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Sentenza

PREVIDENZA - Diritto alla corresponsione dell’assegno sociale (Legge 335/1995, articolo 3)
PREVIDENZA - Diritto alla corresponsione dell’assegno sociale (Legge 335/1995, articolo 3)

Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.

Nel caso in esame, la domanda era stata rigettata perché nell’accordo di separazione con il coniuge il ricorrente aveva rinunziato volontariamente all’assegno di mantenimento sicché, con tale rinunzia, avrebbe auto-dichiarato di non essere nello “stato di bisogno” per richiedere l’assegno sociale.

Il Tribunale ha accolto la domanda ricorrendo i presupposti per il riconoscimento del beneficio, legato, per legge, solo ad una precisa condizione reddituale, senza ulteriore specificazione. Si è dato così continuità alla giurisprudenza di legittimità che negli ultimi anni ha stabilito che non ha rilievo ostativo l’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Infatti, interpretando in tal modo l’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, si finirebbe con l’introdurre a carico dell’assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto.

    Tribunale Catanzaro, Sez. lavoro civile, sentenza 24 aprile 2025 n. 508 – Giudice Pirruccio
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. …/2024 promossa
DA
P1 (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'Avv. …
- RICORRENTE -
CONTRO
C1 (C rappresentato e difeso dagli Avv.ti …
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995).
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/09/2024, P2 ha chiesto che il Tribunale voglia accertare il diritto
all'erogazione dell'assegno sociale in proprio favore a far data dal 25/03/2024, di presentazione della
domanda amministrativa n. (...), con pagamento dei ratei arretrati della prestazione.
La domanda era stata rigettata perché nell'accordo di separazione con il coniuge (del 26/02/2024) egli
aveva rinunziato volontariamente all'assegno di mantenimento sicché, con tale rinunzia, avrebbe
auto-dichiarato di non essere nello "stato di bisogno" (requisito essenziale) per richiedere l'assegno
sociale (così si legge nella delibera del Comitato provinciale dell'C1 del 04/07/2024 - doc. n. 3 allegato
al ricorso).
2. Si è costituito l'C1 che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: "rigettare la domanda in
quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata
per tutte le ragioni in epigrafe.
In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, disporre
che il pagamento dell (...) decorra dal mese successivo alla presentazione della domanda
amministrativa, così come eventuali interessi abbiano decorrenza non anteriore al 120 giorno
successivo alla presentazione della domanda.
Escludere, in ogni caso, il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria".
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. In ordine alla prova di assenza di redditi in capo al ricorrente si deve rilevare che, trattandosi di
un fatto negativo, esso non deve essere oggetto di prova (negativa non sunt probanda), potendo, per
converso, I C2 (che ha accesso alle banche dati fiscali al fine di verificare la sussistenza del requisito
reddituale) agevolmente dimostrare i redditi effettivamente percepiti dal richiedente la prestazione
assistenziale, se eventualmente difformi da quelli autocertificati dal richiedente.
Peraltro, il requisito reddituale (autocertificato dal ricorrente) non è stato posto in dubbio nella fase
amministrativa, essendo il rigetto della domanda stato fondato unicamente sulle ragioni sopra
esposte.
5. Ciò posto, la Suprema Corte ha recentemente ribadito i presupposti per la concessione
dell'assegno sociale nell'ordinanza n. 21753/2023 che ha confermato la decisione della Corte
d'Appello la quale aveva ritenuto che a seguito della cessazione, per rinuncia, della erogazione
dell'assegno di mantenimento, in sede di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dal
coniuge, ritualmente omologata dal Giudice, ricorressero i presupposti per il riconoscimento del
beneficio, legato, per legge, solo ad una precisa condizione reddituale, senza ulteriore specificazione.
La massima che si è tratta dall'ordinanza citata è la seguente: "Il diritto alla corresponsione
dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto
ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato,
atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella
sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando
artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza".
5.1. In altra precedente pronuncia, la Suprema Corte, in un caso relativo ad un coniuge che non aveva
richiesto alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione, ha rilevato che la
Corte d'Appello (che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda volta a
conseguire l'assegno sociale ritenendo, erroneamente, che "tale fatto doveva essere interpretato come
riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di
insussistenza delle condizioni di cui" all'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995) "invece di dare
rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso
la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto
di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge
prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo
per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro
Paese", aggiungendo poi che "i giudici di merito si sono spinti oltre, attribuendo rilievo ad una
condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di
mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite
indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima
condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre
la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha
istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto" (Cass.
ord. n. 14513/2020 che richiama Cass. n. 6570/2010 relativa al caso di un coniuge che, pur avendo
diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione legale, non
lo aveva poi effettivamente percepito).
5.2. Anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che il "bisogno effettivo del titolare" deve
essere "desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al
limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza
economica o redditi potenziali" (Cass. ord. n. 22833/2024 che ha cassato la sentenza della Corte
d'Appello che, confermando la decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda di una signora,
volta ad ottenere l'assegno sociale, per avere questa rinunciato all'assegno di mantenimento, in sede
di separazione consensuale, e dopo solo un mese presentato all C1 la domanda per il riconoscimento
della provvidenza).
6. Alla luce di quanto appena esposto, non è quindi corretto l'assunto sostenuto dall C1 in ordine
alla natura "sussidiaria" dell'assegno sociale ("spettando solo in mancanza di altre concrete e possibili
fonti di reddito"), non trovando riscontro alcuno nella legge l'affermazione secondo cui "il cittadino
che si trovi in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il
sostegno del coniuge in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate
dal vincolo coniugale" (così alle pag. 8-9 della memoria di costituzione), ponendosi anzi tale
affermazione in chiaro contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità, così come la
giurisprudenza di merito invocata nella memoria difensiva (tra cui Corte App. Genova sent. n.
13/2018) richiamata a supporto di tale tesi (tutte le pronunce delle Corti d'Appello orientate in questo
senso sono state, infatti, regolarmente cassate dal Giudice di legittimità: oltre alla già citata ord. n.
22833/2024, si vedano anche le ordinanze n. 22755, 22757 e 22799 del 2024, concernenti tutte casi di
rinuncia all'assegno di mantenimento, in sede di separazione consensuale, da parte del coniuge che,
subito dopo, aveva presentato all'C1 la domanda per il riconoscimento della provvidenza).
7. La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 21753/2023 cit., ha, più specificamente, affermato:
- che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione
dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede
redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia
"fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000"), e che, all'uopo, "il
reddito è costituito dall'ammontare dei redditi ... conseguibili nell'anno solare di riferimento":
l'assegno, infatti, "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata
dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti";
- che, nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte ha affermato che, essendo il conguaglio
strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da
ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al
patrimonio dell'assistito (così, già Cass. n. 6570 del 2010 cit.);
- che, partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante
sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al
mantenimento; nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. n. 6570 cit., infatti, Cass.
n. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa
assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del
proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in
esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun
modo previsto (si veda anche Cass. n. 24954 del 2021);
- che né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna
indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere
anche incolpevole (Cass. n. 24954 del 2021 cit.); al contrario, la condizione legittimante per l'accesso
alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività;
- che la previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito
dall'ammontare dei redditi ... conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti
interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l'assegno "è
erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato ... sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che
all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in
relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la
corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito";
- che per la Corte "tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale
delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a
favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui
manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi" (così, in motivazione,
Cass. n. 24954/2021 cit.);
- che resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando
artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza; tuttavia, in
difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno
sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di
mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito; ciò "per
ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dai legislatore nel
formularne la disciplina" (Cass. n. 24954/2021 cit., in motivazione).
8. Orbene, nel caso di specie, non sono ravvisabili condotte fraudolente da parte del ricorrente, atteso
che la precedente domanda di pensione di vecchiaia (FPLD) dallo stesso avanzata, ma poi respinta
dall'C1 per insufficienza dei contributi, risaliva all'ottobre del 2022 (doc. n. 8 allegato alla memoria
di costituzione dell C1 ), mentre la domanda di assegno sociale è stata presentata nel marzo 2024 (a
distanza di circa un anno mezzo), pur avendo il ricorrente già compiuto il 67 anno di età nel mese
di ottobre del 2022 (essendo nato l'11/10/1955).
Né ha alcun valore indiziario la circostanza che il ricorrente abbia mutato la propria residenza dalla
via (...) n. 60 di (...) (ove conviveva unitamente alla moglie) alla via (...) del medesimo Comune "solo"
in data 18/03/2024, essendo evidente che tale mutamento non poteva che avvenire, appunto, solo
successivamente all'accordo di separazione dei coniugi che risulta intervenuto in data 26/02/2024.
L C1 , per altro verso, non ha dedotto (e men che meno provato) che il cambio di residenza sia stato
fittizio e che il ricorrente abbia continuato a convivere con il proprio coniuge nell'abitazione di via
(...) anche dopo la separazione.
9. Gli importi dei ratei arretrati saranno maggiorati dei soli interessi legali o, se maggiore, della sola
rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo stabilito dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724
del 1994 anche in relazione ai crediti di natura pensionistica ed assistenziale, con decorrenza dal 121
giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con pagamento
in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato il ricorrente ammesso al
patrocinio a spese dello Stato (come condivisibilmente statuito da Cass. ord. n. 5819/2018, secondo
cui "qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia
civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di
condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione
dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di
autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle
spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la
parte e il difensore").
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente P2 alla percezione dell'assegno
sociale;
B) condanna l C1 al pagamento/erogazione dell'assegno sociale in favore del ricorrente P2 a
decorrere dal 1/04/2024 (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda amministrativa avvenuta in data 25/03/2024);
C) condanna l C1 al pagamento, sui singoli ratei arretrati dell'assegno sociale, degli interessi legali
o, se maggiore, della rivalutazione monetaria, con decorrenza, in ogni caso, dal 121 giorno successivo
alla data di presentazione della domanda e fino al soddisfo effettivo;
D) condanna l C1 al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato (ai sensi dell'art. 133 del D.P.R.
n. 115 del 2002) che si liquidano nella somma di Euro 3.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre
eventuali accessori (se dovuti per legge) ed eventuali spese prenotate a debito.
Conclusione
Così deciso in Catanzaro, il 24 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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