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Sentenza

SEPARAZIONE - Assenza di modifica del titolo esecutivo e opposizione al precetto

(Codice civile articoli 447 e 1246; Cpc, articoli 473-bis.29 e 710)
SEPARAZIONE - Assenza di modifica del titolo esecutivo e opposizione al precetto (Codice civile articoli 447 e 1246; Cpc, articoli 473-bis.29 e 710)
Il credito alimentare derivante dall’assegno di mantenimento non può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti vantati dall’obbligato nei confronti dell’altro genitore, neppure in presenza di fatti sopravvenuti, che devono essere fatti valere esclusivamente con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione. Nel caso in esame, il padre che aveva proposto opposizione contro il precetto notificato dalla moglie, con cui gli veniva richiesto il pagamento di 1.800 euro per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento dei due figli minori, stabilito in 600 euro mensili dal decreto di omologa della separazione consensuale, sosteneva che i figli, dal luglio 2024 (il maggiore già dal 2023), si erano trasferiti stabilmente presso di lui, che aveva sostenuto tutte le spese ordinarie e straordinarie e che aveva continuato a versare l’assegno di mantenimento per la ex coniuge anche dopo che questa aveva trovato lavoro (aprile 2024), nonostante non fosse più dovuto. Chiedeva che fosse dichiarato che nulla era dovuto, avendo già versato somme superiori a quelle richieste. L’ex moglie si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale ha rigettato la domanda dell’uomo, rilevando che non vi era prova della cessazione degli effetti del decreto di omologa della separazione. Il trasferimento dei figli presso il padre non rileva, in assenza di una modifica formale delle condizioni di separazione tramite il procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. e l’assegno di mantenimento per i figli, avendo natura alimentare, non può essere compensato con eventuali crediti vantati dall’obbligato verso l’ex coniuge. L’assegno di mantenimento per il coniuge ha natura assistenziale, ma non alimentare in senso stretto. In assenza di modifica del titolo esecutivo (decreto di omologa), l’opposizione va rigettata.

    Tribunale Larino, Sez. Unica, sentenza 6 novembre 2025 n. 353 - Giudice Palladino
TRIBUNALE DI LARINO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Rosa Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2024 R.G.A.C., riservala in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
ultimo comma c.p.c., e promossa da:
P1 (Cod. Fisc. (...) ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. …nel cui studio in Termoli
alla p.zza (...) è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
contro
C1 ( Cod. Fisc. (...) , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. …nel cui studio in Termoli
alla via …è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto;
In via preliminare si rappresenta che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., cosi come modificato, in uno all'art.
118 disp. di att. c.c., dalla L. n. 69 del 2009, si omette lo svolgimento del processo e si danno per
conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e concisa secondo quanto previsto dall'art. 19
D.L. n. 83 del 2015 che modifica il D.L. n. 179 del 2012 nonché in aderenza ai criteri di funzionalità,
flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati dalla Cass. SSUU. N. 64/2015.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P1 , con atto di citazione del 19.12.2024, ha proposto tempestiva opposizione avverso il precetto
notificatogli da C1 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.800,00 a titolo
di mancato versamento -
relativamente al periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2024 ed il mese di dicembre 2024-
dell'assegno di mantenimento per i due figli minori, stabilito consensualmente nell'importo
complessivo di Euro 600,00 mensili, in forza di decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di
Larino in relazione al procedimento di separazione consensuale dei coniugi iscritto al n. 233/2023
RG.
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi inibitoria della esecuzione evidenziando: che i due figli dal mese
di luglio 2024 (ma il figlio maggiore già dal 2023) si erano definitivamente trasferiti presso
l'abitazione del padre il quale provvedeva anche alle spese ordinarie: che egli aveva provveduto a
sostenere il 100% delle spese straordinarie ed a versare fino al mese di ottobre in favore della C1
l'assegno per il suo mantenimento, concordato in Euro 100,00 mensili, nonostante fosse venuto meno
tale obbligo previsto dall'art. 7 delle condizioni di separazione in conseguenza dell'avvenuta
collocazione lavorativa della coniuge a partire dal mese di aprile 2024. Chiedeva, pertanto, che
venisse dichiarato che nulla fosse da lui dovuto considerato che aveva già versato indebitamente la
somma di Euro 2.926,42, pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli (Euro 3.852,84:2)
con l'aggiunta di Euro 800,00 versati a titolo di mantenimento della coniuge da aprile ad ottobre
2024.
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione rilevandone l'inammissibilità
e l'infondatezza.
Disattesa l'istanza di sospensione e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la
precisazione delle conclusioni e discussione orale quindi assegnata alla scrivente. All'esito
dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. viene decisa come di seguito.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata.
Invero, deve innanzitutto rilevarsi la mancanza di prova circa il venir meno degli effetti del
provvedimento di omologa della separazione consensuale del 12.04.2023.
Come peraltro già rilevato dal Giudice Dott.ssa S.V., nel connesso procedimento cautelare le cui
osservazioni e conclusioni si condividono, non rileva in questa sede la circostanza che i figli della
coppia si siano ormai trasferiti in modo stabile presso il padre, posto che per costante giurisprudenza
in mancanza di una modifica delle condizioni della separazione -che devono farsi valere con lo
speciale procedimento ex art. 473-bis.29 epe. introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022 in sostituzione del
precedente art. 710 c.p.c. ed applicabile anche alle separazioni pronunciate prima dell'entrata in
vigore della riforma- il titolo costituito dal decreto di omologa rimasto immutato conserva piena
efficacia ("con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento
dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono
proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi
fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione
di cui all'art. 710 c.p.c." (Cassazione civile , sez. I, 09 novembre 2001, n. 13872 richiamata
costantemente dalla giurisprudenza di merito e legittimità).
Deve ritenersi verificata la condizione prevista all'art. 7 delle condizioni della separazione
consensuale omologata il 12.4.2023 in quanto risulta per tabulas che la C1 risulta occupata dal 1
aprile 2024 (vedi Modello C/2 Agenzia Regionale Molise Lavoro del 31.3.2025 depositato
dall'opponente in data 9.4.2025). Parimenti documentati sono gli esborsi effettuati dal P1 sia a titolo
di spese straordinarie che a titolo di mantenimento della coniuge.
Tuttavia tali circostanze sono ininfluenti ai fini della invalidazione del precetto impugnato, in quanto
il credito alimentare non può essere portato in compensazione di eventuali crediti che l'obbligato al
mantenimento P2 nei confronti dell'ex coniuge.
La Suprema Corte, con pronunce diverse, ha costantemente affermato che il credito relativo al
mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è
propriamente alimentare (Cass. Civ. n. 9686/2020. n. 13609/2016, n. 25166/2017). Nel caso di specie
la C1 ha senza dubbio fallo riferimento all'assegno di mantenimento che il (...) si era obbligato a
versare entro il IO di ogni mese per i due figli minori. Quest'ultimo, peraltro, non ha neppure
contestato la natura "alimentare" della pretesa avanzata dalla coniuge, ma ha chiesto di compensare
la somma ingiunta con l'atto di precetto con quanto da lui indebitamente versato per effetto
dell'avverarsi della condizione prevista all'art. 7 degli accordi di separazione.
Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 447 comma 2 c.p.c. il quale, con riferimento ai crediti di natura
alimentare, statuisce che: "L'obbligalo agli alimenti non può opporre all'altra parte la
compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate". Tale divieto in materia di
compensazione emerge anche dall'art. 1246 c.c. il quale indica al n. 5), tra i casi in cui la
compensazione non si verifica, le ipotesi di divieto stabilite dalla legge tra le quali rientra appunto
quella di cui all'art. 447 comma 2 citato.
Ne consegue che il credito alimentare vantato dalla C1 quale genitore collocatario dei figli, non può
essere compensato con quanto dalla stessa in astratto dovuto al P1 a titolo di indebito percepito per
il proprio mantenimento e per l'omessa contribuzione delle spese straordinarie nella misura del 50%
a partire dalla data della sua assunzione (Cass. n. 11689/2018 e n. 23569/2016 secondo la quale "il
carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di
separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti").
Nondimeno deve pure considerarsi che, secondo la granitica interpretazione giurisprudenziale,
l'assegno di mantenimento (in favore del coniuge) ha natura assistenziale derivante dal vincolo
coniugale ma non ha la natura tipica di un credito alimentare derivante dall'incapacità della persona
che versa in stato di bisogno, di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (Cass.
N. 9686/2020).
Sicché, in applicazione dei predetti principi ed in assenza di allegazione di fatti comportanti la
cessata validità ed efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal decreto di omologa del 12.4.2023,
l'opposizione va rigettata.
Considerato che l'opponente potrebbe comunque, in separata sede, far valere le proprie ragioni di
credito a fronte della documentazione allegata nel presente giudizio, tenuto conto delle particolari
questioni che hanno originato la controversia c della pendenza di altro giudizio volto ad ottenere la
modifica delle condizioni della separazione, si ritiene equo compensare tra le parti interamente le
spese di lite.
P.Q.M.
II Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta
con atto di citazione del 19.12.2024 avverso fatto di precetto notificato da C1 a P1 il 16.12.2024,
rigettata ogni diversa istanza, cosi dispone:
- rigetta l'opposizione;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Larino, il 5 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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