Separazione. Il comportamento per aversi riconciliazione fra coniugi
(Cc, articoli 157 e 2941, n. 1)
Tribunale Teramo, sentenza, 2 maggio 2025 n. 537 - Giudice Merletti
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2018 promossa da:
P1 (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. …( (...) ) …64100 TERAMO;, elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
CONTRO
C1 (C.F. (...) , con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA … presso il
difensore avv. …
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P1 chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare l'intervenuta riconciliazione con la coniuge
C1 e quindi la inidoneità del verbale di omologa di separazione come titolo per l'esecuzione ; in
subordine novazione del titolo e prescrizione per i ratei ante 2012. Subisce una esecuzione in virtù
del predetto titolo per oltre 32 mila euro cui si oppone, separazione del 2007 e riconciliazione nel
2010. La convenuta nega che una riconciliazione vi sia stata. Rimessa in istruttoria la causa, con i
dovuti chiarimenti richiesti alle parti, fatte quindi precisare le conclusioni e concessi i termini per le
memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'opponente
afferma che la riconciliazione vi fu, ma è stara momentanea; è terminata nel 2016, dopo che vi fu
dall'estate del 2010. La prova sarebbe consistita in una missiva, da cui si apprende che la
riconciliazione fu basata su un falso presupposto; ed infatti lei continuò a vivere da una parte, P1
dall'altra, lui fa il possibile perché moglie e figlio restino a distanza, come fossero rogna. Ci ha
riprovato, per ritornare in un pozzo nero. E' noto che Il proseguimento della convivenza tra i coniugi
a seguito della separazione (situazione spesso definita di c.d. separati in casa) non comporta la
riconciliazione e, pertanto, non osta alla pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio.
Infatti gli effetti della separazione possono venir meno, ex art. 157 c.c. , solo in virtù di una espressa
dichiarazione delle parti o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, con la
ricostituzione del consorzio familiare e la ripresa di relazioni reciproche espressione della volontà
inequivoca di riconciliarsi; e qui a rigore nemmeno una effettiva coabitazione vi è stata, in quanto in
quel periodo moglie e figlio sono stati sempre tenuti a debita distanza, come fossero rogna. Questa
missiva comprova che lo sforzo riconciliativo venne da una parte sola, dalla illusione di una "
ragazza di campagna" follemente innamorata, che aveva toccato il ciclo con un dito ad avere la
propria famiglia riunita, salvo ad accorgersi che era tutto uno sforzo unilaterale, mai corrisposto in
sei anni da quello che era stato suo marito, che nemmeno effettivamente anò di nuovo a convivere
con lei tenendola sempre a debita distanza.
Una confessione fa piena prova anche dei fatti favorevoli al confitente, ove non contestata in parte
qua da chi la produce; per cui la illusione di una riconciliazione protratta nel tempo, a cui non sono
stati corrisposti atteggiamenti sinceri da parte del coniuge separato che anche in quel periodo ha
fatto la sua vita trascurando tutti i suoi doveri verso la moglie ed il figlio, non equivale a
riconciliazione per fatti concludenti, per cui deve sempre esservi la volontà di entrambe le parti; qui
fin dal principio non vi fu una volontà seria e concreta da parte dell'opponente, il quale nel produrre
la missiva ne condivide sostanzialmente integralmente il contenuto, che quindi deve essere preso
integralmente per come è scritto. Come ha detto il Tribunale di Verona, con sentenza 296/24, In tema
di distinzione concettuale tra "coabitazione" e "riconciliazione", detta ultima situazione e integrata
soltanto nell'ipotesi di "comportamento inequivoco che manifesta-senza alcun dubbio- la
ricostituzione di un progetto di vita comune, caratterizzato da tutti i doveri che promanano dal
matrimonio; e qui la riconciliazione protrattasi per sei anni è sorta da un grosso equivoco, perché la
volontà di riconciliarsi fu solo e soltanto da parte della opposta; la quale da sola, senza essere
minimamente corrisposta con sincerità dall'opponente, non ha quindi potuto validamente porre in
essere un comportamento concludente che deve considerare essere posta nel nulla la pronunciata
separazione. Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione, va premesso che la Cassazione,
con sentenza 32122/22, ha affermato che Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti
dell'altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con
l'altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1, c.c., dovendo
prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da
individuarsi, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della
valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione
dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post -
matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non
può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare
l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative
azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza. Nel caso di specie si ha prova
che dal 2010 al 2016 l'opponente ha creato la illusione della ripresa della convivenza rispetto alla
opposta, sin da subito non avendone la minima intenzione, tanto è vero che in quel periodo ha
sempre tenuto a distanza la sua famiglia e ha intrapreso relazione con altra donna. Si ha quindi che,
ai sensi dell'art. 2941 n 8 c.c., è risultata provata una evidente azione dolosa da parte dell'opponente,
al solo scopo di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla separazione consensuale; obbligo che quindi
resta sospeso fino alla data della missiva, 2016, per mezzo della quale parte opposta dà inequivoco
ed amaro conto di aver scoperto il gioco dell'opponente, e quindi ha fino a quella data non effettuato
alcuna azione, in quanto convinta dalla azione dolosa di lui" ammessa perché descritta da un
documento prodotto dalla stessa parte opponente, che vi era stata una riconciliazione che la stava
facendo camminare ad un metro da terra. Ne consegue pertanto che, data la sospensione della
prescrizione avutasi per dolo dell'opponente, alcuna prescrizione può essere validamente invocata
dall'opponente medesimo. Ne consegue pertanto che l'opposizione va respinta con spese.
P.Q.M.
Respinge la opposizione, conferma Fatto di precetto opposto e condanna P1 alle spese di lite, in
favore di C1 che liquida in euro /616 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario del
15%.
Conclusione
Così deciso in Teramo, il 2 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2025
01-06-2025 18:39
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