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Sentenza

Nullità degli accordi prematrimoniali fra coniugi (Cc articolo 160)
Nullità degli accordi prematrimoniali fra coniugi (Cc articolo 160)
Trattasi di principio applicabile anche con riferimento ad accordi intercorsi tra le parti già anteriormente alla loro separazione, come nel caso di specie, attraverso una permuta, stante l’indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali implicati dalla procedura di separazione o divorzio, che dunque non sono anzitempo determinabili.

Inoltre, sebbene tali principi siano dirimenti, non è valida una permuta che riconosca la titolarità del diritto di proprietà piena in capo alla moglie per vedersi riconoscere la costituzione del diritto di abitazione, posto che fra i due diritti dovrebbe esistere un rapporto successivo e non contemporaneo. Sarebbe, infatti, illogico riconoscere la sussistenza di un diritto (proprietà piena) come condizione per costituirne un altro (diritto di abitazione) la cui cessione, a sua volta e al tempo stesso, sia condizione per la consolidazione del primo.

    Corte d’Appello L’Aquila, civile, sentenza 14 marzo 2025 n. 338 – Pres. Orlandi, Cons. rel. est. Ciofani
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi - Presidente;
- Dott. Carla Ciofani - Consigliera rel. est.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 489/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di
P.C. sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 5.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. (60+20), con decorrenza dal giorno 8.11.2024, scaduti il giorno 27.01.2025, vertente,
TRA
P1 , rappresentato e difeso dall'avv. …del Foro di…, con domicilio eletto in L'Aquila, presso e nello
studio dell'avv…., del Foro di…, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
C1 rappresentata e difesa dall'avv…., del Foro di Roma, ivi elettivamente domiciliata presso e nello
studio del predetto difensore, alla Via…, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di
nuovo difensore depositata il 10.10.2023.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il
31.01.2022 - Altri contratti atipici.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 318/2020 - promosso da C1
contro P1 (onde sentir accertare e dichiarare la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto
pubblico a rogito notaio X1 di L. in data (...), rep (...), race. (...), ripassato tra le parti, in rapporto di
coniugio tra loro, e per l'effetto dichiarare che il P1 non era proprietario dell'intero diritto di
abitazione sui fabbricati siti in L., Via n. 12) giudizio nell'ambito del quale si era costituito in giudizio
il convenuto, contestando le avverse pretese e spiegando domanda riconvenzionale (con richiesta di
condanna dell'attrice all'Immediato rilascio delle porzioni immobiliari da essa occupate, in
subordine con richiesta di accertamento del diritto di usufrutto spettante al P1 sulla quota pari ad
un mezzo su tutti gli immobili)- il Tribunale di Lanciano così statuiva: accerta e dichiara la nullità
dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio Dott. X1 di L., Rep. (...), Racc. (...)
con l'effetto di ritenere i diritti di cui all'atto di cessione del (...) rep. (...) - condanna parte convenuta
al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.254,00 per compensi oltre rimborso forfettario
al 15%, IVA, CA secondo legge".
1.1. A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto: - che aveva contratto matrimonio con la
controparte in data 27.10.1991 in regime della separazione dei beni; - di aver regolato i reciproci
rapporti economico-patrimoniali con atto di permuta del (...), per Notar X1 rep. (...), racc. (...), con il
quale il marito le aveva ceduto e trasferito la quota di usufrutto vitalizio di 14 sulle unità immobiliari
in L. alla Via (...) n. 12, riservandosi il corrispondente diritto di abitazione, mentre lei aveva a sua
volta ceduto al marito la quota pari ad ½ del diritto di abitazione vitalizio sul medesimo bene; - che
a seguito di detto atto di permuta essa attrice era divenuta piena ed intera proprietaria di fabbricati
oggetto di causa essendo già ella titolare della quota di proprietà pari ad 1/2 e della quota di nuda
proprietà pari ad 1/2, mentre il P1 era divenuto titolare dell'intero diritto di abitazione vitalizio sui
fabbricati in oggetto (ciò considerato che: inizialmente quest'ultimo aveva acquistato la quota di
proprietà per 1/3 su tale immobile, con decreto del Tribunale di Lanciano del 13.08.1998, cron. n. (...),
rep. (...); che, in seguito, entrambi i coniugi P1 e C1 ne avevano acquistato rispettivamente le quote
di proprietà di 1/6 e 1/2, con atto per Notar X2 in data (...), rep (...), costituendoli in fondo
patrimoniale con previsione di libera alienabilità con il consenso di entrambi; che, poi, essa attrice
ne aveva acquistato la nuda proprietà pari a 14 dal P1 , con riserva da parte di quest'ultimo del
corrispondente diritto di usufrutto vitalizio, con atto per Notar X2 in data (...), rep. (...)); che in data
11 .03.2019 aveva esperito il giudizio di separazione giudiziale; - che l'anzidetta permuta notarile era
nulla sia per carenza della titolarità al convenuto, quale titolare a monte del diritto di usufrutto, di
disporre del diritto di abitazione (trattandosi di due autonomi diritti reali di godimento tipici,
potendo il solo proprietario disporre di quello da ultimo citato, non potendo l'usufruttuario scindere
dal suo usufrutto il diritto di abitazione, che non gli appartiene in quanto in esso non ricompreso e
non può pertanto riservarselo); - che era inoltre nulla in quanto il P1 non aveva ceduto alcunché alla
C1 sicché l'atto qualificato come "permuta" era in realtà privo di causa.
Inoltre in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. aveva rappresentato che nel giudizio
di separazione (ove l'attrice aveva invocato, tra l'altro, l'esecuzione delle scritture private stipulate
dai coniugi in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali della separazione) era stata
dichiarata nulla la scrittura privata del 12 ottobre del 2015, in quanto posta in essere in violazione
dell'art. 160 c.c., il che non poteva che esplicare i suoi effetti (nullità derivata) anche sull'atto di
permuta in questione, quale contratto esecutivo della sopra citata scrittura privata.
Aveva spiegato che il contenuto dell'atto pubblico di permuta del dicembre 2015 era stato convenuto
proprio in una scrittura del 12.10.2015 con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale
(poi abbandonata), avevano convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli assetti
patrimoniali,
1.2. Il convenuto si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché
spiegando domanda riconvenzionale onde ottenere l'accertamento in suo favore del pieno diritto di
abitazione e, quindi, il rilascio dell'immobile da parte della coniuge, in esecuzione della permuta
sopra indicata, in subordine invocando l'accertamento dell'esistenza in capo a lui del diritto di
usufrutto per 1/2 sul compendio immobiliare oggetto di causa.
1.3. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto notarile di permuta, riconducendola alla nullità della
riferita scrittura privata, risalente all'ottobre 2015, per violazione dell'art. 160 c.c., essendo la stipula
della prima intervenuta in esecuzione della seconda, per disporre entrambi tali atti dei medesimi
diritti.
1.4 In particolare ha dato atto che con la scrittura privata del 12.10.2015 i coniugi, allora conviventi,
avevano regolato le condizioni economiche e patrimoniali della futura separazione personale,
prevedendo, al punto 3, della scrittura: "sin da ora i coniugi esprimono il loro consenso alla permuta
senza conguagli del diritto di usufrutto che ancora permane in capo in capo al signor P1 (50%
dell'intero) che viene trasferito alla signora C1 in corrispettivo della costituzione in favore dello
stesso signor P1 del diritto di abitazione per l'intera durata della vita di quest'ultimo sull'inscindibile
complesso denominato V. C ...."
Ha dato ancora atto che il successivo 21.12.2015 i coniugi avevano stipulato l'impugnato atto di
permuta con atto pubblico a rogito notaio di L. Rep. (...), Racc. (...), con il quale il C aveva ceduto alla
C1 I proprio diritto di usufrutto (pari ad 1/2) sull'immobile, mentre la C1 aveva ceduto al P1 la
propria quota (pari ad 1/2) del diritto di abitazione sul medesimo immobile, sicché la C1 ra divenuta
proprietaria per intero dell'immobile ed il P1 era divenuto proprietario dell'intero diritto di
abitazione.
1.5. Ha rilevato l'indubbia nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (peraltro rilevata e dichiarata
dal Presidente del Tribunale di Lanciano nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi
n. 271/2019 R.G.C. con ordinanza 8.01.2020).
Ha rilevato che altrettanto indubbia era la riconducibilità alla scrittura in parola dell'atto di permuta
oggetto di giudizio, essendo tale circostanza provata dal fatto che l'atto aveva ad oggetto i medesimi
diritti di cui alla scrittura privata, né detta riconducibilità era stata contestata dal convenuto il quale
aveva anzi sottolineato che "con la scrittura privata del 12 ottobre 2015 i coniugi avevano già fissato
i termini della permuta poi recepiti nell'atto notarile".
1.6. Ha concluso affermando che, a fronte della nullità della scrittura privata del 12.10.2015, doveva
ritenersi la nullità dell'atto collegato, con la conseguenza che non poteva riconoscersi un diritto di
abitazione in capo al P1 sull'intero fabbricato sito in Via (...) n. 12 di L., dovendo invece considerarsi
la posizione dei due soggetti prima della permuta in parola, sicché la situazione che veniva
ripristinata era quella di cui all'atto di cessione del (...) rep. (...) in forza del quale la C1 era titolare
del diritto di piena proprietà per 1/2 e di nuda proprietà per 1/2 mentre il P1 era titolare sul
medesimo bene del diritto di usufrutto su un 1/2.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario convenuto (attore in riconvenzionale) P1 ,
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di
gravame con i quali ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc.
civ. (principio della domanda e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ultrapetizione); 2)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 1552, 1014, 1026 e 978 cod. civ. Omesso esame delle
ragioni fatti valere dal pi e delle connesse domande avanzate. Omessa pronuncia su un punto
decisivo della controversia (art. 112 cod. proc. civ.).
3. Nel presente procedimento di gravame si è costituita l'originaria attrice, resistendo all'appello e
concludendo come indicato in epigrafe.
4. Dopo un rinvio dell'udienza di P.C. (originariamente fissata per il giorno 19.12.2023) al 7.05.2024,
con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (rinvio
concesso alle parti per consentire di percorrere la prospettata via transattiva), la parte appellante,
con le note depositate in vista dell'udienza del 7.05.2024, ha chiesto in via principale nuovo rinvio
dell'udienza rappresentando la pendenza di trattative tra le parti volte a definire un possibile
accordo per il divorzio congiunto dei coniugi (implicanti valutazioni molto complesse, involgenti
anche molteplici giudizi pendenti in sede civile e penale).
La richiesta di ulteriore rinvio veniva rigettata, al pari della richiesta svolta in via subordinata di far
decorrere i termini di cu all'art. 190 c.p.c. dal mese di settembre 2024. La causa è stata pertanto
assunta in decisione con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 9.05.2024 con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data della comunicazione
dell'ordinanza di assunzione in decisione (comunicazione intervenuta in data 13.05.2024).
In prossimità della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, i procuratori
delle parti, con istanza congiunta del 9.07.2024, hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, al
fine di consentire alle parti il perfezionamento delle trattative in corso.
Il Collegio, in accoglimento della predetta istanza, ha rinviato la causa all'udienza del 5.11.2024,
disponendone lo svolgimento in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 7.11.2024 la causa è stata
nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con
decorrenza dalla data della comunicazione dell'ordinanza di assunzione in decisione
(comunicazione intervenuta in data 8.11.2024).
5. Il Collegio rileva in primo luogo l'inammissibilità di gran parte della nuova produzione
documentale effettuata da parte appellante in allegato alle note telematiche depositate in data
16.04.2023.
Al riguardo va rilevato che trattasi, per una parte, di documentazione che ben l'appellante avrebbe
potuto produrre in primo grado nei termini di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
(verbale di conciliazione dell'11.06.2018 nel procedimento di separazione n. R.G. 1387/2016; scrittura
privata 12.06.2018; ordinanza del 19.07.2020 resa nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano), o,
eventualmente previa richiesta di rimessione in termini, entro l'udienza di P.C. nel giudizio di primo
grado (ordinanza resa dal Tribunale di Lanciano in data 25.05.2021 nell'ambito del procedimento
possessorio n. 130/2021); per altra parte si tratta di documentazione (sentenza resa dal Tribunale di
Lanciano in data 2.01.2022 nell'ambito del giudizio n. 487/2019 ed istanza di revisione dell'assegno
di mantenimento presentata nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano in data 31.01.2022) che
l'appellante avrebbe dovuto chiedere di produrre (mediante specifica indicazione nell'atto
introduttivo del secondo grado di giudizio) ed allegare al medesimo atto di citazione in appello,
nella specie iscritto in data 18.05.2022.
6. Ciò chiarito e passando all'esame dei motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che la sig.ra C1 nel corso del giudizio di primo grado, ha
dedotto la nullità originaria dell'atto di permuta e solo tardivamente, in sede di comparsa
conclusionale, ha sostenuto la tesi della nullità derivata dell'atto per effetto della nullità della
scrittura privata del 12.10.2015 (ex art. 160 c.c.), senza mai mutare o integrare la domanda, motivo
per il quale il giudice sarebbe incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Argomenta in particolare che con l'atto di citazione l'attrice aveva chiesto dichiararsi "la nullità
dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio dott. X1 di L., Rep. (...), Racc. (...), e,
per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. P1 non è titolare dell'intero diritto di abitazione sui
fabbricati siti in L., Via (...) n. 12".
Spiega che le conclusioni non sono state modificate dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 VI
comma c.p.c., sicché la tesi della nullità della permuta quale conseguenza diretta della nullità della
scrittura privata del 12.10.2015 (sostenuta solo in sede di comparsa conclusionale) in quanto
disciplinante, tra molte questioni, anche quelle economiche pre-separazione non è mai stata tradotta
in domanda delle conclusioni.
Sostiene che, mancando nel giudizio la richiesta di accertamento in via incidentale della nullità della
scrittura privata del 12.10.2015, il giudice avrebbe dovuto disattendere la tesi della nullità derivata e
rigettare la domanda, attesa la diversità della "nullità della permuta dedotta in citazione come vizio
suo proprio del contratto" e la "nullità come vizio derivato da altro precedente atto ", atteso che "l'uno
è vizio genetico, l'altro è vizio consequenziale".
Deduce conclusivamente che poiché nella sentenza impugnata è stata accolta la tesi, tardivamente
prospettata dall'attrice, ed è stato ritenuto che la nullità della scrittura privata del 2015 ex art. 160
c.p.c. ha comportato la nullità del "collegato" atto notarile successivamente stipulato, la statuizione
è stata pronunciata in chiara violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
6.2. Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la tesi della nullità
derivata della permuta stipulata con atto notarile del 21.12.2015, in quanto costituente esecuzione ed
attuazione di scrittura privata nulla ex art. 160 c.c. sottoscritta dalle parti il 12.10.2015, è stata
introdotta dall'attrice, a sostegno della richiesta di declaratoria di nullità della permuta del dicembre
2015, sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Invero in sede di memoria depositata nel
primo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la difesa dell'attrice, oltre a richiamare tutto quanto
in precedenza dedotto ed argomentato in ordine alla nullità del contratto di permuta del 21.12.2015,
in quanto affetta da vizi propri, ha espressamente dedotto che nel separato giudizio di separazione
era stata dichiarata nulla (unitamente alla scrittura privata del 12.06.2018) la scrittura privata del
12.10.2015 (già prodotta in atti) in quanto posta in essere in violazione dell'art. 160 c.p.c. e
rappresentato che il P1 , a seguito della pronuncia di nullità delle menzionate scritture, aveva
intrapreso una serie di azioni giudiziali dirette a far dichiarare la nullità degli "atti esecutivi" di dette
scritture (pag. 2 memoria ex art. 183 VI comma primo termine di parte attrice); ha espressamente
rappresentato che il contenuto dell'impugnato atto di permuta, a rogito notaio del 21.12.2015 "era
stato convenuto in quella scrittura intervenuta tra i coniugi, e di cui si è sopra detto, del 12 ottobre
2015 e con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale (poi abbandonata) avevano
convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli aspetti patrimoniali" (pag. 3 memoria ex
art. 183 VI comma prima parte di parte attrice); ha espressamente ribadito che il presidente C2 aveva
riconosciuto la nullità delle predette scritture private (del 2015 e del 2018) in quanto integranti
violazione dell'art. 160 c.p.c..
Ne consegue che il giudice nella parte in cui ha dichiarato la nullità derivata della permuta non è
andato affatto ultra petita, avendo peraltro correttamente proceduto all'accertamento in via
incidentale di una nullità (ex art. 160 c.c.) della precedente scrittura privata espressamente dedotta
dall'attrice sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
6.3. Per il resto si rileva che i due contratti esaminati dal giudice (scrittura privata del 12.10.2015) e
permuta stipulata a mezzo atto notarile il 21.10.2015 sono palesemente avvinti da rapporto di
interdipendenza in considerazione del collegamento tra essi ravvisabile, in virtù del quale le sorti
dell'uno influenzano quelle dell'altro e la nullità dell'uno è destinata a travolgere anche l'altro.
Tale collegamento emerge, con tutta evidenza, dalla scansione temporale (la scrittura privata risale
al 12.10.2015, la permuta al 21.12.2025) e dal contenuto dei due negozi (recanti disposizioni dello
stesso tenore, aventi ad oggetto medesimi beni, essendo intervenuti tra le medesime parti), sicché
tali negozi, pur conservando una propria individualità, sono stati certamente concepiti e voluti come
avvinti da un nesso di reciproca interdipendenza al fine di conseguire risultato economico unitario
(coincidente con la definizione degli aspetti economici e patrimoniali della futura separazione),
costituendo l'uno l'attuazione dell'altra.
6.4. Non può, pertanto, ritenersi che il giudicante sia incorso nel vizio di ultrapetizione lamentato
dall'appellante, implicando l'indagine sulla nullità della permuta notarile, per quanto detto, anche
l'indagine sulla scrittura privata, laddove l'art. 112 c.p.c. deve assumersi violato nel diverso caso in
cui ove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da
quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento
della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una
causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda (Cassazione civile sez. Il,
21/02/2019, n.5153).
6.5. Va aggiunto che la S.C. ha chiarito che "il principio della corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle
parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),
attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso
- nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti,
mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non
espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto
in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate" (Cassazione civile sez.
Il, 30/06/2023, n. 18583).
7. Anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'avvenuto accertamento della nullità della permuta
notarile del 21.12.2015, sul rilevato riscontro del collegamento tra quest'ultima e la scrittura privata
del 12.10.2015, con rilievo determinante dato alla nullità di tale scrittura privata ex art. 160 c.c.,
essendo la stessa volta alla regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali della futura
separazione tra le parti.
Sostiene la validità dell'atto di permuta del 21.12.2015 quale contratto idoneo a produrre i suoi effetti
in via del tutto autonoma e senza lesione dei diritti inderogabili spettanti alla C1 ex art. 160 c.c.
Prospetta la validità della permuta de qua, anzitutto adducendo l'autonomia della causa dell'art. 3 di
medesimo contenuto, di cui alla suddetta scrittura privata, rispetto alle altre disposizioni convenute
in quest'ultima, relative alla regolamentazione della separazione tra i coniugi, per caratterizzarsi
detta norma contrattuale per la corrispettività delle prestazioni in essa previste, disponendo la stessa
il riconoscimento del diritto d'abitazione in suo favore, a fronte dell'accollo da parte di esso delle
spese di ristrutturazione dell'immobile di che trattasi.
In particolare rileva che la clausola n. 3 non ha per oggetto una condizione patrimoniale di
separazione (contenuta negli altri punti) ma rispecchia la condivisa esigenza di assicurare al P1 il
diritto di abitazione sull'intero complesso immobiliare a fronte ed in compensazione delle ingenti
spese da lui sostenute (circa tre milioni di euro, come risultante dalla perizia stragiudiziale redatta
dal dott. X3 , sicché, dato che i costi anticipati dal P1 nell'interesse del nudo proprietario andavano
restituiti e poiché la C1 non era in condizione di versare somme così importanti, si era convenuto di
permutare un mezzo del diritto di usufrutto con quello di abitazione, sicché tale accordo era
caratterizzato da una autonoma e lecita giustificazione causale.
Ribadisce che la clausola di cui all'art. 3 non attiene affatto a disposizioni di natura patrimoniale tra
coniugi, né viola il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, enunciato dall'art.
160 c.c. (sicché non è affetta da nullità per illiceità della causa) non incidendo sulla misura
dell'assegno di mantenimento della C1
Rileva per il resto la validità della permuta del 21.12.2015 sottolineando che nella specie si è
realizzato lo scambio paritario di due attribuzioni paritarie (il P1 ha ceduto il diritto di usufrutto di
cui era titolare, sicché lo stesso, riunendosi con la nuda proprietà facente capo alla C1 si è estinto e
quest'ultima è divenuta piena proprietaria su tutto il complesso immobiliare, quindi pienamente
legittimata a costituire, in favore del P1 un diritto di abitazione sull'intero complesso; dall'altra parte
la C1 ha ceduto il diritto di abitazione in cambio della piena proprietà e dell'accollo in capo al P1 di
tutte le spese da lui sostenute per la ristrutturazione del compendio immobiliare).
Sostiene che il diritto di usufrutto acquistato dalla C1 per effetto della permuta ha valore superiore
rispetto al diritto di abitazione, atteso che, mentre l'usufruttuario può esercitare la facoltà di
godimento sia direttamente che indirettamente (ad esempio concedendo il bene in locazione a terzi),
il titolare del diritto di abitazione può soltanto servirsi dell'immobile per occuparlo personalmente
e con i suoi familiari.
7.2. Il Collegio rileva innanzi tutto la infondatezza delle doglianze con le quale l'appellante sostiene
che la clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata del 12.10.2015 non sarebbe nulla (non avendo
ad oggetto diritti patrimoniali indisponibili ex art. 160 c.c. ed essendo autonoma rispetto alle restanti
condizioni pattuite nella scrittura stessa), con conseguente esclusione della nullità derivata della
permuta di cui all'atto notarile del 12.10.2015.
Al riguardo -ribadito quanto argomentato nei precedenti paragrafi, in cui si è trattato e rigettato il
primo motivo di gravame, in ordine alla riconducibilità della permuta del 21.12.2015 alla previsione
di cui alla scrittura privata del 12.10.2015 della quale ha costituito esecuzione ed attuazione- si rileva
che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la clausola di cui all'art. 3 della scrittura
privata del 2015 non assume affatto natura autonoma rispetto alle restanti pattuizioni, concorrendo
invece alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e delle questioni economiche in vista della
separazione, condizionando evidentemente il contenuto delle altre previsioni, sicché l'accordo deve
essere valutato complessivamente, senza poterlo atomizzare in vista della dichiarazione di nullità
solo parziale di alcune previsioni contrattuali.
Va evidenziato che oltre alla condizione di cui al punto 3, riguardante la permuta poi attuata con
l'atto pubblico del dicembre 2015 la scrittura prevede ulteriori condizioni, segnatamente:
il riconoscimento alla sig.ra C1 di una rendita vitalizia mensile di Euro 10.000,00 al netto di ogni
onere fiscale, vita natural durante (punto 4); l'attribuzione alla sig.ra C1 della piena proprietà di
un'ulteriore unità immobiliare destinata a civile abitazione, con onere del pagamento del
corrispettivo a carico del sig. P1 con un esborso non superiore ad Euro 3.000.000,00 (punto 5);
l'obbligo del sig. P1 di far costituire alle società allo stesso riconducibili o comunque dallo stesso
scelte in favore della sig.ra C1 di polizze assicurative per il complessivo importo di Euro 1.000.000,00
da versarsi entro 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo (punto 6); l'obbligo del sig. P1 di far
acquistare alla sig.ra C1 per il corrispettivo di Euro 300.000,00 (da versarsi da parte del primo senza
animo di rivalsa nei confronti della seconda) tre unità immobiliari con relativi garage ancora in corso
di costruzione di proprietà della M. S.r.l. l'ulteriore obbligo del sig. P1 di far acquistare alla sig.ra C1
per il corrispettivo di Euro 900.000,00 (da versarsi da parte del primo con accollo del mutuo e
pagamento della differenza) di unità immobiliare sita in R. di proprietà della società C3 (punto 7); il
diritto della sig.ra C1 di ottenere in comodato gratuito unità immobiliari site in L. Via X 12 (punto
8).
7.4. La scrittura privata sottoscritta nell'ottobre 2015 è espressamente intitolata "accordi relativi agli
aspetti riguardanti la separazione consensuale dei coniugi" e le parti, nel dare atto che i rapporti
personali, affettivi e relazionali tra coniugi sono "definitivamente venuti meno per incomprensioni"
e "non consentono la prosecuzione della comunione di vita", esprimono la volontà di "trovare una
soluzione alla loro separazione personale in modo da evitare che il protrarsi della definizione degli
aspetti che la riguardano possa pregiudicare il sereno rapporto con 1 figli e la possibile
riconciliazione" e dichiarano "che effettuandosi reciproche concessioni, anche in relazione a
pregressi e non definiti aspetti di natura economica tra gli stessi pendenti e riguardanti in vestimenti
immobiliari e disponibilità liquide" hanno stabilito le condizioni riguardanti la definizione dei
rapporti relativi al patrimonio delle parti ed, in conseguenza e dipendenza di essi, la rinuncia ad
ogni rivendicazione, evidentemente di natura economica, come detto al punto 9 ove "La signora C1
accetta quanto sopra dichiarato" (quindi tutte le previsioni di cui ai precedenti punti da 3 a 8)
"dichiarandosi soddisfatta; rinuncia conseguentemente ad ogni rivendicazione economica sia in
relazione agli aspetti connessi alla separazione e allo scioglimento eventuale del vincolo coniugale
che ai propri apporti -anche lavorativi- nelle società del signore P1 che espressamente dichiara e
conferma essere tutte dello stesso".
7.5. Per il resto si rileva che, secondo l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di
legittimità, sono nulli gli accordi volti a regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali della
separazione personale o della cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero anteriormente alla
proposizione della domanda di separazione o divorzio.
Invero la suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di affermare che gli accordi con i quali i
coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed
eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio
fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.
Trattasi di principio applicabile anche con riferimento ad accordi intercorsi tra le parti già
anteriormente alla loro separazione, come nel caso di specie, stante l'indisponibilità preventiva dei
diritti patrimoniali implicati dalla procedura di separazione o divorzio, che dunque non sono
anzitempo determinabili.
7.6. Del resto, già il presidente del Tribunale in sede di giudizio di separazione aveva rilevato che la
scrittura privata del 12.10.2015 era "destinata a sorreggere ed essere trasfusa in un ricorso congiunto
per separazione consensuale, venendo così a costituire presupposto fattuale del medesimo",
osservando come la Suprema Corte di Cassazione con plurime pronunce avesse dichiarato "la nullità
degli accordi preventivi in vista della pronuncia sullo status per illiceità della causa, perché stipulati
in violazione del fondamentale principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia
matrimoniale di cui all'art. 160 c.c." principio con il quale evidentemente cozzava irrimediabilmente
il penultimo capoverso della premessa laddove enuncia che "I patti, in conclusione, non potranno
modificarsi per le successive variazioni del quadro economico patrimoniale di uno dei coniugi, né
di entrambi, rinunciando espressamente alla relativa domanda di adeguamento.
7.7. Sebbene i precedenti rilievi si rivelino dirimenti al fine del rigetto dell'appello, giova per mera
completezza osservare che il diritto di abitazione, in quanto personale, non può essere ceduto se non
dal pieno proprietario e secondo determinate forme.
Nel caso di specie, la sig.ra C1 non era, al momento della permuta, piena proprietaria, ma lo sarebbe
diventata a permuta conclusa. Non è pertanto condivisibile la tesi dell'appellante che vorrebbe
anticipare la titolarità del diritto di proprietà piena in capo alla moglie onde vedersi riconoscere la
costituzione del diritto di abitazione, posto che fra i due diritti dovrebbe esistere un rapporto
successivo e non contemporaneo. Sarebbe, infatti, illogico riconoscere la sussistenza di un diritto
(proprietà piena) come condizione per costituirne un altro (diritto di abitazione) la cui cessione, a
sua volta e al tempo stesso, sia condizione per la consolidazione del primo. Ne deriverebbe una sorta
di circolo nel quale sarebbe impossibile definire quali siano le condizioni e quali gli effetti.
Ne deriva che non può ritenersi valido il contratto di permuta neppure svincolandolo dalla scrittura
privata del 12.10.2015, in quanto non sussistenti le circostanze di fatto e di diritto che consentivano
lo scambio avente, fra gli oggetti, il diritto di abitazione.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore
dell'appellata delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi
relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di
trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la
ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1
quater D.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione
dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare un'ulteriore somma
pari al contributo unificato per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che
liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali ed a
CAP e IVA come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Conclusione
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del da remoto del giorno 4 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2025.

1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 318/2020 - promosso da C1
contro P1 (onde sentir accertare e dichiarare la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto
pubblico a rogito notaio X1 di L. in data (...), rep (...), race. (...), ripassato tra le parti, in rapporto di
coniugio tra loro, e per l'effetto dichiarare che il P1 non era proprietario dell'intero diritto di
abitazione sui fabbricati siti in L., Via n. 12) giudizio nell'ambito del quale si era costituito in giudizio
il convenuto, contestando le avverse pretese e spiegando domanda riconvenzionale (con richiesta di
condanna dell'attrice all'Immediato rilascio delle porzioni immobiliari da essa occupate, in
subordine con richiesta di accertamento del diritto di usufrutto spettante al P1 sulla quota pari ad
un mezzo su tutti gli immobili)- il Tribunale di Lanciano così statuiva: accerta e dichiara la nullità
dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio Dott. X1 di L., Rep. (...), Racc. (...)
con l'effetto di ritenere i diritti di cui all'atto di cessione del (...) rep. (...) - condanna parte convenuta
al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.254,00 per compensi oltre rimborso forfettario
al 15%, IVA, CA secondo legge".
1.1. A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto: - che aveva contratto matrimonio con la
controparte in data 27.10.1991 in regime della separazione dei beni; - di aver regolato i reciproci
rapporti economico-patrimoniali con atto di permuta del (...), per Notar X1 rep. (...), racc. (...), con il
quale il marito le aveva ceduto e trasferito la quota di usufrutto vitalizio di 14 sulle unità immobiliari
in L. alla Via (...) n. 12, riservandosi il corrispondente diritto di abitazione, mentre lei aveva a sua
volta ceduto al marito la quota pari ad ½ del diritto di abitazione vitalizio sul medesimo bene; - che
a seguito di detto atto di permuta essa attrice era divenuta piena ed intera proprietaria di fabbricati
oggetto di causa essendo già ella titolare della quota di proprietà pari ad 1/2 e della quota di nuda
proprietà pari ad 1/2, mentre il P1 era divenuto titolare dell'intero diritto di abitazione vitalizio sui
fabbricati in oggetto (ciò considerato che: inizialmente quest'ultimo aveva acquistato la quota di
proprietà per 1/3 su tale immobile, con decreto del Tribunale di Lanciano del 13.08.1998, cron. n. (...),
rep. (...); che, in seguito, entrambi i coniugi P1 e C1 ne avevano acquistato rispettivamente le quote
di proprietà di 1/6 e 1/2, con atto per Notar X2 in data (...), rep (...), costituendoli in fondo
patrimoniale con previsione di libera alienabilità con il consenso di entrambi; che, poi, essa attrice
ne aveva acquistato la nuda proprietà pari a 14 dal P1 , con riserva da parte di quest'ultimo del
corrispondente diritto di usufrutto vitalizio, con atto per Notar X2 in data (...), rep. (...)); che in data
11 .03.2019 aveva esperito il giudizio di separazione giudiziale; - che l'anzidetta permuta notarile era
nulla sia per carenza della titolarità al convenuto, quale titolare a monte del diritto di usufrutto, di
disporre del diritto di abitazione (trattandosi di due autonomi diritti reali di godimento tipici,
potendo il solo proprietario disporre di quello da ultimo citato, non potendo l'usufruttuario scindere
dal suo usufrutto il diritto di abitazione, che non gli appartiene in quanto in esso non ricompreso e
non può pertanto riservarselo); - che era inoltre nulla in quanto il P1 non aveva ceduto alcunché alla
C1 sicché l'atto qualificato come "permuta" era in realtà privo di causa.
Inoltre in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. aveva rappresentato che nel giudizio
di separazione (ove l'attrice aveva invocato, tra l'altro, l'esecuzione delle scritture private stipulate
dai coniugi in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali della separazione) era stata
dichiarata nulla la scrittura privata del 12 ottobre del 2015, in quanto posta in essere in violazione
dell'art. 160 c.c., il che non poteva che esplicare i suoi effetti (nullità derivata) anche sull'atto di
permuta in questione, quale contratto esecutivo della sopra citata scrittura privata.
Aveva spiegato che il contenuto dell'atto pubblico di permuta del dicembre 2015 era stato convenuto
proprio in una scrittura del 12.10.2015 con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale
(poi abbandonata), avevano convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli assetti
patrimoniali,
1.2. Il convenuto si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché
spiegando domanda riconvenzionale onde ottenere l'accertamento in suo favore del pieno diritto di
abitazione e, quindi, il rilascio dell'immobile da parte della coniuge, in esecuzione della permuta
sopra indicata, in subordine invocando l'accertamento dell'esistenza in capo a lui del diritto di
usufrutto per 1/2 sul compendio immobiliare oggetto di causa.
1.3. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto notarile di permuta, riconducendola alla nullità della
riferita scrittura privata, risalente all'ottobre 2015, per violazione dell'art. 160 c.c., essendo la stipula
della prima intervenuta in esecuzione della seconda, per disporre entrambi tali atti dei medesimi
diritti.
1.4 In particolare ha dato atto che con la scrittura privata del 12.10.2015 i coniugi, allora conviventi,
avevano regolato le condizioni economiche e patrimoniali della futura separazione personale,
prevedendo, al punto 3, della scrittura: "sin da ora i coniugi esprimono il loro consenso alla permuta
senza conguagli del diritto di usufrutto che ancora permane in capo in capo al signor P1 (50%
dell'intero) che viene trasferito alla signora C1 in corrispettivo della costituzione in favore dello
stesso signor P1 del diritto di abitazione per l'intera durata della vita di quest'ultimo sull'inscindibile
complesso denominato V. C ...."
Ha dato ancora atto che il successivo 21.12.2015 i coniugi avevano stipulato l'impugnato atto di
permuta con atto pubblico a rogito notaio di L. Rep. (...), Racc. (...), con il quale il C aveva ceduto alla
C1 I proprio diritto di usufrutto (pari ad 1/2) sull'immobile, mentre la C1 aveva ceduto al P1 la
propria quota (pari ad 1/2) del diritto di abitazione sul medesimo immobile, sicché la C1 ra divenuta
proprietaria per intero dell'immobile ed il P1 era divenuto proprietario dell'intero diritto di
abitazione.
1.5. Ha rilevato l'indubbia nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (peraltro rilevata e dichiarata
dal Presidente del Tribunale di Lanciano nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi
n. 271/2019 R.G.C. con ordinanza 8.01.2020).
Ha rilevato che altrettanto indubbia era la riconducibilità alla scrittura in parola dell'atto di permuta
oggetto di giudizio, essendo tale circostanza provata dal fatto che l'atto aveva ad oggetto i medesimi
diritti di cui alla scrittura privata, né detta riconducibilità era stata contestata dal convenuto il quale
aveva anzi sottolineato che "con la scrittura privata del 12 ottobre 2015 i coniugi avevano già fissato
i termini della permuta poi recepiti nell'atto notarile".
1.6. Ha concluso affermando che, a fronte della nullità della scrittura privata del 12.10.2015, doveva
ritenersi la nullità dell'atto collegato, con la conseguenza che non poteva riconoscersi un diritto di
abitazione in capo al P1 sull'intero fabbricato sito in Via (...) n. 12 di L., dovendo invece considerarsi
la posizione dei due soggetti prima della permuta in parola, sicché la situazione che veniva
ripristinata era quella di cui all'atto di cessione del (...) rep. (...) in forza del quale la C1 era titolare
del diritto di piena proprietà per 1/2 e di nuda proprietà per 1/2 mentre il P1 era titolare sul
medesimo bene del diritto di usufrutto su un 1/2.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario convenuto (attore in riconvenzionale) P1 ,
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di
gravame con i quali ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc.
civ. (principio della domanda e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ultrapetizione); 2)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 1552, 1014, 1026 e 978 cod. civ. Omesso esame delle
ragioni fatti valere dal pi e delle connesse domande avanzate. Omessa pronuncia su un punto
decisivo della controversia (art. 112 cod. proc. civ.).
3. Nel presente procedimento di gravame si è costituita l'originaria attrice, resistendo all'appello e
concludendo come indicato in epigrafe.
4. Dopo un rinvio dell'udienza di P.C. (originariamente fissata per il giorno 19.12.2023) al 7.05.2024,
con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (rinvio
concesso alle parti per consentire di percorrere la prospettata via transattiva), la parte appellante,
con le note depositate in vista dell'udienza del 7.05.2024, ha chiesto in via principale nuovo rinvio
dell'udienza rappresentando la pendenza di trattative tra le parti volte a definire un possibile
accordo per il divorzio congiunto dei coniugi (implicanti valutazioni molto complesse, involgenti
anche molteplici giudizi pendenti in sede civile e penale).
La richiesta di ulteriore rinvio veniva rigettata, al pari della richiesta svolta in via subordinata di far
decorrere i termini di cu all'art. 190 c.p.c. dal mese di settembre 2024. La causa è stata pertanto
assunta in decisione con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 9.05.2024 con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data della comunicazione
dell'ordinanza di assunzione in decisione (comunicazione intervenuta in data 13.05.2024).
In prossimità della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, i procuratori
delle parti, con istanza congiunta del 9.07.2024, hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, al
fine di consentire alle parti il perfezionamento delle trattative in corso.
Il Collegio, in accoglimento della predetta istanza, ha rinviato la causa all'udienza del 5.11.2024,
disponendone lo svolgimento in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 7.11.2024 la causa è stata
nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con
decorrenza dalla data della comunicazione dell'ordinanza di assunzione in decisione
(comunicazione intervenuta in data 8.11.2024).
5. Il Collegio rileva in primo luogo l'inammissibilità di gran parte della nuova produzione
documentale effettuata da parte appellante in allegato alle note telematiche depositate in data
16.04.2023.
Al riguardo va rilevato che trattasi, per una parte, di documentazione che ben l'appellante avrebbe
potuto produrre in primo grado nei termini di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
(verbale di conciliazione dell'11.06.2018 nel procedimento di separazione n. R.G. 1387/2016; scrittura
privata 12.06.2018; ordinanza del 19.07.2020 resa nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano), o,
eventualmente previa richiesta di rimessione in termini, entro l'udienza di P.C. nel giudizio di primo
grado (ordinanza resa dal Tribunale di Lanciano in data 25.05.2021 nell'ambito del procedimento
possessorio n. 130/2021); per altra parte si tratta di documentazione (sentenza resa dal Tribunale di
Lanciano in data 2.01.2022 nell'ambito del giudizio n. 487/2019 ed istanza di revisione dell'assegno
di mantenimento presentata nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano in data 31.01.2022) che
l'appellante avrebbe dovuto chiedere di produrre (mediante specifica indicazione nell'atto
introduttivo del secondo grado di giudizio) ed allegare al medesimo atto di citazione in appello,
nella specie iscritto in data 18.05.2022.
6. Ciò chiarito e passando all'esame dei motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che la sig.ra C1 nel corso del giudizio di primo grado, ha
dedotto la nullità originaria dell'atto di permuta e solo tardivamente, in sede di comparsa
conclusionale, ha sostenuto la tesi della nullità derivata dell'atto per effetto della nullità della
scrittura privata del 12.10.2015 (ex art. 160 c.c.), senza mai mutare o integrare la domanda, motivo
per il quale il giudice sarebbe incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Argomenta in particolare che con l'atto di citazione l'attrice aveva chiesto dichiararsi "la nullità
dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio dott. X1 di L., Rep. (...), Racc. (...), e,
per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. P1 non è titolare dell'intero diritto di abitazione sui
fabbricati siti in L., Via (...) n. 12".
Spiega che le conclusioni non sono state modificate dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 VI
comma c.p.c., sicché la tesi della nullità della permuta quale conseguenza diretta della nullità della
scrittura privata del 12.10.2015 (sostenuta solo in sede di comparsa conclusionale) in quanto
disciplinante, tra molte questioni, anche quelle economiche pre-separazione non è mai stata tradotta
in domanda delle conclusioni.
Sostiene che, mancando nel giudizio la richiesta di accertamento in via incidentale della nullità della
scrittura privata del 12.10.2015, il giudice avrebbe dovuto disattendere la tesi della nullità derivata e
rigettare la domanda, attesa la diversità della "nullità della permuta dedotta in citazione come vizio
suo proprio del contratto" e la "nullità come vizio derivato da altro precedente atto ", atteso che "l'uno
è vizio genetico, l'altro è vizio consequenziale".
Deduce conclusivamente che poiché nella sentenza impugnata è stata accolta la tesi, tardivamente
prospettata dall'attrice, ed è stato ritenuto che la nullità della scrittura privata del 2015 ex art. 160
c.p.c. ha comportato la nullità del "collegato" atto notarile successivamente stipulato, la statuizione
è stata pronunciata in chiara violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
6.2. Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la tesi della nullità
derivata della permuta stipulata con atto notarile del 21.12.2015, in quanto costituente esecuzione ed
attuazione di scrittura privata nulla ex art. 160 c.c. sottoscritta dalle parti il 12.10.2015, è stata
introdotta dall'attrice, a sostegno della richiesta di declaratoria di nullità della permuta del dicembre
2015, sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Invero in sede di memoria depositata nel
primo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la difesa dell'attrice, oltre a richiamare tutto quanto
in precedenza dedotto ed argomentato in ordine alla nullità del contratto di permuta del 21.12.2015,
in quanto affetta da vizi propri, ha espressamente dedotto che nel separato giudizio di separazione
era stata dichiarata nulla (unitamente alla scrittura privata del 12.06.2018) la scrittura privata del
12.10.2015 (già prodotta in atti) in quanto posta in essere in violazione dell'art. 160 c.p.c. e
rappresentato che il P1 , a seguito della pronuncia di nullità delle menzionate scritture, aveva
intrapreso una serie di azioni giudiziali dirette a far dichiarare la nullità degli "atti esecutivi" di dette
scritture (pag. 2 memoria ex art. 183 VI comma primo termine di parte attrice); ha espressamente
rappresentato che il contenuto dell'impugnato atto di permuta, a rogito notaio del 21.12.2015 "era
stato convenuto in quella scrittura intervenuta tra i coniugi, e di cui si è sopra detto, del 12 ottobre
2015 e con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale (poi abbandonata) avevano
convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli aspetti patrimoniali" (pag. 3 memoria ex
art. 183 VI comma prima parte di parte attrice); ha espressamente ribadito che il presidente C2 aveva
riconosciuto la nullità delle predette scritture private (del 2015 e del 2018) in quanto integranti
violazione dell'art. 160 c.p.c..
Ne consegue che il giudice nella parte in cui ha dichiarato la nullità derivata della permuta non è
andato affatto ultra petita, avendo peraltro correttamente proceduto all'accertamento in via
incidentale di una nullità (ex art. 160 c.c.) della precedente scrittura privata espressamente dedotta
dall'attrice sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
6.3. Per il resto si rileva che i due contratti esaminati dal giudice (scrittura privata del 12.10.2015) e
permuta stipulata a mezzo atto notarile il 21.10.2015 sono palesemente avvinti da rapporto di
interdipendenza in considerazione del collegamento tra essi ravvisabile, in virtù del quale le sorti
dell'uno influenzano quelle dell'altro e la nullità dell'uno è destinata a travolgere anche l'altro.
Tale collegamento emerge, con tutta evidenza, dalla scansione temporale (la scrittura privata risale
al 12.10.2015, la permuta al 21.12.2025) e dal contenuto dei due negozi (recanti disposizioni dello
stesso tenore, aventi ad oggetto medesimi beni, essendo intervenuti tra le medesime parti), sicché
tali negozi, pur conservando una propria individualità, sono stati certamente concepiti e voluti come
avvinti da un nesso di reciproca interdipendenza al fine di conseguire risultato economico unitario
(coincidente con la definizione degli aspetti economici e patrimoniali della futura separazione),
costituendo l'uno l'attuazione dell'altra.
6.4. Non può, pertanto, ritenersi che il giudicante sia incorso nel vizio di ultrapetizione lamentato
dall'appellante, implicando l'indagine sulla nullità della permuta notarile, per quanto detto, anche
l'indagine sulla scrittura privata, laddove l'art. 112 c.p.c. deve assumersi violato nel diverso caso in
cui ove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da
quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento
della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una
causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda (Cassazione civile sez. Il,
21/02/2019, n.5153).
6.5. Va aggiunto che la S.C. ha chiarito che "il principio della corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle
parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),
attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso
- nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti,
mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non
espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto
in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate" (Cassazione civile sez.
Il, 30/06/2023, n. 18583).
7. Anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'avvenuto accertamento della nullità della permuta
notarile del 21.12.2015, sul rilevato riscontro del collegamento tra quest'ultima e la scrittura privata
del 12.10.2015, con rilievo determinante dato alla nullità di tale scrittura privata ex art. 160 c.c.,
essendo la stessa volta alla regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali della futura
separazione tra le parti.
Sostiene la validità dell'atto di permuta del 21.12.2015 quale contratto idoneo a produrre i suoi effetti
in via del tutto autonoma e senza lesione dei diritti inderogabili spettanti alla C1 ex art. 160 c.c.
Prospetta la validità della permuta de qua, anzitutto adducendo l'autonomia della causa dell'art. 3 di
medesimo contenuto, di cui alla suddetta scrittura privata, rispetto alle altre disposizioni convenute
in quest'ultima, relative alla regolamentazione della separazione tra i coniugi, per caratterizzarsi
detta norma contrattuale per la corrispettività delle prestazioni in essa previste, disponendo la stessa
il riconoscimento del diritto d'abitazione in suo favore, a fronte dell'accollo da parte di esso delle
spese di ristrutturazione dell'immobile di che trattasi.
In particolare rileva che la clausola n. 3 non ha per oggetto una condizione patrimoniale di
separazione (contenuta negli altri punti) ma rispecchia la condivisa esigenza di assicurare al P1 il
diritto di abitazione sull'intero complesso immobiliare a fronte ed in compensazione delle ingenti
spese da lui sostenute (circa tre milioni di euro, come risultante dalla perizia stragiudiziale redatta
dal dott. X3 , sicché, dato che i costi anticipati dal P1 nell'interesse del nudo proprietario andavano
restituiti e poiché la C1 non era in condizione di versare somme così importanti, si era convenuto di
permutare un mezzo del diritto di usufrutto con quello di abitazione, sicché tale accordo era
caratterizzato da una autonoma e lecita giustificazione causale.
Ribadisce che la clausola di cui all'art. 3 non attiene affatto a disposizioni di natura patrimoniale tra
coniugi, né viola il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, enunciato dall'art.
160 c.c. (sicché non è affetta da nullità per illiceità della causa) non incidendo sulla misura
dell'assegno di mantenimento della C1
Rileva per il resto la validità della permuta del 21.12.2015 sottolineando che nella specie si è
realizzato lo scambio paritario di due attribuzioni paritarie (il P1 ha ceduto il diritto di usufrutto di
cui era titolare, sicché lo stesso, riunendosi con la nuda proprietà facente capo alla C1 si è estinto e
quest'ultima è divenuta piena proprietaria su tutto il complesso immobiliare, quindi pienamente
legittimata a costituire, in favore del P1 un diritto di abitazione sull'intero complesso; dall'altra parte
la C1 ha ceduto il diritto di abitazione in cambio della piena proprietà e dell'accollo in capo al P1 di
tutte le spese da lui sostenute per la ristrutturazione del compendio immobiliare).
Sostiene che il diritto di usufrutto acquistato dalla C1 per effetto della permuta ha valore superiore
rispetto al diritto di abitazione, atteso che, mentre l'usufruttuario può esercitare la facoltà di
godimento sia direttamente che indirettamente (ad esempio concedendo il bene in locazione a terzi),
il titolare del diritto di abitazione può soltanto servirsi dell'immobile per occuparlo personalmente
e con i suoi familiari.
7.2. Il Collegio rileva innanzi tutto la infondatezza delle doglianze con le quale l'appellante sostiene
che la clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata del 12.10.2015 non sarebbe nulla (non avendo
ad oggetto diritti patrimoniali indisponibili ex art. 160 c.c. ed essendo autonoma rispetto alle restanti
condizioni pattuite nella scrittura stessa), con conseguente esclusione della nullità derivata della
permuta di cui all'atto notarile del 12.10.2015.
Al riguardo -ribadito quanto argomentato nei precedenti paragrafi, in cui si è trattato e rigettato il
primo motivo di gravame, in ordine alla riconducibilità della permuta del 21.12.2015 alla previsione
di cui alla scrittura privata del 12.10.2015 della quale ha costituito esecuzione ed attuazione- si rileva
che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la clausola di cui all'art. 3 della scrittura
privata del 2015 non assume affatto natura autonoma rispetto alle restanti pattuizioni, concorrendo
invece alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e delle questioni economiche in vista della
separazione, condizionando evidentemente il contenuto delle altre previsioni, sicché l'accordo deve
essere valutato complessivamente, senza poterlo atomizzare in vista della dichiarazione di nullità
solo parziale di alcune previsioni contrattuali.
Va evidenziato che oltre alla condizione di cui al punto 3, riguardante la permuta poi attuata con
l'atto pubblico del dicembre 2015 la scrittura prevede ulteriori condizioni, segnatamente:
il riconoscimento alla sig.ra C1 di una rendita vitalizia mensile di Euro 10.000,00 al netto di ogni
onere fiscale, vita natural durante (punto 4); l'attribuzione alla sig.ra C1 della piena proprietà di
un'ulteriore unità immobiliare destinata a civile abitazione, con onere del pagamento del
corrispettivo a carico del sig. P1 con un esborso non superiore ad Euro 3.000.000,00 (punto 5);
l'obbligo del sig. P1 di far costituire alle società allo stesso riconducibili o comunque dallo stesso
scelte in favore della sig.ra C1 di polizze assicurative per il complessivo importo di Euro 1.000.000,00
da versarsi entro 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo (punto 6); l'obbligo del sig. P1 di far
acquistare alla sig.ra C1 per il corrispettivo di Euro 300.000,00 (da versarsi da parte del primo senza
animo di rivalsa nei confronti della seconda) tre unità immobiliari con relativi garage ancora in corso
di costruzione di proprietà della M. S.r.l. l'ulteriore obbligo del sig. P1 di far acquistare alla sig.ra C1
per il corrispettivo di Euro 900.000,00 (da versarsi da parte del primo con accollo del mutuo e
pagamento della differenza) di unità immobiliare sita in R. di proprietà della società C3 (punto 7); il
diritto della sig.ra C1 di ottenere in comodato gratuito unità immobiliari site in L. Via X 12 (punto
8).
7.4. La scrittura privata sottoscritta nell'ottobre 2015 è espressamente intitolata "accordi relativi agli
aspetti riguardanti la separazione consensuale dei coniugi" e le parti, nel dare atto che i rapporti
personali, affettivi e relazionali tra coniugi sono "definitivamente venuti meno per incomprensioni"
e "non consentono la prosecuzione della comunione di vita", esprimono la volontà di "trovare una
soluzione alla loro separazione personale in modo da evitare che il protrarsi della definizione degli
aspetti che la riguardano possa pregiudicare il sereno rapporto con 1 figli e la possibile
riconciliazione" e dichiarano "che effettuandosi reciproche concessioni, anche in relazione a
pregressi e non definiti aspetti di natura economica tra gli stessi pendenti e riguardanti in vestimenti
immobiliari e disponibilità liquide" hanno stabilito le condizioni riguardanti la definizione dei
rapporti relativi al patrimonio delle parti ed, in conseguenza e dipendenza di essi, la rinuncia ad
ogni rivendicazione, evidentemente di natura economica, come detto al punto 9 ove "La signora C1
accetta quanto sopra dichiarato" (quindi tutte le previsioni di cui ai precedenti punti da 3 a 8)
"dichiarandosi soddisfatta; rinuncia conseguentemente ad ogni rivendicazione economica sia in
relazione agli aspetti connessi alla separazione e allo scioglimento eventuale del vincolo coniugale
che ai propri apporti -anche lavorativi- nelle società del signore P1 che espressamente dichiara e
conferma essere tutte dello stesso".
7.5. Per il resto si rileva che, secondo l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di
legittimità, sono nulli gli accordi volti a regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali della
separazione personale o della cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero anteriormente alla
proposizione della domanda di separazione o divorzio.
Invero la suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di affermare che gli accordi con i quali i
coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed
eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio
fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.
Trattasi di principio applicabile anche con riferimento ad accordi intercorsi tra le parti già
anteriormente alla loro separazione, come nel caso di specie, stante l'indisponibilità preventiva dei
diritti patrimoniali implicati dalla procedura di separazione o divorzio, che dunque non sono
anzitempo determinabili.
7.6. Del resto, già il presidente del Tribunale in sede di giudizio di separazione aveva rilevato che la
scrittura privata del 12.10.2015 era "destinata a sorreggere ed essere trasfusa in un ricorso congiunto
per separazione consensuale, venendo così a costituire presupposto fattuale del medesimo",
osservando come la Suprema Corte di Cassazione con plurime pronunce avesse dichiarato "la nullità
degli accordi preventivi in vista della pronuncia sullo status per illiceità della causa, perché stipulati
in violazione del fondamentale principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia
matrimoniale di cui all'art. 160 c.c." principio con il quale evidentemente cozzava irrimediabilmente
il penultimo capoverso della premessa laddove enuncia che "I patti, in conclusione, non potranno
modificarsi per le successive variazioni del quadro economico patrimoniale di uno dei coniugi, né
di entrambi, rinunciando espressamente alla relativa domanda di adeguamento.
7.7. Sebbene i precedenti rilievi si rivelino dirimenti al fine del rigetto dell'appello, giova per mera
completezza osservare che il diritto di abitazione, in quanto personale, non può essere ceduto se non
dal pieno proprietario e secondo determinate forme.
Nel caso di specie, la sig.ra C1 non era, al momento della permuta, piena proprietaria, ma lo sarebbe
diventata a permuta conclusa. Non è pertanto condivisibile la tesi dell'appellante che vorrebbe
anticipare la titolarità del diritto di proprietà piena in capo alla moglie onde vedersi riconoscere la
costituzione del diritto di abitazione, posto che fra i due diritti dovrebbe esistere un rapporto
successivo e non contemporaneo. Sarebbe, infatti, illogico riconoscere la sussistenza di un diritto
(proprietà piena) come condizione per costituirne un altro (diritto di abitazione) la cui cessione, a
sua volta e al tempo stesso, sia condizione per la consolidazione del primo. Ne deriverebbe una sorta
di circolo nel quale sarebbe impossibile definire quali siano le condizioni e quali gli effetti.
Ne deriva che non può ritenersi valido il contratto di permuta neppure svincolandolo dalla scrittura
privata del 12.10.2015, in quanto non sussistenti le circostanze di fatto e di diritto che consentivano
lo scambio avente, fra gli oggetti, il diritto di abitazione.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore
dell'appellata delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi
relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di
trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la
ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1
quater D.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione
dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare un'ulteriore somma
pari al contributo unificato per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che
liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali ed a
CAP e IVA come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Conclusione
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del da remoto del giorno 4 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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