Responsabilità genitoriale. Decadenza. Funzione preventiva.
(Costituzione, articolo 30; Cc, articoli 330 e 333)
Il Tribunale di Messina osserva in sentenza come l’art. 330 c.c. sanzioni le ipotesi in cui i genitori non esercitano la responsabilità sui figli in modo conforme alle intenzioni del Legislatore e, in particolare, al principio di realizzazione degli interessi dei figli, sicché la decadenza non è che la logica conseguenza dell’esercizio distorto dei poteri che la legge conferisce ai genitori.
Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati e istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai genitori, è riconosciuto anche dalla Costituzione ove viene sottolineato che ai diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (art. 30).
Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono, pertanto, al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore - il potere di intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere uno o entrambi i genitori dall’esercizio dei poteri - doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione “preventiva” e non già “repressiva”, sicché il pregiudizio da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere.
Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno grave.
Perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario, allora, che la condotta del genitore abbia cagionato il pericolo di un grave pregiudizio al minore.
E poiché tale provvedimento costituisce una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto giuridico tra genitore e figlio, è necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite nella esigenza di evitare un danno allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio.
Tribunale Messina, sezione I, 13 maggio 2025 n. 886
ricorso del 25.07.2022, ex art. 330 e segg. c.c. nei confronti di ###
nato a ### il ### e di ### nata in ### il ###, a tutela dei minori
### nata a ### il ### e ### nato a ### il ###.
Con provvedimento del 05.10.2023 il ### disponeva, ai sensi dell'art.
38 disp. att. c.p.c., la riunione al presente procedimento del
procedimento trasmesso per competenza dal Tribunale per i
minorenni 138/2022 min..
Con provvedimento del 20/10/2023, il ### confermava il
provvedimento emesso il ###, con il quale il Tribunale per i minorenni
di ### aveva nominato l'avv. ### quale curatore speciale dei minori.
Con comparsa del 30/11/2023 si costituiva in giudizio l'avv. ###
quale curatore speciale dei minori, chiedendo il rigetto, allo stato,
delle richieste in ordine all'affido esclusivo dei minori, avanzate da
entrambe le parti, in quanto non rispondenti all'interesse dei minori.
Nella medesima data, l'avv. ### quale curatore speciale dei minori,
si costituiva anche nel procedimento sub 2607/2022-1, chiedendo il
rigetto delle richieste del ### in assenza di valutazione sulle capacità
genitoriali dello stesso, nonché in assenza di valutazione sulle
condizioni psicologiche e sulla serenità dei minori e sulla qualità dei
rapporti con il padre, anche al fine di accertare se il ripristino degli
incontri corrispondesse all'interesse ed al benessere psicofisico degli
stessi.
Con ordinanza del 09/12/2023, il ### ammetteva l'interrogatorio
formale e la prova testimoniale diretta e contraria richiesta, nei limiti
indicati nella medesima ordinanza; sollecitava il ### territorialmente
competente a rispondere a quanto richiesto dal Tribunale per i
minorenni di ### con provvedimento del 09/26.05.2023; richiedeva
al ### del Comune di ### di aggiornare la relazione del 03.08.2023,
trasmessa su richiesta del Tribunale per i minorenni di ### con
provvedimento del 09/26.05.2023, sulle condizioni di vita sociale e
lavorativa di ### sulle attuali condizioni di vita dei minori insieme
alla madre, nonché sulla capacità genitoriale di entrambe le parti,
eventualmente avvalendosi della collaborazione del ### competente,
chiarendo se fosse stato avviato il programma di recupero delle
capacità del padre di cura e di accudimento della prole, quale fosse il
suo stato di avanzamento e quali i risultati raggiunti, ovvero
comunicando le eventuali ragioni per le quali tale programma non
fosse stato avviato o proseguito; ordinava ad entrambe le parti di
depositare documentazione reddituale; rinviava la causa per
l'espletamento delle prove ammesse all'udienza del 09.02.2024;
indicava l'udienza del 20.06.2024 per la precisazione delle
conclusioni.
Con ordinanza del 02/02/2024 (procedimento sub 2607/2022-1), il
### delegato confermava il provvedimento emesso dal Tribunale per
i ### di ### con decreto del 26 luglio 2022 (già confermato dal
Tribunale per i minorenni di ### con decreto del 09/26.05.2023), di
affidamento dei minori al ### del Comune di ### con collocamento
degli stessi presso la madre e sospensione di ### dall'esercizio della
responsabilità genitoriale, con divieto per il ### di ogni contatto con
i figli; revocava la prescrizione di collocamento dei minori unitamente
alla genitrice in comunità protetta e autorizzava le loro dimissioni ed
il loro collocamento nell'abitazione individuata dalla madre; disponeva
che il ### affidatario potesse compiere direttamente tutti gli atti
funzionali ad assicurare un adeguato sostegno ai minori, vigilando
sulle loro condizioni presso la madre, collaborando con il ### del
luogo di domicilio dei minori per un sostegno alle capacità genitoriali
della ### e verificando, d'intesa con il ### territorialmente
competente, già incaricato di compiere gli opportuni accertamenti, la
sussistenza dei presupposti per eventuali incontri dei minori con il
padre; disponeva che la ### potesse continuare ad esercitare la
responsabilità genitoriale in tutti gli ambiti diversi da quelli attribuiti
al ### affidatario; disponeva che l'affidamento avesse durata non
superiore a ventiquattro mesi e che il ### riferisse al Tribunale con
periodicità non superiore a sei mesi sull'andamento degli interventi e
sull'attuazione di quanto disposto, anche con riferimento alla verifica
dei presupposti per eventuali incontri dei minori con il padre;
disponeva che nelle relazioni periodiche fossero tenuti distinti i fatti
accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali
valutazioni formulate dagli operatori; disponeva che il ### affidatario
comunicasse al Tribunale, ai genitori ed al curatore il nominativo del
responsabile dell'affidamento entro quindici giorni dalla notifica del
presente provvedimento; sollecitava il ### competente a rispondere
a quanto richiesto dal Tribunale per i minorenni di ### con
provvedimento del 09/26.05.2023 (in particolar modo, con
riferimento al vissuto dei minori e alle loro aspettative rispetto alla
figura paterna e sulla sussistenza di presupposti e richieste da parte
dei minori in ordine ad eventuali incontri con il padre), comunicando
l'esito degli accertamenti compiuti a questo Tribunale anziché al
Tribunale per i minorenni; visto l'art. 473 bis .27 c.p.c., fissava il
termine di due mesi per l'invio della relazione da parte del ###
competente; disponeva che le parti potessero depositare memorie nel
termine di quindici giorni dall'acquisizione della relazione del ### nel
fascicolo telematico; rinviava la causa all'udienza del 16.04.2024, con
le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Seguivano le udienze di espletamento dell'attività istruttoria ammessa
(09 febbraio 2024 - 08 marzo 2024 - 10 maggio 2024).
All'udienza del 10 maggio 2024, escussi i testi e ritenuta esaurita
l'attività istruttoria, il ### delegato rinviava la causa innanzi al ###
per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 17/04/2024, nel subprocedimento 2607/22-1, il
### delegato confermava l'affidamento dei minori ### nato a ###il
###, e ### nata a ### il ###, al ### del Comune di ###
rigettando la richiesta di attribuzione dell'affidamento al ###
territoriale di altro Comune; richiedeva al ### affidatario di
relazionare sulle attività compiute e su quelle che intendeva compiere
per consentire ai minori di ripristinare un rapporto con il padre in
condizioni di sicurezza; rinviava la causa per l'acquisizione della
suddetta relazione all'udienza a trattazione scritta del 26.09.2024,
con termine di quindici giorni per le parti al fine di depositare
memorie.
Con nota datata 18.09.2024, il ### del Comune di ### comunicava
che i minori ### e ### si erano trasferiti insieme alla madre nel
Comune di ### ma non forniva risposte alle ulteriori richieste
formulate, mentre il ### di ### in data ### trasmetteva relazione
dalla quale emergeva l'opportunità che ### potesse incontrare i figli
in apposito spazio neutro, istituito presso il comune di residenza dei
figli, avendo lo stesso partecipato con costanza ai colloqui organizzati
dal ### mostrando un atteggiamento improntato alla collaborazione.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024, nel procedimento principale, il
### delegato richiedeva al ### del Comune di ### di completare
l'indagine e di trasmettere la relazione richiesta già con
provvedimento del 17.04.2024, chiarendo, in particolare, quali
interventi fossero stati effettuati per assicurare un adeguato sostegno
ai minori e se gli eventuali incontri tra padre e figli, da organizzare
eventualmente con modalità protette, potessero svolgersi senza il
pericolo di far rivivere ai minori momenti traumatici o, comunque,
fortemente stressanti.
Con istanza del 18/09/2024, iscritta nel subprocedimento 2607/2022-
2, ### formulava richiesta di autorizzazione all'espatrio per recarsi,
unitamente ai figli minori, in ### al fine di partecipare alla sepoltura
del di lei padre defunto.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024 (subprocedimento 2607/2022-
2) il ### rigettava la suddetta istanza avanzata da ### ritenendo
che il programmato viaggio dei minori in ### insieme alla madre
avrebbe potuto compromettere la possibilità di ricostituire il rapporto
della prole con l'altro genitore anche in considerazione delle possibili
difficoltà nell'attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento
e del fatto che non poteva rinvenirsi uno specifico interesse dei minori
in tal senso, non avendo mai avuto gli stessi minori rapporti con il
nonno deceduto.
Con nota priva di data ma pervenuta il ### il ### del Comune di
### comunicava di avere appreso dal ### del Comune di ### che
### non viveva più presso il domicilio conosciuto ed aveva portato
con sé i due figli minori, già affidati al ### del Comune dei ###
inoltre evidenziava che i minori erano stati segnalati per evasione
dell'obbligo scolastico e che gli stessi non erano presenti nel loro
contesto socio ambientale.
Con ordinanza del 18.12.2024, nel corso del subprocedimento
2067/22-1, il ### rilevato che la condotta di ### la quale aveva
violato la disposizione del Tribunale con la quale era stato stabilito il
luogo nel quale i minori avrebbero dovuto vivere, si era sottratta agli
interventi del ### affidatario, aveva impedito ai figli di ottemperare
all'obbligo scolastico, fosse gravemente pregiudizievole per i minori,
sospendeva ### dalla responsabilità genitoriale sui due figli minori;
nominava l'avv. ### D'### quale tutore dei minori; prescriveva al
### del Comune di ### affidatario dei minori, di porre in essere
tutte le iniziative per la ricerca dei minori e di collocare gli stessi, non
appena individuati, presso idonea struttura; disponeva che copia del
provvedimento fosse trasmessa al ### per le prescritte annotazioni
sul registro delle tutele.
Con istanza depositata il ### (subprocedimento 2607/22-3), ###
domandava la riduzione dell'importo dell'assegno dovuto per il
mantenimento per i figli, giusta sentenza non definitiva di
separazione, ad € 50,00 mensili o in subordine, che la misura
dell'assegno fosse rideterminata nella somma ritenuta di giustizia,
tenuto conto delle mutate condizioni economiche delle parti;
chiedeva, altresì, l'adozione dei provvedimenti a tutela dei diritti dei
minori e del padre, verificando il luogo ove si trovavano i minori e le
loro condizioni e se opportuno l'adozione di un provvedimento di
immediata revoca della responsabilità genitoriale e di affidamento dei
minori al padre o, in subordine, di affidamento dei minori ai nonni
paterni; chiedeva, infine, che fossero adottati i provvedimenti
necessari per la tutela dei diritti del padre, al fine di potere vedere i
propri figli minori, quantomeno in spazi neutri.
Con comparsa del 16/12/2024 si costituiva in giudizio, nel
subprocedimento 2607/2022-3, ### la quale contestava
integralmente il contenuto dell'istanza avanzata dal ### e ne
chiedeva il rigetto, rilevando altresì che il ### aveva smesso di
ottemperare ai propri doveri di mantenimento verso i figli; chiedeva
che fosse posto, a carico del ### e a favore della deducente, l'obbligo
di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad euro 800,00,
rivalutabile annualmente secondo indici ### quale contributo per il
mantenimento dei figli minori e come mantenimento della stessa
(anche in considerazione del valore economico della casa familiare),
oltre all'assegno unico, con distrazione diretta dallo stipendio, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli; con
vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 13/12/2024 si costituiva, nel
subprocedimento 2607/2022-3, l'avv. ### quale curatore speciale
dei minori, la quale domandava il rigetto dell'istanza sia con
riferimento alla riduzione dell'assegno di mantenimento che in ordine
all'affido esclusivo dei minori, in quanto non rispondente al loro
interesse e chiedeva, in via istruttoria, che fosse verificata la
violazione delle prescrizioni stabilite dal Tribunale da parte della ###
al fine di valutare profili di responsabilità ed adottare gli opportuni
provvedimenti, con trasmissione degli atti alla ### della Repubblica
per la responsabilità penale derivante dall'allontanamento dei minori
all'estero.
Con provvedimento del 18/12/2024, nel subprocedimento 2607/22-
3, il ### revocava l'assegno posto a carico del ### ed a favore della
### a titolo di contributo al mantenimento dei figli, evidenziando che
### era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale e la stessa non
poteva, pertanto, percepire alcun assegno a titolo di contributo al
mantenimento dei figli.
Con ordinanza del 30/01/2025, nel subprocedimento 2607/22-1, il
### confermava il provvedimento emesso in via d'urgenza il ###
con il quale aveva sospeso ### dalla responsabilità genitoriale sui
due figli minori ed aveva nominato l'avv. ### D'### quale tutore dei
minori.
All'udienza del 30.01.2025 celebrata con le modalità cartolari previste
dall'art. 127 ter c.p.c., il ### sulle conclusioni dei procuratori delle
parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art.
189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni
60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo
scambio delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli
atti al Pubblico Ministero.
Essendosi il Tribunale già pronunciato con sentenza non definitiva,
passata in giudicato, sulla domanda relativa allo status coniugale,
occorre esaminare le ulteriori domande.
In particolare, parte ricorrente ha richiesto l'addebito della
separazione al marito; la decadenza dalla responsabilità genitoriale
del ### e l'affidamento in via super - esclusiva dei figli minori alla
madre; la sospensione degli incontri padre-figli o, in subordine, la
previsione di incontri in spazio neutro alla presenza del servizio
sociale; l'obbligo a carico del ### e in favore della ricorrente di
corrispondere un assegno mensile, come contributo per il
mantenimento dei figli minori e come mantenimento della stessa, non
inferiore ad euro 800,00 (anche in considerazione del valore
economico della casa familiare), rivalutabile annualmente secondo
indici ### oltre assegno unico, con distrazione diretta dallo stipendio,
oltre al 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei
figli; con vittoria di spese e compensi.
Parte resistente ha domandato l'addebito della separazione alla
moglie; la revoca della responsabilità genitoriale della ### e
l'affidamento in via esclusiva dei figli minori al padre; l'obbligo a carico
della ### di corrispondere un assegno mensile quale contributo per
il mantenimento dei figli minori oltre all'assegno unico, oltre al 50%
per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli; in
subordine, la regolamentazione degli orari e delle modalità di visita
del padre ai figli minori, anche in spazio neutro, l'adozione di tutti i
provvedimenti per la ricerca e tutela dei minori, inclusa la
trasmissione degli atti alla ### della Repubblica; la condanna della
### al risarcimento dei danni; con vittoria di spese e compensi.
Il curatore dei minori ha chiesto il rigetto delle richieste di affidamento
esclusivo dei minori, avanzate da entrambe le parti; la conferma
dell'affido al servizio sociale, nonché della nomina dell'Avv. ###
D'### quale tutore dei minori; l'adozione di opportuni provvedimenti
sulla capacità genitoriale della ### la condanna al pagamento delle
spese e compensi a favore dell'### Occorre dunque procedere, in
primis, alla disamina delle richieste di addebito della responsabilità
della separazione reciprocamente proposte da entrambi i coniugi.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di
continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la
separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di
comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi
del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito,
ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La
dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte
hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire
rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi
in tal senso Cass. civ. sez. un. 3.12.2001 n. 15248), alla presenza di
situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni
notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la
causa della intollerabilità della convivenza.
In particolare, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei
doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva
incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di
intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass.
12.01.2000 n. 279). Per poter addebitare ad uno dei coniugi la
responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la
sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti
violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i
coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.. tra
le tante. Cass. n. 40795/2021). Di conseguenza, per valutare la
fondatezza della domanda di addebito, occorre esaminare se sia stata
raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel
loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa
dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo,
consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei
doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Nella vicenda in esame, la ### ha attribuito al marito la
responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza
dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali,
atteso che costui, oltre a fare uso di alcool e droghe, con la sua indole
violenta e aggressiva si era reso responsabile di reiterati episodi di
abusi e maltrattamenti in suo danno, anche in presenza dei figli
minori.
Il resistente, dal canto suo, ha contestato la fondatezza della domanda
avversaria, asserendo che, in realtà, la fine del matrimonio doveva
essere imputata alla moglie, la quale aveva abbandonato la casa
coniugale insieme ai figli minori e lo aveva ingiustamente accusato di
condotte violente, senza alcun motivo valido. Lamentava, poi, che la
moglie gli aveva sottaciuto di essere stata precedentemente
coniugata e di essersi esibita in atteggiamenti provocanti ed intimo
sexy su siti internet.
Orbene, così succintamente compendiate le deduzioni svolte dalle
parti, è agevole rilevare, all'esito dell'istruttoria svolta, che i fatti
dedotti dalla ricorrente, a sostegno della domanda di addebito della
separazione, non hanno trovato adeguato riscontro.
Le accuse della ### hanno dato luogo ad un procedimento penale a
carico del ### avente R.G.N.R. n. 1269/2022, nell'ambito del quale
il ### per le indagini preliminari ha applicato all'odierno resistente,
in data 28.###, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla
persona offesa, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza per il delitto di cui all' art. 572, comma secondo, c.p..
Sennonché, il procedimento penale innanzi al Tribunale Collegiale di
### (n. 1269/2022 R.G.N.R.) risulta ancora pendente e dalla
menzionata ordinanza cautelare emerge che gli elementi di
conoscenza a fondamento dell'accusa sono costituiti esclusivamente
dalle dichiarazioni della parte offesa, dalle dichiarazioni dell'ass. soc.
### e dalle dichiarazioni di tale ### Nondimeno, già dalla lettura
della menzionata ordinanza cautelare, emerge che le dichiarazioni
dell'ass. soc. ### che non sono state, comunque, acquisite al
presente procedimento, possono essere di ridottissima utilità, in
quanto la ### non ha mai assistito agli episodi di violenza narrati,
ma si è limitata a riferire le confidenze ricevute dalla ### Infatti, le
testimonianze “de relato ex parte”, di per sé non hanno alcun valore
probatorio, nemmeno indiziario, mentre possono concorrere a
determinare il convincimento del giudice solamente ove valutate in
relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze
probatorie che ne suffraghino il contenuto (Cass. 11844/2006;
2815/2006; Cass. 19.03.2009 n. 6697). Quanto, poi, alle dichiarazioni
di ### va osservato che quest'ultima è stata sentita nel presente
procedimento come testimone all'udienza dell'08.03.2024 e la stessa
ha riferito di non potere dire se la fine del rapporto coniugale fosse da
imputare esclusivamente al comportamento violento e contrario ai
doveri nascenti dal matrimonio del ### ma ha ricordato che un giorno
la ### si era rivolta piangendo a lei, che era “assistente” socio
sanitaria del figlio ### dicendo che aveva bisogno di aiuto, in quanto
voleva andare via, a causa delle numerose aggressioni subite da parte
del marito, ed in tale occasione la stessa aveva un labbro gonfio.
Invero, è agevole osservare che anche le conoscenze della teste ###
discendono da quanto a lei riferito dalla ### ma in tal caso
l'attendibilità delle accuse della moglie nei confronti del marito
sembrano corroborate dal fatto che la stessa presentava un labbro
gonfio.
Ritiene, nondimeno, il collegio che questo elemento di conoscenza non
sia sufficiente per ritenere compiutamente accertata la sussistenza di
condotte violente da parte del ### nei confronti della ### In primo
luogo, va osservato che sul punto la deposizione della ### nel
presente procedimento è sensibilmente diversa da quella resa
all'udienza del 21.09.2022, nel corso del dibattimento penale (i cui
verbali sono stati prodotti dal resistente in allegato alla comparsa di
costituzione). Infatti, davanti al giudice penale, la teste ### ha
affermato di non avere mai visto la ### con il labbro gonfio, né
nell'occasione sopra menzionata, né in altre occasioni, ma ha
ricordato che quest'ultima, nell'affermare di avere subito condotte
violente da parte del marito, le aveva mostrato una fotografia nella
quale si vedeva che aveva il labbro gonfio. La ricostruzione dei fatti
resa dalla teste al dibattimento penale appare, invero, molto più
attendibile di quella resa nel corso del presente giudizio, non solo
perché molto più articolata, ma anche perché in essa si fa riferimento
ad elementi di dettaglio che non sono presenti nelle sintetiche
dichiarazioni rese nel presente procedimento. In particolare, la teste
ha affermato non solo di avere visto la suddetta fotografia, ma anche
che le aveva mandato la fotografia tramite ### dicendole “di tenerla
e di conservarla”.
Ciò posto, la deposizione della teste ### non consente neppure di
affermare che il gonfiore al labbro della ### fosse ascrivibile alla
condotta del marito, avendo il ### affermato che le fotografie
indicate dalla teste, che documentavano degli ematomi sulla persona
della ### erano verosimilmente riconducibili ad un sinistro stradale
che i coniugi avevano avuto poco tempo prima, come risultava dalle
fotografie da lui prodotte, relative ai danni subiti dall'autovettura, né
vi sono altri elementi che possano dare riscontro alle accuse della
### che, peraltro, fanno riferimento a condotte ripetute nel tempo,
mentre la teste ### che era il medico della ### sentita all'udienza
del 09.02.2024, ha dichiarato che quest'ultima non le aveva mai
riferito di aggressioni fisiche da parte del marito, né si era mai
sottoposta alle sue cure, dicendo “per esempio di essere caduta o di
avere inciampato”.
E' ben vero che, secondo il costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali,
inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi
dei doveri nascenti dal matrimonio da potere fondare, di per sé sole,
non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause
determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, senza
necessità di procedere alla comparazione (ai fini dell'adozione delle
relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia vittima
delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema
gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass
civ. n. 5171 del 27.02.2024; Cass. ord., 19 febbraio 2018, n. 3925;
Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017, 7388; Cass. civ., sez. VI
- 1, 14 gennaio 2016, n. 433; Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n.
817; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, 7321).
Nondimeno, questa consapevolezza, rafforzatasi in seguito alla firma
e ratifica (legge n. 77/2013) della ### di ### sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica del 11 maggio 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi
vincolante per tutti gli ### membri, non implica che nella valutazione
dei fatti di violenza domestica si possa ricorrere a scorciatoie
probatorie.
La ricorrente ha, poi, evidenziato che il marito faceva uso di alcol e
droga e non aveva mai accettato che il figlio più grande fosse affetto
dalla sindrome di ### Anche tali circostanze, che dovrebbero
corroborare l'affidabilità delle accuse della ### con riferimento alla
condotta violenta del marito, non hanno, però, trovato adeguato
riscontro probatorio.
Infatti, come si legge nella nota del DSM di ### datata 07.11.2022,
i controlli delle urine e gli esami ematochimici effettuati con regolarità
sulla persona del ### a decorrere dal 10.06.2022, non hanno mai
consentito di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti. Viceversa,
all'inizio del percorso sono stati rilevati degli indicatori di abuso di
sostanze alcoliche, ma non vi sono elementi per potere affermare che
l'assunzione di sostanze alcoliche abbia avuto concreti effetti sulla
condotta del ### non consentendogli di controllare gli impulsi violenti
o determinando in lui uno stato di “ubriachezza”, che non è stato,
peraltro, mai rilevato dai testi escussi. Del tutto priva di riscontro
probatorio è, poi, la circostanza secondo cui il ### non avrebbe
accettato la patologia da cui era affetto il figlio ### e, al contrario, la
teste ### ha riferito, nel corso della sua deposizione dibattimentale
penale, che il ### era molto attento ai bambini, mentre gli altri testi
escussi nel presente procedimento hanno descritto un rapporto tra
padre e figlio connotato da affetto e cura. Infine, va osservato che la
circostanza che il ### abbia ammesso di avere provato gelosia nei
confronti della moglie non è certamente sufficiente per ritenere che
tale gelosia abbia condotto il ### a tenere condotte violente nei
confronti della moglie, che sono state sempre da lui recisamente
negate.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di addebito
della separazione a carico del marito, avanzata alla ### va rigettata.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ### sostanzialmente
basata sull'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, va
osservato che l'abbandono della casa familiare costituisce violazione
di uno dei fondamentali doveri coniugali, quello della coabitazione,
sanzionato ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto
all'assistenza morale e materiale, e costituisce normalmente di per sé
causa di addebito in quanto, in simili casi, la prova del nesso causale
tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza può essere tratta da elementi di tipo logico o presuntivo
(Cass. 23284/2019; 14591/2019; 3923/2018). La giurisprudenza di
legittimità ha, nondimeno, sottolineato che l'abbandono della casa
coniugale non può assumere rilievo ai fini della pronuncia di addebito
della separazione quando risulti che esso sia stato determinato dal
comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in
cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già
manifestata (Cass. civ., sez. I, 10.06.2005, n. 12373; Cass.
11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 10648).
Orbene, nel caso in esame lo stesso ### nelle dichiarazioni rese
davanti al Tribunale per i minorenni di ### ha riferito circostanze che
fanno comprendere come, al momento dell'allontanamento della
moglie dalla casa coniugale, il rapporto fosse in profonda crisi. Infatti,
il ### ha affermato che da circa due mesi vi erano tra lui e la moglie
continue liti, in quanto egli aveva trovato un hard disk con delle
fotografie nelle quali la moglie appariva in abiti succinti e pose
provocanti ed altre foto dalle quali emergeva che la stessa aveva
contratto un precedente matrimonio. La circostanza relativa al
ritrovamento di tale hard disk risulta, peraltro, corroborata dal fatto
che le fotografie menzionate dal ### sono state da lui prodotte e non
sono state mai contestate dalla ### In ogni caso, ciò che occorre in
questa sede sottolineare è che il ### pur avendo affermato che tale
vicenda aveva determinato in lui una profonda delusione ma che non
era sua intenzione separarsi, ha dovuto ammettere che tale vicenda
aveva ulteriormente compromesso la serenità tra i coniugi, che già
era stata messa a dura prova a causa delle ristrettezze economiche in
cui versava la famiglia e che, come da lui affermato anche in sede di
interrogatorio formale nel presente giudizio, avevano determinato dei
litigi pure per il fatto che la moglie voleva condurre i figli in ### per
farli conoscere ai nonni, mentre egli non aveva potuto assecondare
tale desiderio per problemi economici. In tale situazione relazionale
non è possibile, allora, concludere che l'allontanamento dalla casa
coniugale abbia causato la fine dell'unione coniugale, essendo assai
più verosimile ritenere che sia stato una conseguenza della crisi in cui
da tempo versava il rapporto tra i coniugi e che si era aggravata a
seguito delle liti conseguenti alla scoperta da parte del marito dell'hard
disk contenente le fotografie della moglie.
Nessun rilievo eziologico può, infine, essere attribuito alla circostanza
che la ### avrebbe ingiustamente accusato il ### di avere tenuto
condotte violente nei suoi confronti, poiché è evidente che tali accuse
si collocano in un momento in cui il rapporto coniugale si era già
definitivamente disgregato.
Alla luce delle suddette argomentazioni, anche la domanda di addebito
della separazione a carico della moglie, avanzata da ### va
disattesa.
Occorre, quindi, esaminare le domande di decadenza dalla
responsabilità genitoriale avanzate dalle reciprocamente dalle parti ed
aventi carattere pregiudiziale rispetto alla questione sull'affidamento
dei figli minori.
Va innanzitutto dichiarata la competenza a decidere sul punto da parte
di questo Tribunale in quanto investito del procedimento di
separazione personale dei coniugi (trattasi di provvedimento di
competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. così
come riformato dalla L. 10.12.2012 n. 219).
Invero, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“l'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art.
3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai
giudici instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel
senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la
competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma,
quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art.
316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa
attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o
ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e
richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi
un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice
del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia
ancora in corso il giudizio di primo grado” (cfr. Cass. ord.
17931/2016; ordd. 1349/2015 e 432/2016).
Ciò premesso il Tribunale, ai sensi dell'art. 330 c.c. “può pronunciare
la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola
o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio del figlio…”. La norma citata sanziona le ipotesi in
cui i genitori non esercitano la responsabilità sui figli in modo
conforme alle intenzioni del legislatore e, in particolare, al principio di
realizzazione degli interessi dei figli, sicché la decadenza non è che la
logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che la legge
conferisce ai genitori.
Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché
mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai
genitori, è riconosciuto anche dalla ### ove viene sottolineato che ai
diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr.
art. 30: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità"). Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio
costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono, pertanto,
al ### - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia
pregiudizievole per la crescita serena del minore - il potere di
intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in
sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere uno o
entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri - doveri nei quali si
compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa
arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio
in questione ha funzione “preventiva” e non repressiva, sicché il
pregiudizio da prendere in considerazione non è quello già verificatosi
in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che
potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. Non
occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo
bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire
elevato e verosimile il rischio di un danno grave.
Perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale
è necessario, allora, che la condotta del genitore abbia cagionato il
pericolo di un grave pregiudizio al minore, ma poiché tale
provvedimento costituisce una misura estrema che recide
ineluttabilmente ogni rapporto giuridico tra genitore e figlio, è
necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del
superiore interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite
nella esigenza di evitare un danno allo sviluppo fisico-cognitivo del
figlio (Cass. civ. 24.03.2022 n. 9691) e che tale tipo di provvedimento
sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo minore.
La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare al minore di
crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando
al ### il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo
genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il
minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi
dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 08.04.2019 n. 9763).
In ogni caso, lo strumento della decadenza dalla responsabilità
genitoriale non va inteso come sanzione contro il genitore (Cass. civ.
n. 6186/2023), ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli
che dovessero essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a
causa di gravi e puntuali mancanze di uno dei genitori. ### canto,
però, affinché possa essere pronunciata la decadenza, è necessario e
sufficiente che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente
lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da
qualsiasi valutazione di colpevolezza ( civ. 12.07.2022 n. 22006).
Infatti, è lo stesso art. 330 cod. civ. a non richiedere l'accertamento
del coefficiente soggettivo in capo al genitore inadempiente alle
responsabilità genitoriali e, d'altronde, l'art. 332 cod. civ., in materia
di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, sancisce che il
genitore possa essere reintegrato nella responsabilità quando è ormai
scongiurato ogni pericolo di pregiudizio per il figlio, previsione che
evidenzia l'importanza della riparazione in luogo della
stigmatizzazione del comportamento genitoriale.
In ogni caso, va sottolineato che il legislatore non ha individuato a
priori quali siano le situazioni che possono indurre l'autorità giudiziaria
a ritenere sussistente una situazione di grave pregiudizio o comunque
di pregiudizio ed il Tribunale può anche modulare il suo provvedimento
sulla base delle esigenze del singolo minore e/o del concreto giudizio.
Inoltre, l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o» induce a ritenere
che è possibile pronunciare la decadenza quando il grave pregiudizio
è legato anche a una sola delle condotte indicate (violazione dei doveri
o trascuratezza dei doveri o abuso dei poteri legati alla responsabilità
genitoriale) senza la necessità che ricorrano tutte e tre le condotte
per applicare l'art. 330 Ciò premesso, si rileva, nel merito, che l'art.
330 c.c. configura il presupposto per la decadenza dalla responsabilità
genitoriale in termini di violazione dei doveri ad essa inerenti o di
abuso dei relativi poteri con "grave pregiudizio del figlio"; la
decadenza dalla responsabilità sopravviene, pertanto, come reazione
alla inaffidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sul
presupposto di un inadempimento di particolare importanza e implica
una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi
del figlio.
Orbene, valutati complessivamente gli elementi di causa, ritiene il
collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
di ### avanzata dal resistente, vada accolta.
Infatti, in seguito al rigetto (ord. del 26/9/2024 sub -2) dell'istanza
avanzata dalla ### di recarsi nel paese d'origine, insieme ai figli, in
occasione della morte del nonno materno, la stessa si è allontanata
dal domicilio conosciuto, portando con sé i due minori, già segnalati
per evasione dell'obbligo scolastico e non presenti nel contesto socio
ambientale.
A seguito di tale condotta il ### ha disposto la sospensione della
### dalla responsabilità genitoriale nominando ai minori un tutore
dei minori, essendo stato anche il padre sospeso in precedenza dalla
responsabilità genitoriale.
Il sospetto che la ricorrente abbia raggiunto ugualmente il paese
d'origine nonostante il provvedimento di rigetto dell'istanza di
espatrio, nel subprocedimento 2607/2, appare fondato se si
considerano le risultanze dell'attività investigativa svolta dai ###
della ### di ### per cui “dalle indagini esperite e dalle informazioni
assunte fino ad ora non è stato possibile accertare dove si trovi la
donna e i suoi figli minori che sono di fatto irreperibili in questo centro;
è possibile ipotizzare che la stessa abbia fatto rientro presso il suo
paese d'origine portando con sé i figli minori” ; al fine di giungere a
tale conclusione sono stati sentiti a S.I.T., il sig. ### che ha riferito
che la ### via W.A., gli aveva comunicato in data 15 ottobre che
sarebbe partita per un viaggio e poi, con altri messaggi datati 04
novembre u.s., che non sarebbe più ritornata, senza approfondire
ulteriormente le ragioni del suo repentino allontanamento, e il sig.
### che così riferiva in merito: “All'improvviso mi riferì che aveva
lasciato l'abitazione di ### per fare ritorno presso il suo paese
d'origine e ricongiungersi con la madre poiché si sentiva in colpa per
non aver dato l'ultimo saluto al padre ormai morto. …La donna mi
riferì che sarebbe partita i primi di ottobre di quest'anno ma che
sarebbe ritornata a fine mese. Poi nel corso della chiamata mi| confidò
che era andata via per timore dell'ex marito e che era “adirata” con
lo Stato italiano perché nell'ultima udienza si doveva decidere
sull'affidamento ovvero se il padre potesse vedere i figli minori,
udienza che fu rimandata per negligenza dei servizi sociali che non
avevano relazionato sulla sua capacità genitoriale. A fine ottobre mi
telefonò dicendomi che non sarebbe più tornata perché aveva il timore
che sarebbe rimasta vittima di femminicidio poiché l'ex marito aveva
avuto contezza del suo nuovo indirizzo di residenza e piuttosto
avrebbe patito le conseguenze legali del caso. Non disse precisamente
il posto dove si trovava ma mi riferì che nevicava e c'erano meno venti
gradi centigradi, presumo pertanto sia tornata al suo paese d'origine”.
La condotta posta in essere dalla ### appare, invero, gravemente
pregiudizievole per i figli minori, atteso che la stessa ha violato la
disposizione del Tribunale con la quale era stato stabilito il luogo nel
quale i minori avrebbero dovuto vivere, si è sottratta agli interventi
del ### affidatario, ha impedito ai figli di ottemperare all'obbligo
scolastico, non ha consentito di verificare la sussistenza dei
presupposti per consentire ai figli di recuperare il rapporto con la
figura paterna.
Da tutti questi elementi emerge evidente in capo alla ricorrente
l'oggettiva violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale
estrinsecantesi nel non adempiere al provvedimento giurisdizionale,
all'obbligo essenziale di curare l'elevazione fisica e morale della prole
e nel complessivo effetto gravemente pregiudizievole della sua
condotta sull'equilibrato sviluppo dei minori nelle relazioni parentali.
Ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per
la dichiarazione di decadenza della ### dalla responsabilità
genitoriale.
Quanto alla domanda di decadenza avanzata dalla ricorrente nei
confronti del ### ritiene il collegio che, alla luce dell'istruttoria
compiuta e delle relazioni dei ### competenti depositate in atti, non
sussistano i presupposti per l'emissione di un tale provvedimento de
potestate, non avendo trovato sufficiente riscontro, in particolare,
l'accusa della ### secondo cui il ### si sarebbe reso responsabile di
condotte violente nei confronti della ricorrente alla presenza dei figli.
Tuttavia, gli accertamenti compiuti hanno posto in evidenza che il
### padre dei minori ### e ### presenta evidenti limiti nelle
capacità genitoriali, soprattutto in ragione del fatto che lo stesso, nel
corso delle indagini effettuate dal ### di ### (vedi relazione del
06.09.2022), non ha mostrato alcuna consapevolezza in ordine alla
problematicità della situazione familiare, circostanza che rivela una
incapacità di cogliere anche un eventuale disagio dei figli, i quali
sembrano avere tratto beneficio dal ricovero in una struttura protetta
unitamente alla madre. Appare, pertanto, opportuno mantenere
l'affidamento dei due figli minori al ### del Comune di ### anche
se con meri compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza
limitazione di responsabilità genitoriale, pure nella prospettiva di un
eventuale rientro dei minori in ### che richiederà l'intervento dei
### per favorire una graduale e non traumatica ripresa dei rapporti.
In ogni caso va, poi, rilevato che, dovendosi revocare il
provvedimento di sospensione del ### dalla responsabilità
genitoriale, va anche revocato il provvedimento di nomina di tutore,
che presuppone che entrambi i genitori non possano esercitare la
responsabilità parentale.
Non occorre, invece, provvedere sull'affidamento della prole, poiché
l'affidamento attiene all'esercizio della responsabilità genitoriale ma
presuppone che la titolarità della suddetta responsabilità spetti ad
entrambi i genitori, mentre nel caso in esame, essendo stata
dichiarata la decadenza della ### dalla responsabilità genitoriale, è
inevitabile che l'esercizio spetti esclusivamente all'altro genitore.
Quanto al mantenimento dei figli minori ### e ### costituisce
principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla
separazione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire
un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia
ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass.
2000 n.15065; 1993 n. 3363). In ordine alla quantificazione del
contributo, il legislatore ha previsto, all'art. 337 ter c.c., che “salvo
accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il ###
deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i
quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di
permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nondimeno,
nella situazione in esame la collocazione di fatto dei figli minori presso
la madre, in contrasto con il provvedimento di decadenza della ###
dalla responsabilità genitoriale, non può costituire presupposto per
attribuire a quest'ultima il diritto a ricevere dall'altro genitore un
assegno per il mantenimento dei figli che la stessa illegittimamente
trattiene con sé, mentre la circostanza che i figli non vivono presso il
padre non consente neppure di attribuire a quest'ultimo un assegno
per il mantenimento della prole alle cui esigenze il ### attualmente
non provvede.
In merito alle domanda avanzata dalla ### volta al riconoscimento
in suo favore di un assegno di mantenimento, giova premettere che,
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la
separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del
vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in
assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass.
12196/2017), sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli
mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di
reddito tra i coniugi e deve essere quantificato "in relazione alle
circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (cfr. Cass.6712 del
30.3.2005).
Tanto premesso, i presupposti cui è subordinato il riconoscimento del
diritto all'assegno di mantenimento sono: che il coniuge richiedente
non abbia subito l'addebito della separazione, che non disponga di
adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica
deteriore rispetto al coniuge obbligato e che l'altro coniuge abbia la
possibilità economica di provvedere al pagamento.
Nel caso di specie, nondimeno, essendo la ### irreperibile e non
essendo, pertanto, possibile procedere ad un confronto tra le
situazioni patrimoniali delle parti, non vi sono elementi per affermare
che le condizioni economiche della ricorrente siano deteriori rispetto
a quelle del ### specie se si considera che la ricorrente è un soggetto
di giovane età e con pregresse esperienze lavorative. Ritiene,
pertanto, il Tribunale che tale richiesta vada rigettata.
Quanto alla domanda di risarcimento avanzata dal resistente, essa va
dichiarata inammissibile, in quanto non direttamente connessa alla
materia del contendere ("separazione personale") e soggetta al rito
contenzioso ordinario.
Invero, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso
processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza
di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della
richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti
dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito
ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia
di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la possibilità del
simultaneus processus quando vengano proposte nell'ambito di un
giudizio di separazione o di divorzio, soggetto al rito speciale,
domande connesse solo soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli
artt. 103 e 104 c.p.c., ma del tutto autonome e distinte dalla domanda
principale.
Tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca,
appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente
pronunciando nella causa R.G. n. 2607 del 2022, promossa con ricorso
depositato in data ### da ### nei confronti di ### e nella quale
sono intervenuti l'avv. ### quale curatore speciale dei minori ### e
### e l'avv. ### quale tutore dei predetti minori, così provvede: 1)
rigetta le domande di addebito della separazione avanzate da
entrambe le parti; 2) dichiara ### decaduta dalla responsabilità
genitoriale sui figli minori ### nato a ### il ### e ### nata a ###
il ###; 3) revoca la sospensione di ### dalla responsabilità
genitoriale sui predetti figli minori; 4) revoca il provvedimento di
nomina dell'avv. ### D'### quale tutore dei minori e dispone
comunicarsi la presente sentenza al ### per quanto di sua
competenza; 5) affida i minori ### e ### ai ### del Comune di
### con compiti di vigilanza, supporto e assistenza; 6) rigetta le
domande avanzate da entrambe le parti di condanna dell'altro
genitore alla corresponsione di un assegno per il mantenimento della
prole; 7) rigetta la domanda avanzata da ### volta al riconoscimento
di un assegno di mantenimento in suo favore; 8) Dichiara
inammissibile la domanda di risarcimento dei danni avanzata da ###
9) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. 30-05-2025 05:47
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