Separazione. Accordi tra coniugi che si limitano alla assegnazione di un immobile
(Cc, articolo 2932)
Tribunale Milano, Sez. IV, sentenza, 22 aprile 2025 n. 3361 - Giudice Cozzi
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2024 promossa da:
P1 con il patrocinio dell'avv. LG , elettivamente domiciliato in X presso il difensore avv. LL
RICORRENTE
contro
C1 con il patrocinio dell'avv. CS , elettivamente domiciliato in X presso il difensore avv. CS
RESISTENTE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 -decies c.p.c. P1 agiva ex art. 2932c.c. nei confronti dell'ex coniuge P2
chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di trasferimento in proprio favore della quota di
proprietà del 50% del terreno agricolo adibito ad orto sito in X , in esecuzione dell'obbligazione
assunta dalla sig.ra P2 all'art. 3 delle condizioni di separazione come omologate dal Tribunale
ordinario di Milano in data 26.11.2004.
Si costituiva in giudizio P2 contestando l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 281 undecies c.p.c. il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In data 2.04.2025 l'avv. LG depositava in atti l'intervenuta revoca del mandato da parte del suo
assistito ed in data 16.04.2025 precisava le conclusioni come da foglio telematicamente depositato.
All'esito della discussione orale all'udienza del 17.04.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione,
sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe, ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Il ricorrente fonda la propria domanda sul verbale di omologazione delle condizioni di separazione
del 27.09.2004 intervenuto tra gli allora coniugi P1 e P2 e segnatamente sulla condizione di
separazione di cui al punto 3 con cui le parti stabilivano che "il terreno adibito ad orto e l'autovettura
X intestata al marito, sono assegnati al marito che provvederà a tutte le spese e gli oneri relativi".
In particolare, il ricorrente assume che, per il tramite della separazione consensuale, la sig.ra P2
avrebbe contratto nei suoi confronti un'obbligazione di trasferimento della propria quota del 50% di
un terreno agricolo, sito in X , tra loro in comproprietà.
La domanda del ricorrente deve essere respinta in quanto è infondata.
Sebbene infatti la Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che con l'accordo raggiunto in sede di
separazione i coniugi possono altresì regolare i loro rapporti economici, operando tra loro
trasferimenti immobiliari diretti ovvero costituendo contratti a contenuto obbligatorio "suscettibili
di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932c.c., a condizione che il bene che ne costituisce
oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo" (Cass. 22559 del 26/07/2023), tuttavia,
nel caso in esame, non si rinvengono, né disposizioni di trasferimento diretto di immobili, né
tantomeno disposizioni costitutive di obbligazioni.
Invero, nella separazione consensuale (doc. 1 parte ricorrente) i sig.ri P1 e P2 convenivano tra loro
la mera "assegnazione" del terreno adibito ad orto a favore del sig P1 e la sola clausola di
assegnazione di immobile è inidonea a costituire un'obbligazione di trasferimento immobiliare
suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932c.c.
Risulta infatti che, diversamente dalla tesi del ricorrente, con detta pattuizione gli allora coniugi
avessero voluto concedere al sig. P1 solamente un temporaneo godimento esclusivo del terreno de
quo e non invece il trasferimento della proprietà dello stesso.
Tale interpretazione trova conferma nel fatto che successivamente, in sede di divorzio, il sig. P1
aveva proposto domanda di "assegnazione definii iva" dell'anzidetto terreno (doc. 3 parte resistente).
Giova infine evidenziare che, peraltro, nel corso del procedimento di divorzio l'odierno ricorrente
rinunciava a suddetta domanda di assegnazione definitiva del terreno agricolo.
Invero nella sentenza di divorzio il Tribunale di Milano dava atto che, all'udienza del 21.04.2009, "le
parti dichiaravano di insistere per la declaratoria sullo status. Con rinuncia nella presente causa ad
ogni altra domanda" (doc. 6 parte resistente), con la conseguenza che - pronunciata la cessazione
degli effetti civili del matrimonio - nessun altro provvedimento veniva assunto dal giudice "stante
l'intervenuta rinuncia alle altre domande".
La rinuncia in sede di divorzio da parte dell'odierno ricorrente alla domanda di assegnazione del
terreno de quo tacita definitivamente qualsivoglia pretesa giuridica voglia avanzare sulla proprietà
dello stesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. n. 147 del 2022tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da Euro 5.201,00 a
26.000.00, della non complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa e della
decisione con discussione orale, che giustificano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di
riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta la domanda del ricorrente:
2. Condanna P1 alla rifusione delle spese di lite in favore di P2 che si liquidano in Euro 2.540,00 per
compenso, oltre 15 % per spese forfetario, c.p.a. e i.v.a..
Conclusione
Così deciso in Milano, il 22 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025. 01-06-2025 18:41
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