MATRIMONIO – Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e ripetibilità dell’assegno (Cc articoli 129-bis, 143, 316-bis e 2033)
Una volta dichiarata l’invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento di quell’assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse e da esso inevitabilmente dipendenti, pertanto, deve riconoscersi il diritto dell’istante alla restituzione a quanto versato a titolo di assegno di mantenimento.
Tribunale Messina, Sez. II civile, sentenza 11 giugno 2025 n. 1116 - GOP Aricò
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG….\ 2015 introitata in decisione il 10 marzo 2025 con concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante
deposito di note di trattazione scritta
TRA
P1 nato a X il (...) cod. fisc: (...) rappresentato e difeso dall'Avv. …ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio legale, sito in Palermo nella Via…, indirizzo mail :
Attore
Contro
C1 nata a (...) il (...), cod. fisc. (...), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato…pec :
(...) e …pec : (...) presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Convenuta
Oggetto: ripetizione indebito oggettivo
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso
che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18 giugno 2009, n. 69, la sentenza
deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante "rinvio agli elementi
di fatto riportati in uno o più atti di causa" e la" esposizione delle ragioni in diritto" può consistere
nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive
domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a
tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13.02.2015, il signor P1 conveniva in giudizio la sig.ra
C1 per ivi accertare e dichiarare la ripetizione in proprio favore della somma di Euro 8.900,00 versata
a titolo di mantenimento alla convenuta, nonché della metà dell'importo pagato per l'acquisto
dell'autoveicolo Fiat 600 in data 30.09.2003 pari ad Euro 3.615,76 oltre ad Euro 157,12 per le tasse
auto, nonché l'indennità ex art. 129-bis c.c. pari ad Euro 3.600,00.
Premetteva l'attore che con ordinanza del 04.10.2006, il Tribunale di Palermo aveva adottato i
provvedimenti temporanei e urgenti ponendo a carico del sig. P1 la corresponsione di Euro 400,00
mensili a titolo di mantenimento in favore della C1 e della figlia minore, in parti uguali e che
l'importo di Euro 200,00 in favore della moglie, era stato poi successivamente ridotto ad Euro 100,00
mensili.
Con sentenza n. ../2011, la Corte di Appello di Palermo emetteva la pronuncia di delibazione della
sentenza del 26.09.2008 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano con decreto del 11.05.2009 e munita del decreto di esecutività del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 11.09.2009, con cui lo stesso organo giudicante
dichiarava nullo il matrimonio concordatario impugnato dalle parti in causa. Sicché il Tribunale di
Palermo, con sentenza non definitiva n. …/2013, dichiarava estinto il procedimento di separazione
attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si costitutiva in giudizio la sig.ra C1 , con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.06.2015
e, contestando integralmente le domande attoree eccepiva il mancato esperimento della
negoziazione assistita obbligatoria, come condizione di procedibilità ex art. 3 del D.L. n. 132 del 2014;
l'irrepetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento dall'ottobre 2008 e sino alla
dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevando che tali importi dovevano
presuntivamente considerarsi consumati per il sostentamento del beneficiario; evidenziava
l'efficacia ex nunc della sentenza che dichiarava la nullità del matrimonio; l'assenza del dolo in capo
alla convenuta ai fini della richiesta dell'indennità ex art. 129bis c.c., atteso che la motivazione della
sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio adduceva cause di
carattere psicologico o comunque incapacità, ansia e disagi, nonché ingerenze esterne alla vita
coniugale; con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme impiegate per l'acquisto
dell'autovettura durante il rapporto di coniugio, rilevava che si trattasse di un prestito tra coniugi
per far fronte al dovere di solidarietà reciproca o di mutuo soccorso anche nell'interesse della figlia
minore X1 , chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 23.06.2015, il G.I. assegnava a parte attrice il termine di 15 giorni per l'invito alla
stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132 del 2014; tale
invito sortiva esito negativo.
Ammessa la prova testimoniale ed escussi i testi, la causa veniva differita per la precisazione delle
conclusioni.
Il giudizio successivamente transitava sul ruolo dell'odierno decidente, insediatasi nel mese di
ottobre 2023, per la prima volta all'udienza del 28 novembre 202. Tenuta l'udienza in modalità
cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del
18 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , indi veniva assunta in decisione con concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c. il giorno 4 marzo 2025.
Il caso in esame sussumibile nell'istituto della ripetizione di indebito, viene ricondotto alla disciplina
generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. poiché, non avendo colui che riceve la prestazione
la veste di creditore, non può ritenersi legittimato a trattenere quanto ricevuto.
L'art. 2033 c.c. sancisce che colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere
tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se
l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda nel caso di buona fede. L'oggetto
dell'azione di ripetizione riguarda tutto ciò che è stato pagato maggiorato dagli interessi.
Orbene, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico
dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che
lo giustifichi.
Nel caso di specie il signor P1 ha dimostrato di avere effettuato un pagamento non dovuto provando
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Giova osservare che con sentenza n. …/2011, la Corte di Appello di Palermo ha emesso pronuncia di
delibazione della sentenza del 26.09.2008 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, ratificata dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano con decreto del 11.05.2009 e munita del decreto di
esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 11.09.2009, con cui è stata
dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto tra i signori P1 ed C1 conseguentemente
il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 3882/2013 ha dichiarato estinto il
procedimento di separazione attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto dedotto dalla convenuta nelle proprie difese in ordine alla rideterminazione dell'importo
posto a carico del sig. P1 a titolo di mantenimento della figlia X1, con provvedimento a modifica del
D.P. del 19 febbraio 2007 , ove l'assegno di mantenimento da Euro 200,00 mensili è stato elevato ad
Euro 300,00 mensili, non assume rilevanza nel caso in esame, avendo parte attrice soltanto chiesto il
rimborso delle somme versate alla moglie nel corso del procedimento di separazione matrimoniale.
Orbene, l'assegno di mantenimento è da rinvenire nel dovere di solidarietà economica tra i due ex-
coniugi ed è posto a tutela dell'ex- coniuge economicamente più debole, infatti l'attribuzione
dell'assegno è subordinata alla accertata insussistenza dei mezzi economici del coniuge che ne fa
richiesta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, ha enunciato il principio di diritto
secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con
la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il
parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare,
alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 857/2025 del 17-
02-2025).
Tuttavia, nel caso di specie essendo intervenuta sentenza di nullità del matrimonio da parte della C2
che ha annullato il vincolo matrimoniale, deve ritenersi che sia venuto meno il presupposto per
continuare a percepire l'assegno di mantenimento.
Invero malgrado il diritto a percepire l'assegno sia contenuto in una sentenza definitiva del nostro
ordinamento, non può revocarsi in dubbio che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico ha fatto venir
meno l'esistenza originaria del vincolo matrimoniale e, quindi, la sussistenza del diritto all'assegno
di mantenimento (sul punto Corte di Cassazione ordinanza del 11 maggio 2018 n. 11553).
Si evidenzia a tal uopo che le Sezioni unite civili della Suprema Corte , con sentenza n. 32914 del 9
novembre 2022 hanno affermato la ripetibilità dell'assegno (di separazione o divorzio) versato all'ex,
qualora venga escluso ab origine - non dunque per fatti sopravvenuti - il presupposto del diritto al
mantenimento: mancando, per esempio, lo "stato di bisogno" o in caso di addebito; precisando
pertanto la sussistenza del principio generale della ripetibilità dell'assegno (di separazione o
divorzio) versato al coniuge o all'ex, qualora i presupposti del diritto al mantenimento vengano
riconosciuti insussistenti ab initio non per fatti sopravvenuti.
Nel caso di specie in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, sono stati
riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata
in giudicato, il giudizio di separazione si è pertanto estinto per la cessazione della materia del
contendere (cfr. Cass. n 30496 del 2017; Cass. n. 10794 del 2013; Cass. n. 399 del 2010).
Posto che, una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il
presupposto per il riconoscimento di quell'assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse e da
esso inevitabilmente dipendenti, come sopra argomentato, deve riconoscersi il diritto dell'istante alla
restituzione della somma pari ad Euro 8.900,00 versata a titolo di assegno di mantenimento.
Riguardo la restituzione della somma richiesta per il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura,
giova osservare che dal compendio istruttorio è emerso che l'autovettura Fiat 600, cointestata ad
entrambe le parti veniva utilizzata da entrambi i coniugi e che il sig. P1 aveva una propria
autovettura e che nel 2006, a seguito della separazione, l'autovettura de qua continuava ad essere
utilizzata dalla convenuta principalmente nell'interesse della figlia.
Non scalfisce il quadro probatorio quanto dichiarato dalla teste T1 che va disatteso, in ordine albi
circostanza che la C1 si è sempre rifiutata di far usare il veicolo al P1 , trattandosi di testimonianza
de relato avendo riferito la teste sopra indicata "di averlo sentito dire da lui", specificando che lei
stessa era presente alle telefonate le quali non erano in vivavoce.
Orbene, alla luce di quanto sopra è emerso che dal 2003 al 2006 l'autovettura Fiat 600 venne utilizzata
da entrambi i coniugi, in particolar modo dalla convenuta per far fronte alle esigenze della figlia
minore X1, oltre che familiari, pertanto può affermarsi che il finanziamento contratto dal P1 per
l'acquisto della autovettura, durante il matrimonio, non determina il diritto di quest'ultimo alla
restituzione della metà della somma pagata per l'acquisto.
Preme evidenziare infatti che durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle
esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli
artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., sicché, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al
rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i
bisogni della famiglia durante il matrimonio. (Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n. 10927). Giova
a tal uopo rilevare che le spese sostenute riconducibili alla logica della solidarietà coniugale
rappresentano, invero, una obbligazione spontanea che si effettua non in vista di una futura
restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza, che non è un dovere imposto in esclusiva
dal codice civile ma anche una esigenza morale, affettiva e conseguente allo spirito stesso del
matrimonio.
Si tratta di un'obbligazione naturale che non può più essere richiesta indietro, neanche a metà.
La soluzione è diversa solo quando le spese, per la loro entità economica, superano il normale dovere
di contribuzione, che va oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito, ha diritto al
rimborso. Nel caso in esame esula per come dedotta e documentata da siffatta fattispecie trattandosi
di finanziamento per l'acquisto di autovettura utilizzata da entrambi in relazione al progetto comune
di soddisfare bisogni familiari; pertanto alla luce di quanto argomentato la spesa sostenuta per il
finanziamento diretto all'acquisto dell'autovettura Fiat 600 sono nella specie quindi non restituibili (
da ultimo Corte di Cassazione 19.7.2023. n. 21100.)
La domanda pertanto va rigettata, così come non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno
attore di riconoscimento dell'indennità prevista ex art. 129 bis c.c., non ravvisando un
comportamento doloso in capo alla convenuta, posto che dalla motivazione della sentenza
ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario emergono cause di "carattere
psicologico" o comunque di incapacità, ansia e disagi imputabili a quest'ultima.
Or, la nullità del matrimonio ritenuta dal giudice ecclesiastico risulta sia stata pronunciata per un
vizio concernente l'aspetto psicologico della C1 ; la riferibilità oggettiva dell'invalidità del
matrimonio, non può certo ritenersi sufficiente a dimostrare un comportamento assunto contrario al
dovere di correttezza, tantomeno sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare che
quest'ultima abbia con comportamento omissivo o commissivo contribuito alla celebrazione del
matrimonio nullo.
La disposizione normativa invocata stabilisce una responsabilità di colui che in mala fede, abbia dato
origine ad un matrimonio invalido e per tale ragione caducato per effetto di successiva pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sulla
domanda proposta da P1 con atto di citazione notificato il 13/02/2015 nei confronti di C1 così
provvede:
Condanna C1 a restituire a P1 la somma di Euro 8.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al
soddisfo.
Rigetta la domanda di restituzione della somma richiesta per il finanziamento per l'acquisto
dell'auto vettura Fiat 600.
Rigetta la domanda risarcitoria di indennità ex art. 129 bis c.c.
Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro
2.540,00 per compensi ed Euro 237,00 per spese vive oltre iva c.p.a. e spese generali
Conclusione
Così deciso in Messina, il 11 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 11 giugno 2025
25-07-2025 16:35
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