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Sentenza

SEPARAZIONE - Provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (Cpc articoli 92 e 473-bis.17)
SEPARAZIONE - Provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (Cpc articoli 92 e 473-bis.17)
Nel caso in esame, dopo un accordo di negoziazione assistita per la pronuncia di separazione personale, autorizzato dal Pm, il ricorrente eccepiva il peggioramento della propria situazione economica, chiedendo la modifica delle condizioni concordate. La resistente restava contumace.

Il Tribunale accoglieva la domanda, riducendo l’assegno di mantenimento in favore dei figli. La domanda relativa al pagamento delle utenze è stata invece rigettata perché il Tribunale ha ritenuto che la pattuizione avesse natura negoziale e dovesse essere impugnata in altra sede.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, civile, sentenza 23 giugno 2025 n. 2075 – Pres. D’Onofrio, Giudice rel. Franzese

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella indicata in epigrafe vertente
TRA
OMISSIS elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv…., il quale lo rappresenta e difende in
virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
OMISSIS nata a C. (C.) l'(...)
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
OMISSIS presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21/03/2024, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in
data 14/06/2010; - che, dallo stesso, sono nati due figli OMISSIS ((...)) e OMISSIS ((...)); - che in data
21/07/2022 i coniugi hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita per la pronuncia di
separazione personale, autorizzata dal PM sede; - che medio tempore sono sopravvenuti giustificati
motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione; - che sono
peggiorate le proprie condizioni economiche in seguito alla separazione; - che, alla data di
sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, l'istante percepiva un reddito di 4500,00 Euro;
- che nel predetto accordo l'istante ha concesso l'assegnazione della casa familiare alla resistente in
qualità di genitore collocatario dei figli minori e che, conseguentemente, lo stesso ha acquistato un
immobile, per cui ha acceso un mutuo, pagando una rata mensile di 1380,00 Euro; - che, in sede di
separazione, le parti hanno previsto, a carico del padre, un contributo di mantenimento di Euro
2.500,00 (1.250,00 euro a figlio) per i figli minori, oltre il 100% delle spese straordinarie; - che, in sede
di separazione, l'istante si è accollato il pagamento di tutte le tasse, utenze e contributi della casa
coniugale, nonché il pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'immobile suddetto; - di aver continuativamente prestato la propria attività lavorativa presso la
Cooperativa di F.C., della quale la resistente è rappresentante legale, senza ricevere alcun compenso
e senza usufruire dei benefit e dei guadagni diretti ed indiretti dalla stessa derivanti.
Per tali ragioni, parte ricorrente ha chiesto disporsi, a modifica delle statuizioni concordate in sede
di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ad Euro 650,00
per ciascun figlio, o in via gradata ad Euro 750,00 per ciascun figlio, oltre all'obbligo di pagamento
delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed alla revoca dell'obbligo al pagamento da parte del
ricorrente di tutte le utenze, delle tasse e contributi relativi l'immobile attribuito alla resistente e al
pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria.
Con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. il ricorrente, a parziale modifica della domanda di cui al
ricorso, ha chiesto modificarsi l'accordo di negoziazione assistita riducendo l'assegno di
mantenimento in favore dei figli ad Euro 500,00 per ciascun figlio, o in via gradata ad Euro 650,00
cadauno, o in via ancor più gradata ad Euro 750,00 per ciascun figlio, oltre all'obbligo di pagamento
delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed alla revoca dell'obbligo al pagamento da parte del
ricorrente di tutte le utenze, delle tasse e contributi relativi l'immobile attribuito alla resistente e al
pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 27/09/2024, il ricorrente, personalmente presente, ha dichiarato, in sede di libero
interrogatorio: nel luglio 2022, guadagnavo circa 5mila euro mensili; oggi percepisco circa 600Euro
in meno; oggi percepisco 3.200Euro quale compenso come amministratore più 1.200Euro quale
compenso in quanto impiegato amministrativo in una ditta; all'epoca della separazione percepivo
3.200Euro quale compenso come amministratore più 1.800Euro quale compenso in quanto
impiegato amministrativo in una ditta; in sintesi, attualmente non prendo più 600Euro di premio di
produzione quale impiegato amministrativo della ditta (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero
interrogatorio dal ricorrente all'udienza del 27.09.2024).
Alla suddetta udienza, il Tribunale rinviava in prosieguo per la decisione.
Con note di trattazione scritta, il ricorrente nel riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
così come precisate nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ha rinunciato ai termini e alle memorie
conclusionali e ha chiesto rimettersi la causa in decisione.
All'udienza del 03/01/2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale, sebbene ritualmente
citata, non si è costituita nel presente giudizio.
In via preliminare, occorre evidenziare che, nelle note di trattazione scritta, depositate in data
02.01.2025, parte ricorrente ha richiesto la decisione, rinunciando così, in modo implicito, alle
richieste istruttorie formulate in precedenza (cfr., ex multis, Cass. n. 12791 del 2025; Cass. n. 10797
del 2018).
Nel merito, parte ricorrente ha richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli
minori, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In via preliminare, deve evidenziarsi che presupposti essenziali della modifica delle condizioni di
separazione sono il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sopravvenienza di
giustificati motivi, intesi come circostanze nuove che determinano un mutamento della situazione
di fatto esistente al momento della pronuncia (la giurisprudenza richiede, altresì, un ulteriore
connotato della sopravvenienza e cioè l'idoneità della modificazione di fatto a determinare la
necessità di un diverso regime; questo per la considerazione che non ogni minima modificazione
concreta comporta la necessità di una diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto). I
giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di
separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione
in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la
conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione ancorché non presi in
considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso Cass. 11488/2008; Cass.
14093/2009).
La sentenza di separazione o i successivi provvedimenti di modifica danno, in sintesi, luogo ad un
giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti
nel relativo giudizio. Analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione
consensuale non sono modificabili in relazione a quei fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tener
conto al momento della conclusione degli accordi di separazione (in questo senso, Cass. 3149/2001).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, la
domanda deve ritenersi fondata nei limiti di cui si dirà.
In primo luogo, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente, in sede di atto introduttivo del giudizio,
ha allegato che il reddito mensile attuale è lo stesso di quello percepito in sede di separazione (circa
Euro 4.500,00).
In sede di libero interrogatorio, all'udienza del 27.09.2024, il ricorrente ha allegato che, al momento
dell'introduzione del presente giudizio, percepiva Euro 1.200,00 mensili, quale impiegato
amministrativo, a fronte della retribuzione di Euro 1.800,00 percepita all'epoca della separazione
(luglio 2022) per la stessa mansione.
Tale allegazione non ha trovato un riscontro probatorio.
Invero, dalle buste paga e dagli estratti conto, depositati da parte ricorrente, si evince che, all'epoca
della separazione e fino al gennaio 2023, il OMISSIS ha percepito, quale retribuzione mensile, dalla
ditta R.S. srl, un importo di circa Euro 1.000,00, ovvero inferiore alle somme allegate.
Ciò posto, parte ricorrente ha, altresì, allegato di aver fatto affidamento, al momento dell'accordo di
separazione, sui guadagni derivanti dall'attività che avrebbe continuato a prestare e che di fatto ha
prestato per la cooperativa C., di cui la resistente è legale rappresentante, dalla quale è stato
sostanzialmente estromesso senza ricevere alcun guadagno.
Tale circostanza è irrilevante, dovendosi verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale
del soggetto interessato al momento della separazione e al momento della pendenza del giudizio di
modifica delle condizioni stabilite.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che la circostanza allegata non emerge in alcun
modo dall'accordo di separazione e che la resistente è rappresentante legale della cooperativa in
esame sin dalla costituzione della stessa, avvenuta nel 2017.
Invero, il OMISSIS è entrato a far parte della suddetta cooperativa solo nell'ottobre 2022 ovvero
successivamente alla separazione e non vi è prova che tale circostanza abbia inciso in maniera
negativa sulle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso, sussistenti all'epoca della
separazione.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il ricorrente ha acquistato,
nel gennaio 2023, un immobile ad uso abitativo, contraendo un mutuo, con una rata mensile di circa
Euro 1.300,00.
Tale circostanza è idonea ad incidere sulla situazione economica e reddituale del ricorrente, sicchè il
Tribunale ritiene congruo ridurre il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli
minori ad Euro 2.000,00 mensili (Euro 1.000,00 a figlio), ferme le altre condizioni.
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto la modifica delle condizioni aventi ad oggetto il
pagamento di tutte le utenze e spese relative all'immobile, adibito a casa coniugale, assegnata alla
resistente, avendo tali condizioni natura negoziale e potendo le stesse essere impugnate solo nelle
sedi opportuni e con i rimedi predisposti dall'ordinamento.
Va, infine, rigettata anche la domanda diretta ad ottenere una diversa ripartizione delle spese
straordinarie, non avendo il ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante di fattori idonei ad
incidere sulla stessa, soprattutto se si considera che la resistente rivestiva la carica di rappresentante
legale della cooperativa C., già in epoca anteriore alla separazione.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione
applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, riduce il contributo di
mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli minori ad Euro 2.000,00 mensili (Euro
1.000,00 a figlio), ferme le altre condizioni della separazione;
2. rigetta tutte le altre domande per le ragioni indicate in parte motiva
3. nulla per le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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