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Sentenza

Separazione. Assegno unico e mantenimento del cane (Cpc, articolo 473-bis.51)
Separazione. Assegno unico e mantenimento del cane (Cpc, articolo 473-bis.51)
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Sara Marzialetti - Presidente
Dott. Mariannunziata Taverna - Giudice
Dott. Giorgia Cecchini - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data
14.11.2024
da
1) OMISSIS
nato a N. il (...)
C.F. OMISSIS ,
residente in M., via F. N. n. 12
con l'Avv. …e con l'Avv. …
presso lo studio delle quali ha eletto domicilio, sito in Fermo, …
e
2) OMISSIS
nata a F. il (...)
C.F. OMISSIS
residente in M., via F. N. n. 12
con l'Avv. …
presso lo studio della quale ha eletto domicilio sito in Fermo, …
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fermo in data 03.04.2010 (e con rito
religioso a …in data 24 giugno 2011)- trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di…, Anno 2010, N. 22, Parte II, Serie C, Ufficio 1.
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: OMISSIS nata il (...) e OMISSIS nata il (...)
Svolgimento del processo
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
depositato in data 14.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la
pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove meglio
credono la loro residenza con l'impegno reciproco di comunicare eventuali trasferimenti;
2. La casa familiare è quella di proprietà del sig. OMISSIS , sita in M., Via F. N. n.12,
contraddistinto al NCEU del detto Comune al foglio (...) con la particella (...) sub. (...),
categoria (...), classe (...), vani 6,5, superficie catastale totale mq. 129, superficie catastale
totale escluse aree scoperte mq. 113, R.C. Euro 369,27 con annesso un locale destinato a
garage ed individuato al NCEU del Comune di M. al foglio (...) con la particella (...) sub. (...),
categoria (...), classe (...), consistenza mq. 39, superficie catastale mq. 37?, R.C. Euro 68,48.
I coniugi hanno deciso di frazionare l'appartamento per realizzare due unità abitative
autonome, la più grande delle quali sarà assegnata alla OMISSIS quale genitore collocatario
prevalente delle figlie G. OMISSIS che ivi manterranno la residenza; l'unità abitativa
assegnanda alla OMISSIS con quanto in essa contenuto (mobilio, arredi, elettrodomestici,
ecc.) viene identificata nella planimetria riportata qui appresso nella parte colorata in rosso;
rimarrà invece nella disponibilità del OMISSIS l'unità abitativa colorata di verde riportata
nella medesima planimetria qui appresso riportata
Omissis
Si precisa che il doc. 6 allegato al presente ricorso riporta la comunicazione di inizio lavori
e contiene le planimetrie dello stato attuale e dello stato di progetto per il frazionamento
dell'unità immobiliare. Il terrazzo comune verrà separato con un divisorio provvisorio (non
infisso stabilmente sul pavimento): il OMISSIS si obbliga a proprie spese anche a ripristinare
la presa di corrente esterna che ricade sulla parte di terrazzo in uso alla OMISSIS e a
realizzare a proprie spese una copertura necessaria per proteggere la lavatrice e
l'asciugatrice nella parte di competenza della coniuge.
Il OMISSIS si obbliga a farsi carico di tutte le spese dei lavori per rendere i due appartamenti
indipendenti nonché del mobilio necessario (cucina e letto matrimoniale) per arredare
l'unità immobiliare che verrà destinata alla signora OMISSIS e alle figlie.
Le scelte sulla tipologia dell'arredamento verranno adottate di comune accordo; inoltre
saranno altresì a carico del OMISSIS tutti gli oneri necessari (canone locativo, utenze, ecc.)
per garantire alla OMISSIS e dalle figlie una soluzione abitativa temporanea nel caso in cui
i lavori di divisione dell'unità immobiliare, dovessero costringerle a restare per qualche
giorno fuori casa.
Le parti convengono che il OMISSIS , una volta divise le abitazioni, potrà trattenere, oltre ai
propri effetti personali, alcuni mobili già dai medesimi individuati (segnatamente: le 2 TV
più vecchie, Bimby, pouf, i 2 quadri raffiguranti paesaggi di Napoli).
Il garage di pertinenza della casa coniugale sarà di uso comune delle parti; la sig.ra OMISSIS
n ogni caso utilizzerà in modo esclusivo la parte che va dal muro del bagno sino alla colonna.
Il sig. OMISSIS continuerà a farsi carico del pagamento della rata del mutuo acceso per
l'acquisto della casa familiare oltre che del finanziamento acceso per l'acquisto dei mobili. I
sig.ri OMISSIS e OMISSIS convengono che pagheranno al 50% le utenze a servizio dei due
appartamenti (acqua luce e gas) compresa la wi-fi.
Dal 1.01.2025 i sig.ri OMISSIS e OMISSIS convengono che corrisponderanno nella misura
del 50% la Tari, le spese condominiali, quelle per la pulizia delle scale, per la manutenzione
ordinaria e straordinaria della caldaia.
3) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLE MINORI
I coniugi sono concordi sull'importanza della doppia figura genitoriale per una crescita
serena delle figlie OMISSIS e G., consapevoli del fatto che anche in caso di disgregazione
della famiglia si possa garantire, nello spirito che ha ispirato il legislatore, il diritto dei figli
minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con
ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per tale motivo, gli stessi intendono adottare un AFFIDO delle figlie OMISSIS e OMISSIS in
modalità C., redigendo un comune PIANO GENITORIALE in cui si preveda un
CALENDARIO dove sono indicati i tempi e le modalità di cura e di permanenza delle
bambine presso ciascun genitore.
4) RESPONSABILITA’ GENITORIALE.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di
maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, saranno assunte in
comune, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni delle
figlie. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale
le minori di volta in volta si verranno a trovare.
5) OMISSIS
Le figlie minori OMISSIS e G., come detto, verranno affidate in maniera condivisa ad
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna. I sig.ri
OMISSIS e OMISSIS stabiliscono che il padre possa tenere con sé le figlie secondo le
indicazioni di cui al calendario che segue:
OMISSIS
La OMISSIS accompagnerà OMISSIS al centro ricreativo il "B." a Monte San Giusto dalle 8 e
all'uscita alle ore 13.00 verrà ricondotta dagli operatori del B. dal padre presso la tabaccheria,
G. e OMISSIS pranzeranno con il papà; dopo le 17.00 G. e OMISSIS torneranno dalla mamma
OMISSIS Nel caso di turno lavorativo della OMISSIS il OMISSIS sarà il baby sitter di prima
chiamata; nell'ipotesi di impegni improvvisi che possono impedire al padre di gestire le
figlie, la OMISSIS si organizzerà in autonomia con la struttura il "B." o con una baby sitter o
con la nonna materna.
OMISSIS andrà a scuola e tornerà con pullman. Utilizzerà lo stesso mezzo per recarsi alle
ore 17:00 a C.M. dove frequenta le lezioni di hip pop e rientrerà a casa con la signora
OMISSIS mamma di OMISSIS altra allieva di hip hop
S. verrà accompagnata a scuola dalla mamma; alle 12.45 OMISSIS arriverà in Tabaccheria
con il pullman. Alle 13,00 verrà prelevata dagli operatori della struttura il "B." dove pure
pranzerà e farà i compiti. La mamma andrà a riprendere OMISSIS alle ore 17:00 G. cenerà
con il padre.
Dalle 20.00 alle 22.00 entrambe le figlie rimarranno con il padre poi dormiranno con la
mamma.
OMISSIS
renderà il pullman per andare tornare da scuola e OMISSIS verrà accompagnata dalla madre
mentre alle 12:45 prenderà i pullman per poi fermarsi in Tabaccheria e alla chiusura
entrambe le figlie pranzeranno con i padre.
OMISSIS resterà con quest’ ultimo sino al rientro dal lavoro della mamma alle 17.00 con la
quale ceneranno e trascorreranno la notte e.
OMISSIS
andrà a scuola e rientrerà a casa con il pullman.
OMISSIS verrà accompagnata a scuola dalla mamma e alle 12:45 prenderà il bus scolastico
che la farà scendere davanti alla T. padre.
OMISSIS e G. pranzeranno con il OMISSIS.
Alle 14.00 OMISSIS accompagnerà OMISSIS al rientro a scuola
Alle 17.00 la OMISSIS riprenderà OMISSIS da scuola OMISSIS e G. ceneranno con la
mamma alle19.00 poi trascorreranno la serata e la notte con il papà.
OMISSIS
Andrà a scuola e tornerà con il pullman. Per 2 andrà a scuola accompagnata dalla OMISSIS
alle 12.45 OMISSIS arriverà a in Tabaccheria con il bus scolastico.
OMISSIS e G. pranzeranno con il Pt 1.
Per 2 resterà con il papà fino a che la Pt 2 non tornerà a casa dal lavoro intorno alle 17.00
Cena e notte con la mamma
OMISSIS
andrà a scuola e tornerà con il pullman e utilizzerà lo stesso mezzo per recarsi alle ore 17:00
a C.M. dove frequenta le lezioni di hip pop e rientrerà a casa con.
La madre la andrà a riprendere al termine della lezione.
Per 2 verrà accompagnata a scuola dalla mamma; alle 12 45 Per 2 arriverà in Tabaccheria con
il pullman. Alle 13,00 verrà prelevata dagli operatori della struttura il "B." dove pure
pranzerà e farà i compiti; La mamma andrà a riprendere Per 2 alle ore 17:00 G. e OMISSIS
ceneranno e trascorreranno la notte con il papà.
OMISSIS
La OMISSIS accompagnerà OMISSIS al centro ricreativo il "B." alle ore 8:00 e verrà
ricondotta alle ore 13:00 presso la Tabaccheria dagli operatori della struttura.
OMISSIS e G. pranzeranno e ceneranno con il OMISSIS e resteranno con il medesimo anche
perla notte.
Fatti salvi eventuali imprevisti la signora OMISSIS si renderà disponibile dalle 17:00 in poi
per sostituire eventuali baby sitter.
OMISSIS
G. trascorreranno tutta la giornata con il papà, fino al lunedì successivo quando G. e
OMISSIS andranno a scuola.
La signora OMISSIS usufruisce di una giornata libera settimanale non preventivamente
stabilita. In questo caso, le minori trascorreranno tale giorno con la madre senza necessità
di individuare altre figure professionali.
I sig.ri OMISSIS e OMISSIS precisano che il calendario descritto rappresenta il regime
minimo di frequentazione, ma nulla impedisce che i genitori acconsentano ad incontri
padre-figlie ulteriori; il tutto sempre compatibilmente con le esigenze di salute, con le
attività scolastiche ed extrascolastiche delle bambine nonché con gli impegni dei genitori.
Il presente calendario potrà essere sempre modificato congiuntamente dai coniugi purché
nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi delle minori, nonché degli impegni
lavorativi dei genitori. Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente
da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro anche a mezzo whatsapp
con congruo anticipo (minino 2 giorni) e da quest'ultimo accettate.
Resta inteso quindi che senza un espresso consenso di entrambi i genitori non si potranno
adottare modifiche agli accordi in questa sede assunti, rimanendo in vigore le modalità di
visita stabilite nel presente ricorso.
Il calendario settimanale sarà rispettato anche nei periodi delle vacanze scolastiche di G. e
OMISSIS.
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, da G. a S., G. e OMISSIS potranno trascorrere
15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, senza rispettare in tali periodi il calendario
settimanale stabilito.
Ciascun coniuge dovrà comunicare e concordare con l'altro genitore, entro il mese di G. di
ogni anno, il periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da trascorrere con le figlie.
Quando le minori si troveranno presso ciascun genitore saranno comunque libere di
contattare telefonicamente l'altro genitore, nonché di essere dallo stesso contattate.
Negli anni pari, G. e OMISSIS trascorreranno la vigilia di N. con la madre e il giorno di
Natale con il padre; trascorreranno poi con quest'ultimo il periodo compreso tra il 26 ed il
31 dicembre mentre con la madre i giorni dal 1 al 6 gennaio.
Le parti si riservano in ogni caso di modificare il predetto calendario qualora il sig. OMISSIS,
previo assenso delle figlie, organizzasse le festività presso la famiglia di origine a Napoli.
Negli anni pari OMISSIS e OMISSIS trascorreranno la domenica di Pasqua con la mamma
ed il lunedì dell’a. con il papà.
Negli anni disparii periodi in cui G. e OMISSIS staranno con l'uno o con l'altro genitore
saranno invertiti.
Quanto al giorno dei compleanni di G. e OMISSIS , sarà rispettato il calendario settimanale;
alle eventuali feste di compleanno potranno partecipare entrambi i genitori. Lo stesso dicasi
per cerimonie e festeggiamenti relativi alla comunione, alla cresima etc. alle quali potranno
partecipare sia la mamma che il papà unitamente ai parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori consentono alle minori di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di
ciascun ramo genitoriale e di essere dalle medesime contattate, anche telefonicamente.
6) CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
6.1) SPESE ORDINARIE
Il OMISSIS verserà alla OMISSIS quale contributo mensile al mantenimento di G. e OMISSIS
per le spese ordinarie, la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia-
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita a decorrere dal mese di
Gennaio 2025. Il pagamento avverrà entro il 10 di ogni mese mediante bonifico a favore della
sig.ra OMISSIS sul conto corrente recante il seguente Iban (...)
6.2) SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie relative a G. e OMISSIS verranno ripartite tra i genitori nella misura
del 50%
ciascuno e, salvo diversi accordi, esse saranno versate nella percentuale di spettanza, a
semplice richiesta da ciascun genitore. E. le parti convengono che le spese del corso di H.H.
di G. sia sostenuto al 50%; mentre ogni altra spesa eventualmente connessa
(trasporti/abbigliamento) resterebbe a carico della sig.ra OMISSIS come spesa ordinaria.
Le spese straordinarie sostenute dai genitori per G. e OMISSIS dovranno essere concordate
e documentate, ad eccezione di quelle indicate dal Protocollo di intesa per la determinazione
delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia come da protocollo
in vigore presso il Tribunale di Fermo dal 10.07.2024, che espressamente si richiamano e che
le parti dichiarano di conoscere e che non necessitano di previa concertazione.
In caso di somme per spese straordinarie eventualmente anticipate da uno dei genitori,
questi potrà pretendere la restituzione della quota di spettanza dall'altro, previa esibizione
della relativa documentazione fiscale.
L'assegno unico verrà percepito per 1/3 dal OMISSIS e per 2/3 dalla OMISSIS
Il OMISSIS e la OMISSIS si impegnano a collaborare affinché le richieste annuali
dell'assegno unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche diversamente
denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se
necessario, reciprocamente e tempestivamente i dati/documenti necessari per la richiesta e
per ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall'Inps per l'erogazione del
contributo.
I sig.ri OMISSIS e OMISSIS convengono che le spese del B. per S. verranno sostenute al 50%
per quanto previsto nel calendario sopra redatto.
Nel caso in cui uno dei due genitori vorrà avvalersi del B. per ulteriori ore rispetto a quanto
previsto nel calendario sopra redatto, lo stesso dovrà farsi carico del relativo costo, salvo
non venga concordato precedentemente con l'altro genitore.
Le spese straordinarie già anticipate dal signor OMISSIS per le figlie, saranno rimborsate
dalla signora OMISSIS nel momento in cui verrà liquidata per la cessazione dell'impresa
familiare. Il 50% delle spese relative alle utenze e agli oneri condominiali, che resteranno
intestati al signor OMISSIS , verrà corrisposto dalla coniuge, a mezzo bonifico bancario, due
giorni prima della scadenza previ comunicazione anche a mezzo whatsapp da parte del
OMISSIS.
7) REGOLAMENTAZIONE SPESE E COLLOCAMENTO DEL CANE
Il cane S. è stata donata a G. e OMISSIS e dunque continuerà a vivere con le bambine e con
la sig.ra OMISSIS (che ne è formalmente la proprietaria) la quale si farà carico delle spese
ordinarie per l’acquisto del cibo e per l'igiene del cane.
l sig. OMISSIS potrà vedere e prendere con sé il cane quando avrà con sé le figlie, previo
accordo con la sig.ra OMISSIS
Il sig. OMISSIS si obbliga inoltre a farsi carico del 50% delle spese veterinarie straordinarie
solo se comunicate tempestivamente ed assunte in comune accordo.
Nel caso in cui dovessero essere assunte decisioni relative alla salute del cane e i sig.ri
OMISSIS e OMISSIS fossero in disaccordo, l'eventuale spesa sarà da considerarsi ad
esclusivo carico di colui che richieda, nonostante il disaccordo dell'altro, la cura/trattamento.
8) RAPPORTI TRA I CONIUGI
8.1) I sig.ri OMISSIS e OMISSIS dichiarano di essere economicamente autosufficienti e
pertanto di non avanzare richieste, l'uno verso l'altra, a titolo di contributi al mantenimento.
8.2) Il sig. OMISSIS si impegna a versare entro 10 giorni dal deposito del Ricorso congiunto
per la separazione, a favore della OMISSIS la somma di Euro 3.000,00 per l'acquisto di una
nuova auto; la sig.ra OMISSIS fino a quando non acquisterà una sua auto (e comunque entro
1 anno dal deposito del Ricorso congiunto per la separazione), utilizzerà la Lancia Y presa
a noleggio, facendosi carico delle spese dei Km percorsi (Euro 0,21 a Km), dal mese di agosto
2024; mentre il sig. OMISSIS continuerà a farsi carico della rata mensile del noleggio (Euro
176,00+Iva) fino a quando non cesserà il nolo; le spese relative alla riparazione dell'auto
saranno a carico della signora OMISSIS quando verrà restituita.
8.3) I sig.ri OMISSIS e OMISSIS qualora intendano frequentare nuovi compagni, si
impegnano ad un graduale inserimento nella vita delle figlie a tutela del loro benessere,
avendo cura e premura di far comprendere loro che le nuove figure affettive non si
sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali. Resta inteso che debba comunque trattarsi
di una relazione stabile e duratura (tre anni).
8.4) I coniugi si impegnano a rilasciarsi il consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti
di identità e passaporti anche per i minori.
8.5) I sig.ri OMISSIS e OMISSIS dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione
dell'emananda sentenza.
Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa
rinuncia delle procuratrici alla solidarietà passiva professionale di cui all'art. 13, comma 2,
L. 31 dicembre 2012, n. 247"
All'udienza del 28.11.2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere
ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre,
rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto,
come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo
intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che
le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei
contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di
ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi OMISSIS e OMISSIS che hanno contratto
matrimonio con rito civile in …il 03/04/2010 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio
del Comune di …Anno 2010, N. 22, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
2) OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e
provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle
annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Conclusione
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024.



NOTA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%.

In caso di affidamento condiviso del minore laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, in tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

In tema di affido degli animali di affezione a seguito della crisi della famiglia, si segnala un decreto del Presidente del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019 che, nel corso di un procedimento di separazione, oltre a riconoscere il diritto della moglie a ricevere un assegno di mantenimento a carico del marito, ha disciplinato l’affidamento dei due animali domestici degli ex coniugi, un cane e un gatto.

    Tribunale Fermo, civile, sentenza 10 dicembre 2024 n. 223
Avv. Antonino Sugamele

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