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Sentenza

SEPARAZIONE - Addebito della separazione e violazione dell’obbligo di fedeltà

(Cc, articolo 143, 151, 316-bis; articolo 6, comma 4, Dlgs n. 230/2021, Assegno unico universale per i figli a carico)
SEPARAZIONE - Addebito della separazione e violazione dell’obbligo di fedeltà (Cc, articolo 143, 151, 316-bis; articolo 6, comma 4, Dlgs n. 230/2021, Assegno unico universale per i figli a carico)
La separazione personale può essere pronunciata quando viene meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Il coniuge che chiede l’addebito della separazione all’altro ha l’onere di provare sia la violazione degli obblighi matrimoniali (articolo 143 c.c.), sia il nesso di causalità tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. In caso di allontanamento dalla casa coniugale, spetta al richiedente provare sia l’allontanamento sia il nesso causale con l’intollerabilità della convivenza. La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale è, di regola, sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, salvo che si dimostri la preesistenza di una crisi irreversibile. La relazione con estranei può comportare l’addebito della separazione se genera plausibili sospetti di infedeltà e offende la dignità dell’altro coniuge. Il contributo economico per il figlio deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori e delle spese sostenute. L’assegno unico universale, in caso di affido condiviso e in assenza di accordi diversi, deve essere ripartito al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie per il figlio devono essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale.

    Tribunale di Latina, sentenza 22 ottobre 2025 n. 1775 – Pres. Rel. Serin
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino - Presidente relatore
dott. Roberto Bianco - Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale - Giudice
all'esito dell'udienza del 16.10.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera
di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
L.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv….., elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore,
RICORRENTE
E
A.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv…., elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore,
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 P.L. proponeva domanda di separazione
personale dei coniugi con addebito e di assumere i provvedimenti nell'interesse della prole.
Allegava di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.05.2004 - scegliendo il
regime patrimoniale della comunione legale dei beni - trascritto con atto n. 61 parte 2 serie
A - anno 2004 - Comune di Latina e che dall'unione coniugale con il resistente era nato C.L.
in L. il (...).
Ancora, rilevava di aver conseguito la licenza media inferiore, di essere disoccupata e di
aver presentato presso l'INPS di Latina domanda di riconoscimento dell'invalidità civile,
mentre il sig. C. svolgeva attività lavorativa di operaio.
Assumeva che, sin dai primi mesi dell'anno 2008, il marito si era disinteressato del
matrimonio tanto da chiederle costantemente di allontanarsi e che dopo varie
riconciliazioni, infine, la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento
del sig. C., che si allontanava dalla casa coniugale definitivamente nel mese di Agosto 2023
allorché dichiarava di volersi trasferire presso la sorella G.C. in N. Via C. n. 53 int. 3 e, infine,
che solo in data 01.03.2024 aveva comunicato di essersi trasferito in A. (L.) Via C. n. 8.
Allegava che la casa familiare sita in C. di L. Via N. n. 8. era di proprietà di entrambi i
coniugi, acquistata per atto Notaio Vangi di Cisterna di Latina in data 13.06.2022, che per
l'acquisto era stato acceso mutuo per Euro 94.316,53 in sorte capitale con la B.N.D.L. spa con
rata mensile di circa Euro 364,51.
Esponeva di essere titolare di due conti correnti, di cui uno in cointestazione con C.A. presso
la B.N.D.L. N.3546/5921 dove confluiva la rata del mutuo della casa coniugale e uno n.(...)
acceso presso l'istituto a settembre del 2023 e sul quale venivano versati importi a titolo di
mantenimento volontario con saldo Euro.746,85 (alla data del 07/12/2023), di non essere
intestataria di veicoli, ma comproprietaria con il sig. C.A., per acquisto in costanza di
matrimonio, del veicolo Tg. (...) Renault Clio acquistata in data 29.03.2017 e del veicolo Tg.
(...) Ford Focus acquistato in data 28.11.2008.
Infine, a fondamento della domanda di addebito, rappresentava che il sig. C. era
responsabile della crisi coniugale per la lesione del dovere di assistenza morale e materiale,
avendo, sin dai primi anni di matrimonio, assunto un comportamento dispotico nei
confronti della moglie che aveva lentamente ma irreparabilmente minato l'affectio
coniugalis e di aver, infine, appreso anche di una relazione extraconiugale del marito, che si
protraeva da diversi anni, molto prima del suo allontanamento nell'estate del 2023.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: "- pronunciare la separazione dal Sig. C.A.,
con addebito a suo carico; - disporre l'affido condiviso del figlio L., regolamentando le
modalità di affido alla luce di tutto quanto sopra dedotto e secondo il piano genitoriale
depositato; - disporre un contributo al mantenimento mensile di complessivi Euro.500,00,
di cui Euro.300,00 per il figlio ed Euro.200,00 per la moglie, da versarsi a mezzo bonifico
bancario su conto intestato a P.L. entro il giorno 20 di ogni mese. L'assegno di mantenimento
verrà adeguato al costo della vita secondo gli aumenti e l'indicizzazione ISTAT. - disporre
che il sig. C. versi alla sig.ra P. l'importo mensile percepito a titolo di assegno unico
universale per il figlio L., con accredito mensile a mezzo bonifico sul conto corrente della
moglie; - disporre che entrambi i coniugi sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese
straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate e
documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Latina. - assegnare la casa
coniugale, sita in C. di L. Via N. n. 8, alla sig.ra P.L. ove vivrà, nei tempi e secondo le
modalità dell'affido condiviso, con il figlio L.; - disporre che il sig. C. provveda al pagamento
del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, per Euro.365.00 circa mensili; -
autorizzare il trasferimento, a nome di P.L., dell'autovettura Tg. (...) Renault Clio, intestata
a C.A., intestatario anche dell'autovettura Tg. (...) Ford F - condannare il C. alla refusione
delle spese e degli onorari di lite".
Si costituiva parte resistente, il quale confermava il venir meno dell'affectio coniugalis e, in
merito alle condizioni patrimoniali, rilevava di essere sempre stato occupato come operaio
mentre la moglie, dopo aver provato in giovane età a compiere lavori saltuari, aveva deciso
in maniera autonoma e arbitraria di non voler più lavorare.
Contestava tutte le circostanze ex adverso dedotte.
Concludeva chiedendo: "Voglia, l’ Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - Dichiarare la
separazione personale dei coniugi con obbligo al mutuo rispetto e addebito della stessa alla
signora L.P.; - Rigettare la richiesta di addebito al signor A.C. perché infondata e non provata
e respingere la relativa domanda economica; - disporre l'affido condiviso del figlio L.,
regolamentando le modalità di affido alla luce di tutto quanto sopra dedotto e secondo il
piano globale depositato; - disporre un contributo al mantenimento mensile di Euro 250,00
per il figlio da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese. L'assegno
di mantenimento verrà adeguato al costo della vita secondo gli aumenti e l'indicizzazione
ISTAT; - dichiarare che la sig.ra P. percepirà per l'intero l'assegno unico universale per il
figlio L.; - disporre che entrambi i coniugi sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le
spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate e
documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Latina; - autorizzare il
trasferimento, a nome di P.L., dell'autovettura Tg. (...) Ford Focus; - Rigettare la domanda
di pagamento dei ratei di mutuo a carico del sig. C., disponendo il pagamento in egual
misura tra i coniugi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e condanna
per responsabilità aggravata".
All'esito della prima udienza del 12.06.2024, con ordinanza del 18.06.2024 venivano assunti
i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto, veniva affidato il minore ad entrambi i genitori in via condivisa
e collocato presso la madre, a cui veniva assegnata la ex casa coniugale, previsto che il padre
avesse con sé il figlio a settimane alterne dal ritorno dal lavoro del padre nella giornata del
venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della V. o del Natale, di Pasqua o di P., ad anni
alterni, nonché per due settimane durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro
il maggio di ogni anno; veniva posto a carico del padre l'assegno di Euro 350,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese
di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Latina e rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in favore della
ricorrente.
Veniva, infine, disposto rinvio all'udienza del 15 ottobre 2025 per la precisazione delle
conclusioni, la discussione orale della causa e la rimessione al collegio per la decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento
processuale assunto dalle parti evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto
coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del
matrimonio.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia
sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Quanto all'addebito, le allegazioni difensive di parte ricorrente sono rimaste sfornite di ogni
prova.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151
c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da
questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi
tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto
nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza (Cass.
ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass.
ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale
e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro
coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di
causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cass. Civ. n. 19328 del 2015).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, "secondo consolidata
giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una
violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a
determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito
della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso
causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente,
Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei
rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli
aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a
plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti
offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n.
21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua
efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere
di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi
dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le
circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)" (Cass. ord. n. 3923 del 2018, Cass.
ord. n. 14591 del 2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza dei requisiti per addebitare
al resistente la separazione.
In ordine, invece, al mantenimento, va rilevato come il figlio della coppia è quasi
maggiorenne anche se non ancora autonomo economicamente.
Relativamente al contributo economico del genitore non convivente, risulta che il resistente
ha un reddito di Euro 2.000,00 circa mensili, con i quali deve far fronte al pagamento di un
finanziamento stipulato con F. di circa 179,00 mensili (essendo l'altro finanziamento in
scadenza) e di una rata di mutuo di Euro 585,00.
La condizione economica del resistente è peggiorata rispetto all'assunzione dei
provvedimenti provvisori, in quanto lo stesso è gravato di una rata di mutuo dell'abitazione
che di Euro 585,00 mensili a fronte di Euro 460,00 mensili precedenti per il canone di
locazione.
Il Presidente nel decreto del 18.06.24 ha parametrato la misura dell’ assegno di
mantenimento in Euro 350,00 mensili, sulla base delle spese mensili per i finanziamenti e
per l'affitto ma va tenuto conto che nell'atto introduttivo la parte chiedeva un esborso di
Euro 300,00.
Inoltre, va rilevato che la resistente, vivendo con la madre, non ha spese fisse per l'abitazione
e che appare inverosimile che non abbia alcun reddito, per cui deve presumersi, come
sostenuto dal resistente, che abbia delle entrate mensili non dichiarate, pur usufruendo
presumibilmente dell’apporto economico della madre.
Deve, quindi, ritenersi di stabilire la somma dovuta a titolo di mantenimento nell'importo,
da ritenersi più congruo in relazione all'aumento della somma mensile a titolo di mutuo e
tenuto conto che gli assegni unici famigliari spetteranno ad entrambe le parti in misura del
50% ciascuno.
In base all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230 del 2021, infatti, in presenza di affido condiviso,
ed in assenza di diversi accordi fra le parti (che nella specie non sussistono), l'assegno Unico
universale deve essere ripartito in misura paritaria al 50% tra i genitori.
Va, poi, tenuto conto che devono aggiungersi le spese straordinarie in misura del 505 a carico
di parte resistente.
Quanto alle modalità di frequentazione, si stimano congrue quelle già stabilite in sede di
provvedimenti provvisori, tenuto conto della circostanza che le parti non ne hanno chiesto
la modifica ovvero non hanno contestato il provvedimento in oggetto sotto tale profilo, per
cui deve ritenersi che corrisponda ad un equo contemperamento dei loro interessi e del
figlio.
Le domande e deduzioni ulteriori rispetto alle somme introitate per la vendita della casa e
dei veicoli non sono ammissibili in tale sede.
Va, infine, disposta la compensazione delle spese di causa, vista la natura del giudizio e la
reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso:
- DICHIARA la separazione dei coniugi,
- A. i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto,
- AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
- C. il minore in via prevalente presso la madre;
- PREVEDE che il padre abbia con sé il minore, salvi diversi accordi tra i genitori, a settimane
alternate dal ritorno dal lavoro del padre nella giornata del venerdì alle ore 20 della
domenica, il giorno della V. o del Natale, della Pasqua o della P., ad anni alterni, nonché per
due settimane durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni
anno;
- PONE a carico del padre l'assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili per il figlio a
decorrere nella misura così come modificata dal mese di novembre 2025 rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di
riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo in essere
presso il Tribunale di Latina;
- RIGETTA la richiesta di addebito al signor A.C.,
- DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito in ragione del 50% ciascuno
- rigettare la richiesta di mantenimento in favore della signora P.
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di provvedere
all'annotazione della presente sentenza (matrimonio civile contratto in Latina il 22.05.2004
e trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del Comune di Latina all'Atto n. 61,
Parte II Serie A, dell'anno 2004),
- COMPENSA le spese di causa.
Conclusione
Così deciso in Latina, il 20 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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