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Sentenza

SEPARAZIONE – Separazione consensuale e interesse dei figli

(Cpc, articolo 473-bis.51)
SEPARAZIONE – Separazione consensuale e interesse dei figli (Cpc, articolo 473-bis.51)

Tribunale Rimini, sentenza 4 maggio 2025 n. 264 – Pres. Dai Checchi; Rel. Zito
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi - Presidente
Dott.ssa Chiara Zito - Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. …/ 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
G.C. nata a R. (R.) il (...) (C.F.(...)) con il patrocinio dell'Avv. …(C.F.(...) )
e
V.C. nato a C. (F.) il (...) (C.F. (...) ) con il patrocinio dell'Avv. …(C.F. (...) )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/01/2025 con il quale C.G. e C.V. hanno proposto domanda congiunta
per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 12.10.2014, a S. di R. (R.),
deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a C. (F.), in data 21.03.2014, la figlia M.;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno
rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto
che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano
conformi alla legge e rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni
ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La figlia minore M. è affidata in via
condivisa ad entrambi i genitori i quali prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative
alla sua educazione, formazione e salute, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori pur
conservando la minore la formale residenza anagrafica presso l'attuale residenza di proprietà del
padre. C. continuerà ad abitarvi mentre la sig.ra G. si trasferirà altrove.
2. I genitori si impegnano affinché rimangano e si consolidino i vincoli affettivi della figlia verso
ciascuno di loro e degli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale evitando, per quanto
possibile, che a M. la separazione dei genitori gravi sul piano della sua educazione, degli affetti e
della formazione.
3. I genitori convengono che la minore trascorra un tempo sostanzialmente equivalente presso il
padre e la madre con facoltà di convenire liberamente di volta in volta giornate, orari di visita e di
permanenza di M. presso ciascuno di loro.
Relativamente ai fine settimana, alle festività, alle vacanze scolastiche natalizie, a quelle pasquali e a
quelle estive, i genitori concordano di accordarsi con la massima libertà di volta in volta. Per tutti i
restanti aspetti di vita e di gestione della minore, i genitori si atterranno al piano genitoriale dai
medesimi redatto ed allegato al presente ricorso.
4. Per quanto attiene il mantenimento della figlia, ciascun genitore provvederà in via diretta per il
tempo di permanenza della minore presso di sé.
5. Le parti concordano che l'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali saranno percepiti
al 100% dalla madre, come finora convenuto.
6. Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% seguendo la
ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna cui si fa espresso
richiamo, che viene allegato in copia al presente ricorso e che il difensore ha con diligenza sottoposto
ai ricorrenti in fase di studio e trattativa rendendo edotti gli stessi dell'utilizzo proprio e rispetto
all'idonea interpretazione delle voci contenute nello stesso.
7. Stante la sperequazione esistente tra le condizioni patrimoniali dei coniugi e, tenuto conto in
particolare della mancata disponibilità in capo alla sig.ra G. di un immobile di proprietà, le parti
concordano che il sig. V. le corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della moglie,
l'importo mensile di Euro 150,00 (centocinquantaeuro/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese
con accredito sul cc della moglie.
8. Circa l'eventuale espatrio con la figlia minore, purché non a tempo indeterminato e motivato
unicamente da esigenze di vacanza/svago, i genitori si concederanno di volta in volta il reciproco e
necessario consenso/assenso, e ciò in relazione all'interesse esclusivo della bambina.
9. I coniugi concordano che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita della
minore seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare M. non prima di mesi sei da
quando la relazione sarà divenuta stabile.
10. Entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e
stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge.
11. Entrambi i coniugi danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni
questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi della casa familiare e di non aver,
pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di C.G. e C.V. alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere
all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. (...) Parte II Serie A Anno 2014 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Conclusione
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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