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Sentenza

MANTENIMENTO - Revoca dell’assegnazione della casa coniugale e figlio maggiorenne (Cc articolo 337-sexies)
MANTENIMENTO - Revoca dell’assegnazione della casa coniugale e figlio maggiorenne (Cc articolo 337-sexies)
Venuti meno i presupposti che hanno giustificato l’originaria assegnazione della casa coniugale, il diritto di godimento sull’immobile cessa.

Conseguentemente, tale assegnazione diviene inopponibile a colui che ha acquistato la proprietà dell’immobile all’asta, successivamente alla trascrizione del verbale di separazione consensuale. L’inopponibilità deriva dal fatto che il titolo che rendeva l’assegnazione opponibile al terzo (la trascrizione) perde la sua efficacia nel momento in cui viene meno il diritto sostanziale sottostante.

Tribunale Asti, civile, entenza 16 giugno 2025 n. 313 - Giudice Bussi

TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2024 promossa da:
P1 con il patrocinio dell'avv. …
contro
C1 con il patrocinio dell'avv. …
contro
C2 con il patrocinio dell'avv. …
Avente ad oggetto: Proprietà.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. P1 in qualità di proprietario dell'immobile sito in
X (T.), Via X n. 6, censito al Foglio X numero X , Sub X, conveniva in giudizio la sig.ra C1 e il sig. C2
dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del venir meno del diritto
di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra C1 e la conseguente sopravvenuta
inopponibilità di tale circostanza all'attore. Chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al pronto
rilascio dell'immobile, la fissazione della data di esecuzione e l'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale
con assegnazione di beni. L'attore domandava, inoltre, la condanna della sig.ra C1 al rimborso di
tutte le spese condominiali e di riscaldamento anticipate e anticipande, quantificate in Euro 4.552,91,
e la condanna dei convenuti al pagamento di una congrua indennità di occupazione, indicata in Euro
500,00 mensili salvo superiore stima, sino all'effettivo rilascio, oltre al risarcimento eli tutti i danni
patiti e patiendi per effetto della perdurante occupazione senza titolo, nella misura da quantificarsi
dal Giudice in via equitativa, oltre interessi molatori e rivalutazione.
A fondamento delle proprie domande. Fattore deduceva che l'assegnazione della casa coniugale,
avvenuta nel 2011 con trascrizione del verbale di separazione consensuale tra la sig.ra C1 e il sig. C3
(padre di C2 era giustificata dalla presenza del figlio C2 allora minorenne e non autosufficiente.
L'attore deduceva che a distanza di anni, il figlio C2 ventiquattrenne, ha completato il suo ciclo di
studi e ha reperito un'occupazione lavorativa, acquisendo l'indipendenza economica o, quanto
meno, la capacità di mantenersi. Evidenziava, inoltre, che la sig.ra C1 non aveva mai pagato le spese
condominiali e di riscaldamento di sua competenza, accumulando un debito significativo,
costringendo l'attore, proprietario dell'immobile acquistato all'asta nel dicembre 2016, a sostenere
tali oneri. Quanto all'indennità di occupazione. l'attore la riteneva congrua in Euro 500,00 mensili,
considerando le caratteristiche dell'immobile (85 mq, ristrutturato nel 2006, classe energetica D).
Si costituivano in giudizio i sig.ri C1 e C2 contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo
il rigetto delle domande attorce. In via principale, instavano per il rigetto della richiesta di
accertamento e dichiarazione del venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale,
sostenendo che il sig. C2 è tuttora privo di proprie autonome fonti di reddito che lo rendano
economicamente autosufficiente, rimanendo a carico della madre. Di conseguenza, chiedevano il
rigetto delle domande di cancellazione della trascrizione e di rilascio dell'immobile, nonché delle
domande di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Contestavano, altresì, la
richiesta di rimborso spese condominiali e risarcimento danni, ritenendola generica e infondata.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree, i convenuti chiedevano
la fissazione di un congruo termine per il rilascio dell'immobile, in previsione del reperimento di
una nuova sistemazione abitativa. Chiedevano, inoltre, che l'indennità di occupazione fosse stabilita
in via di equità, considerando le condizioni dello stabile. Infine, domandavano che la quota di
rimborso spese anticipate fosse stabilita in base alla reciproca spettanza tra attore proprietario c
convenuti titolari di diritto personale di godimento.
A sostegno delle proprie difese, i convenuti allegavano che la sig.ra C1 continua ad occupare
l'immobile con il figlio a causa delle limitate risorse economiche. La sig.ra C1 svolge attività come
commessa con contratto a termine fino al 31 marzo 2025, con uno stipendio mensile di circa Euro
1.200,00. Il figlio, sig. C2 , è privo di attività lavorativa e non ha raggiunto una propria indipendenza
economica, affidandosi alla madre. 1 convenuti evidenziavano di essersi attivati presso gli Uffici
Comunali e il Servizio Sociale per ottenere una nuova sistemazione abitativa. Sottolineavano, inoltre,
che l'appartamento presenta forti criticità, quali infiltrazioni, umidità e muffa, dovute alla presenza
di volatili sul tetto condominiale, rendendo l'abitazione ai limiti della possibilità abitativa.
Contestavano l'ammontare dell'indennità di occupazione richiesta dall'attore, ritenendola eccessiva
per le condizioni dell'immobile.
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettive comparse conclusionali e la causa veniva
trattenuta in decisione all'udienza del 29.04.2025.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
1) SULLA CESSAZIONE DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E
SULL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
La questione centrale del presente giudizio verte sulla persistenza del diritto di assegnazione della
casa coniugale in capo alla sig.ra C1, in considerazione della sopravvenuta maggiore età e della
presunta autosufficienza economica del figlio C2. L'assegnazione della casa familiare, ai sensi
dell'art. 337-sexies c.c., è un provvedimento volto a tutelare l'interesse dei figli, minori o maggiorenni
non economicamente autosufficienti, a mantenere il proprio ambiente domestico in seguito alla
separazione o al divorzio dei genitori. Tale beneficio, pertanto, è strettamente funzionale alla
protezione della prole e non può trasformarsi in un diritto di godimento illimitato per il genitore
assegnatario, una volta venute meno le condizioni che lo giustificano.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa
coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente
autosufficienti, conviventi con i genitori. La ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a
permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli
economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso ctu non sussiste alcuna esigenza
di speciale protezione
Nel caso di specie, il sig. C2 ha compiuto 24 anni. Sebbene i convenuti abbiano allegato la sua attuale
mancanza di occupazione lavorativa e la dipendenza economica dalla madre, la giurisprudenza più
recente ha precisato che l'obbligo di mantenimento del genitore non è destinato a perdurare
indefinitamente. La Suprema Corte ha ben chiarito che "Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati
abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile
o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non
può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve
aspirare, mediante 1 attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo
sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendo invece primariamente far fronte al suo stato
attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad
assicurare sostegno al reddito, restando in ogni caso ferma solo l'obbligazione alimentare, da
azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo
bisognoso".
Dalle allegazioni delle parti, emerge che il sig. C2 ha comunque completato il suo ciclo di studi e ha
cercato attivamente lavoro, avendo anche reperito, seppur temporaneamente, un'occupazione. La
sua attuale condizione di disoccupazione, seppur meritevole di attenzione sociale, non può
giustificare il mantenimento di un diritto di assegnazione che ha perso la sua funzione protettiva
originaria. L'assegnazione della casa coniugale non è intesa come una forma di mantenimento per il
figlio maggiorenne che, pur con difficoltà, è in grado di provvedere a sé stesso o di attivarsi per la
propria autosufficienza. La finalità dell'istituto è la tutela della stabilità abitativa del minore o del
figlio non autosufficiente, non il sostegno economico a tempo indeterminato di un adulto che ha la
capacità di rendersi autonomo.
Pertanto, venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'originaria assegnazione della casa
coniugale, il diritto di godimento della sig.ra C1 sull'immobile cessa. Conseguentemente, tale
assegnazione diviene inopponibile al sig. P1, che ha acquistato la proprietà dell'immobile all'asta in
data 13 dicembre 2016, successivamente alla trascrizione del verbale di separazione consensuale (7
aprile 2011). L'inopponibilità deriva dal fatto che il titolo che rendeva l'assegnazione opponibile al
terzo (la trascrizione) perde la sua efficacia nel momento in cui viene meno il diritto sostanziale
sottostante. Cass. Civ., Sez. 2, N. 1264 del 19-01-2025
2) SUL RILASCIO DELL'IMMOBILE E LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
Dalla dichiarazione di cessazione del diritto di assegnazione della casa coniugale, consegue l'obbligo
per i convenuti di rilasciare l'immobile. L'occupazione dell'immobile da parte dei sig.ri C1 e C2 una
volta venuto meno il titolo che la legittimava, si configura come occupazione senza titolo.
Il proprietario ha diritto al rilascio dell'immobile occupato Tribunale Di Marsala, Sentenza n. 114 del
28 Febbraio 2025.
La cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale presso il Conservatore dei
Registri Immobiliari è una conseguenza necessaria della dichiarazione di cessazione del diritto di
assegnazione, al fine di ripristinare la piena titolarità e disponibilità del bene in capo al proprietario
e garantire la completezza e la correttezza dei pubblici registri.
3) SUL RIMBORSO DELLE SPESE CONDOMINIALI
L'attore ha chiesto la condanna della sig.ra C1 al rimborso delle spese condominiali e di
riscaldamento anticipate, quantificate in Euro 4.552,91, allegando la morosità della convenuta. I
convenuti hanno contestato tale richiesta, riservandosi la verifica dei conteggi e dei giustificativi e
chiedendo di stabilire la quota di reciproca spettanza.
In materia di spese condominiali, l'obbligo di contribuzione grava sul soggetto che gode del bene e
usufruisce dei servizi comuni. Nel caso di assegnazione della casa coniugale, le spese ordinarie e
quelle relative ai servizi comuni (riscaldamento, luce e pulizia scale, acqua) sono generalmente a
carico dell'assegnatario, in quanto fruitore diretto di tali servizi.
Il Tribunale rileva che la sig.ra C1 , in quanto occupante dell'immobile, ha pacificamente usufruito
dei servizi condominiali. L'attore ha prodotto documentazione (docc. 11, 15, 25) a dimostrazione di
aver sostenuto il pagamento di Euro 4.552,91 per spese condominiali di competenza della convenuta.
I convenuti non hanno specificamente contestato l'ammontare di tali spese, ma si sono limitati a una
generica riserva di verifica. Tale genericità non è sufficiente a superare la prova fornita dall'attore.
Pertanto, la sig.ra C1 è tenuta al rimborso delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento che
il sig. P1 ha dovuto anticipare.
4) SULL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E IL RISARCIMENTO DANNI
L'attore ha richiesto il pagamento di una congrua indennità di occupazione di Euro 500,00 mensili e
il risarcimento dei danni patiti e patiendi per l'occupazione senza titolo. I convenuti hanno contestato
l'eccessività dell'indennità e la genericità della richiesta di risarcimento danni, evidenziando le
criticità dell'immobile.
In tema di occupazione illegittima di un immobile, la giurisprudenza di legittimità ha superato
l'orientamento secondo cui il danno sarebbe in re ipsa. Attualmente, è onere del danneggiato
dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio. La Suprema Corte ha affermato che "il danno
subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, essendo onere del danneggiato
dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio, come la perdita di opportunità di locazione o
vendita, attraverso presunzioni semplici e elementi indiziari. La Corte di Cassazione ha affermato
che il danno da occupazione sine titulo deve essere allegato e provato, in conformità con i principi
di diritto stabiliti dalla giurisprudenza" Cass. Civ., Sez. 6, N. 29565 del 24-12-2020. Questo principio
è stato ribadito anche in sentenze più recenti (Cass. Civ., Sez. 2, N. 1264 del 19-01-2025; Cass. Civ.,
Sez. 2, N. 33040 del 09-11-2022).
Il danno da occupazione senza titolo, in quanto danno-conseguenza, deve essere allegato e provato.
Non basta la mera occupazione per presumere il danno. Il proprietario deve allegare la concreta
possibilità di godimento perduta (danno emergente) o lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo
della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone conveniente (lucro
cessante) (Tribunale Di Marsala, Sentenza n.114 del 28 Febbraio 2025).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato un pregiudizio derivante dalla perdurante occupazione e ha
indicato un canone di mercato di Euro 500,00 mensili come parametro per l'indennità. Tuttavia, non
ha specificamente allegato c provato di aver perso concrete opportunità di locazione o vendita
dell'immobile a causa dell'occupazione. La mera indicazione di un valore locativo di mercato non è
sufficiente, di per sé, a dimostrare il danno effettivo subito, in assenza di una specifica allegazione
circa la volontà e la concreta possibilità di mettere l'immobile a frutto. (Tribunale Di Marsala,
Sentenza n.114 del 28 Febbraio 2025)
Pertanto, in assenza di specifiche allegazioni e prove circa il danno emergente o il lucro cessante
effettivamente subito dall'attore a causa dell'occupazione, la domanda di condanna al pagamento
dell'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni non può essere accolta. Le difficoltà
economiche e le condizioni dell'immobile allegate dai convenuti, seppur non rilevanti per la
cessazione del diritto di assegnazione, avrebbero potuto essere considerate per la quantificazione
dell'indennità, ma non superano l'onere probatorio in capo all'attore circa l'esistenza stessa del
danno risarcibile.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.s.,
tenuto conto dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, della
complessiva attività svolta dalle parti e delle questioni affrontate.
Per l'effetto, le parti convenute devono essere condannate alla rifusione, in favore della parte attrice
delle spese di lite che devono essere liquidate in complessivi Euro 6.713,00 per compensi, oltre
rimborso forfettario 15% ed oltre accessori per ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accerta e dichiara il venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale in favore della
sig.ra C1 e, per l'effetto, la sopravvenuta inopponibilità all'attore P1 dell'assegnazione della casa
coniugale sull'immobile sito in X (T.), Via X n. 6, censito al Foglio X, numero X , Sub X
2. Dichiara tenuti e condanna i convenuti C1 e C2 al rilascio dell'immobile di cui al punto 1) in favore
dell'attore P1 fissando per l'esecuzione la data del 30.06.2025.
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio Provinciale di Torino, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di T. 2, la cancellazione della trascrizione, effettuata in data 7 aprile 2011 al
Registro Generale n. …e al Registro Particolare n…., del "verbale di separazione consensuale con
assegnazione di beni" tra la sig.ra C1 e il sig. C3 con esonero da ogni responsabilità per il
Conservatore.
4. Condanna la convenuta C1 al rimborso in favore dell'attore P1 della somma di Euro 4.552, a titolo
di spese condominiali anticipate, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
5. Rigetta le domande di condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione e al
risarcimento dei danni per occupazione senza titolo.
6. Condanna i convenuti C1 e C2 in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore P1 delle spese
di lite, che si liquidano in Euro 6.713,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come
per legge.
Conclusione
Così deciso in Asti, il 11 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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