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Sentenza

RESPONSABILITA’ GENITORIALE – Addebito della separazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre per la condotta violenta della madre verso i figli

(Cp, articoli 572 e 582)
RESPONSABILITA’ GENITORIALE – Addebito della separazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre per la condotta violenta della madre verso i figli (Cp, articoli 572 e 582)

La violenza del coniuge nei confronti dei figli può costituire di per sé sola e, quindi, senza necessità di comparare le rispettive condotte dei coniugi, violazione del dovere di solidarietà fra di loro e legittima la pronuncia di separazione con addebito.

Nel caso in esame, il contegno violento e vessatorio della donna si era riverberato non solo nei confronti della figlia più piccola, la più fragile del gruppo familiare, ma anche di altro figlio che, intervenendo spesso come paciere tra la sorella e la madre, era maggiormente vessato dalle liti furibonde scatenate da quest’ultima.

    Corte d’Appello Brescia, Sez. delle persone, dei minori e della fam., sentenza 11 agosto 2025 n. 814 – Pres e rel. Est. Domanico
La resistente negava di aver mai avuto comportamenti violenti o aggressivi nei confronti dei figli,
ripercorreva la sua storia personale, lamentando la mancata partecipazione alla vita familiare da
parte del marito, e formulava, tra le altre, domanda di addebito, poi rinunciata nel corso del giudizio.
4. All'esito dell'udienza del 9.9.2021 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo
di conciliazione, così disponeva: "1) autorizza P.F. e C.O. a vivere separati; 2) affida la minore P.G.
in via esclusiva al padre, P.F.; 3) pone a carico di C.O. un contributo al mantenimento dei figli di
300,00 Euro mensili da versarsi al marito entro il giorno dieci di ogni mese e rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat; 4) pone a carico di entrambi i genitori, le spese straordinarie
nella misura del 50%.".
Conseguentemente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal
Pubblico Ministero nei confronti della resistente, veniva nominato il curatore speciale della minore
G.P., nella persona dell'avv. L.F.. La causa era rimessa al collegio per la decisione in data 21.11.2023
e poi rimessa in istruttoria, a causa dell'assegnazione del fascicolo ad un nuovo giudice relatore.
Precisate le conclusioni innanzi al nuovo giudice, la causa era rimessa nuovamente in decisione in
data 21.3.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Con sentenza emessa l'11.07.2024 e pubblicata il 12.07.2024 il Tribunale di Mantova così
provvedeva:
"1) pronunzia la separazione personale dei coniugi;
2) accoglie la domanda di addebito della separazione alla resistente;
3) dichiara C.O. decaduta dalla responsabilità genitoriale rispetto alla figlia minore G.P., e per
l'effetto, dà atto che l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della
predetta minore è il padre F.P., presso cui la minore deve essere collocata. Non viene previsto alcun
regime di visita madre-figlia;
4) pone a carico di C.O. l'obbligo di corrispondere a F.P., entro e non oltre il giorno venti di ogni
mese, la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), pari ad Euro100,00 per il figlio L. e ad
Euro150,00 per ciascuna delle altre due figlie), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario
dei figli. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da agosto
2025, secondo gli indici ISTAT;
7) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie
così come in parte motiva;
8) compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
9) condanna C.O. alla refusione della residua metà delle spese di lite, che liquida in Euro3.808,00
oltre 15% spese generali, Iva e cpa come per legge;
12) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia per l'iscrizione della presente
sentenza ex art. 63 D.P.R. n. 396 del 2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n.38 Parte II S. A
anno 1997)."
5.1. Osservava il Tribunale che il ricorrente aveva posto alla base della richiesta di addebito della
separazione alla moglie le condotte violente che quest'ultima aveva perpetrato nei confronti dei figli.
Tali fatti oltre che confortati dalla copiosa documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. docc.10,13,14
,22, files audio doc. 5 e 8), emergevano anche dalla motivazione della sentenza penale di condanna
del Tribunale di Mantova del 7.7.2022, pubblicata il 5.10.2022 (doc. 109 di parte ricorrente), rispetto
ai fatti commessi da C.O. ai danni delle figlie G. e G..
Riteneva il Collegio che i fatti di violenza, così come emersi nel corso del presente giudizio,
risultavano quindi sufficienti per la pronuncia di addebito a carico della moglie, non essendo
necessaria la comparazione con le ulteriori condotte lamentate dalla resistente.
In merito al regime di affido, collocamento e visite, il Tribunale evidenziava preliminarmente la
propria competenza a decidere sulla domanda di decadenza genitoriale della resistente, e nel merito
osservava che oltre ai gravi fatti posti a sostegno della motivazione della sentenza del Tribunale di
Mantova - Sez. Penale - datata 7/7/2022 (doc. n.109 all. alle note di deposito documenti 21/11/2022)
confermata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 6/4/2023 (ved. doc. n.132) e divenuta irrevocabile
il 21/6/2023 (ved. doc. n.133), e quindi alla prova delle condotte maltrattanti e vessatorie poste in
essere da C.O. nei confronti dei figli e in particolare, della minore G., che avevano avuto particolare
risonanza offensiva, vi erano anche i comportamenti successivi, tenuti nel corso del giudizio di
separazione, che dimostravano che la resistente, avendo una scarsa capacità autocritica (cfr. rel del
CPS del 17.11.2022) non era stata in grado di riavvicinarsi adeguatamente alla figlia G. , nonostante
i tentativi posti in essere mediante l'ausilio degli assistenti sociali. Tenuto conto di tali fattori il
Tribunale dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di C.O. nei confronti della figlia
minore G.P., con conseguente collocamento della minore presso il padre unico esercente la
responsabilità genitoriale. Precisava, altresì, che essendo intervenuta la decadenza di uno dei due
genitori non vi erano provvedimenti relativi al regime di affido da assumersi.
Evidenziava, infine, che la minore, ormai di anni 17, aveva manifestato la volontà di non incontrare
la madre, dopo i tentativi di riavvicinamento avvenuti nel corso del giudizio, talché non sussistevano
i presupposti per prevedere un regime di visita madre-figlia.
In relazione ai provvedimenti accessori di carattere economico il Tribunale, tenuto conto delle
rispettive capacità economiche delle parti (il ricorrente percepisce un reddito netto mensile di circa
1800,00 Euro, ha inoltre dedotto di aver estinto il mutuo sulla casa coniugale ma di essere gravato
da alcuni finanziamenti, mentre la resistente percepisce un reddito netto mensile pari a circa 1500
Euro, e ha documentato di essere gravata da un canone di locazione pari ad Euro 400,00 mensili) e
del fatto che il figlio L., pur non avendo raggiunto la piena indipendenza economica era comunque
entrato nel mondo del lavoro, riteneva di porre a carico della resistente un contributo al
mantenimento dei figli pari ad Euro 400,00 mensili ( Euro100,00 per il figlio L. ed Euro150,00 per
ciascuna delle altre due figlie), oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Con ricorso in appello depositato in data 30.09.2024 C.O. impugnava la suddetta sentenza
chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.11.2024 la curatrice della
minore G.P. che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8. In data 27.12.2024 depositava memoria di costituzione il sig. F.P., chiedendo anch'egli il rigetto
dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
9. Il 15.01.2025 è pervenuta la relazione di aggiornamento del Servizio di Tutela Minori del Comune
di Mantova che ha confermato il fermo rifiuto, ancora oggi, di G. di vedere la madre. La minore ha
dichiarato che la volontà di non incontrarla risiede nella viva delusione che ancora ha nei confronti
della madre per come sono andati i precedenti incontri e nella sua consapevolezza che la madre
ancora non si renda conto di quali siano stati i suoi errori.
10. In data 17.1.2025 è pervenuto il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. All'udienza del 21.01.2025 sono comparse le parti personalmente. La signora C. ha riferito di
essere in affidamento in prova al servizio sociale e di essere disoccupata e in cerca di lavoro. Ha
riferito di aver rivisto G. il 21 dicembre, per il suo compleanno, e di averla trovata cambiata "rispetto
a quando a 13 anni ero stata costretta a lasciarla". Ha chiesto di poter riallacciare un rapporto con lei
"a piccoli passi" e di volerle chiedere scusa. Ha riferito che le era parsa emozionata e "so che ha voglia
di rivedermi". Ha riferito di essersi sottoposta a un percorso terapeutico presso il CPS. La curatrice
speciale ha riferito che G. non vuole vedere la madre e che questo è un suo diritto; ha quindi insistito
per il rigetto dell'appello.
Il signor P. ha riferito: "per il benessere psicologico di mia figlia, quale mio primario interesse,
contesto quanto dichiarato dalla signora C., in quanto nei tre incontri avuti con G. (e non uno) non
si è mai pentita e non ha mai chiesto scusa alla figlia. Manda ancora alle mie figlie interminabili SMS
in cui non chiede scusa, ma chiede a loro di scusarsi. Fino a poco tempo fa è passata sotto casa nostra
gridando insulti nei miei confronti. Inoltre, non ha mai autorizzato il passaporto per G., la quale non
ha potuto fare un viaggio di studio tutto spesato dalla scuola a L.. La signora C. ha confermato di
non aver dato l'autorizzazione per il passaporto per G. "in quanto non andava bene a scuola" e il
signor P. ha negato che tale ultima circostanza fosse vera.
I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la
causa in decisione.
Motivi della decisione
12. La Corte ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza impugnata debba essere confermata,
con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di
giudizio.
12.1 Con il primo motivo di appello C.O., in merito all'addebito della separazione sottolinea come
sia innanzitutto necessario prima di provvedere a una decisione in tal senso inquadrare nella giusta
prospettiva il quadro disfunzionale del nucleo familiare, che ha certamente determinato un grave
malessere a tutti i protagonisti, ivi compresa e non ultima la madre stessa.
Evidenzia che la sentenza penale non ha svolto una valutazione unitaria dell'intera vicenda
familiare.
Ritiene che l'orientamento giurisprudenziale menzionato dal Tribunale nella sentenza gravata, dove
si afferma la decisività di condotte di violenza fisica al fine di escludere l'obbligo di comparazione
con la condotta del coniuge vittima di tali condotte, esprima un criterio non applicabile nel caso, ove
vi sono state violenze, offese ed umiliazioni reciproche.
Dunque, parte appellante ritiene non corretta la decisone del Tribunale in merito all'addebito della
separazione a suo carico in quanto non avrebbe tenuto conto delle reciproche violenze.
12.2 Con il secondo motivo di gravame, in merito alla decadenza della responsabilità genitoriale,
l'appellante ritiene che su tale specifico aspetto dovesse essere ascoltata la minore, a pena di
invalidità della pronuncia. Osserva, poi, come il percorso di riavvicinamento tentato dai S.S. abbia
visto un solo incontro protetto (in data 29.06.2023), posto che il 15.09.2023 l'appellante era
accompagnata in carcere in esecuzione dell'ordine di carcerazione derivante dalla definitività della
sentenza penale di anni due e mesi due di reclusione, nonostante la ritenuta prevalenza delle
attenuanti a lei concesse.
Non ritiene nemmeno corretta l'affermazione in sentenza secondo cui la figlia si sarebbe espressa in
senso negativo dopo i tentativi di riavvicinamento nel corso del giudizio, essendo l'incontro protetto
avvenuto prima del ricorso per decadenza.
Evidenzia che a causa dell'esperienza della carcerazione, della perdita del lavoro, del ripetersi di
infortuni alla caviglia da porsi in nesso con la condizione fisica molto peggiorata e già gravata da
patologie notevolmente importanti, ella ha senz'altro mutato la propria prospettiva, e ritiene
opportuno, pur consapevole che la maggiore età di G. è ormai vicina, debba riaffermarsi l'affetto,
magari talvolta non meglio espresso, di una madre nei confronti della figlia, del resto ancora giovane
e bisognosa, se non altro, di sapere che la madre per lei ci sarà sempre.
12.3 In merito ai provvedimenti economici, l'appellante espone di essere stata sospesa dalla data del
16.09.2023 e a seguito della condanna penale e dal 23.02.2024 di essere stata licenziata. Dichiara di
essere stata detenuta dal 15.09.2023 e solo dopo circa un mese ha potuto fruire del regime di
affidamento in prova. Riferisce di aver reperito contratti a tempo determinato, ritrovandosi gravata
da canone di locazione e senza certezze patrimoniali alla età di cinquantasei anni, con comprensibili
difficoltà. Ha dichiarato di non essere quindi in grado di versare un contributo al mantenimento,
riuscendo a stento a mantenere sé stessa.
In conseguenza, ha chiesto il venir meno di qualsiasi obbligo in tal senso.
In ogni caso, ritiene che non possa ipotizzarsi la permanenza di un obbligo di mantenimento nei
confronti del figlio L. di anni 24, ritenuto necessari chiarimenti in merito alla sua effettiva posizione
lavorativa.
Anche con riferimento a G., di anni 21, sarà opportuna la verifica della permanenza delle condizioni
per il mantenimento al momento della decisione, posto che il buon andamento scolastico della
ragazza lascia intendere che la stessa potrà portare a termine a breve il corso cui è iscritta.
12.4 Infine, l'appellante propone istanza cautelare per chiedere a Codesta Corte di dare mandato al
Servizio di Tutela Minori del Comune di Mantova affinché verifichi la percorribilità di incontri in
modalità protetta dandovi seguito, evitando così di perdere l'ultima occasione utile al fine di un
recupero della genitorialità.
13. In data 5.11.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. L.F., curatrice della minore G.P., chiedendo il
rigetto dell'appello.
Ha precisato che la causa di separazione è stata radicata avanti il Tribunale di Mantova
precedentemente al ricorso del P.M. avanti il Tribunale per i Minorenni tant'è che lo stesso TM in
forza dell'art. 40 III comma c.p.c. ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere ex art. 330 e
segg. c.c.
Quanto al mancato ascolto da parte del Tribunale della minore G., la curatrice sottolinea che la causa
era precedente all'introduzione della L.C., pertanto, in applicazione all'art. 336 bis c.c. il Giudice di
prime cure, ispirandosi al D.Lgs. n. 149 del 2022 e ai principi consolidati dalla S.C., ha ritenuto
superfluo tale incombente avendo materiale (testimonianze e relazioni dei servizi sociali) più che
sufficiente, a riprova delle gravi condotte tenute dalla signora C. nei confronti della figlia minore,
per giustificare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
Evidenzia che l'appello ripropone gli stessi argomenti ampiamente svolti nel giudizio di primo
grado e che l'appellante fa soprattutto leva sui suoi problemi di salute e sulle sue frustrazioni,
anziché assumere un atteggiamento autocritico.
Rappresenta che G. è serena, consegue ottimi risultati scolastici, ha tanti amici, un padre e due fratelli
affettuosi che compensano ampiamente l'assenza della madre; non vuole essere invischiata, con
ulteriori incontri protetti, in una controversia che la madre alimenta reiterando ingiuste accuse al
padre per cercare di recuperare con i figli un rapporto ormai compromesso dai suoi stessi agiti,
contrari ai doveri genitoriali. Espone che G. è risoluta nel non voler incontrare la madre, sostenendo
che nessuno può costringerla.
14. Parte appellata, in relazione al primo motivo di gravame vertente sull'addebito a suo carico,
rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla C., la Suprema Corte ed i Giudici di merito hanno
avuto modo di statuire che la violenza del coniuge nei confronti dei figli può costituire di per sé sola
e, quindi, senza necessità di comparare le rispettive condotte dei coniugi, violazione del dovere di
solidarietà fra di loro e legittima la pronuncia di separazione con addebito. Infatti, il contegno
violento e vessatorio della ricorrente si è riverberato non solo nei confronti della figlia G., la più
fragile del gruppo familiare, ma anche di G. che, intervenendo spesso come paciere tra la sorella e
la madre, aveva la peggio nelle liti furibonde scatenate da quest'ultima.
Specifica, inoltre, che il Giudice penale ha ritenuto di riqualificare il reato di maltrattamenti di cui
all'art. 572 c.c. nel reato di lesioni di cui all'art. 582 c.c. commesso dalla C. nei confronti del figlio L.
che in data 27/11/2020 era stato da lei colpito con un utensile da cucina provocandogli una ferita
lacero contusa al capo che aveva richiesto l'intervento dei medici del nosocomio mantovano. Rileva
quindi che se è vero che il Tribunale Penale di Mantova ha ritenuto improcedibile il reato per difetto
di querela, è altrettanto vero che il fatto storico costituito dalla condotta perpetrata dalla ricorrente
in danno del figlio, comunque qualificata, è stata commessa e accertata da una sentenza penale
passata in giudicato.
Evidenzia che la motivazione dell'appellante per richiedere la revoca della pronuncia di addebito fa
ricorso solo a parti di documenti, estrapolando altresì dalla sentenza penale affermazioni parziali a
sé maggiormente favorevoli.
14.1 In merito al secondo motivo di appello proposto dalla ricorrente circa la decadenza dalla
responsabilità genitoriale, l'appellato evidenzia, quanto all'ascolto della minore, che la causa è stata
introdotta con ricorso del 29/4/2021, antecedente alla riforma processuale; in ogni caso, il mancato
ascolto con riferimento alla domanda di decadenza non comporta la nullità della sentenza. In ogni
caso il Tribunale aveva ascoltato la minore il 18/4/2023, come provato dal relativo verbale d'udienza
e pertanto l'eccezione è infondata.
Con riguardo poi al fatto che l'appellante lamenti che il provvedimento di decadenza è stato preso
frettolosamente in quanto era stato disposto un solo incontro con la figlia perché la madre era stata
poi condotta in carcere, l'appellato precisa che il programma di incontri stabilito dai S.S. era
funzionale a riallacciare il rapporto affettivo ma era stato reso vano dalla stessa C.. Riporta, in
proposito, il testo della relazione ei S.S. datata 8.11.2023 in cui viene affermato che: "nonostante la
disponibilità della ragazza, il secondo appuntamento non è stato effettuato in quanto, nel lasso di
tempo che è servito a trovare una data per l'incontro, G. ha ricevuto da parte della madre, screenshot
di propri post pubblicati sui social network accompagnati da messaggi svalutanti e critici tanto da
farla ricredere sulla possibilità di vedere nuovamente la madre".
In buona sostanza il resistente evidenzia come non sia stato mostrato da parte della madre nessun
segno di resipiscenza e riflessione critica in merito al comportamento assunto nei confronti della
figlia che, quindi, non ha più voluto vederla.
14.2 In merito alla regolamentazione dei rapporti economici e in relazione all'entità della somma
determinata dal Tribunale a carico della madre per il mantenimento dei tre figli, l'appellato rileva
che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole non si estingue in conseguenza della totale
incapacità economica dell'onerato. Comunque, evidenzia che la ricorrente ha capacità patrimoniali
e lavorative che le consentono di ottemperare a tale obbligo. Potrà reperire nuovi impieghi di lavoro
che le consentiranno di soddisfare le esigenze vitali sue e dei figli, al cui mantenimento ella rimane
obbligata a concorrere.
Rileva che la ricorrente percepirà il trattamento di fine rapporto che ammonta a circa Euro.30.000,00
essendo stata dipendente del Ministero dell'Istruzione per circa ventidue anni.
Infine, espone che la ricorrente, in ragione della successione in morte della madre, è divenuta
proprietaria pro quota di due immobili siti in F. di cui era titolare la madre medesima.
Con riguardo alla sua situazione reddituale, sottolinea invece che dall'ottobre 2023 - con sacrifici e
difficoltà - ha sostenuto spese straordinarie ammontanti a complessivi Euro.7.245,65 (doc. n.151) alle
quali la signora C. non ha in alcuna misura contribuito.
In particolare, rileva che, di detto importo, soltanto negli ultimi quattro mesi in occasione delle
iscrizioni ai corsi di studio delle due figlie e di tutti i pagamenti relativi, ha sborsato un importo
complessivo di Euro. 2.955,80 (doc. n.151).
In relazione poi alla situazione lavorativa e scolastica dei tre figli sottolinea che L. si trova ancora in
una situazione precaria dal punto di vista reddituale, nonostante si stia attivando per reperire un
lavoro. La figlia maggiorenne G., dopo aver conseguito con successo la laurea triennale il 6/11/2024,
frequenta con profitto il primo anno del corso per conseguire la laurea magistrale in lingue e
letterature moderne europee ed americane presso l'Università di Verona, e anche la figlia minore G.
frequenta il quarto anno del Liceo Artistico di Mantova, con ottimi risultati.
14.3 In merito poi all'istanza proposta dall'appellante per ripristinare gli incontri con la figlia G.,
ritiene del tutto insussistenti i presupposti della fondatezza dell'urgenza della domanda in
considerazione della volontà di G. di non rivedere la madre, sicché sarebbe del tutto
controproducente imporre a G. incontri protetti con la madre.
15. Come emerge dalla sentenza penale di condanna, sono stati accertate, tra il 2019 e il 2021,
numerose condotte violente da parte della signora C. contro i figli e il marito (lanci di oggetti,
percosse, schiaffi e agiti violenti di vario tipo tali da provocare lesioni, aggressioni verbali etc). Per
tali condotte l'appellante era stata sottoposta alla misura cautelare dell'allontanamento della casa
familiare, è stata condannata in via definitiva e ha scontato la pena in parte in carcere e in parte in
affidamento in prova al servizio sociale.
Si tratta di condotte definitivamente accertate, tali da comportare sia la pronuncia di addebito che la
pronuncia di decadenza dalle responsabilità genitoriali, essendo la madre venuta meno ai suoi
doveri genitoriali, con grave pregiudizio per i figli.
Sussistevano pertanto i presupposti per la pronuncia di decadenza, presupposti che si ritiene
permangano non avendo dato piena prova l'appellante di un mutamento radicale della natura e
qualità dei rapporti con i figli. La signora C. afferma di aver effettuato un percorso terapeutico, di
cui peraltro non sono noti gli esiti e, in ogni caso, del tutto fallimentare è stato il reiterato tentativo
di un recupero di rapporti con la figlia G. che, delusa dai comportamenti materni, a tutt'oggi poco
adeguati, alla fine ha rifiutato di vederla. La sua età non consente di assumere provvedimenti
impositivi, come già osservato dal Tribunale. Pertanto, le parti potranno effettuare percorsi di
sostegno psicologico o psicoterapeutici nelle sedi opportune al fine di riconsiderare i reciproci
rapporti ed eventualmente intraprendere un percorso di riavvicinamento.
Nella recente relazione i servizi sociali danno atto di avere organizzato degli incontri protetti tra G.
e la madre dal momento che la minore si sentiva pronta di rivedere la madre, aspettandosi delle
scuse dalla stessa. Gli incontri sono stati peraltro fallimentari in quanto la madre era sempre rimasta
sulle sue posizioni, riferendo espressamente alla figlia che non si sentiva di doverle delle scuse
perché quanto accaduto era stato frutto di un "piano" studiato appositamente contro di lei da parte
del padre, con lo scopo di escluderla dalla vita dei figli, affermazione questa che contrasta
decisamente con tutte le emergenze processuali e dalla quale si deduce che nessun percorso
autocritico e di analisi della situazione familiare è stato compiuto dall'appellante.
Gli operatori riferiscono che, per questo motivo, G. aveva voluto interrompere gli incontri ed era
molto decisa nel non voler rivedere la madre.
Gli operatori hanno poi risentito la minore che ha manifestato nuovamente la sua ferma volontà di
non voler vedere la madre e gli operatori le hanno comunque manifestato la loro disponibilità a
riproporsi come intermediari e a organizzare incontri protetti se lo avesse voluto.
G. era stata sentita dal Tribunale in data 18.4.2023, come risulta al relativo verbale, e pertanto
l'eccezione di nullità dell'appellante non è fondata.
Dal relativo verbale risulta quanto segue:
"…È presente la figlia minore P.G.. Il Giudice informa le parti presenti che l'ascolto della minore avrà
ad oggetto i rapporti della medesima con entrambi i genitori, e in particolare con la madre. I
procuratori delle parti escono dall'aula. Il giudice informa preliminarmente la minore che il
Tribunale è chiamato nel presente giudizio a disciplinare i suoi rapporti con i genitori, e che sarà
valutata la sua opinione, ma che ogni decisione verrà comunque assunta nel suo superiore interesse.
Il Giudice procede all'audizione della minore, la quale dichiara: Mi chiamo G.P., sono nata a M. il
(...). Sto frequentano il secondo anno del liceo artistico a Mantova. Mi trovo bene in questo liceo, e
penso che mi piacerà molto grafica, la studierò l'anno prossimo. Ho scelto questo istituto perché in
futuro voglio lavorare nel marketing. Il pomeriggio vado in palestra e mi dedico ai compiti. Vivo a
casa con papà e i miei fratelli G. e G.. Con papà mi trovo bene, ho un buon rapporto. Mi piace quando
facciamo i viaggi insieme. Con la mamma non ci frequentiamo da più di due anni. Ieri l'ho incrociata
per strada, ma non si è avvicinata. È capitato altre volte che ho incrociato la mamma per strada, ed
era ferma e si guardava intorno. Io vorrei vedere la mamma solo per capire cosa ha da dirmi, perché
vorrei delle scuse da lei. F. non ho mai ricevuto da lei queste scuse. F. vorrei avere con lei un incontro
in cui possiamo parlarci, e poi da lì vedere, in base all'andamento di questo incontro, se recuperare
o meno i rapporti con lei. Anche al telefono non ci sentiamo da più di due anni, e al momento, finché
non ci vediamo di presenza, non mi sento di sentirla. Ci sono momenti in cui mi manca la figura di
una madre, però non mi manca lei. Faccio presente che mio padre fa tutto lui. Con la mamma non
facevamo nessuna attività in comune. Invece con mia sorella, ad esempio, ogni tanto vediamo i film
insieme. Un pregio di papà è che lui ha tantissima pazienza, fino allo sfinimento, per me e i miei
fratelli. Un suo difetto è che forse un po’ troppo silenzioso, come me. Della mamma non so trovare
pregi, mentre un suo difetto è che ogni giorno dovevo camminare su un filo, perché qualunque cosa
poteva farla impazzire. Faccio presente che qualche mese fa la mamma si è avvicinata a me, mentre
ero con un ragazzino. Lei la prima volta è passata in bici, e successivamente è ripassata con la
macchina, si è fermata e ha provato a scattarmi delle foto. Io mi sono avvicinata a lei dicendole
"Davvero?" e lei a quel punto dalla macchina mi ha risposto "Chi sei? Non ti conosco". Sono rimasta
male sia per questo gesto sia per le parole. Sono rimasta male anche delle parole che la mamma ha
detto nei miei confronti sia quando vivevamo insieme, che successivamente, ad esempio nel
procedimento penale. Lei ha spesso usato parole con cui ha cercato di farmi passare per una poco di
buono per il modo in cui mi vestivo, e questo suo atteggiamento mi ha fatto stare male." Si dà atto
di avere dato integrale lettura delle superiori dichiarazioni alla minore, che ne ha interamente
confermato il contenuto. Si dà atto che la minore ha assunto un atteggiamento disponibile e pacato
durante l'ascolto, ed ha esposto i fatti in modo chiaro e lineare".
Si è già detto come, successivamente, vi sia stato un intervento dei servizi sociale per organizzare
incontri protetti, occasione che, purtroppo, l'appellante non ha saputo cogliere. Da qui il recente
rifiuto della minore di incontrare la madre.
In relazione alle richieste di carattere economico, si osserva che, in mancanza di mantenimento
diretto, la somma che l'appellante deve versare per i figli si attesta sulle soglie minime; l'appellante
è abile al lavoro (tanto è vero che ha dichiarato di aver reperito altri lavori, sia pure precari) e
pertanto anche questo capo della sentenza non è censurabile e applica correttamente i principi in
materia.
La Corte ritiene pertanto che l'appello vada senza dubbio respinto, con conferma della sentenza
impugnata.
Ne consegue la condanna dell'appellante, soccombente, alla rifusione delle spese del presente grado
di giudizio alla controparte, liquidate come da dispositivo secondo il parametro valore
indeterminabile, complessità bassa, parametro medio in complessivi Euro 6.946,00, di cui Euro
2058,00 per la fase di studio, Euro 1418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3470,00 per la fase
decisionale, oltre spese forfettarie e oneri.
Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte
appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter
D.P.R. n. 115 del 2002, qualora dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da C.O. avverso la sentenza n. …/2024 emessa in data 11/7/2024 dal
Tribunale di Mantova, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna C.O. a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento che liquida in Euro
6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA.
- dà atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi
dell'art. 13 comma 1 quarter D.P.R. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto.
Conclusione
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 11 agosto 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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