietà esclusiva di singoli beni mobili od immobili (Cass. II novembre 1992, n. 12110), ovvero ne
operino il trasferimento in favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento (Cass. 27
ottobre 1972, n. 3299) ...Rientra, infatti, pertinentemente nel contenuto eventuale dell'accordo di
separazione ogni statuizione finalizzata a regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi in
conseguenza della separazione, comprese quelle attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni, il
cui nuovo assetto sia ritenuto dai coniugi stessi necessario in relazione all'accordo di separazione e
che il Tribunale - con l'omologazione - non abbia considerato in contrasto con interessi familiari
prevalenti rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi.
Detto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice a norma
dell'art. 126 c.p.c. e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato, deve ritenersi assuma la forma di
atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2699 cod. civ. costituendo, in quanto tale - dopo
l'omologazione che lo rende efficace - titolo per la trascrizione, a norma dell'art.2657 cod. civ., ove
implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari"
Ne segue che, in siffatta ipotesi, il titolo per la trascrizione del trasferimento immobiliare non è
costituito dal provvedimento giurisdizionale di omologa della separazione, ma dal verbale di
udienza in cui è inserito l'accordo, che rivestendo la natura di atto pubblico, in quanto redatto da un
pubblico ufficiale (cancelliere), costituisce valido titolo per la trascrizione.
Il reclamo, dunque, è infondato e va respinto.
Le questioni prospettate da C1 , riguardanti la richiesta di sospensione e l'accertamento in capo al
coniuge dei requisiti per ottenere l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato esulano dalla
presente procedura, la cui peculiare natura esclude anche la necessità di statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Conclusione
Così deciso in Palermo, il 4 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2025
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza