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Sentenza

Separazione giudiziale – Figli minori – Affido condiviso – Deroga (Cost., articoli 2, 30, 31; c.c., articolo 337 quater; legge 54/2006)
Separazione giudiziale – Figli minori – Affido condiviso – Deroga (Cost., articoli 2, 30, 31; c.c., articolo 337 quater; legge 54/2006)
Tribunale di Pescara, Sentenza n. 559/2025 del 19-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
magistrati: dott. ### dott. ### Giudice dott.ssa L. ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2671/2024 promossa da:
### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio
dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE E ### (C.F. ###), residente ###RESISTENTE
CONTUMACE
NONCHE' PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE ###
OGGETTO: separazione giudiziale ### come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con ricorso presentato in data ### ha agito nei confronti del coniuge
### chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei
coniugi, con affidamento esclusivo del figlio minore ### e
collocamento esclusivo dello stesso presso la madre, con conseguente
assegnazione della casa condotta in locazione dal ### che venisse
posto in capo al ### l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00
a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### maggiorenne ma
non economicamente autosufficiente, e ### oltre al 50% delle spese
straordinarie, che venisse disposta la percezione da parte della madre
dell'assegno unico universale, con vittoria delle spese di lite.
2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva
né compariva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 30.01.2025 ne
veniva dichiarata la contumacia.
3. Nella medesima udienza venivano disposte indagini di polizia
tributaria al fine di conoscere la situazione reddituale, finanziaria e
matrimoniale del resistente.
4. Le risultanze dei suddetti accertamenti venivano depositate in data
###.
5. All'udienza del 7.05.2025 parte ricorrente rinunciava ai termini per
il deposito di scritti difensivi ribadendo le conclusioni rese nel proprio
atto introduttivo e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per
la decisione.
6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare
accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve
caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi separati
di fatto almeno dal novembre 2023 e, quindi, da quasi un anno dalla
data di presentazione del ricorso a seguito dell'allontanamento,
intimato dalla ricorrente, del marito dalla casa coniugale a causa dei
dedotti comportamenti del ### senza che vi sia stata alcuna
riappacificazione tra i medesimi, come dedotto dalla ricorrente e nulla
avendo opposto il resistente che è rimasto contumace.
7. Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla
bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido
condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337
quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori
ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore
interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura
normativa a livello primario nella ### dei diritti dell'uomo (art. 8) e
nella ### (artt. 2,30 e 31).
La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove
seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il
genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente
all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del
figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di
visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua
inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il
quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass.
16593/08).
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della
responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento
processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è
indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza
all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale
in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per
il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale,
dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del
genere, ben può essere disposto anche d'ufficio.
8. Nel caso di specie deve essere disposto l'affidamento super
esclusivo del minore ### alla madre ### essendosi delineata una
scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente.
Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il ### non ha
mai provveduto al sostentamento dei figli sotto il profilo economico e
tantomeno sotto il profilo morale. Proprio le dedotte condotte assunte
dal resistente hanno portato ad una compromissione dei rapporti con
i figli che, per paura della sua aggressività, si astengono dall'avere
contatti con lo stesso.
Il disinteresse del resistente per l'effettivo esercizio della
responsabilità genitoriale viene ulteriormente evidenziato dal fatto
che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di
fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito. 9.
Quale conseguenza dell'affidamento super esclusivo del minore alla
madre, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla
madre, la quale vi abiterà unitamente ai figli, sita in ### alla ### n.
4 e condotta in locazione dal ###
10. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto
emerso all'esito delle indagini di ### svolte in capo al sig. ### e
versate in atti il ###, si riporta quanto segue. Il ### per l'anno 2022
ha percepito un reddito imponibile complessivo di € 9.557, nonché la
somma complessiva per il periodo gennaio-settembre di € 6.509,56 a
seguito di ### di ### mentre per il 2023 ha percepito un reddito
imponibile complessivo di € 776 di cui € 150 esenti. Vi è poi da
considerare che il ### ha un'età anagrafica, 48 anni, che gli consente
di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi
necessari per contribuire al mantenimento dei figli.
Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha
dedotto di essere disoccupata e di svolgere lavori occasionali al fine
di provvedere al sostentamento dei figli, senza tuttavia allegare
alcuna documentazione circa la sua situazione reddituale. Tuttavia,
costituisce circostanza pacifica che, in ragione del disposto affido
esclusivo, la madre sopporterà un aumento dei costi per il
mantenimento ordinario della prole, valutate le presumibili esigenze
economiche dei figli, rapportate all'età evolutiva degli stessi, pertanto
il Collegio ritiene congruo confermare l'importo richiesto dalla
ricorrente, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale
contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi
euro 500,00 (euro 300 per il figlio ### ed euro 200 per il figlio ###
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal ### di Questo
Tribunale.
11. In considerazione di quanto sopra, l'assegno ### erogato in
favore dei figli dovrà essere percepito interamente dalla madre, sig.ra
###
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi
la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi,
ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, così dispone: a) pronuncia la separazione
personale dei coniugi ### e ### coniugati in ### al mare ### in
data ### (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio
del medesimo Comune al ###); b) ordina all'ufficiale dello stato civile
del Comune di ### di procedere all'annotazione della presente
sentenza; c) affida ### in via super esclusiva alla madre ### con
facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore
interesse per il minore d) assegna la casa familiare, sita in ### alla
### n. 4 e condotta in locazione dal ### alla ###ra ### genitore
collocatario del figlio minore ### e del figlio maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente ### e) dispone che il ### versi alla
madre sig.ra ### entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva
somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli
### ed ### rivalutabili annualmente secondo gli indici ### oltre al
50% delle spese straordinarie come da ### del Tribunale di ### f)
l'### universale per i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra ###
g) spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in ### il ### est. ### dott.ssa L. ### dott. ### ai
sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e
diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime
Avv. Antonino Sugamele

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