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Sentenza


Separazione personale – Assegno di mantenimento – Redditi adeguati (c.c., articolo 156)
Separazione personale – Assegno di mantenimento – Redditi adeguati (c.c., articolo 156)

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati, cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.

Il Giudice di merito, per quantificare l’assegno di mantenimento deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato.

A tal fine, il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l’espletamento di una consulenza tecnica.

Inoltre, sempre ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento, costituisce elemento valutabile da parte del Giudice anche l’attitudine al lavoro proficuo del coniuge istante, quale potenziale capacità di guadagno, dovendo verificare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di un’attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I, sentenza 9 luglio 2025 n. 2304
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2304/2025 del 09-07-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
### Contenzioso –
PRIMA SEZIONE CIVILE
### in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati: Dott. ### D'### - Presidente - Dott.ssa ### -
Giudice - Dott.ssa ### di ### - Giudice relatore - ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2021 promossa
da: ### rappresentato e difeso dall'avv.to ### come da procura
in atti; RICORRENTE
contro
### rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in
atti; RESISTENTE ### INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per
l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni
dell'11.02.2025.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E ###
Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, premesso di
avere contratto matrimonio in Napoli in data ### con la
resistente, dalla cui unione sono nate le figlie ### e ###
entrambe maggiorenni, adiva il ### di ### perché fosse
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione
coniugale era stato determinato da incolmabili divergenze
caratteriali che, oltre a determinare continue discussioni ed
incomprensioni, avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione
personale tra i coniugi; di disporre a carico del padre un assegno
di mantenimento diretto in favore della figlia ### di euro 200,00
mensili oltre il 50% delle spese straordinarie; di disporre
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Con comparsa del 24.01.2022 si costituiva in giudizio la resistente,
la quale, rappresentava che la crisi dell'unione coniugale era, in
realtà, ascrivibile al comportamento del ricorrente, il quale, in
costanza di matrimonio si era innamorato di una collega di lavoro.
Non si opponeva alla richiesta di addivenire ad una pronuncia di
separazione ma chiedeva disporsi a carico del ricorrente un
assegno di mantenimento in favore della resistente di euro 500,00
mensili; l'assegnazione della casa coniugale a sé.
All'udienza presidenziale del 25.01.2022 il Presidente, sentite
personalmente le parti che rappresentavano il raggiungimento
dell'autosufficienza economica della secondogenita, si riservava.
Con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di
conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad
una soluzione conciliativa della controversia, adottava i
provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando al g.i. per il
prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 18.02.2022 il difensore, per parte
ricorrente, chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione
personale tra i coniugi e, a conferma dell'ordinanza presidenziale,
disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di
mantenimento in favore della resistente la somma mensile di euro
250,00.
Con memoria integrativa del 13.07.2022 il difensore, per parte
resistente, chiedeva confermarsi i provvedimenti presidenziali e di
determinare, all'atto della vendita della casa coniugale, un assegno
di mantenimento in favore della resistente di almeno € 400,00
mensili.
In data ###, in seguito alla revoca del precedente mandato, si
costituiva in giudizio il nuovo difensore di parte resistente
chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento in favore
della resistente formulando altresì alcune proposte anche in
un'ottica conciliativa ed in particolare chiedeva : la vendita della
casa coniugale ed il ricavato, sottratto quanto ancora da versare
per mutuo, diviso al 50%; la divisione equa di ogni risparmio
detenuto dal ricorrente; un aumento del mantenimento in favore
della resistente nella misura di euro 400,00 fino alla vendita della
casa, e successivamente alla vendita della casa, disporre a carico
del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento di euro 500,00;
laddove il ricorrente avesse voluto trattenere l'immobile, chiedeva
che venisse comunicata la data e il notaio scelti per la cessione
della quota in favore della resistente e versamento della somma
pari al 50% del valore dell'immobile decurtato del mutuo da
pagare, oltre al mantenimento di euro 500,00 mensile e divisione
risparmi al 50%.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di
precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025 il difensore, per
parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle altre richieste formulate
dalla resistente; la separazione personale dei coniugi; chiedeva,
inoltre, considerato il pagamento da parte del ricorrente del mutuo
per la casa coniugale in comproprietà dei coniugi, confermarsi a
carico dello stesso l'importo di euro 250,00 mensili in favore della
resistente; condannare controparte al pagamento delle spese
processuali in favore del dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di
precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025 il difensore, per
parte resistente, chiedeva la vendita della casa coniugale ed il
ricavato, sottratto quanto ancora da versare per mutuo, diviso al
50%; la divisione equa di ogni risparmio detenuto dal ricorrente;
un aumento del mantenimento in favore della resistente nella
misura di euro 400,00 fino alla vendita della casa, e
successivamente, con la vendita della casa, disporre a carico del
ricorrente un assegno a titolo di mantenimento di euro 500,00;
laddove il ricorrente avesse voluto trattenere lui l'immobile,
chiedeva che venisse comunicata la data e il notaio scelti per la
cessione della quota in favore della resistente e versamento della
somma pari al 50% del valore dell'immobile decurtato del mutuo
da pagare, oltre al mantenimento di euro 500,00 mensile e
divisione risparmi al 50%.
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice,
lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti
i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va,
pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno
ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile
situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro
convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma
di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per
pronunziare la richiesta separazione.
Per quanto concerne la casa coniugale, presupposto per
l'assegnazione della casa coniugale è la stabile convivenza dei figli,
anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con il
genitore collocatario. Nel caso in esame, entrambe le figlie sono
maggiorenni, economicamente autosufficienti e non più conviventi
con il genitore collocatario con la conseguenza che nessun
provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale
potrà essere adottato. Devono, invece, essere dichiarate
inammissibili le richieste formulate da parte resistente in merito
alla vendita della casa, alla ripartizione in quote, al mutuo, alla
ripartizione di ogni bene detenuto dal ricorrente in quanto non
connesse con l'oggetto del presente giudizio oltre che formulate
tardivamente.
Quanto alla domanda formulata dalla resistente volta ad ottenere
l'assegno di mantenimento, la stessa deve essere accolta per le
ragioni di seguito indicate. È principio consolidato in
giurisprudenza che la separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi
adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di
mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso in esame,
esaminata la situazione reddituale delle parti, il Collegio ritiene di
disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere, a titolo di
mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 300,00, somma
rivalutabile sulla base degli indici ### Ed infatti, parte ricorrente,
dipendente inquadrato con la mansione di assistente
amministrativo, ha un reddito annuale lordo di euro 34.753,29
(cfr. dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023); lo
stesso, inoltre, sostiene ancora la rata di mutuo per la casa
coniugale in comproprietà (euro 541,00 mensili) che continua, di
fatto, ad essere abitata da parte resistente, la quale, non lavora e
non risulta percettrice di alcun reddito.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese
di lite.
P.Q.M.
### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone: • Pronuncia ai sensi
dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi; •
Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno
di mantenimento in favore della resistente pari ad euro 300,00
mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con
rivalutazione annuale secondo gli ### • Dichiara inammissibili le
ulteriori domande formulate da parte resistente; • Ordina che la
presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
### all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
(l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 -
Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 62, parte II, ### A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990); • Spese di lite
compensate
Avv. Antonino Sugamele

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