Separazione consensuale omologata – Trasferimento di immobili - Revocatoria
Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 2355/2024 del 23-12-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ###
dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. ###/2021
promossa da: ### ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ###
APPELLANTE
contro
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###), con il
patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ###
APPELLATI
Conclusioni per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In
via principale:
A) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e
pertanto dichiarare l'inefficacia nei confronti della CO.P.P.A.R. (###
###, con sede in ### sul ### alla via ### 12 P.iva ###, in
persona del ### p.t., Sig. ### (nato a ### -RA-, il ### C.F. ###)
dell'atto per ### in ### rep. ### recante data 29.01.2018
registrato il ###, a favore della moglie/convivente ###ra ### C.F.
###, avente ad oggetto la cessione di quota di proprietà pari al 50%
dei beni immobili facenti parte del complesso immobiliare posto nel
Comune di ###, via ### 43 distinti al N.C.E.U. del Comune di ###
nel foglio di mappa n. ### p.lla ### sub 8 cath. C/6 e sub. 10 Cat.
A/3 vani 6, nonché piena proprietà di appezzamento di terreno
agricolo, con sovrastante fabbricato rurale, sito in ### frazione ###
via ### 72 censito: • al catasto terreni al foglio 77 p.lle: 426 AA,
###, ###, ###, 268, 344, 562, 563, ###, ###, 676; • al catasto
fabbricati con le p.lle 676 sub. 1 Cat. A/3 vani 8, sub.2 Cat. D/10,
sub.3 corte, per una superficie catastale complessiva di ettari 4 ###
are 89 ### e centiare 50 ### al fine di ricostituire il patrimonio di
### a garanzia del credito della attrice.
B) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e
pertanto dichiarare l'inefficacia nei confronti della ### degli atti del
07.11.2017 del 22.11.2017 del 11.02.2018 del 17.04.2018 aventi ad
oggetto la vendita di macchine agricole, operatrici e autoveicoli, a
favore di ### targate: ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###,
###, ###.
C) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e
pertanto dichiarare l'inefficacia nei confronti della ### degli atti del
12.02.2018 aventi ad oggetto la vendita di autoveicoli targati: ### a
favore di ### D) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui
all'art. 2901 c.c., e pertanto dichiarare l'inefficacia nei confronti della
### dell'atto di cessione del 24.04.2018 di n.26 Titoli Pac avente ad
oggetto il trasferimento di titoli PAC numero progressivo da ###7 a
###1 e n. progressivo ###2.
E) Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e
pertanto dichiarare l'inefficacia nei confronti della ### dell'atto di
cessione del 05.03.2018 avente ad oggetto la vendita di beni mobili
vari.
F) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed
onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato ### “Voglia l'###ma Corte di Appello di
Bologna, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da ###
poiché inammissibile, infondato in fatto e in diritto, non provato, per
tutti i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare in toto la sentenza
ex adverso impugnata; condannare ### al pagamento delle spese di
lite del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'acquisizione della documentazione
allegata al presente atto, nonché ammettersi prova testimoniale e
interrogatorio formale del legale rappresentante di ### ai sensi
dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che ### S.r.l. presso la ### di ### ha sempre seguito la
contabilità dell'azienda di ### 2) Vero che il rapporto di coniugio tra
### e ### si è irreparabilmente compromesso nel corso del 2017
perché all'interno della coppia vi erano litigi continui e questo è stato
il motivo della loro separazione e del successivo divorzio; 3) Vero che
il trasferimento della proprietà degli immobili di ### n. 43, e di ###
frazione ### via ### n. 72, in favore della sig.ra ### rientrante nei
patti di separazione tra i coniugi, fu deciso perché in tal modo la ###
avrebbe rinunciato a chiedere al marito un cospicuo assegno di
mantenimento per sé medesima, accollandosi per intero le rate di
mutuo della casa; 4) Vero che l'impresa di ### è autonoma rispetto
a quella di ### 5) Vero che le rate di mutuo per l'acquisto della casa
coniugale ### sita ad ### via ### 43, le sta pagando dopo la
separazione la sig.ra ### 6) Vero che ### ha pagato alla ### tutte
le fatture degli anni 2014, 2015, 2016. Si rammostri il doc. n. 3
allegato da ### Si indicano quali testimoni e interrogandi i seguenti
signori: - ### c/o ### di ### di ### con sede ###/2, sul capitolo
n. 1; - ### residente ###, sul capitolo n. 2; - ### residente ###e
### residente a ### via ### entrambi sul capitolo n. 3; - ### c/o
### S.r.l., con sede a ### di ###, via ### n. 64, sul capitolo n.
4; - ### della ### e ### c/o ### di ### via ### 46/3, ###, sul
capitolo n. 5; - ### quale legale rappresentante di ### sul capitolo
n. 6 al fine di rendere interrogatorio formale.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di
controparte eventualmente ammessi, con i testi sopra indicati”.
Conclusioni per l'appellata ### “Voglia l'###ma Corte di Appello di
Bologna, contrariis reiectis ### accertare la nullità e/o inesistenza
della notifica dell'atto di citazione in appello eseguita da ### nei
confronti dell'appellato contumace nel giudizio di primo grado, ###
all'indirizzo pec ### , per tutti i motivi dedotti nel presente atto, e
per l'effetto dichiarare inammissibile e improcedibile l'impugnazione
di controparte poiché tardiva e intempestiva. ### accertare e
dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da ### ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi dedotti, in quanto non avente
una ragionevole probabilità di essere accolto.
NEL MERITO: comunque rigettare l'appello proposto da ### avverso
la sentenza n. ###/2020 del Tribunale di ### Giudice Dott.ssa
Annarita Donofrio, pubblicata il ###, resa nel procedimento NRG
###/2019, in quanto inammissibile, comunque infondato in fatto e in
diritto, con piena e totale conferma della sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO: accogliere le conclusioni rassegnate da ### nel primo
grado di giudizio, che qui si ritrascrivono per intero: - In via
preliminare: disporsi la rimessione in termini ai sensi degli artt. 154 -
294 c.p.c. in favore dell'odierna convenuta per tutte le circostanze
dedotte in atti, e comunque per nullità/grave irregolarità dell'atto di
citazione avversario, con fissazione di una nuova comparizione delle
parti ex art. 183 c.p.c. e con salvezza dei diritti e prerogative
processuali di prima udienza, nel rispetto del principio del pieno
contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa della convenuta. -
### in via preliminare, previa rimessione in termini: dichiarare
l''improcedibilità della domanda giudiziale per tardiva iscrizione a
ruolo della causa, per tutti i motivi dedotti in atti. - In via preliminare
subordinata: dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione alla
###ra ### per tutti i motivi esposti in atti, ordinando la rinnovazione
della notificazione dell'atto di citazione all'indirizzo della convenuta,
sito ad ###, via ### n. 43, indicato in atto di citazione.
Nel merito: rigettare la domanda giudiziale poiché inammissibile,
improponibile, nulla, infondata in fatto e in diritto per l'insussistenza
dei requisiti di legge, e comunque non provata, per tutti i motivi
dedotti in narrativa, con condanna di parte attrice alla refusione delle
spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'acquisizione della documentazione
allegata al presente atto. Inoltre si chiede ammettersi prova
testimoniale e interrogatorio formale di ### ai sensi dell'art. 183
comma 6 n. 2 c.p.c., sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che
la contabilità dell'azienda di ### è stata sempre gestita dalla ###
S.r.l. presso la ### di ###; 2) Vero che la ###ra ### era una
semplice collaboratrice domestica dell'azienda del marito ### 3) Vero
o non che la ###ra ### conosceva l'ammontare dei debiti
dell'azienda ### nei confronti della ### 4) Vero o non che la ###ra
### ha partecipato attivamente alla conduzione dell'azienda agricola
dell'ex marito ### prima della separazione e del divorzio; 5) Vero
che la ###ra ### sta pagando le rate del mutuo della casa coniugale
di ### via ### 43; 6) Vero che la ###ra ### esercita l'attività
agricola tramite autonoma azienda solo da quando ha acquistato dal
marito i fondi agricoli di cui all'atto a ministero ### del 28/01/2018.
Si indicano quali testimoni i seguenti signori: - ### c/o ### di ###
di ### con sede ###/2, sul capitolo n. 1; - ### residente ###, al
fine di rendere interrogatorio formale, sui capitoli n. 2, 3, 4; - ###
della ### e ### c/o ### di ### via ### 46/3, ###, sul capitolo
n. 5; - ### residente ###, sul capitolo n. 6”.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado di appello, oltre
### e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ### soc. ### chiedeva la declaratoria di inefficacia nei suoi
confronti ex art. 2901 c.c. di vari atti di disposizione patrimoniale
relativi a beni immobili e mobili compiuti da ### in favore della
moglie ### e di suo fratello ### al fine di pregiudicare le ragioni
della creditrice ### La domanda revocatoria riguardava, in
particolare, alcuni atti di disposizione patrimoniale aventi ad oggetto
beni immobili (la metà della casa coniugale ed un terreno) e mobili
(mezzi agricoli e ### alienati da ### dal 29.1.2018 in poi, sia in
favore della moglie che del fratello ### dopo che, a seguito di
intimazione di pagamento per pregressi suoi debiti da parte di ###
già dal giugno 2017, in data ### aveva sottoscritto un
riconoscimento di debito per € 102.379,37, con impegno al
pagamento rateizzato del dovuto, in virtù del quale ### aveva poi
ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo
di € 98.344,93 divenuto definitivo. 2. Si costituivano in giudizio, con
atti separati, ### e ### contestando la fondatezza della domanda
avversaria di cui chiedevano il rigetto, mentre ### veniva dichiarato
contumace.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la
sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale rigettava la domanda
e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Osservava a tale riguardo il giudice di prime cure che dagli atti
risultava che in data ### i coniugi ### e ### si erano accordati per
una separazione consensuale, pattuendo che la ### rinunciava
all'assegno di mantenimento in cambio dell'alienazione da parte del
marito della metà della casa coniugale di sua proprietà, di cui la ###
si sarebbe anche accollato il mutuo residuo, e di un terreno agricolo,
e che dunque l'atto di alienazione della metà della casa coniugale e
del terreno agricolo del 28.1.2018 era stato posto in essere in
adempimento di questa intesa raggiunta in sede di separazione. 3.
Osservava inoltre il giudicante che i coniugi si erano definitivamente
divisi con divorzio del giugno 2018, e l'intervenuto divorzio dimostrava
inequivocabilmente come la separazione tra i coniugi non potesse
ritenersi fittiziamente preordinata a sottrarre garanzie ai danni di ###
giacchè, con il divorzio, i coniugi avevano reciso ogni legame tra loro,
non solo affettivo ma anche patrimoniale, anche in via ereditaria, con
una scelta che non si sarebbe giustificata in relazione ad atti preventivi
dolosamente preordinati in danno dei creditori con una separazione
meramente fittizia. La rinuncia al proprio mantenimento e l'accollo del
mutuo residuo da parte della moglie costituivano il giusto corrispettivo
dell'alienazione da parte del marito, né era provato che vi fosse
squilibrio di valori tra le due prestazioni. Quanto agli ulteriori atti
dispositivi di mezzi agricoli e titoli PAC ben si giustificavano poi in
relazione all'attività agricola in concreto esercitata successivamente
dalla moglie in proprio, oltre che dal fratello del ### né l'attore aveva
offerto alcuna prova del consilium fraudis da parte della ### e di
### in termini di consapevolezza del danno arrecato al creditore,
appellandosi a tal fine solo al rapporto familiare esistente tra loro e
all'attività lavorativa espletata dagli stessi in campo agricolo
unitamente a ###
Infine, osservava il Tribunale che dopo la sottoscrizione dell'accordo
ricognitivo di debito del 10.10.2018, il ### aveva comunque versato
€ 25.000,00 al suo creditore, versamento assolutamente ingiustificato
se il ### avesse già preordinato la spoliazione dei suoi beni in danno
dei creditori. 11. Avverso la decisione ha proposto appello ### ###
chiedendone la riforma, e si sono costituiti in giudizio gli appellati ###
e ### chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e comunque
rigettarlo, mentre è rimasto contumace ### All'udienza di
precisazione delle conclusioni del 30.04.2024, tenutasi con modalità
telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando
alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse
conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione
art. 2901 c.c., nonché l'erronea valutazione dei fatti di causa,
deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente
affermato la non revocabilità della cessione di immobili tra i coniugi
del 28.1.2018, sulla scorta di due considerazioni: a) l'essere avvenuta
la cessione in adempimento della convenzione di negoziazione
assistita di separazione del 20.09.2017; b) la asserita mancanza di
una dolosa preordinazione fittizia della predetta convenzione e della
successiva cessione in danno del creditore. 13. Deduce l'appellante
che la decisione sul punto sarebbe palesemente erronea, ponendosi
in contrasto sia con disciplina dell'azione revocatoria ordinaria che con
la consolidata giurisprudenza in subiecta materia.
In particolare, si deduce che la prova della conoscenza del pregiudizio
da parte della ### per pacifica giurisprudenza può essere accertato
anche tramite presunzioni semplici, e che nel caso di specie tale
elemento soggettivo sarebbe ricavabile dai seguenti elementi: (1) i
coniugi ### erano ovviamente conviventi al momento del sorgere del
credito vantato dalla ### (2) la ### collaborava attivamente alla
gestione dell'impresa agricola del marito ### con particolare riguardo
agli aspetti contabili, come prova il fatto che è stata proprio la ### e
non il ### a produrre nel giudizio di primo grado gli estratti conto
bancari relativi all'attività imprenditoriale del coniuge, nel tentativo di
dimostrare l'avvenuta estinzione del credito. 14. Sostiene l'appellante
che tali elementi erano di per sé gravemente sintomatici nel far
ritenere che la ### avesse piena conoscenza sia dell'esistenza del
debito nei confronti della ### che della consistenza del patrimonio
del coniuge e quindi, in sostanza, piena contezza della circostanza che
il ### non solo si stava privando di tutto il proprio patrimonio
immobiliare (consistente nella quota di 1/2 della casa coniugale e
nell'intera proprietà di un terreno agricolo di quasi 50.000 mq con
sovrastante fabbricato rurale e servizi), ma addirittura di ogni e
qualsiasi futura fonte di sostentamento, atteso che con la cessione del
detto terreno (cui si sarebbe aggiunta di lì a pochi mesi la cessione
dei mezzi agricoli e dei titoli ### l'intera azienda veniva ceduta alla
### 15. Pertanto, si deduce che nel caso di specie ricorrevano tutti
gli elementi per l'emissione della pronuncia revocatoria, non ostando
alla stessa la circostanza che l'atto di alienazione/cessione fosse stato
posto in essere in esecuzione di una convenzione di negoziazione
assistita finalizzata alla separazione consensuale intervenuta tra i
coniugi il ###, a nulla rilevando, contrariamente a quanto affermato
dal Giudice a quo, che la separazione tra i coniugi ### ed il successivo
divorzio siano stati o meno fittizi e dolosamente preordinati in
pregiudizio del creditore, essendo sufficiente la consapevolezza da
parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato al creditore,
anche nell'ipotesi di genuinità della separazione tra i coniugi. 16. Con
il secondo motivo si lamenta l'erronea ed illogica valutazione dei fatti
di causa e delle emergenze probatorie, deducendo che l'asserita
inesistenza di una sproporzione/squilibrio di valori tra prestazione e
controprestazione, non sarebbe elemento di per sé sufficiente ad
escludere la fondatezza della spiegata azione revocatoria, sussistendo
molteplici ulteriori diversi elementi desumibili aliunde.
Per altro verso, si sostiene che la sproporzione emergerebbe
comunque da una complessiva valutazione dell'operazione di
dismissione patrimoniale posta in essere dal ### il quale, a fronte
della rinuncia da parte della ex moglie al mantenimento, le ha ceduto
l'intera azienda agricola di cui era titolare, e da cui traeva
sostentamento, divenendo in pratica nullatenente e privo di fonti di
sostentamento, a completo vantaggio della ex moglie che ad oggi
risulta una facoltosa possidente con un'azienda agricola avviata e con
beni immobili di notevole valore di mercato, titoli, mezzi agricoli ceduti
dal debitore a prezzo simbolico. 17. Con il terzo motivo si lamenta la
violazione e falsa applicazione art. 2901 c.c. anche in ordine al rigetto
della domanda di revocatoria della cessione di beni mobili, mezzi
agricoli e titoli PAC in favore della ### nonché di due autoveicoli in
favore del fratello ### deducendo che quest'ultimo, oltre ad essere
germano del debitore ### condivideva con lui macchinari, personale
e magazzini per lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti agricoli
coltivati, svolgendo anche il ### l'attività di coltivazione di ortofrutta,
come si evince dalle stesse difese della ### e che pertanto il rapporto
di stretta parentela e, ancor più, di continua e pregnante
collaborazione imprenditoriale tra il ### ed il fratello ###
costituivano elementi idonei a far ritenere che il ### avesse ampia
contezza sia della consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare
del fratello ### che dell'esistenza del credito vantato dalla ### 18.
Si deduce pertanto che sarebbe del tutto inconferente
l'argomentazione del Giudice a quo secondo la quale “gli ulteriori atti
dispositivi di mezzi agricoli e titoli PAC ben si giustificano poi in
relazione all'attività agricola in concreto esercitata successivamente
dalla moglie in proprio, oltre che dal fratello del ###”, evidenziando
che la circostanza che gli atti di disposizione abbiano una propria
apparente giustificazione oggettiva e rispondano ad un possibile
interesse dei terzi acquirenti non spiega alcuna valenza al fine
sottrarre gli stessi agli effetti dell'azione pauliana, in presenza della
piena consapevolezza dei soggetti coinvolti del pregiudizio che detti
atti arrecavano alla garanzia patrimoniale del creditore.
Inoltre, si deduce che nel caso concreto la ### prima di acquisire i
beni aziendali dell'ex coniuge, non esercitava alcuna attività
imprenditoriale autonoma e solo a seguito di detto acquisto ha iniziato
una siffatta attività, sostanzialmente insediandosi in quella che era
stata l'azienda del ### conservandone addirittura sede ###il quarto
motivo si lamenta l'illogicità dell'affermazione del giudice di prime
cure secondo cui il versamento dell'importo di euro 25.000,00 a
parziale adempimento del piano di dilazione mensile concordato nella
scrittura privata di transazione costituirebbe dimostrazione della non
preordinazione degli atti di dismissione da parte del ### deducendo,
di contro, che alla luce della condotta serbata dal debitore l'accordo
di dilazione del 10.10.2017 altro non avrebbe rappresentato che un
“escamotage” per evitare, in attesa di portare a compimento il
progetto di dismissione dei propri cespiti patrimoniali (già avviato in
sede di accordi di separazione), eventuali azioni giudiziarie, anche di
tipo conservativo od esecutivo, che la ### avrebbe potuto esperire.
20. ### è fondato.
In via generale si osserva che la consolidata giurisprudenza ritiene
suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui un
coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare
esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale
omologata; ex plurimis Cassazione, ordinanza 3 marzo 2023, n. 6395:
“### con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti
in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di
proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è
suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione
ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui
resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque,
lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella
circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria
dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole
o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in
contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale,
ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo,
convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della
differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione
dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto,
se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia
sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi
patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza
matrimoniale.” 21. Sullo stesso tema Cass. Sez. III, 13 maggio 2008,
n. 11914: “I principi di cui sopra trovano conferma in una
giurisprudenza ormai consolidata. Si è precisato che l'accordo con il
quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei
loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il
trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori
sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria
fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 legge fall., non trovando tale
azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di
separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della
pattuizione; né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal
complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella
circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del
diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria
dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al
mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non
già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete
modalità del suo assolvimento ( civ., Sez. I, 12 aprile 2006 n. 8516.
Nello stesso senso, fra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2005 n.
15603. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca,
Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2004 n. 5741).
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in
diversa composizione, la quale dovrà valutare se ricorrano o meno i
presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, alla luce degli
accordi di separazione - in particolare, quanto alla configurabilità di
un effettivo pregiudizio per i creditori, e quanto alla gratuità od
onerosità dell'attribuzione, per gli effetti che ne conseguono in ordine
allo stato soggettivo dell'acquirente - uniformandosi
pregiudizialmente ai seguenti principi di diritto: a) È suscettibile di
revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge
trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione
agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.
b) La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla
cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati
in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza
necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi,
sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di
fatto rilevanti ai fini della decisione. c) La valutazione relativa alla
sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione,
sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare. 22. Osserva
la Corte che la successione cronologica degli eventi, rilevante ai fini
della decisione, risulta documentalmente dagli atti di causa: - con
racc. A/r di messa in mora e diffida ad adempiere del 25.06.2017 ###
richiedeva a ### il pagamento dell'importo complessivo di €
102.379,37, oltre interessi, debito complessivo risultante da
numerose fatture insolute, di cui all'allegato estratto conto, emesse
da ### dal 28.02.2015 al 30.04.2016; - tale importo veniva
riconosciuto dal ### nella scrittura privata di ricognizione del debito
e di transazione del 10.10.2017, con la quale si obbligava ad
estinguere l'intero debito tramite rate mensili; - nel frattempo in data
### il ### e la moglie ### sottoscrivevano un accordo di
separazione personale, che davano atto di aver raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita, nel quale ai punti 7) e 8)
regolavano i loro rapporti patrimoniali prevedendo, a fronte della
rinuncia della sig.ra ### a richiedere un contributo al proprio
mantenimento, il trasferimento in suo favore da parte del coniuge
### della quota di ½ della proprietà della casa coniugale di ### con
accollo del residuo mutuo, oltre alla piena proprietà di un fondo rustico
di circa 5.000 mq con sovrastante fabbricato rurale e servizi posto a
###; - il ### onorava gli impegni assunti con ### fino al dicembre
2017, versando complessivamente la somma di € 25.000,00, e dal
gennaio 2018 cessava il pagamento delle rate mensili, cui faceva
seguito il procedimento monitorio avviato da ### che otteneva
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di €
98.344,93 al quale il ### non proponeva opposizione; - nel frattempo
con atto notarile del 29.01.2018 veniva formalizzata la cessione dei
cespiti immobiliari del ### in favore dell'ex coniuge; - ### a seguito
del promovimento di esecuzione forzata e di istanza ex art. 492 bis
c.p.c. apprendeva che il ### oltre che cedere all'ex coniuge le sue
proprietà immobiliari, con atti del 07.11.2017, 22.11.2017,
11.02.2018 e 17.04.2018 aveva ceduto alla ### anche le macchine
agricole, operatrici e autoveicoli facenti parte dell'azienda agricola;
con atti del 12.02.2018 aveva ceduto al fratello ### 2 autoveicoli di
sua proprietà; con atto di cessione del 05.03.2018 aveva trasferito
all'ex coniuge n.3 muletti a batteria, muletto ### n. 2 motopompe
carrellate “Caprari” ###-1/### n.227628/1 e
MEC-###/3° N. 452410/1, ### a mano a batteria, erpice rotante
“Maschio”, irrimec irrigatore ### A n. 751 del 2011, rotoloni da
irrigazione, carro raccolta “Marchesi”, ### 108 4### 702002i; infine
con atto di cessione del 24.04.2018 aveva trasferito all'ex coniuge
### n.26 Titoli Pac. 23. Ciò posto, si deve evidenziare che nel caso
in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli
appellati, il debito del ### costituito dalle fatture insolute emesse da
### tra il ### al 30.04.2016, era certamente anteriore all'accordo
di separazione formalizzato in data ###, a nulla rilevando che il ###
abbia poi riconosciuto il suo debito contestualmente all'accordo di
pagamento rateale sottoscritto in data ###. 24. Dunque, nel caso in
esame, nel quale la debitrice ### ha proposto domanda di
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., e non di simulazione, non
occorreva la prova né che gli atti fossero preordinati al fine di
pregiudicare il soddisfacimento del creditore, né, trattandosi di atti a
titolo oneroso successivi al sorgere del credito, che i terzi fossero
partecipi della dolosa preordinazione, essendo sufficiente la prova,
anche indiziaria, che il debitore e i terzi conoscessero il pregiudizio
che gli atti arrecavano alle ragioni del creditore ### 25. Coglie
dunque nel segno la doglianza dell'appellante nei riguardi della
motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione di
rigetto della domanda di revocatoria, non essendo in effetti necessario
indagare se la separazione consensuale tra i coniugi, con i contestuali
accordi economici ed il successivo divorzio, siano stati dolosamente
preordinati al fine di pregiudicare le ragioni creditorie di ### ma solo
se in tali accordi si possa rinvenire la gratuità o l'onerosità
dell'attribuzione per gli effetti che ne conseguono in ordine allo stato
soggettivo dell'acquirente, e nel caso di specie devono senza dubbio
ritenersi a titolo oneroso gli atti dispositivi del ### in favore dell'ex
coniuge, a fronte della rinuncia di quest'ultima all'assegno di
mantenimento. 26. Ritenuto pacificamente accertato l'eventus
damni, avendo riguardo all'elemento soggettivo si deve rilevare,
innanzitutto, che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della
prova della scientia fraudis del debitore, nonchè dell'ex coniuge ###
la cronologia degli eventi con i quali, da una parte, il ### a seguito
di trattative intercorse con ### dopo la diffida ad adempiere del
25.06.2017, in data ### si dichiarava disponibile ad effettuare il
saldo rateale dell'ingente debito riconosciuto a ### mentre in data
### i coniugi avevano già sottoscritto un accordo di separazione
personale, frutto di una precedente convenzione di negoziazione
assistita della quale non vi è prova in atti, con il quale il ###
sostanzialmente si spogliava delle sue proprietà immobiliari e
dell'azienda agricola in favore dell'ex coniuge. 27. Costituisce un
altrettanto grave indizio della scientia fraudis in capo sia al ### che
alla ### la circostanza che il pagamento delle rate concordate con
### sia stato poi interrotto quasi contestualmente alla
formalizzazione dei trasferimenti immobiliari in favore della ###
avvenuta con l'atto notarile del 29.01.2018, e che nel periodo tra il
### e il ### il ### abbia effettuato anche ulteriori cessioni di beni
in favore della stessa, peraltro non previste negli accordi di
separazione, che hanno riguardato anche le macchine agricole,
operatrici e autoveicoli, nonché altri beni mobili non registrati facenti
parte dell'azienda agricola, oltre ai contributi ### 28. Deve pertanto
ritenersi accertato che, a seguito di tali cessioni, il ### si è reso
sostanzialmente nullatenente, perdendo in tal modo anche la
possibilità di continuare ad esercitare l'attività agricoltore diretto che
costituiva la sua unica fonte di reddito, e ciò nonostante si fosse
formalmente obbligato al versamento di un contributo di
mantenimento in favore dei figli di € 1.000,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie. 29. Dall'altra parte, anche la ### deve
ritenersi perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria del
coniuge nei confronti della ### sia in quanto convivente con il ###
all'epoca del formarsi dell'ingente debito costituito dalle numerose
fatture insolute poi riconosciuto con la scrittura privata del
10.10.2017, sia perché in possesso della documentazione contabile
dell'azienda del marito, come dimostrato dalla sua produzione nel
giudizio di primo grado che dunque toglie ogni dubbio circa la sua
consapevolezza al riguardo. 30. Quanto alla conoscenza in capo alla
### del pregiudizio che tali atti di cessione in suo favore recavano
alle ragioni creditorie di ### deve inoltre osservarsi che, a fronte
della rinuncia al contributo di mantenimento in sede di separazione,
la ### ha comunque ricevuto attribuzioni patrimoniali che, anche
tenendo conto dell'accollo del residuo mutuo sulla casa coniugale, la
cui accensione peraltro risale al 2004, costituiscono a loro volta indice
di un grave, e sospetto, squilibrio degli accordi a sfavore del ### che
è così formalmente diventato nullatenente e privo di capacità
reddituale; fermo restando che per consolidata giurisprudenza “il
presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non
solo nel caso in cui l'atto di dispositivo comprometta totalmente la
consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto
determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del
patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel
soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul
creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o
qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore,
che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
creditore” (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221). Ciò che
è pacificamente avvenuto nel presente giudizio, nel quale il ### non
ha fornito prova della titolarità di altri beni in grado di soddisfare
utilmente le ragioni creditorie di ### I primi due motivi sono pertanto
fondati. 31. Risulta peraltro fondato anche il quarto motivo, che si
esamina subito in quanto attinente all'elemento soggettivo del
debitore, dovendosi ritenere condivisibile l'argomentazione
dell'appellante, in critica alla motivazione del giudice di primo grado,
nell'evidenziare che il versamento di euro 25.000,00, che il giudicante
ha ritenuto incompatibile con il disegno del ### di spogliarsi del suo
patrimonio, sarebbe da ritenersi tutt'altro che “ingiustificato” alla luce
dei successivi eventi e avrebbe consentito al ### di guadagnare il
tempo necessario a sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale
ed in sostanza di sottrarsi al pagamento del ben più corposo debito
residuo (euro 98.344,93 oltre interessi e spese successive). 32. Per
le ragioni sopra evidenziate deve pertanto accogliersi anche il terzo
motivo in ordine alla fondatezza della domanda di revocatoria degli
atti di cessione dei beni mobili, registrati e non, nonchè dei titoli ###
in favore sia della ### che del ### non potendosi condividere le
argomentazioni del Tribunale che ha ritenuto tali cessioni giustificate
“in relazione all'attività agricola in concreto esercitata
successivamente dalla moglie in proprio, oltre che dal fratello del
Valmori”, non vertendosi come già ricordato in materia di simulazione,
bensì di revocatoria ordinaria, a nulla dunque rilevando l'attività svolta
in concreto dai terzi, e ben potendosi ricavare, dalla congerie di indizi
sopra evidenziati, la prova della conoscenza da parte della ### del
pregiudizio arrecato a ### elemento soggettivo in capo al terzo
sufficiente per l'accoglimento della domanda in presenza degli altri
presupposti richiesti dall'art. 2901 33. Quanto alla prova indiziaria
dell'elemento soggettivo in capo al ### oltre al legame di sangue con
il fratello ### la Corte ritiene convincente a tale riguardo quanto
evidenziato dalla difesa dell'appellante circa gli stretti rapporti
economici tra i fratelli ### che condividevano macchinari, personale
e magazzini per lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti agricoli
coltivati, svolgendo anche il ### l'attività di coltivazione di ortofrutta
in quanto titolare della ditta ### & ### con sede in ### circostanza
dedotta dalla stessa ### "il signor ### ha in essere con i fratelli
un'attività agricola comune…gli amministratori erano i fratelli ###
ossia ### e ### (cfr. comparsa di costituzione e risposta ### in
primo grado).
Dunque, gli stretti e quotidiani rapporti lavorativi ed economici tra i
fratelli ### e ### oltre alla mancanza di qualsiasi allegazione
difensiva circa la necessità/utilità della cessione delle due autovetture
in data ###, costituiscono gravi e precisi indizi della conoscenza da
parte del ### sia del debito del fratello che del pregiudizio arrecato
alle ragioni creditorie di ### giustificando l'accoglimento della
domanda di revocatoria anche in relazione a tali autoveicoli. 34. In
conclusione l'appello deve essere accolto e per l'effetto deve essere
dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di ### degli atti
di cessione di beni immobili e mobili posti in essere da ### nei
confroni di ### e ### Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio,
che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico degli
appellati a favore dell'appellante, e vengono liquidate in dispositivo
sulla base dei parametri medi forensi, ad esclusione della fase
istruttoria non svolta in grado di appello.
Deve inoltre disporsi, come richiesto da ### in comparsa
conclusionale, la condanna di ### e ### al rimborso delle spese di
lite del primo grado che l'appellante ha dedotto di aver corrisposto
medio tempore agli odierni appellati, che non hanno avanzato alcuna
contestazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate
in parte motiva: - accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n.
###/2020 R.G. del Tribunale di ### e per l'effetto ai sensi dell'art.
2901 c.c.: - dichiara l'inefficacia nei confronti della CO.P.P.A.R. (###
###, con sede in ### sul ### alla via ### 12 P.iva ###, in
persona del ### p.t., Sig. ### (nato a ### -RA-, il ### C.F. ###)
dell'atto per ### in ### rep. 63790/27140 recante data 29.01.2018
registrato il ###, a favore della ###ra ### C.F. ###, avente ad
oggetto la cessione da parte del ### A) della quota di proprietà pari
al 50% dei beni immobili facenti parte del complesso immobiliare
posto nel Comune di ###, via ### 43 distinti al N.C.E.U. del Comune
di ### nel foglio di mappa n. 137 p.lla 102 sub 8 cath. C/6 e sub. 10
Cat. A/3 vani 6; B) della piena proprietà di appezzamento di terreno
agricolo, con sovrastante fabbricato rurale, sito in ### frazione ###
via ### 72 censito: • al catasto terreni al foglio 77 p.lle: 426 AA,
###, ###, ###, 268, 344, 562, 563, ###, ###, 676; • al catasto
fabbricati con le p.lle 676 sub. 1 Cat. A/3 vani 8, sub.2 Cat. D/10,
sub.3 corte, per una superficie catastale complessiva di ettari 4 ###
are 89 ### e centiare 50 ###; - dichiara l'inefficacia nei confronti
della CO.P.P.A.R. SOC. ### degli atti del 07.11.2017 del 22.11.2017
del 11.02.2018 del 17.04.2018 aventi ad oggetto la vendita da parte
di ### di macchine agricole, operatrici e autoveicoli, a favore di ###
targate: ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###; -
dichiara l'inefficacia nei confronti della CO.P.P.A.R. SOC. ### degli
atti del 12.02.2018 aventi ad oggetto la vendita da parte di ### a
favore di ### degli autoveicoli targati: ###; - dichiara l'inefficacia
nei confronti della CO.P.P.A.R. SOC. ### dell'atto di cessione del
24.04.2018 di n.26 Titoli Pac avente ad oggetto il trasferimento da
parte di ### a favore di ### di n. 26 titoli PAC numero progressivo
da ###7 a ###1 e n. progressivo ###2; - dichiara l'inefficacia nei
confronti della CO.P.P.A.R. SOC. ### dell'atto di cessione del
05.03.2018 avente ad oggetto la vendita da parte di ### a favore di
### di n.3 muletti a batteria, muletto ### n. 2 motopompe
carrellate “Caprari” ###-1/### n.227628/1 e ###/3° N. 452410/1,
### a mano a batteria, erpice rotante “Maschio”, irrimec irrigatore
### A n. 751 del 2011, rotoloni da irrigazione, carro raccolta
“Marchesi”, ### 108 4### 702002; - condanna ### e ### in
solido, al rimborso delle spese di lite del primo grado in favore della
### soc. ###, oltre interessi dal giorno del pagamento a quello
dell'effettiva restituzione; - condanna ### e ### in solido, alla
rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore
della ### soc. ###, liquidate, quanto al primo grado in euro
4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se
dovuta, e quanto al grado di appello in euro 9.991,00 per compensi,
oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
15-01-2025 01:34
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