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Sentenza

SEPARAZIONE - Compensazione delle spese fra coniugi
SEPARAZIONE - Compensazione delle spese fra coniugi

In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o “in parte qua”, del comproprietario) dell’immobile assegnato. Qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estenda alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare). Simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario-sono a carico del coniuge assegnatario.

    Tribunale Potenza, sezione I, sentenza, 24 aprile 2025 n. 782 - Giudice Volpe
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n…/2015 r.g.a.c.
TRA
P1 cod. fisc.(...) elettivamente domiciliata in Potenza alla Via …presso e nello studio legale dell'Avv.
…(cod. fisc.(...) ) che la rappresenta e difende, come da mandato in atti
-APPELLANTE-
E
C1 cod. fisc.(...) , elettivamente domiciliato in … alla Via …presso e nello studio legale dell'Avv.
…(cod. fisc.(...) ) che lo rappresenta e difende in uno all'Avv …(cod. fis.(...)) giusta mandato in atti
-APPELLATO-
Oggetto: Appello
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con Atto di appello del 07.05.2015 la sig.ra P1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
il sig. C1 proponendo formale impugnazione della Sentenza n. .../2014 del Giudice di Pace di Venosa
pronunciata in data 07.11.2014 nel giudizio iscritto al n. .../2009 del Ruolo generale per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni:
I) Accertare e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti in merito alla
pretesa delle spese condominiali di cui all'originario atto di citazione del 09.10.2009, perché già
intervenuta sul punto la sentenza n. …del 27.05.2014 del Tribunale di Melfi;
2) Condannare C1 al pagamento della somma di ...8,72 curo per adeguamento Istat sull'assegno di
mantenimento non corrisposto per il periodo febbraio 2009-febbraio 2010 con tutti gli accessori di
legge, inclusi gli interessi e rivalutazione dalla maturazione del relativo credito.
3) Condannare C1 AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO del 1 e del 2 grado; in subordine
compensare le spese del 1 grado e condannare a quelle del 2 grado.
In particolare, l'appellante affidava il suo gravame a tre motivi di appello:
I) Violazione di norme e dei principi in materia di obbligazioni pecuniarie e del giusto processo,
nonché in materia di litispendenza, continenza e connessione -omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio.
2) Violazione delle norme e dei principi sulla competenza del giudice di pace e sulle obbligazioni
pecuniarie scaturite dalla rivalutazione di assegni di mantenimento e da spesa extra per i minori.
3) Violazione di legge sulle spese giudiziali.
Con il primo motivo di appello la sig.ra P1 riteneva contestabile la sentenza impugnata nella parte
in cui il Giudice di Pace di Venosa riconosceva legittima la domanda del sig. C1 sebbene sulla stessa
domanda il Tribunale di Melfi, con sentenza n. ... del 26.05.2014, avesse accolto l'eccezione di
compensazione, relativa al medesimo credito, proposta dall'odierno appellato nel giudizio di
opposizione a precetto iscritto al n. di RG …/2009.
Con il secondo motivo di appello la sig.ra P1 rilevava l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice
per avere creduto che sulla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa e relativa alla
rivalutazione monetaria istat dell'assegno di mantenimento e sulle spese ludico-sportive-scolastiche
della figlioletta avesse già deciso il Tribunale di Melfi con la stessa sentenza n. .../14 nonostante la
domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace riguardasse un diverso periodo. In alte parole,
osservava l'appellante, mentre il Tribunale di Melfi aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la
rivalutazione monetaria e l'aggiornamento istat sull'assegno di mantenimento nonché il 50% delle
spese straordinarie sostenute per la figlia per il periodo da luglio 2005 a gennaio 2009, la domanda
riconvenzionale proposta dinanzi al giudice pace atteneva alle stesse causali ma riferite al periodo
da febbraio 2009 a febbraio 2010. Pertanto, la decisione assunta dal primo giudice sul punto sarebbe,
a dire dell'appellante, palesemente ingiusta. Ad ogni modo l'appellante, in questa sede dava atto di
aver ricevuto, da parte del sig. C1 - il pagamento delle spese extra per la minore e pertanto limitava
la propria domanda alla riforma della sentenza relativa al mancato riconoscimento del
l'adeguamento Istat per il suddetto periodo (febbraio 2009 I- febbraio 2010).
Con il terzo motivo di appello la sig.ra P1 contestava la decisione del giudice di pace anche in ordine
alla condanna alle spese legali, ritenendola contraria alla legge in ragione della fondatezza della sua
domanda riconvenzionale e dell'illegittimo riconoscimento del diritto del sig. C1 in realtà già speso
e riconosciuto in altro giudizio.
Chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza impugnata con condanna del l'appellato al
pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio; in subordine la compensazione delle
spese di lite del primo grado e la condanna dell'appellato al pagamento delle sole spese e
competenze del gravame.
Con atto del 09.11.2015 si costituiva nel presente giudizio il sig. C1 il quale in merito al primo motivo
di appello riteneva non violato il principio del ne bis in idem dal momento che. a suo dire, mentre
la sentenza n..../14 del Tribunale di Melfi, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio dinanzi ai
giudice di pace, gli aveva riconosciuto, quale opponente, semplicemente il diritto alla
compensazione, il giudizio dinanzi al Giudice di pace avrebbe avuto una diversa causa petendi
essendo volto all'accertamento diretto del relativo credito.
Quanto al secondo motivo di appello osservava come la domanda riconvenzionale proposta dalla
sig.ra P1 dinanzi al Giudice di pace fosse stata, a suo dire, già proposta in altro giudizio dinanzi al
giudice di pace di Venosa conclusosi con sentenza n. .../2011 poi riformata con sentenza n. 125/2016
dal Tribunale di Potenza- RG 1102/2011 e che in ogni caso nulla spetterebbe alla stessa a titolo di
rivalutazione monetaria da febbraio 2009 a febbraio 2010 in quanto, in virtù della compensazione
già disposta addirittura l'appellato risulterebbe creditore nei confronti dell'appellata.
In merito al terzo motivo di appello l'appellato osservava come, anche la richiesta di condanna alle
spese di giudizio formulata dalla signora P1 non potesse trovare seguito atteso che la condanna non
potrebbe essere disposta sul presupposto di un riconoscimento di un diritto fatto valere dinanzi ad
altra autorità giudiziaria e peraltro avente diverso petitum e causa petendi. Insisteva, per tali ragioni,
per la conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di
lite del doppio grado di giudizio.
La causa, dopo taluni rinvii resi necessari al fine di acquisire il fascicolo di primo grado e per
decidere prioritariamente procedimenti di più vecchia iscrizione a molo, veniva rinviata alla udienza
del 08.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione con concessione dei
termini di cui all'art. 190 epe.
A causa di un malfunzionamento del sistema informatico che impediva il regolare deposito delle
memorie di replica, l'Avv. M.D.B. presentava istanza di rimessione in termini che questo Giudice
accoglieva con Provv. del 2 aprile 2025 rimettendo entrambe le parti nel termine dei 20 gg per il
deposito delle memorie di replica.
Detto ciò, e venendo al merito della questione, si ritiene che l'appello proposto dalla sig.ra P1 sia
parzialmente fondalo per i motivi che di seguito si vanno ad indicare:
- 1 motivo di appello Violazione, di, norme e dei, principi in materia di obbligazioni pecuniarie e del
giusto processa, nonché in materia di litispendenza, continenza e connessione -omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio
Con il primo motivo di appello la sig.ra P1 impugnava la sentenza del Giudice di pace di Potenza
nella parte in cui accoglieva la domanda del sig. C1 condannandola al pagamento della somma di
Euro.1.314,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le stesse spese condominiali per le quali
la già intervenuta sentenza n..../14 del Tribunale di Melfi aveva accolto la relativa eccezione di
compensazione proposta dall'odierno appellato.
Orbene, detta doglianza merita di essere accolta non potendo trovare, invece, seguito quanto
argomentato dalla difesa dell'appellato sul punto. Si osserva innanzi tutto che. nel caso di specie, il
giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere, considerato che tale
dichiarazione presuppone una convergenza di valutazione ad opera delle parti che devono
concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare una
posizione di reciproco disaccordo solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali; il
primo giudice avrebbe dovuto, invece, appurare il venir meno dell'interesse ad agire del sig. C1.
Invero, diversamente da quanto rilevato dall'appellato a pag. 6 della sua comparsa di costituzione
in appello, nel giudizio di opposizione a precetto conclusosi con la sentenza n.2010/14 del Tribunale
di Melfi egli non si è limitato a chiedere l'annullamento dell'atto di precetto in suo danno per
mancanza di titolo esecutivo ma piuttosto ha chiesto che il Tribunale accertasse il debito della sig.ra
P1 per oneri condominiali di cui alla sentenza oggi impugnata dichiarandone, in via subordinata la
compensazione con quanto eventualmente alla stessa dovuto.
Si legge infatti nella sentenza del Tribunale di Melfi:" Si deve considerare accertato che l'opponente
abbia provveduto a pagare le spese condominiali relative all'abitazione, sede della casa familiare,
assegnata all'opposta, nella misura complessiva di Euro 1.764,24 (in considerazione sia della
mancata specifica contestazione sul punto della parte opposta, sia dell'ampia e conferente
documentazione contabile versata in atti dalla parte opponente.
Si deve ritenere, inoltre, che l'opposta sia tenuta al versamento di tali somme, in conformità alla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui" In tema di separazione personale, l'assegnazione della
casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti
sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo ( o "in parte qua", del comproprietario)
dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di
proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima
(per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estenda alle spese correlate a detto
uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle
cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un
provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario-sono a carico del coniuge
assegnatario (Cass. sez. 1. n. 18476 del 19/09/2005).
È evidente allora che, il Tribunale di Melfi accogliendo l'eccezione di compensazione proposta dal
sig. C1 abbia sancito la legittimità del suo diritto a ricevere la somma relativa agii oneri condominiali
per il periodo da agosto 2004 sino a tutto l'anno 2008 e che pertanto lo stesso diritto non poteva essere
speso nuovamente dall'odierno appellato dinanzi al Giudice di Pace.
In altre parole, il Giudice di Pace, come detto, non potendo dichiarare nel caso di specie cessata la
materia del contendere, avrebbe dovuto dare atto del venir meno dell'interesse ad agire del sig. C1
Invero:" La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente
atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano
conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese
di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza
virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di
determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non
aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi
in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il
soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad
agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa
dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di
sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale
dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori
rispetto alla tutela dichiarativa" (Cassazione civile. Sez. II, sentenza n. 21757 del 29 luglio 2021 )
Pertanto, considerato che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della
domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale, questo Giudice deve dare atto che
l'interesse ad agire del sig. C1 è venuto meno.
Pertanto, la sentenza di primo grado sul punto merita di essere riformata.
2 Motivo di appello. Violazione delle norme e dei principi sulla competenza del giudice di pace e
sulle obbligazioni pecuniarie scaturite dalla rivalutazione di assenni di mantenimento e da spesa
extra per i minori.
In merito al secondo motivo di appello si ritiene invece che lo stesso non possa trovare accoglimento.
Invero, la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante dinanzi al giudice di pace della cui
decisione oggi si discute a ben vedere ha. aneli "essa, già formato oggetto di altro giudizio sempre
dinanzi al Giudice di pace di Venosa RG 18/2010 conclusosi con sentenza n..../2011 poi appellata e
riformata dal Tribunale di Potenza con sentenza 125/2016. Il tribunale di Potenza, nella sua veste di
giudice dell'appello, a pag. 3 cosi decideva in merito alla domanda della sig.ra P1 di rivalutazione
dell'assegno di mantenimento:" Orbene, tenuto conto del periodo oggetto della domanda sin dal
primo grado di giudizio (cfr. Verbale di udienza del 17.05.2010), sull'originario assegno di Euro
750,00 può calcolarsi un importo da rivalutazione mensile nel periodo febbraio 2009 maggio 2010
(cui è stata limitata la domanda) pari ad curo 123,.... A tale somma va aggiunta quella di Euro 702,83
già riconosciuta in primo grado a titolo di contribuzione spese, (cfr. Sentenza del Tribunale di
Potenza n. 125/2016 in atti).
Detto ciò dunque la domanda della sig.ra P1 sul punto deve essere rigettata.
-3 motivo di appello. Violazione di legge sulle spese giudiziali.
In ordine al terzo motivo di appello questo Giudice ritiene di dover accogliere la domanda
dell'appellante in merito alla compensazione delle spese di lite del primo grado e di dover rigettare
invece la richiesta di condanna alle spese e competenze in capo all'appellato relative al presente
giudizio. Invero, vista la reciproca soccombenza delle parti in entrambi i gradi di giudizio si ritiene
che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza. SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto da P1 nei confronti di C1 cosi provvede:
1) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da P1 e per l'effetto,
in parziale riforma della sentenza di primo grado n. .../2014 del Giudice di Pace di Venosa
pronunciata in data 07.11.2014 nel giudizio iscritto al n. .../2009 del Ruolo generale, dichiara venuto
meno l'interesse ad agire del sig. C1 e pertanto nulla è dovuto allo stesso a titolo di oneri
condominiali per il periodo da agosto 2004 le sino a tutto il 2008
2) In ragione della reciproca soccombenza, compensa le spese di lite e le competenze processuali del
primo e del secondo grado di giudizio.
Conclusione
Così deciso in Potenza, il 24 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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