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Sentenza

Separazione. Simulazione e contenuto essenziale dell’accordo separazione

(Cc, articoli 1322, 1412 e 2729; Cpc, articoli 50-bis, comma 1, n. 1), e 70, comma 1, n. 2), 473-bis.47 ss., 710)
Separazione. Simulazione e contenuto essenziale dell’accordo separazione (Cc, articoli 1322, 1412 e 2729; Cpc, articoli 50-bis, comma 1, n. 1), e 70, comma 1, n. 2), 473-bis.47 ss., 710)

Nel caso di specie, l’accertamento della simulazione della pattuizione, diretta a far cessare l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento separativo, attinente al contenuto essenziale dell’accordo di modifica delle condizioni della precedente separazione, è stato ritenuto inammissibile, in quanto non più compatibile con la pregressa iniziativa processuale delle parti diretta all’emissione del decreto che ha recepito l’accordo.

Tribunale Brescia, sezione III, sentenza 24 marzo 2025 n. 1187 – Pres. Nanni; Rel. Gheri
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni - presidente
Michele Posio - giudice
Claudia Gheri - giudice relatrice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile artt. 281-decies ss. c.p.c. iscritta al n. 1451 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, promossa da
P1 , elettivamente domiciliata a X, presso lo studio dell'Avv. GG , che la rappresenta e difende come
da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
contro
C1 , elettivamente domiciliato a X , presso lo studio dell'Avv. DA , che lo rappresenta e difende come
da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: simulazione accordo separazione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. P1 rappresentava di aver concluso con il marito, C1 accordo
di separazione personale, omologato con decreto del Tribunale di Brescia emesso all'esito della
camera di consiglio del 2.5.2011, che prevedeva l'impegno del C1 di mantenere la moglie mediante
corresponsione di un assegno mensile di importo inziale di Euro 500,00, da aumentare sino ad Euro
800,00 mensili al momento della vendita dell'abitazione tra loro in comproprietà, accordo poi
modificato consensualmente con un nuovo negozio recepito dall'intestato Tribunale con decreto
emesso all'esito della camera di consiglio del 18.3.2019, che prevedeva la cessazione dell'obbligo di
mantenimento da parte del marito in favore della moglie.
La ricorrente deduceva la natura simulata dell'accordo di modifica suddetto, tanto che il marito,
anche dopo il suo recepimento da parte del Tribunale nel 2019, aveva continuato a pagarle l'assegno
di mantenimento nella misura di Euro 800,00 mensili, sino a che, nel mese di giugno 2023, egli, nel
frattempo trasferitosi all'estero, aveva cessato il pagamento.
Ella, quindi, chiedeva l'accertamento della simulazione dell'accordo di modifica delle condizioni di
separazione.
Si costituiva in giudizio C1 per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, perché
diretto a far accertare la simulazione di una statuizione, quale quella relativa all'assegno di
mantenimento separativo in favore della moglie, appartenente alla parte essenziale dell'accordo di
separazione.
Il resistente, nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'azione promossa dalla controparte, sia per
mancanza della controdichiarazione scritta, unica prova consentita per dimostrare la simulazione di
un accordo fra le parti, essendo l'altrui domanda fondata solo su presunzioni, sia per l'assenza di un
motivo valido per cui egli avrebbe dovuto continuare a pagare l'assegno di mantenimento in favore
della moglie nonostante la concorde modifica dell'accordo originario, recepita dal Tribunale,
peraltro senza poterlo portare in deduzione ai fini fiscali.
Egli, invero, riferiva di aver continuato a pagare somme mensili in favore della moglie, peraltro non
sempre dello stesso importo, una volta venduta la casa coniugale nel mese di aprile 2019, per
restituire a lei e al figlio anche il ricavato della vendita della quota a lui appartenente, pari ad Euro
40.000,00 circa, in modo che costoro non avessero preoccupazioni economiche future.
Il resistente chiedeva, quindi, il rigetto dell'azione, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 24.1.2025 le parti discutevano la causa dinanzi al Giudice c la stessa veniva rimessa
al Collegio in vista della decisione, anche sulle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente a seguito
della costituzione della controparte.
Preliminarmente, deve osservarsi come la presente causa sia di competenza del Tribunale in
composizione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 50-bis, comma 1, n. 1), e 70,
comma 1, n. 2), c.p.c., in quanto causa matrimoniale in cui è obbligatorio l'intervento del P.M.
La circostanza suddetta non è ostativa all'applicazione del rito semplificato di cognizione di cui agli
arti. 281-decies ss. c.p.c., in quanto il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in
data 7.2.2024, ossia successivamente al 30.6.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149 del 2022
in base all'art. 35, comma 1, del decreto, che ha reso applicabile tale rito anche alle cause collegiali,
purché ricorrano i requisiti di cui all'art. 281-decies, comma 1, c.p.c., requisiti sussistenti nel caso di
specie, in cui la domanda è di pronta soluzione e non richiede alcuna istruzione.
Ciò detto, il Tribunale rileva che la presente domanda è inammissibile, perché diretta a far accertare
la simulazione di una statuizione attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione.
Come ribadito dalla giurisprudenza della S.C., l'accordo di separazione può contenere due tipologie
di pattuizioni: quelle attinenti al contenuto tipico ed essenziale dell'accordo, che hanno causa
concreta nella separazione, essendo volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo
successivo alla separazione -come, ad esempio, l'obbligo di mantenimento, ove ne ricorrano i
presupposti- c quelle attinenti al contenuto eventuale, che nella separazione hanno mera occasione,
finalizzate semplicemente a regolare nel quadro dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.
situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parli mantenere invariate (in quanto ricollegate
"in via soltanto estrinseca con il patto principale", e relative a "negozi i quali, pur trovando la loro
occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti
"in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano
dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, al fine di
regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del lutto leciti,
secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili": Cass. civ.
n. 21839/2019).
Le pattuizioni del secondo tipo non sono modificabili dal giudice ai sensi (del previgente art. 710
c.p.c. o) degli attuali artt. 473-bis.47 ss. c.p.c., ma sono soggette alla disciplina ordinaria dei contratti
di cui agli arti. 1372 ss. c.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 200034/24; Cass. civ. n. 16909/2015) ed, in particolare,
"sono impugnabili per simulazione" ex art. 1414 c.c. (Cass. civ. n. 21839/2019).
Le contrario, le pattuizioni attinenti al contenuto essenziale dell'accordo di separazione sono
esclusivamente modificabili dal giudice ai sensi (del previgente art. 710 c.p.c. o) degli attuali artt.
473-bis.47 ss. c.p.c. in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in
relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati (cfr. la già menzionata Cass. civ. n. 16909/2015) e,
pertanto, non possono essere impugnate per simulazione, perché la stessa iniziativa processuale
diretta ad ottenere l'omologazione dell'accordo originario o l'avallo giudiziale della modifica
concordata di quest'ultimo -suscettibile di dare efficacia giuridica al patto stipulato fra le parti- è
incompatibile con la volontà simulatoria diretta a privarlo di tale efficacia, o ad imprimergli
un'efficacia diversa da quella apparente ("l'iniziativa processuale diretta ad acquisire
l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla
separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi
dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la
condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale
destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione"; Cass. civ. n. 19319/2014).
Nel caso di specie, quindi, l'accertamento della simulazione di una pattuizione, quale quella diretta
a far cessare l'obbligo del C1 di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento separativo,
attinente al contenuto essenziale dell'accordo di modifica delle condizioni della precedente
separazione, è inammissibile, in quanto non più compatibile con la pregressa iniziativa processuale
delle parti diretta all'emissione del decreto 18.3.2019, che ha recepito l'accordo.
Quello sopra illustrato è un rilievo dirimente; in ogni caso, quand'anche nel nostro ordinamento
l'odierna domanda fosse -per pura ipotesi- non inammissibile, una prova quale quella offerta dalla
parte ricorrente, affidata esclusivamente alle presunzioni, si rivelerebbe contraria al disposto degli
artt. 2729, comma 2, c.c. e 1417 c.c. (a prescindere da ogni considerazione nel merito circa la valenza
delle presunzioni invocate). Del resto, appare tautologica l'ipotesi attorea, formulata all'udienza del
24.1.2025, secondo cui la controdichiarazione scritta idonea a dimostrare l'accordo simulatorio
sarebbe costituita dall'omologa dell'accordo di separazione originario, che prevedeva l'assegno di
mantenimento in favore della moglie, in quanto tale accordo omologato sarebbe stato, in ogni caso,
superato dal nuovo accordo, parimenti recepito dal Tribunale.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono
essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per le controversie di valore indeterminato di
bassa complessità, stante la decisione della presente causa sulla base di un'unica questione
preliminare, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, che non è stata celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata
e/o assorbita, così provvede:
I) dichiara inammissibile la domanda;
II) condanna parte ricorrente, P1 a rimborsare a parte resistente, C1 le spese di lite del presente
giudizio, che si liquidano in Euro 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali
al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Conclusione
Così deciso in Brescia, all'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2025
Avv. Antonino Sugamele

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