SEPARAZIONE E DIVORZIO – Tribunale di Latina, sezione I, 22 ottobre 2025 n. 1775.-
Possibile il risarcimento endofamiliare ex articolo 2059 del Cc se si è leso la dignità, l’onore, la reputazione o la salute; non vi è responsabilità automatica del terzo. L’onere della prova sul nesso e sull’anteriorità della crisi ricade, rispettivamente, su chi chiede l’addebito e su chi eccepisce l’inefficacia.
Tribunale di Latina, Sentenza n. 1775/2025 del 22-10-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati: dott.ssa ### relatore dott. ### dott.ssa ### all'esito
dell'udienza del 16.10.2025, rimessa la causa in decisione al
Collegio, e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore, RICORRENTE
E
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente
domiciliato presso lo studio del difensore, RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data ### proponeva domanda di
separazione personale dei coniugi con addebito e di assumere i
provvedimenti nell'interesse della prole.
Allegava di aver contratto matrimonio concordatario in data ###
- scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni
- trascritto con atto n. 61 parte 2 serie A - anno 2004 - Comune di
### e che dall'unione coniugale con il resistente era nato ### in
### il ###.
Ancora, rilevava di aver conseguito la licenza media inferiore, di
essere disoccupata e di aver presentato presso l'### di ###
domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, mentre il sig. ###
svolgeva attività lavorativa di operaio.
Assumeva che, sin dai primi mesi dell'anno 2008, il marito si era
disinteressato del matrimonio tanto da chiederle costantemente di
allontanarsi e che dopo varie riconciliazioni, infine, la convivenza
era divenuta intollerabile a causa del comportamento del sig. ###
che si allontanava dalla casa coniugale definitivamente nel mese
di Agosto 2023 allorché dichiarava di volersi trasferire presso la
sorella ### in ### 53 int. 3 e, infine, che solo in data ### aveva
comunicato di essersi trasferito in ### n. 8.
Allegava che la casa familiare sita in ### di ### n. 8. era di
proprietà di entrambi i coniugi, acquistata per atto ### di ### di
### in data ###, che per l'acquisto era stato acceso mutuo per
€ 94.316,53 in sorte capitale con la ### del ### spa con rata
mensile di circa € 364,51.
Esponeva di essere titolare di due conti correnti, di cui uno in
cointestazione con ### presso la ### del ### N.3546/5921
dove confluiva la rata del mutuo della casa coniugale e uno n.10
### acceso presso l'istituto a settembre del 2023 e sul quale
venivano versati importi a titolo di mantenimento volontario con
saldo €.746,85 (alla data del 07/12/2023), di non essere
intestataria di veicoli, ma comproprietaria con il sig. ### per
acquisto in costanza di matrimonio, del veicolo Tg. ### Renault
Clio acquistata in data ### e del veicolo Tg. ### Ford Focus
acquistato in data ###.
Infine, a fondamento della domanda di addebito, rappresentava
che il sig. ### era responsabile della crisi coniugale per la lesione
del dovere di assistenza morale e materiale, avendo, sin dai primi
anni di matrimonio, assunto un comportamento dispotico nei
confronti della moglie che aveva lentamente ma irreparabilmente
minato l'affectio coniugalis e di aver, infine, appreso anche di una
relazione extraconiugale del marito, che si protraeva da diversi
anni, molto prima del suo allontanamento nell'estate del 2023.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- pronunciare la
separazione dal ### con addebito a suo carico; - disporre l'affido
condiviso del figlio ### regolamentando le modalità di affido alla
luce di tutto quanto sopra dedotto e secondo il piano genitoriale
depositato; - disporre un contributo al mantenimento mensile di
complessivi €.500,00, di cui €.300,00 per il figlio ed €.200,00 per
la moglie, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto intestato
a ### entro il giorno 20 di ogni mese. ### di mantenimento
verrà adeguato al costo della vita secondo gli aumenti e
l'indicizzazione ### - disporre che il sig. ### versi alla sig.ra
### l'importo mensile percepito a titolo di assegno unico
universale per il figlio ### con accredito mensile a mezzo bonifico
sul conto corrente della moglie; - disporre che entrambi i coniugi
sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate
e documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
### - assegnare la casa coniugale, sita in ### di ### n. 8, alla
sig.ra ### ove vivrà, nei tempi e secondo le modalità dell'affido
condiviso, con il figlio ### - disporre che il sig. ### provveda al
pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale,
per €.365.00 circa mensili; - autorizzare il trasferimento, a nome
di ### dell'autovettura Tg. ### Renault Clio, intestata a ###
intestatario anche dell'autovettura Tg. ### Ford F - condannare il
### alla refusione delle spese e degli onorari di lite”.
Si costituiva parte resistente, il quale confermava il venir meno
dell'affectio coniugalis e, in merito alle condizioni patrimoniali,
rilevava di essere sempre stato occupato come operaio mentre la
moglie, dopo aver provato in giovane età a compiere lavori
saltuari, aveva deciso in maniera autonoma e arbitraria di non
voler più lavorare.
Contestava tutte le circostanze ex adverso dedotte.
Concludeva chiedendo: “### l' ###mo ### adito, contrariis
reiectis, - ### la separazione personale dei coniugi con obbligo al
mutuo rispetto e addebito della stessa alla signora ### - ### la
richiesta di addebito al signor ### perché infondata e non provata
e respingere la relativa domanda economica; - disporre l'affido
condiviso del figlio ### regolamentando le modalità di affido alla
luce di tutto quanto sopra dedotto e secondo il piano globale
depositato; - disporre un contributo al mantenimento mensile di €
250,00 per il figlio da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il
giorno 20 di ogni mese. ### di mantenimento verrà adeguato al
costo della vita secondo gli aumenti e l'indicizzazione ### -
dichiarare che la sig.ra ### percepirà per l'intero l'assegno unico
universale per il figlio ### - disporre che entrambi i coniugi
sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate
e documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
### - autorizzare il trasferimento, a nome di ###
dell'autovettura Tg. ### Ford Focus; - ### la domanda di
pagamento dei ratei di mutuo a carico del sig. ### disponendo il
pagamento in egual misura tra i coniugi. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari del giudizio e condanna per responsabilità
aggravata”.
All'esito della prima udienza del 12.06.2024, con ordinanza del
18.06.2024 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti
e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del
mutuo rispetto, veniva affidato il minore ad entrambi i genitori in
via condivisa e collocato presso la madre, a cui veniva assegnata
la ex casa coniugale, previsto che il padre avesse con sé il figlio a
settimane alterne dal ritorno dal lavoro del padre nella giornata del
venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della ### o del ###
di ### o di ### ad anni alterni, nonché per due settimane
durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il
maggio di ogni anno; veniva posto a carico del padre l'assegno di
€ 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ###
e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al
concorso al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di ### e rigettata la richiesta di assegno di
mantenimento in favore della ricorrente.
Veniva, infine, disposto rinvio all'udienza del 15 ottobre 2025 per
la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa e
la rimessione al collegio per la decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso
atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venir
meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione
materiale e spirituale che costituisce il fondamento del
matrimonio.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere
accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti
la pronuncia, previste dall'art. 151 Quanto all'addebito, le
allegazioni difensive di parte ricorrente sono rimaste sfornite di
ogni prova.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della
separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento
ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo
Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione
degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143
c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale
violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza (Cass.
ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent.
9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come anche nel caso
dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito
a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro
coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale,
ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n.
19328 del 2015).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà,
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente
grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a
determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed
a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed
una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i
coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n.
25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n.
16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei
rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando,
in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e
dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti
di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio,
comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n.
15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava
sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la
relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi
dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale
a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà
(Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (Cass. ord. n. 3923 del 2018,
Cass. ord. n. 14591 del 2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza
dei requisiti per addebitare al resistente la separazione.
In ordine, invece, al mantenimento, va rilevato come il figlio della
coppia è quasi maggiorenne anche se non ancora autonomo
economicamente.
Relativamente al contributo economico del genitore non
convivente, risulta che il resistente ha un reddito di € 2.000,00
circa mensili, con i quali deve far fronte al pagamento di un
finanziamento stipulato con ### di circa 179,00 mensili (essendo
l'altro finanziamento in scadenza) e di una rata di mutuo di €
585,00.
La condizione economica del resistente è peggiorata rispetto
all'assunzione dei provvedimenti provvisori, in quanto lo stesso è
gravato di una rata di mutuo dell'abitazione che di € 585,00 mensili
a fronte di € 460,00 mensili precedenti per il canone di locazione.
### nel decreto del 18.06.24 ha parametrato la misura
dell'assegno di mantenimento in € 350,00 mensili, sulla base delle
spese mensili per i finanziamenti e per l'affitto ma va tenuto conto
che nell'atto introduttivo la parte chiedeva un esborso di € 300,00.
Inoltre, va rilevato che la resistente, vivendo con la madre, non ha
spese fisse per l'abitazione e che appare inverosimile che non
abbia alcun reddito, per cui deve presumersi, come sostenuto dal
resistente, che abbia delle entrate mensili non dichiarate, pur
usufruendo presumibilmente dell'apporto economico della madre.
Deve, quindi, ritenersi di stabilire la somma dovuta a titolo di
mantenimento nell'importo, da ritenersi più congruo in relazione
all'aumento della somma mensile a titolo di mutuo e tenuto conto
che gli assegni unici famigliari spetteranno ad entrambe le parti in
misura del 50% ciascuno.
In base all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021, infatti, in
presenza di affido condiviso, ed in assenza di diversi accordi fra le
parti (che nella specie non sussistono), l'assegno ### universale
deve essere ripartito in misura paritaria al 50% tra i genitori.
Va, poi, tenuto conto che devono aggiungersi le spese
straordinarie in misura del 505 a carico di parte resistente.
Quanto alle modalità di frequentazione, si stimano congrue quelle
già stabilite in sede di provvedimenti provvisori, tenuto conto della
circostanza che le parti non ne hanno chiesto la modifica ovvero
non hanno contestato il provvedimento in oggetto sotto tale
profilo, per cui deve ritenersi che corrisponda ad un equo
contemperamento dei loro interessi e del figlio.
Le domande e deduzioni ulteriori rispetto alle somme introitate per
la vendita della casa e dei veicoli non sono ammissibili in tale sede.
Va, infine, disposta la compensazione delle spese di causa, vista la
natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso: - DICHIARA la
separazione dei coniugi, - ### i coniugi a vivere separati e nel
reciproco rispetto, - ### il figlio minore ad entrambi i genitori in
via condivisa; - COLLOCA il minore in via prevalente presso la
madre; - PREVEDE che il padre abbia con sé il minore, salvi diversi
accordi tra i genitori, a settimane alternate dal ritorno dal lavoro
del padre nella giornata del venerdì alle ore 20 della domenica, il
giorno della ### o del ### della ### o della ### ad anni alterni,
nonché per due settimane durante il periodo estivo da concordare
tra i genitori entro il maggio di ogni anno; - PONE a carico del
padre l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per il figlio a
decorrere nella misura così come modificata dal mese di novembre
2025 rivalutabile annualmente secondo gli indici ### e da
corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre
al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo in
essere presso il Tribunale di ### - RIGETTA la richiesta di
addebito al signor ### - ### che l'assegno unico universale sia
percepito in ragione del 50% ciascuno - rigettare la richiesta di
mantenimento in favore della signora ### - ### all'### dello
Stato Civile del Comune di ### di provvedere all'annotazione della
presente sentenza (matrimonio civile contratto in ### il ### e
trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del Comune di
### all'### n. 61, Parte II Serie A, dell'anno 2004), - ### le
spese di causa.
05-11-2025 19:19
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