SEPARAZIONE – Prescrizione del mantenimento e pagamento diretto ai figli (Cc articolo 337-septies e 2941; Cpc articoli 615, 617, 710; legge 898/1970, articolo)
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell’esperimento delle relative azioni.
La previsione di un pagamento diretto ai figli maggiorenni stabilita nell’accordo di separazione consensuale non è suscettibile di essere modificata dalle parti a seguito di raggiungimento della maggiore età del beneficiario. In tal caso, il genitore non può promuovere azione esecutiva per il mantenimento della figlia maggiorenne.
Con l’opposizione al “precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all’art. 9 della L. n. 898 del 1970”.
Tribunale Modena, Sez. III civile, sentenza 16 giugno 2025 n. 339 - Giudice Ausiello
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva
assunta con ordinanza ex art. 127 in data 8.08.2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2021 promossa da:
P1, con il patrocinio degli avv.ti…
ATTORE - DEBITORE OPPONENTE
contro
C1 , con l'Avv. …
CONVENUTA - CREDITORE OPPOSTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. P1 ha promosso opposizione preventiva ex artt. 615 e 617, 1 comma, c.p.c., avverso l'atto di
precetto, notificato su richiesta di in data 11.11.2021, intimante il pagamento di complessivi Euro
44.411,27 (di cui Euro 43.951,65 per capitale ed Euro 459,62 per onorario precetto, spese generali al
15%, cpa al 4% ed iva al 22%) , in forza del titolo esecutivo costituito dall'accordo di separazione
consensuale, omologato con decreto del Tribunale di Modena del 25/03/2002 e munito di formula
esecutiva in data 9/09/2021 (doc. 1 ATTORE); 1.1. L'opponente ha dedotto:
i) la carenza di legittimazione attiva di C1 a pretendere il pagamento degli arretrati pari a
complessivi Euro. 5.230,67 dell'assegno di mantenimento della figlia X1 Per il periodo gennaio 2016
- giugno 2021, per essere gli importi direttamente dovuti a quest'ultima, maggiorenne a decorrere
dal 13.12.2005
ii) l'intervenuta prescrizione dei ratei del mantenimento relativi al periodo gennaio 2016 - giugno
2016, per decorrenza del relativo termine quinquennale;
iii) la non debenza delle ulteriori somme dovute a seguito della rinuncia della convenuta a percepire
l'assegno di mantenimento una volta intrapresa nuova convivenza more uxorio nel gennaio 2016;
iv) l'indeterminatezza del credito precettato per non essere stato indicato il metodo di calcolo delle
somme intimate, specie con riguardo agli interessi e alla rivalutazione ISTAT applicata.
1.2. L'attore opponente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2024, nei
termini che seguono:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa e contraria istanza reietta
nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra C1 a titolo di assegno di
mantenimento a far tempo dal gennaio 2016, avendovi la stessa fatto espressa rinuncia e, comunque,
avendo acconsentito alla sua "sospensione" sine die, dichiarando, contestualmente, la sua carenza di
legittimazione attiva in ordine all'assegno di mantenimento in favore della figlia X2.
In via di subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui possa ritenersi anche solo
parzialmente dovuto l'assegno di mantenimento de quo, accertarne e dichiararne l'intervenuta
prescrizione relativamente al I semestre 2016 e determinare quanto al riguardo effettivamente
dovuto.
2. Si è costituita C1, contestando le allegazioni attoree: in particolare, la convenuta:
i) ha affermato la propria legittimazione attiva a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo
di mantenimento della figlia X2 anche dopo il raggiungimento della sua maggiore età, atteso che la
beneficiaria non ha promosso ricorso ex art. 337 septies c.p.c. per conseguire il versamento diretto
dell'assegno;
ii) ha contrastato l'eccezione di prescrizione dei ratei dell'assegno di mantenimento relativi al
periodo gennaio 2016 - giugno 2016, il cui corso, anche dopo la separazione personale, sarebbe
sospeso tra i coniugi ex art. 2941, 1 comma, n. 1) c. c.;
iii) ha negato di aver rinunziato, come affermato dall'attore, alla percezione dell'assegno di
mantenimento per i ratei maturati dopo il giugno 2016;
iv) ha evidenziato che gli importi dovuti, indicati in precetto, risultano facilmente ricostruibili sulla
base del provvedimento giudiziale di separazione;
2.1. C1 promossa l'azione per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ha precisato le conclusioni
come da comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2024:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- rigettare, per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto, l'opposizione a precetto ex
adverso proposta, in quanto infondata sia in fatto, che in diritto, per i motivi tutti dedotti nella
narrativa del presente atto;
- condannare l'opponente, sig. P1 ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della sig.ra C1
per lite temeraria.
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l' Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile, anche in via
definitiva, l'eccezione di prescrizione delle mensilità di assegno di mantenimento del primo semestre
2016, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari
ad Euro.2.484,00 (Euro.414,00 X6) per l'assegno di mantenimento della sig.ra C1 e ad Euro.32,80 per
l'assegno di mantenimento della figlia X2 e quindi, Euro.41.894,47, importo che dovrà essere
dichiarato esecutivo.
In ulteriore subordine,
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile l'eccezione di prescrizione delle
mensilità di assegno di mantenimento anche per le voci di rivalutazione Istat ed interessi nel periodo
maggio 2011 - dicembre 2015, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola
dell'importo corrispondente pari ad Euro.9.764,86, e quindi Euro.34.646,41, importo che dovrà essere
dichiarato esecutivo.
In ulteriore subordine,
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile l'eccezione di prescrizione
delle mensilità di assegno di mantenimento, per il periodo maggio 2011 - maggio 2016, si chiede di
rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari ad Euro.12.281,66
(Euro.9.764,86+Euro.2.484,00+Euro.32,80), e quindi Euro.32.129,61, importo quest'ultimo che non
potrà che essere dichiarato esecutivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge, con distrazione a favore del
procuratore antistatario.
3. Con ordinanza 24.02.2022 il Giudice assegnatario della causa ha sospeso l'efficacia esecutiva del
titolo per le somme eccedenti il "mantenimento non corrisposto per i mesi da luglio 2016 a giugno
2021 (pari a Euro. 24.840,00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione ISTAT) ".
3.1. La causa, riassegnata e, previa rimessione sul ruolo, istruita con l'audizione del teste X2 e
l'interrogatorio formale di C1 è stata trattenuta in decisione con ordinanza 8,08.2024, pronunciata ex
art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13,06,2024. Le parti hanno concluso come già sopra
indicato.
4. Deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva di C1 a pretendere le somme asseritamente
dovute a titolo di mantenimento della figlia X2.
4.1. Nell'accordo di separazione omologato, prodotto in atti (cfr. doc. 1) si legge espressamente a
pag. 2, punto 3):
3) Il sig. TF verserà alla propria moglie, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minare E,
la somma di Euro 414 (quattrocentoquattordici) da adeguarsi automaticamente ogni anno in base
agli indici Istat e da erogarsi, per 12 mensilità annue, entro il giorno 5 di ogni mese. Risulteranno,
invece, a carico di entrambe le parti, in ragione della meta a ciascuna, tutte le spese di natura
straordinaria che, peraltro, per essere ritenute rimborsabili a chi ha le avrà anticipate, dovranno
essere preventivamente concordate fra i genitori e debitamente documentate da parte di chi le ha
sostenute* A far tempo dal compimento del diciottesimo anno di età da parte di E, le somme di cui
sopra le saranno erogate direttamente dal soggetto a ciò obbligato.
Dalla previsione finale si ricava, come correttamente affermato dall'attore opponente, che A far
tempo dal compimento del diciottesimo anno di età da parte di X1 " (il 13.12.2005) il soggetto
legittimato ad esigere l'assegno di mantenimento sia non già la convenuta, bensì direttamente la
figlia titolare del credito.
4.2. Nel caso in esame, già in sede di separazione consensuale, le parti hanno concordato tale
modalità di pagamento, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 337 septies
c.c., operante, al contrario, allorquando nessuna decisione giudiziaria sia stata previamente assunta.
Tanto si ricava, come già osservato nell'ordinanza 24.02.2022, dalla sentenza Cass. n. 9700/2021
invocata da C1.
Detta pronuncia ha invero affermato che, in assenza di espresso provvedimento giudiziale, l'assegno
di mantenimento dei figli, nel quantum e nelle modalità di adempimento, non possa essere
autonomamente modificato dai coniugi: "una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba
essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di
essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati". Nel caso in esame,
invece, le parti hanno concordato il diretto pagamento alla figlia X1 dell'assegno mensile a decorrere
dal 13.12.2005 (data di raggiungimento della maggiore età della beneficiaria) già in sede di
separazione consensuale, omologata con il decreto del Tribunale di Modena del 25/03/2002.
4.3. Deve conclusivamente affermarsi insussistente il diritto di C1 a promuovere azione esecutiva
per gli importi spettanti alla figlia X1
5. E' estinto, perché prescritto, il credito corrispondente ai ratei del mantenimento in favore della
convenuta relativi ai mesi da gennaio a giugno 2016, per complessivi Euro 2.484,00.
5.1. Va preliminarmente ricordato che gli assegni di mantenimento costituiscono prestazioni che
debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno: sono pertanto soggetti al regime
prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4), c.c.
Detto termine non decorrere da un unico momento, rappresentato dalla data di pronuncia della
sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole
scadenze di pagamento in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a
ciascun adempimento (fra le tante, cfr. Cass. civ., n. 6975/2005; Cass. civ., n. 12333/1998). Ne deriva
che dal gennaio al giugno 2021 (prima della notificazione del precetto, atto interruttivo verificatosi
in data 11.11.2021), si è prescritto il credito a percepire le mensilità contestate.
5.2. Nel caso dei coniugi per i quali sia stata già pronunciata la separazione personale, non si verifica
la sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 2941, 1 comma, n. 1), c.c., invocato da parte
convenuta: cfr. la Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, secondo cui "La sospensione della
prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto
per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul
criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto
conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle
posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e
della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post -matrimoniali e delle
azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente
la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare,
poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie,
con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui
all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione"; orientamento da
ultimo ribadito dalla Cass. Sez. 1, n. 32212 del 02/11/2022, secondo cui: "In tema di rapporti
patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito ... non è sospesa durante la
separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il
coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito
dell'esperimento delle relative azioni ...".
6. Quanto alle ulteriori somme contestate (dovute a titolo di mantenimento nei confronti di C1
obbligo, peraltro, confermato, dall'ordinanza presidenziale del 3.07.2021, pronunciata ex art. 4, L. n.
898 del 1970 nella causa di divorzio RG n. …/2021 pendente tra le parti presso l'intestato Tribunale
(cfr. doc. 7 parte OPPOSTA), può sinteticamente ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza
24.02.2022 di rigetto sul punto della sospensiva.
6.1. P1 non ha invero dato adeguata prova della pretesa rinuncia da parte della convenuta alle
somme alla medesima spettanti: in tal senso depongono gli esiti dell'interrogatorio formale di C2 C1
("ADR: quanto dedotto nei capitoli di prova non corrisponde a verità; in particolare : - Non è vero
che con il mio ex coniuge P1 ci siamo accordati perché lui cessasse di corrispondermi l'assegno
divorzile ; - non è vero che il X2 si sia accollato in via esclusiva tutte le spese e le contribuzioni in
favore di nostra figlia X1 , anche se do atto che il papà ha sostenuto da solo le spese occorrenti perché
mia figlia terminasse gli studi; - non è vero che io ho cessato di aiutare economicamente mia figlia,
ciò che faccio tuttora, laddove richiesta") le cui dichiarazioni trovano conforto nella deposizione della
figlia X2 ("ADR: I fatti riepilogati nei capitoli di prova che mi vengono letti non sono esatti").
6.1. L'opposizione, tuttavia, va dichiarata in parte qua radicalmente inammissibile, siccome
finalizzata a dare dimostrazione di un fatto modificativo (l'accordo comportante rinuncia all'assegno
di mantenimento) incidente sull'an debeautur del credito di C1 verificatosi dopo la omologazione
degli accordi di separazione.
Trova applicazione al caso in esame il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale con
l'opposizione al "precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di
mantenimento, determinato ... in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto
questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere
col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio
di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha
sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto ... non aveva privato il titolo esecutivo in materia
di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic
stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale
procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al
giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse
pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)"; in senso
conforme la già menzionata Cass. n. 9700/2021, in motivazione: "la determinazione dell'assegno di
mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli,
interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale
chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è
suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati".
7. Non risulta fondato il motivo di opposizione (da qualificarsi alla stregua dell'art. 617, 1 comma,
c.p.c.) incentrato sulla nullità per indeterminatezza dell'atto di precetto: costituisce principio
giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale
requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo
esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per
determinarla (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 19.2.2013, n. 4008); il titolo esecutivo azionato,
peraltro, consente la determinazione degli importi dovuti o perché indicati nel proprio testo o perché
comunque determinabili in base ad elementi numerici ivi contenuti e sulla base di operazioni
aritmetiche elementari, senza dover fare ricorso a dati risultanti aliunde (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
28.4.2010, n. 10164).
7.1. Va dichiarato quindi sussistente, alla data 11.11.2021, di notificazione del precetto (e salva per il
futuro prova dell'intervenuto pagamento da parte del X2 ), il diritto di C1 a procedere ad esecuzione
forzata per conseguire gli assegni di mantenimento non corrisposti per i mesi da luglio 2016 a giugno
2021; credito che ammonta, secondo il computo già accolto con l'ordinanza 24.02.2022, ad euro (60 x
414 =) 24.840, 00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione ISTAT.
8. Alla soccombenza reciproca consegue la compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto della
domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta: la disposizione in parola contempla
una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, "sicché non può farsi luogo all'applicazione della
norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza
reciproca" (Cass. civ. Sez. II Sent., 14/04/2016, n. 7409).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed
eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione, DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di P2 a
procedere ad esecuzione forzata per il credito nei confronti di P1 maturato a decorrere dal 13.12.2005
da X2 a titolo di assegni di mantenimento;
2) in parziale accoglimento della opposizione DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di P2 a
procedere ad esecuzione forzata per il credito corrispondente ai ratei del suo mantenimento, relativi
ai mesi da gennaio a giugno 2016, siccome prescritti;
3) RIGETTA e/o dichiara INAMMISSIBILI i restanti motivi di opposizione e per l'effetto DICHIARA
SUSSISTENTE, alla data 11.11.2021, di notificazione del precetto, il diritto di P2 a procedere ad
esecuzione forata per il credito corrispondente ai ratei del suo mantenimento relativi ai mesi da
luglio 2016 al giugno 2021, per complessivi euro (60mensilità X 414=) 24.840,00 in sorte capitale, oltre
interessi e rivalutazione ISTAT;
4) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
5) COMPENSA integralmente le spese di lite.
6) MANDA ALLA CANCELLERIA per quanto di competenza.
Conclusione
Così deciso in Modena, il 16 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2025
19-07-2025 16:58
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