Padre violento, sospensione della responsabilità genitoriale e divieto di avvicinamento (Cc articoli 330, 333, 336; Cpc articoli 473-bis.15 e 473-bis.69 ss.)
La richiesta del PM di intimazione di cessazione delle condotte pregiudizievoli e allontanamento dalla casa familiare non è sufficiente, ad elidere la situazione di timore e apprensione non essendovi garanzie che il padre si attenga alle prescrizioni. Preferibile disporre la temporanea collocazione di madre e figlia in un alloggio del circuito antiviolenza, la cui ubicazione deve essere secretata, e il divieto di avvicinamento del padre alle medesime e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati.
Al contempo, e ai sensi dell’articolo 473-bis.15 c.p.c., si impone in via provvisoria anche l’affido della minore al Servizio sociale territorialmente competente avendo la madre dimostrato le sue fragilità, non assumendo alcuna iniziativa a protezione della figlia e permettendo il protrarsi delle violenze paterne. L’affido al Servizio sociale comporta la necessità di nominare alla minore un curatore speciale.
Tribunale per i Minorenni di Genova, civile, decreto 28 gennaio 2025
31-01-2025 19:55
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