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Sentenza

MANTENIMENTO - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap (Cc, articolo 337-septies; legge 104/1992, articolo 3)
MANTENIMENTO - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap (Cc, articolo 337-septies; legge 104/1992, articolo 3)


Corte d’Appello Venezia, Sez. III civile, sentenza 1° maggio 2025 n. 1588 – Pres. Coltro, Consigliere Rel. Rigoni
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Rita Rigoni - Presidente
Dr. Massimo Coltro - Consigliere relator
Dr. Luca Boccuni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2025 r.g. promossa da
L.C., nato a O. (C.) il (...) e residente S. (T.) (c.f. (...)) rappresentato e difeso dagli avv.ti …per mandato
e domiciliato come in atti - appellante -
contro
S.R. nata a R. (T.) il (...) e residente a B. di P. (T.) (C.F. (...)) rappresentata e difesa dagli avvocati …per
mandato e domiciliata come in atti - appellata -
e con l'intervento del
Procuratore Generale
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Treviso
Svolgimento del processo1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 7 gennaio 2025, notificato con decreto, L.C. adiva la Corte
d'Appello di Venezia evocando S.R. ed impugnando la sentenza n. …/2024 del Tribunale di Treviso
(pubblicata il 17 settembre 2024, non notificata) che in sede di modifica delle condizioni divorzili
(decreto del 18 dicembre 2018), aveva rigettato la domanda di revoca del contributo per il figlio M.
(Euro. 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie) e quella di revoca dell'assegno divorzile di
Euro. 250 mensili, rigettando le domande delle ex moglie per l'aumento dei due contributi e
condannandolo alle spese compensate per 1/2. Si doleva, con il primo motivo, del rigetto della
domanda di revoca del contributo per il figlio M. rilevando che lo stesso era divenuto
economicamente indipendente e che avrebbe potuto incrementare l'orario di lavoro; con il secondo
motivo si doleva del mancato accoglimento della revoca dell'assegno divorzile posto il
miglioramento delle condizioni della R. ed il peggioramento delle proprie; con il terzo motivo, di
conseguenza, si doleva dell'addebito parziale delle spese.
Si costituiva S.R. contestando l'appello e chiedendone la reiezione.
Gli atti erano trasmessi al Procuratore Generale.
La causa veniva discussa all'udienza del 28 aprile 2025 e trattenuta in decisione.
2.- Osserva il Collegio.
L'appello è solo in parte fondato e la sentenza del tribunale di Treviso va riformata con la riduzione,
dalla domanda, dell'assegno divorzile ad Euro. 225 mensili oltre la rivalutazione monetaria e dalla
pronuncia poste le indubbie esigenze di evitare possibili richieste di ripetizione di somme ance se
aventi indubbi profili alimentari.
Le spese processuali dei due gradi vanno compensate per 2/3 e addebitate per la restante parte al C..
3.- Il Tribunale, in sede di modifica delle condizioni divorzili (di cui al decreto del 18 dicembre 2018),
rigettò le domande del C. e della ex moglie, regolando le spese, osservando che:
- le parti avevano celebrato matrimonio il 16 luglio 1988 ed in costanza di rapporto erano nati i figli
M. (il (...)) e A. (il (...)). Il 3 giugno 2004 era stata omologata la separazione con l'affido condiviso dei
minori ed il loro collocamento presso la madre. Il contributo paterno era stato fissato in Euro 350,00
per ciascuno oltre ad un assegno di Euro 250,00 per la R., con rivalutazione;
- con sentenza n. …/2011 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed era
stato affidato il minore A. al padre onerando la madre del contributo mensile di Euro 200,00 oltre al
30% delle spese straordinarie prevedendo un contributo a carico di C. per la R. in Euro 500 mensili
figlio M., maggiorenne non economicamente indipendente oltre al 50% delle spese straordinarie -
con aumento dell'assegno, in appello, ad Euro. 850 mensili; fermo l'assegno divorzile di Euro 250
mensili;
- in sede di modifica delle condizioni (decreto del 18 dicembre 2018) era stato revocato l'obbligo della
R. di contribuire al mantenimento di A. mentre il contributo per M. era stato ridotto ad Euro 300,00mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie; era stata rigettata la domanda di revoca dell'assegno
divorzile;
- era da rigettare la domanda di revoca dell'assegno per il figlio M. in quanto alcuna modifica era
intervenuta rispetto al 2018 ove questi risultava aver trovato lavoro "al momento, infatti, M. è assunto
con contratto sottoscritto ai sensi della L. n. 68 del 1999 - avente appunto come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro - e
percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 700,00";
- il contratto (doc. 7) comprovava "un rapporto di lavoro a Tempo indeterminato con tipo orario
TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE nel periodo dal 15/03/2018 con la società L.I. SRL (C.F. (...)) con
sede in T.";
- poiché il rapporto lavorativo era il medesimo e la retribuzione la stessa, considerata la
rivalutazione, alcuna modifica era intervenuta
- non era fondata la doglianza in merito alla scelta di svolgere tale impiego a tempo parziale e non a
tempo pieno, con conseguente minore retribuzione, essendo rimasto indimostrato che l'orario
ridotto fosse stato determinato da sua scelta;
- nessuna modifica, rispetto al 2018, era ravvisabile anche per la posizione delle ex moglie in quanto
l'elisione del contributo per A., era stata già considerata nel 2018; in quanto l'occupazione della R.
era già presente anche nel 2018 (doc. 8 ricorrente da cui risulta in capo alla resistente "un rapporto
di lavoro a Tempo indeterminato con tipo orario TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE nel periodo
dal 09/01/2009 con la società D.R. SAS D.M.H. SRL",) indimostrata la prova del percepimento di
somme "fuori busta";
- la posizione reddituale del C. era inattendibile tanto che non era predicabile il peggioramento delle
sue condizioni (con reddito annuo di circa Euro 14.000);
- già la Corte d'Appello aveva infatti rilevato che il reddito dichiarato all'epoca da C., pari a Euro
17.000,00 annui, non era coerente con la disponibilità da parte dello stesso di una azienda floro-
vivaistica operante dal 1996, costituita da 10 serre e dal negozio espositivo; era da considerare che il
C. aveva documentato per il 2022 un reddito medio netto mensile di circa Euro 1.300,00 ma
all'udienza del 30 gennaio 2024 aveva dichiarato "la mia attività è nelle stesse condizioni di cui in
passato";
- le domande della R. erano da rigettare rilevandosi che il reddito netto mensile di circa Euro 1.300
percepito era sostanzialmente in linea con quello considerato nelle precedenti decisioni;
- le spese erano da compensare per ½ con addebito della restante parte al C..
3.2.- La sentenza regge alle censure dell'appellante per quel che attiene il contributo per il figlio M.,
diversamente per il resto.
4.1.- La ratio decidendi, quanto al primo capo di impugnazione, riferita alla mancata allegazione di
fatti nuovi e sopravvenuti, rispetto quelli già esaminati dal Tribunale in sede di modifica dellecondizioni divorzili (decreto del 18 dicembre 2018), appare condivisibile. Infatti (Cass. sentenza n.
2953 del 3 febbraio 2017) le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus",
rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici in relazione alla
sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non
addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il
giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
4.2.- Con il primo motivo, dunque, si censura il rigetto della domanda di revoca del contributo per
il figlio M., maggiorenne ed economicamente indipendente assumendosi che l'accertamento di
invalidità Inps del 22 febbraio 2012 era risalente al momento in cui M. si era appena laureato e stava
"approcciandosi" al mondo del lavoro; che la diagnosi di "ritardo mentale LIEVE con dislalia ed
impaccio motorio" attestava che M. aveva: "- autonomia nell'accedere a qualsiasi posto di lavoro; -
capacità di sostenere un tempo pieno; - capacità di sostenere i turni (non quelli notturni); - capacità
di mantenere qualsiasi postura; - completa funzionalità degli arti; - grossolana manualità; - integra
funzionalità sensoriale" tanto che non era da escludere, come ritenuto, una incapacità lavo rativa; che
la commissione medica non aveva indicato alcuna limitazione in termini di orario; che nel corso
degli ultimi anni M. non aveva fatto uno sforzo per trovare occupazione diversa e che era dunque
errato era ritenere che il contributo fosse dovuto in presenza di una invalidità del 50%.
Il motivo è infondato.
Le circostanze di fatto allegate: l'invalidità di M. attestata nel 2012 dalla Commissione Medica ed il
rapporto lavorativo a tempo parziale, rimasto uguale anche per la retribuzione, risultano fatti già
esaminati nel decreto del 18 dicembre 2018 dal quale risulta la stessa invalidità civile di M. (con
deficit intellettivo, sensoriale e motorio). Dal decreto risultano poi e non solo l'assunzione, per tali
ragioni ed in forza della L. n. 68 del 1999, ma pure la stipula del medesimo contratto di lavoro part
time, in considerazione delle indicate disabilità, con retribuzione pressoché consimile all'attuale
posta la rivalutazione.
4.3.1.- Non può condividersi la tesi dell'appellante che fa leva sul principio di autoresponsabilità e
sull'obbligo connesso del figlio maggiorenne di attivarsi per la ricerca di lavoro in forza dei recenti
arresti del giudice di legittimità (Cass. 26875 del 2023 e Cass, 17183 del 2020 ed altre). Infatti, è noto
che (Cass. ordinanza n. 2670 del 30 gennaio 2023) qualora vi siano figli maggiorenni portatori di
handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies
c.c. le disposizioni in tema di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, previste in favore
dei figli minori. A sua volta l'art. 3 della L. n. 104 del 1992 dispone, tra l'altro, che "1. È persona con
disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in
interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione
nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di
base. 2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità,
individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessivaindividuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o
medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato".
Il certificato di invalidità Inps riferito a M.C. attesta "ritardo mentale lieve con dislalia ed impaccio
motorio" con una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%. Interpretandosi tale
attestazione medica, affatto contestata, si ricava che le condizioni ivi indicate appaiono stabilizzate
e che la situazione di invalidità, per i connotati fisici e psichici, appare grave.
4.3.2.- Non risultano conferenti i richiami al decorso del tempo, al principio di autoresponsabilità ed
al mancato ottenimento del lavoro a tempo pieno, per configurare elementi sopravvenuti a
giustificare l'elisione del contributo. Infatti i principio giurisprudenziali addotti non appaiono in
termini essendo riferiti a figli maggiorenni non portatori di handicap grave, come nel caso; in quanto
il concetto di autoresponsabilità, riferito al figlio maggiorenne con difficoltà gravi, equiparato, per il
mantenimento, al minorenne, non risulta operante; in quanto non appare esigibile in presenza di
difficoltà sensoriali, motorie e di genere, per soggetto assunto lavorativamente con le particolari
procedure dette, richiedere l'aumento dell'orario lavorativo anche in mancanza di allegazioni (non
offerte) sulle condizioni aziendali specifiche. 5.1.- Con il secondo motivo si censura il rigetto della
domanda di revoca dell'assegno divorzile già stabilito in Euro. 250 mensili oltre la rivalutazione
(stabilita nel 2011) assumendosi che sarebbero state mal considerate le prove documentali introdotte
a comprovare, rispetto al 2018, un peggioramento delle condizioni anche aziendali ed un
miglioramento di quelle della ex moglie.
Il motivo è fondato per quanto di seguito tanto che, in riforma della sentenza, la Corte stima di
ridurre l'assegno divorzile, dalla sentenza, ad Euro. 225 mensili oltre la rivalutazione monetaria. Il
tutto considerato che con la rivalutazione, all'attuale, l'assegno divorzile è pari ad Euro. 320 circa.
5.2.1.- Vale premettere che la Corte d'Appello di Venezia nella sentenza del 23 maggio 2012, resa tra
le odierne parti, aveva rilevato che già nel 2004 il C. si era offerto di corrispondere per moglie e figli
l'assegno mensile di Euro. 950; che le disponibilità economiche dello stesso non erano coerenti con i
redditi dichiarati e che il medesimo (allora come ora), risulta proprietario di una azienda floro -
vivaistica operante dal 1996, costituita da 10 serre con superficie coperta di 2.200 mq e del negozio
espositivo con rivendita di fiori recisi, di fiori coltivati in pianta, di vasi e fiori secchi, valutati Euro.
370.000 al gennaio 2001.
5.2.2.- Quanto al miglioramento reddituale della ex moglie l'appellante deduce una retribuzione
mensile di Euro. 1.300 - 1.400 come da buste paga dimessa, sempre per lo stesso lavoro del 2018
(cameriera di sala in un Hotel di Treviso) rispetto il precedente reddito di Euro. 700 mensili per lo
stesso lavoro (decreto del 18 dicembre 2018). Risulta dunque un miglioramento delle condizioni
reddituali per l'appellata, non considerato nella sentenza, ma che incide a giudizio della Corte, solo
ai fini della riduzione dell'assegno che si stima di rideterminare in Euro. 225 mensili
Occorre infatti rilevare che nel recente periodo (2020 - 2021) la R. è stata posta in cassa integrazione
con retribuzione netta di circa Euro. 400 mensili tanto che i risparmi risultano erosi (come né dà attolo stesso appellante) e tanto che il peggioramento, posto il reddito basso, ha avuto influssi anche nel
periodo successivo. Occorre considerare l'invalidità della R. nella misura del 74% per varie patologie
di rilievo (cfr doc. 8) "alvo e vescica neurologici in esiti di neoplasia della portio operate
(isteroannessiectomia bilaterale 6/2020), lopoecusia bilaterale neurosensoriale di grado medio,
osteopenia, coxa vara bilaterale, discopatia protrusiva L5-S1, fibromialgia, lieve scoliosi lombare,
trocanterite bilaterale, periartropatia spalle, STC destra lieve
Considerato il lavoro svolto, quale cameriera di sala, trattasi di patologie che rendono difficile
l'espletamento delle mansioni lavorative e che possono giustificare esborsi di vario genere in ambito
non garantito dal Servizio sanitario nazionale anche per eventuali trattamenti e visite come
documentato (doc. 9).
5.2.3.- Non appare giustificato il peggioramento delle condizioni del C. che assume, per il 2019, un
reddito di impresa di Euro. 58.932,99 in diminuzione rispetto l'anno precedente (Euro. 60.975)
reddito poi ridottosi fino a ad Euro. 16.819 nel 2023.
Infatti l'appellante non ha indicato le ragioni ed i motivi concreti e chiari di una siffatta contrazione
reddituale in presenza della stessa situazione proprietaria (ut supra valutata anche dalla Corte
d'Appello) e lavorativa non essendo certo plausibile che un'impresa agricola attività floro - vivaistica
di rilievo con 10 serre con terreni e negozio, in pochi anni possa aver dato luogo a tale riduzione di
tal fatta dei redditi senza alcuna esplicitazione giustificativa da parte dell'onerato che nulla ha
dedotto in concreto valendo, sul punto, il precedente giudizio di non congruità dei redditi rispetto
le condizioni proprietaria, immutate, reso dalla Corte nel passato. Anzi, il riferire dell'appellante in
merito all'eredità ricevuta in morte del padre (nuda proprietà di immobile e terreni) con successiva
vendita dei terreni per Euro. 55.800 al figlio A. per oneri ma soprattutto per investimenti in azienda,
non giustifica il grave peggioramento delle condizioni dell'impresa agricola. 5Problematiche di
salute (doc. 27) non risultano correlate motivatamente alla riduzione dei redditi e, in ogni caso, le
stesse possono valere in termini coevi con le peggiorate condizioni della ex moglie. Varrà soprattutto
e poi considerare quanto dichiarato dal C. all'udienza del 30 gennaio 2024 in senso diametralmente
contrario al dedotto peggioramento "Al momento sono ancora titolare della mia Ditta di
ortofloricoltura, con un reddito di circa Euro 14.000,00 annui. Per quanto riguarda la mia attività è
nelle stesse condizioni di cui in passato; preciso, però, che nel 2021 ho avuto gravi danni a causa di
una grandinata. Per quanto riguarda il negozio espositivo abbinato all'attività, al momento è gestito
da mio figlio A.".
6.- Il terzo motivo è assorbito posta la necessità di valutare l'esito complessivo del giudizio per la
disciplina delle spese.
Tenuto conto che le domande delle R., per l'aumento degli assegni, sono state rigettate in primo
grado e che le domande del C., in primo grado e di maggior rilievo anche economico complessivo
sono state rigettate quantodell'assegno divorzile, reputa la Corte di dover compensare le spese per 2/3 con addebito della
restante parte (1/3) al C. posta la soccombenza prevalente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da L.C. contro S.R. e
con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale
di Treviso;
- riduce l'assegno divorzile ad Euro. 225 mensili dalla sentenza oltre la rivalutazione Istat;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio nella misura dei 2/3 e pone la restante parte (1/3) a
carico del C. che si liquida in 2.538 per compensi per il primo grado ed in Euro. 2.752 per compensi
per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%.
Conclusione
Così deciso in Venezia, il 30 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 1 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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