Separazione. Tradimento, addebito e mantenimento (Cc articolo 151)
Il coniuge che subisce l’addebito non può ottenere l’assegno di mantenimento, anche qualora sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto e le condizioni economiche non siano sufficienti e non consentano di avere adeguati mezzi di sussistenza.
Corte d’Appello Bari, Sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2025
La Corte di Appello di Bari
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11.6.2024 e definitivamente pronunciando all'esito
del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1397/2023 R.G.
promosso da
P1 nata a X e residente in X Cod.Fisc. X rappresentata e difesa dall'Avv. X e presso il di lui Studio
elettivamente domiciliato in X , in virtù di procura ad litem conferita in calce al Ricorso in appello;
contro
C1 nato a X e ivi residente alla via X , rappresentato e difeso dall'Avv. BC ed elettivamente
domiciliata presso il di lei Studio in X Marzo n. 110/B, in virtù di procura in calce alla Comparsa di
costituzione e risposta in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, in
persona del Sostituto Procuratore Generale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri C1 e P1 hanno contratto matrimonio concordatario in X da cui
sono nati i figli X
detto X (il (...)) tuttavia, venuta meno l'affectio coniugalis, con ricorso del 03.7.2017 il marito si è
rivolto al suddetto Tribunale deducendo: l'intollerabilita della convivenza determinata dal
comportamento della P1 la quale dal settembre 2016 aveva intrapreso una relazione extraconiugale
con altro uomo; i suoi vani tentativi di recuperare il rapporto coniugale; l'allontanamento volontario
della moglie in data 20.02.2017 ed il rientro nella casa coniugale nell'immediatezza del procedimento
separativo. Quindi, ha chiesto l'addebito adducendo che il comportamento fedifrago della moglie
fosse la causa della crisi coniugale e avesse determinato i figli a voler vivere insieme al padre nella
casa familiare, di cui ha richiesto l'assegnazione. Inoltre, ha dedotto di aver scoperto una serie di
querele sporte dalla coniuge per asseriti episodi di aggressione e lesioni, in realtà mai accaduti e
inventati ad hoc dalla P1
Riguardo la condizione reddituale, il C1 ha rappresentato di essere comproprietario, unitamente alla
moglie, dell'immobile in X adibito a dimora coniugale, per il quale versa l'intera rata mensile di Euro
530,00 del mutuo ipotecario cointestato c tutte le utenze, nonché di essere lavoratore dipendente con
stipendio netto di Euro 1.500,00, e di versare dal febbraio 2017 la somma mensile di Euro 200,00 in
favore della moglie, sebbene lavoratrice a nero.
1.2 In quella sede, la P1 ha contestato le avverse deduzioni assumendo che la crisi coniugale era
maturata a causa dell'atteggiamento dispotico e della progressiva disaffezione del marito. Ha
allegato di aver subito, dall’inizio del matrimonio, l'astio della famiglia d'origine del marito e di aver
subito reiterate minacce, ingiurie, umiliazioni e vessazioni sia fisiche che psicologiche da parte del
C1 che l'avevano costretta ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare; solo a seguito delle
denunce per maltrattamenti, quest'ultimo aveva mitigato l'aggressività pur intensificando l'opera di
denigrazione e svilimento della figura materna dinanzi ai figli.
La P1 ha negato la presunta relazione extraconiugale e ha avversato la richiesta di assegnazione della
casa coniugale in ragione della comproprietà del cespite e della raggiunta autosufficienza economica
di entrambi i figli; in subordine, ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale o, comunque, il
riconoscimento di un congruo mantenimento per far fronte alle spese di locazione di un altro
alloggio. Deducendo di non aver lavorato per occuparsi della famiglia durante i trenta anni di
matrimonio e di aver un modesto livello di scolarizzazione, ha invocato il diritto al mantenimento
anche a fronte del reddito mensile di circa Euro 2.500,00 del coniuge il quale, oltre allo stipendio
dichiarato, riceverebbe circa Euro 700,00 fuori busta per lavoro straordinario (circostanza negata
dall'interessato) nonché Euro 326,96 a titolo di indennità di infortunio (circostanza non contestata).
All'udienza presidenziale del 22.09.2017, parte ricorrente ha sostenuto che la moglie lavorasse presso
uno studio medico e non utilizzasse la casa coniugale, tuttavia entrambe le circostanze sono state
negate dall'interessata. Quindi il Presidente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha
dettato i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati, nulla ha
disposto in ordine alla casa familiare in mancanza di prole non autosufficiente e ha posto l'obbligo
a carico del C1 di corrispondere il mantenimento di Euro 400,00 mensili in favore della moglie a far
data da agosto 2017. In corso di causa sono stati incardinati due sub procedimenti per la modifica
dei provvedimenti presidenziali, e sono stati espletati l'interpello formale dei coniugi e la prova per
testimoni (tra i quali i figli della coppia); quindi la causa è stata trattenuta in decisione sulle
conclusioni delle parti.
2.1 Avverso la sentenza in epigrafe, la P1 ha proposto il presente gravame chiedendo alla Corte la
preliminare sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento e nel merito adottare le seguenti
statuizioni: a) dichiarare la separazione giudiziale con addebito della colpa al C1 b) obbligarlo a
versare il mantenimento muliebre nella misura mensile di Euro 500,00, o in quella diversa somma
ritenuta di giustizia, oltre adeguamento annuale ISTAT: c) onerarlo di un ulteriore congruo
mantenimento per consentire alle moglie di reperire e mantenere un altro alloggio; d) rigettare tutte
le richieste avversarie; con vittoria delle spese del doppio grado da liquidarsi, quanto a quelle
dell'appello, in favore del procuratore stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato.
2.2 Con il primo motivo, la appellante ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente valutato la
testimonianza resa dai figli della coppia, trascurando di considerare il loro coinvolgimento nella
vicenda ed il loro parteggiamento per il padre: (...) neppure aveva permesso alla madre di
partecipare al suo matrimonio e di starle vicino durante la gravidanza, mentre P2 , detto P3 ha
confermato le generiche circostanze dedotte dal C1 e ha dichiarato di essere stato vittima di violenza
fisica da parte della madre, senza che ciò sia supportato da idonea documentazione.
2.3 Parimenti, la appellante ha lamentato la mancata valorizzazione delle dichiarazioni degli altri
testimoni riferite sia alla rottura del rapporto coniugale già prima dell'asserito tradimento sia alla
accertata disponibilità del marito a soprassedere al tradimento a condizione che la moglie desistesse
dal separarsi. Nello specifico, la teste X ha confermato il costante atteggiamento di sopraffazione e
di annichilimento del X nei confronti della moglie e i continui litigi, i comportamenti denigratori
della famiglia d'origine dell'uomo già prima del presunto adulterio, il rifiuto di avere rapporti
sessuali ed affettivi con la moglie; mentre la teste X raccogliendo una confidenza dalla appellante,
ha confermato che il C1 impediva alla moglie di intervenire nell'educazione dei figli e nella gestione
dei beni di famiglia, e che in occasione di una cena l'aveva aspramente rimproverata e insultata.
Anche la dedotta disponibilità del C1 nel ricorso introduttivo di prime cure, a perdonare la moglie
dimostra che il presunto adulterio non sarebbe, comunque, la causa esclusiva della intollerabilità
della convivenza, già da tempo determinatasi in conseguenza del comportamento del marito.
2.4 Ancora, la appellante ha ribadito il suo diritto al mantenimento a cagione dei seguenti
presupposti: a) il comportamento del C1 quale causa della intollerabilità della convivenza e della
crisi coniugale; b) il reddito del coniuge e la sperequazione economica; c) il molo di accudimento dei
figli e del marito svolto durante i trenta anni di vita matrimoniale; d) la conduzione del menàge
familiare a beneficio della crescita lavorativa del coniuge ma ad impedimento dell'accesso al mondo
del lavoro; e) la mancanza di reddito proprio, confermata dalla certificazione dell'Agenzia delle
Entrate in atti.
3.1 Si è costituito in giudizio il sig. C1 avversando il proposto gravame c instando per la conferma
della sentenza impugnata; con il favore delle spese di lite del presente grado. In primis, ha chiesto il
rigetto dell'istanza cautelare ex art. 283 e 351 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità' dell'impugnazione per violazione del principio
generale del divieto di novum indicium in appello e dell'art. 342 c.p.c.
3.2 Nel merito, ha osservato che il Tribunale ha valutato attentamente le dichiarazioni dei figli (...),
da cui è emerso che la crisi coniugale è stata determinata dalla relazione extraconiugale intrapresa
dalla madre e dal cambio repentino di vita di costei che ha allontanato il coniuge e i figli dalla casa
familiare sostituendone la chiave di accesso; che P2 ha riportato lesioni documentate dalle fotografie
presenti nel fascicolo di primo grado; che (...) ha scoperto la relazione extraconiugale della madre
con l'odontoiatra di famiglia, come provato dalle allegazioni documentali agli atti.
Per contro, ha osservato il coinvolgimento emotivo e l'interesse dei testi escussi dalla moglie
riguardo la preesistenza della crisi coniugale: nello specifico, la testimonianza de relato di (...) sorella
della odierna appellante, è risultata priva di riscontro probatorio; mentre la teste (...), legata da
rapporto di amicizia con la appellante, ha riferito un episodio in cui i coniugi hanno discusso durante
una cena.
3.3 Da ultimo, il C1 ha contestato la asserita disponibilità a soprassedere al presunto tradimento,
deducendo che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, deve ritenersi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della
separazione, qualora sia accertato e constatato il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale; mentre
costituisce onere di chi eccepisca che l'infedeltà sia stata successiva alla crisi, la dimostrazione del
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
4. Con precedente ordinanza da intendersi qui richiamata, la Corte ha rigettato l'istanza di
sospensiva ex art. 283 c.p.c. proposta dalla P1
Nella camera di consiglio del 24.6.2024 celebrata con modalità "cartolare" a mezzo deposito di Note
di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni; il Collegio ha riservato la
decisione concedendo i termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto
del gravame.
5.1 Preliminarmente, deve rigettarsi il rilievo di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c. evidenziando che la Suprema Corte ha chiarito che la norma "impone al ricorrente in appello
di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum circoscrivendo il giudizio di
gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più
accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere
processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di
inammissibilità orti specialmente prevista, nonché di offrire una ragionata e diversa soluzione della
controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice" (Cass.Civ. n. 4541/2017), pur restando
escluso "che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"
(Cass.Civ. n. 27199/2017). Nel caso di specie, la Corte osserva che parte appellante ha individuato i
capi del dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione, nel contempo, riportando nell'atto
introduttivo il riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato ritenuta erronea e alle
emergenze istruttorie nonché le ragioni in fatto e in diritto per le quali ha chiesto la modifica.
5.2 Nel merito giova esaminare la doglianza del mancato addebito della separazione in capo al C1 .
E' nota la previsione dell'art. 151, comma 2, cod. civ. secondo cui "Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio", così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio
all'educazione della prole. Tra i comportamenti de quibus sono annoverati i maltrattamenti,
l'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti dell'altro coniuge, l'infedeltà coniugale
manifestatasi con modalità tale da comportare discredito ed umiliazione nel coniuge che la subisce.
Come chiarito dalla Suprema Corte è sufficiente la consapevolezza della violazione dei doveri
coniugali, non essendo richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è
addebitabile.
Inoltre, il giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio,
escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale
sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità. L'indagine che il Tribunale è
chiamato a svolgere in ordine all'intollerabilità della convivenza dovrà essere condotta sulla base
della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, all'esito
delle quali sarà possibile individuare se e quale incidenza detti comportamenti abbiano avuto nella
determinazione della crisi matrimoniale.
5.3 Nel caso di specie, la P1 ha indicato nell'atteggiamento di sopraffazione del (...) nei suoi confronti
la causa dell'intollerabilità della convivenza, tuttavia l'assunto non ha trovato compiuta
dimostrazione in corso di causa. La teste X (sorella della appellante) ha riferito prevalentemente di
litigi e discussioni tra i coniugi nonché di presunte violenze apprese dalla stessa interessata:
pertanto, si è al cospetto di una testimonianza che per un verso è risultata generica e non
circostanziata (per lo più relativa a comportamenti assunti dalla famiglia d'origine del C1 , e per
altro verso ha riferito fatti o circostanze non appurati personalmente bensì apprese dalla parte
interessata, trattandosi risulta de velato actoris,
Anche la (...), legata alla appellante da rapporto di grande amicizia, ha reso testimonianza de velato
actoris nonché un episodio specifico accaduto in occasione di un incontro conviviale nel quale il C1
aveva aspramente rimproverato la moglie solo per averlo contraddetto. Orbene, in disparte il rilievo
di cui sopra, l'episodio riferito dalla teste risulta del lutto decontestualizzato e privo di qualsivoglia
riferimento temporale; nè l'accaduto appare dirimente per affermare l'abitualità del comportamento
ascritto al C1 Aggiungasi, da ultimo, che alcun sostegno probatorio hanno apportato la testimone X
che ha riferito di ricordare ingiurie del C1 alla P1 mentre facevano la spesa (sempre in modo vago
ed impreciso), e la testimone X anch'essa amica della coppia, che ha dichiarato di non aver mai
assistito ad aggressioni da parte del C1 nei riguardi della moglie.
5.4 A parere della Corte, il giudice di prime cure ha correttamente valorizzato la testimonianza dei
figli della coppia i quali hanno dichiarato di aver visto personalmente la propria madre in
compagnia del suo amante e di essere stati informati della relazione extraconiugale direttamente
dalla donna in un momento di confidenza: la testimonianza di X è apparsa coerente e non connotata
da evidente astio o da intento punitivo (per aver comunque deciso di porre fine al rapporto
coniugale) come argomentato dalla appellante.
In sostanza, è risultato dimostrato il tradimento della P1 mentre, al contrario, non ha trovato
conferma probatoria la tesi della disgregazione familiare pregressa e già intervenuta tra i coniugi,
della quale il tradimento sarebbe stata solo una conseguenza.
6.1 L'addebito della separazione alla P1 ha comportato il rigetto della domanda di mantenimento
formulata da costei, in virtù del corretto richiamo all'art. 156 cod. civ. secondo cui il coniuge che
subisce l'addebito non può ottenere l'assegno di mantenimento, anche qualora sussistano i
presupposti per il riconoscimento del diritto e le condizioni economiche non siano sufficienti e non
consentano di avere adeguati mezzi di sussistenza. Di guisa che la statuizione del primo giudice è
del tutto corretta e non merita censura né riforma.
6.2 Di conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda con cui la P1 ha richiesto il
riconoscimento di un ulteriore congruo mantenimento che le possa consentire di reperire un altro
alloggio stante l'attribuzione della casa familiare al C1
7.1 Alla luce di quanto illustrato, l'appello proposto da P1 non merita accoglimento. Le spese di lite
seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante nella quantificazione indicata in
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, considerando
Io scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00; valori minimi; fasi di studio, introduttiva e
decisionale.
7.2 Di dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione al presente procedimento dell'art.
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che
obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o
totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1)
rigetta l'appello proposto da P1 iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1397/2023 R.G.; 2) per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata; 3) condanna P1 al pagamento in favore dell'appellato delle spese
di lite per il presente grado liquidate in Euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre il rimborso
del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge; 4) dà atto della
sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater. D.P.R. n. 115 del 2002 a
carico della appellante X l'obbligo de quo sorge all'atto del deposito del presente provvedimento.
Conclusione
Cosi deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in
data 10 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2025. 08-03-2025 05:31
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