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Sentenza

Mantenimento dei figli. Riparto del pagamento di spese straordinarie per l’asilo (Cc articolo 337-ter)
Mantenimento dei figli. Riparto del pagamento di spese straordinarie per l’asilo (Cc articolo 337-ter)
    Tribunale Napoli Nord, Sez. I civile, sentenza, 8 febbraio 2025 n. 522
Il Tribunale di Napoli Nord - I Sezione Civile - nella persona del Giudice dr.ssa Antonella Paone, ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare
TRA
P1 , cod. fisc. , nata a X il X (...), residente in X (N.) alla via X n.30, elettivamente domiciliata in Napoli
alla Via…, presso lo studio dell'Avv. …dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
C1 , cod. fisc. , nato a N. il (...), residente in R. alla via X n…. elettivamente domiciliato in Grumo
Nevano alla via ..., presso lo studio dell'Avv…., dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura
in atti
OPPOSTO
Avverso decreto ingiuntivo n. …/2022 del Tribunale di Napoli Nord pubblicato in data 28.3.2022
nell'ambito del procedimento recante N.R.G. .../2022
Svolgimento del processo
Si premette, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., una breve sintesi delle posizioni delle
parti e dell'iter del processo.
P1 ha adito questo Tribunale opponendo il decreto ingiuntivo n. .../2022 del Tribunale di Napoli
Nord pubblicato in data 28.3.2022 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. .../2022 con cui è
stato a lei ingiunto il pagamento della somma mensile di Euro 5.912,00 in favore di C1, oltre spese
legali, a titolo di concorso al pagamento delle spese straordinarie sostenute da quest'ultimo, ex
coniuge, per il loro figlio X1.
In particolare, ha dedotto l'assenza di previo accordo per il sostenimento delle dette spese, necessario
nella specie, secondo gli assunti, sostenendo di conseguenza che le stesse, siccome unilateralmente
decise dall'odierno opposto, debbano da lui solo essere sostenute. Ha concluso chiedendo la revoca
del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando le avverse prospettazioni. Ha concluso per il rigetto
dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, essendo state rigettale le prove
orali, in quanto superflue.
All'udienza del 15.10.2024. sostituita da termine ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le
conclusioni come da note depositate.
La causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Va premesso che la questione che occupa afferisce al riparto del pagamento di spese straordinarie
relative al figlio minore delle parti, X1 , sostenute dall'opposto, all'epoca collocatario prevalente del
minore, in un periodo temporale nel quale era in corso il giudizio di separazione giudiziale tra le
parti e vigeva la regolamentazione provvisoria ed urgente di cui all'ordinanza presidenziale inserita
nell'allegato 14 alla comparsa di costituzione dell'opposto, che stabiliva un riparto al 50% delle spese
straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN debitamente documentate.
Trattandosi di spese sostenute interamente prima che fosse emessa e pubblicata la sentenza di
separazione, con relativa regolamentazione delle spese straordinarie ed espresso richiamo al
Protocollo 2019, è all'ordinanza presidenziale, emessa anche prima della sottoscrizione del
protocollo, che deve farsi richiamo.
La sentenza, infatti, non avendo stabilito espressamente la decorrenza delle statuizioni dalla data
del deposito del ricorso, non ha modificato il regime provvisorio stabilito dall'ordinanza
presidenziale. Ne è riprova il fatto che nel corpo della sentenza con riguardo alle spese straordinarie
si faccia riferimento ad un accordo intervenuto per la scuola privata, relativo, anche alla luce di
quanto documentato in questa sede, al primo anno di scuola primaria, anno in corso all'epoca e nulla
si dica con riferimento al pregresso.
Chiarito ciò, si precisa che la contestazione circa i toni più o meno perentori con i quali si è addivenuti
a sostenere le spese in questione esula dall'oggetto del presente giudizio, ragione per la quale, al
ristretto fine che interessa in questa sede, si analizzerà unicamente se rispetto alle spese per le quali
è stato emesso il decreto ingiuntivo ci fosse o meno consenso e se fosse o meno necessario.
Le spese per le quali è stato emesso decreto ingiuntivo nei limiti del 50% dell'importo sono le
seguenti:
- Euro 168,00 per la rena mensile dell'asilo X per il mese di marzo 2018 (all. n. 1);
- Euro 186,00 per la retta mensile dell'asilo X per il mese di aprile 2018(all. n. 1);
- Euro 168,00 per la retta mensile dell'asilo X per il mese di maggio 2018 (all. n. 2);
- Euro 168.00 per la retta mensile dell'asilo X per il mese di giugno 2018 (all. n. 2);
- Euro 120,00 per l'iscrizione all'asilo X anno 2018/2019 (all. n. 3);
- Euro 407,00 retta asilo X I trimestre 2018/2019 (all. n. 4);
- Euro 407,00 retta asilo X II minestre 20l8/2019 (all.n. 5);
- Euro 407,00 retta asilo X III trimestre 2018/2019 (all. n. 6);
- Euro 120,00 per l'iscrizione all'asilo X anno 2019/2020 (all. n. 7);
- Euro 248,00 terapia X per il mese di marzo 2018 (all. n. 8);
- Euro 388,00 terapia X per il mese di aprile 2018 (all. n. 9);
- Euro 457,00 terapia X per il mese di maggio 2018 (all. n. 10);
- curo 492,00 terapia X per il mese di giugno 2018 (all. n. 11);
- Euro 387.00 terapia X per il mese di luglio 2018 (all. n. 12);
- Euro 227.00 terapia X per ii mese di settembre 2018 (all. n. 13)
- Euro 387,00 terapia X per il mese di ottobre 2018 (all. n. 14);
- Euro 387,00 terapia X per il mese di novembre 2018 (all. n. 15);
- Euro 682,00 terapia X per i mesi di dicembre 2018 gennaio 2019 (all. n. 16);
- curo 422.00 terapia X per ii mese di febbraio 2019 (all. n. 17);
- Euro 402,00 terapia X per il mese di marzo 2019 (all. n. 18);
- Euro 297.00 terapia X per il mese di aprile 2019 (all. n. 19);
- Euro 577,00 terapia X per il mese di maggio 2019 (all. n. 20);
- Euro 387,00 terapia X per il mese di giugno 2019 (all. n. 21);
- Euro 282,00 terapia X per il mese di luglio 2019 (all. n. 22);
- Euro 282,00 terapia X per il mese di settembre 2019 (all. n. 23);
- Euro 422,00 terapia X per il mese di ottobre 2019 (all. n. 24);
- Euro 212,00 terapia X per il mese di novembre 2019 (all. n. 25);
- Euro 159,10 vaccinazione 1 dose e II dosa antimeningococco B (all. n. 26);
- Euro 170,00 esami audiologici (all. n. 27);
- Euro 30,66 esami genetica (all. n. 28)
- Euro 275,00 iscrizione centro sportivo estivo e retta settimana 08-07 - 02/08 (all. n. 29);
- Euro 328,00 retta asilo X I trimestre 2019/2020 (all. n. 30)
- Euro 108,00 retta asilo X I trimestre 2019/2020
inglese e ginnastica (all. n. 30);
euro 328,00 retta asilo X II trimestre 2019/2020 (all. n. 31 );
- Euro 108,00 retta asilo X II trimestre 2019/2020 inglese e ginnastica (all. n. 31 );
- Euro 114,00 esami ematochimici 12/01/2020 (all. n. 32);
- Euro 37.81 spese per farmaci del 4 11/2019 (all. n. 33);
- Euro 539.00 retta asilo X anno scolastico 2020/2021 II trimestre, corso inglese e ginnastica (all. n. 34);
- Euro 539,00 retta iscrizione asilo X III trimestre anno scolastico 2020/2021 (all. n. 35).
per un totale di curo 11.825.57 (undicimilaottocentoventicinque/57).
Al fine di analizzare, voce per voce, le singole spese, devono premettersi i seguenti principi, espressi
dalla Suprema Corte in tema di spese straordinarie:
- in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore
collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le
scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a
ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle
decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto
al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di
dissenso (Cass., n. 15240/2018).Tra l'altro, la Suprema Corte ha più volte ribadito che in tema di
contributo al mantenimento dei tigli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede
giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese
nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino
sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti
variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può
agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra
menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese
straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di
vita della prole (Cass., n. 3835/2021).
- nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di
spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la
rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità
e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015;
Cass., n. 5059/2021). Le due linee direttrici sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della
spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori. In ogni caso,
per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del
coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese
effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n.
2467/2016).
Ciò posto, la prima questione da affrontare, che interessa una buona parte delle spese oggetto di
richiesta di rimborso, è la compartecipazione da parte dell'opponente al pagamento delle rette
relative alla frequentazione da parte del minore dell'asilo "X " negli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, tutte supportate da prova documentale di avvenuto pagamento,
non contestata da parte opponente.
La necessità urgente di iscrizione all'asilo era stata valutata quale rispondente all'interesse del
minore nell'ordinanza presidenziale emessa in data 1.2.2018 nel corso del giudizio di separazione
che ha stabilito, in riferimento all'intero periodo cui si riferiscono le spese di cui si discetta, la regola
di suddivisione dei pagamenti al 50% tra i coniugi.
Si precisa che all'epoca in cui fu stabilita la detta regola l'iscrizione per l'anno scolastico 2017/2018
era già stata presentata. Parte opponente ha prodotto un modulo, datato 11.9.2017, firmato dal solo
C1 ma nel corpo dell'ordinanza presidenziale, a pag. 1, si dà atto del fatto che anche la madre avesse
provveduto al l'iscrizione del minore all'asilo PRESCRITTA con provvedimento presidenziale del
31.10/1.11.2017, non prodotto agli atti.
Nel corpo del detto provvedimento si fa richiamo ad una relazione A. X prodotta in atti da parte
opposta, nella quale, dopo una valutazione allarmante della situazione relazionale tra i coniugi e
delle difficoltà del bambino, si conclude come segue:
"ritardo dello sviluppo psicomotorio, marcalo ritardo nel linguaggio.
Si consiglia esame per la valutazione delle capacità uditive.
Frequenza di asilo nudo.
Terapia psicomotoria 3 volte a settimana per almeno sei mesi.
Si consiglia parent training per le figure genitoriali per favorire le competenze di sviluppo.
Tra tre mesi controllo ed eventuale valutazione presso centro competenze per "disturbi dello spettro
autistico".
Questo il quadro, nel momento in cui è stata stabilita la regola di suddivisione spese al 50% tra i
coniugi, l'iscrizione all'asilo nido "X " era già in atto ed era quindi una spesa prevedibile e ricorrente
che, anche per gli anni a seguire, fino a fine ciclo, non necessitava di ulteriori aggiornamenti.
L'opposto ha rappresentato, in maniera del tutto plausibile, che date le difficoltà nello sviluppo di
crescita del minore e la tempistica, la scelta dell'asilo privato è stata in pratica obbligata e poi, per gli
anni a venire, necessaria per garantire continuità, in costanza di timidi miglioramenti del minore e
la stessa parte opponente ne ha preso atto (cfr. lettera del 23.11.2020 prodotta).
Il discorso relativo alla scuola pubblica ed alla proposta ad essa relativa, risalente al luglio 2021,
espresso dall'opponente con opportuna produzione di pec intercorse tra le parti, esula dall'oggetto
del presente giudizio in quanto si riferisce all'inizio di un nuovo ciclo, quello della scuola primaria,
per il quale vale senz'altro il rinnovo del consenso, avvenuto nella specie, con precisazione di accollo
spese ad opera del C1.
Tutte le rette per le quali è richiesta di rimborso in questa sede si riferiscono invece all'asilo, scelta
necessitata, nell'interesse del minore, come già precisato, vieppiù in concomitanza con il fatto che
l'ordinanza presidenziale ha modificato la collocazione prevalente del minore, stabilendola presso il
padre, essendo la madre fuori sede per esigenze di lavoro.
Nessuna questione può essere posta per le difficoltà economiche a sostenere la retta de qua, atteso
l'importo di Euro 1600 netti circa mensili quale entrata stipendiale e non essendo stata documentata
alcuna richiesta di modifica da parte dell'opponente presentata in corso di giudizio di separazione
per eventuale impossibilità a sostenere le spese, con richiesta di rimodulazione delle percentuali di
contributo a carico di ciascuno.
La stessa produzione di due schermate relative ad un mutuo/finanziamento acceso dalla P1 nulla
prova, atteso che non è riscontrabile che la richiesta del detto emolumento sia legata
all'esigenza/difficoltà di sostenere le spese in questione e familiari più in generale e non ad altra
esigenza personale.
Del pari, la produzione di un modulo in bianco di richiesta rimborso spese asilo cui l'opposto
potrebbe aver diritto non è prova di un fatto estintivo, modificativo della pretesa fatta valere da
quest'ultimo, atteso che l'opponente avrebbe dovuto provare positivamente l'avvenuta fruizione del
detto benefìcio ovvero articolare prova ammissibile sul punto.
Ancora, la circostanza, dedotta dall'opponente circa l'aver sostenuto in via esclusiva spese differenti
senza richiesta di rimborso all'opposto in assenza di eccezione di compensazione resta mera
allegazione di fatto, che senz'altro supporta il clima teso nel quale ancora vivono gli ex coniugi ma
non rileva in questa sede.
L'allegazione del verbale del 20.12.2019, qualora sia rilevante ai lini che occupano, non può essere
apprezzata, atteso che le pagine scansionate sono assolutamente illeggibili.
Analogo discorso va operato per i pagamenti effettuati in relazione alle terapie presso il centro X in
regime privato.
Ferma l'urgenza nel l'affrontarle, supportata dal provvedimento presidenziale e dalla relazione già
citati, l'opposto ha documentato (all. 3 memoria n. 2) i numerosi tentativi effettuati per l'inserimento
del minore in liste di strutture in regime convenzionato, e l'avvenuto contemperamento dell'urgenza
di iniziare le terapie con quella di prediligere un regime convenzionato con la scelta di un centro, X,
che concede entrambe le possibilità e che ha in effetti concesso l'entrata immediata in regime privato
(all. 3 memoria n. 2 parte opposta) salvo poi tramutarla in regime convenzionato non appena le liste
sono state smaltite (cfr. certificazione allegata dall'opponente all'atto introduttivo).
Anche in questo caso, quindi, le necessità di intervenire giustifica ampiamente le spese sostenute e
documentate, né parte opponente ha documentato, di contro, un manifesto dissenso né una proposta
alternativa concreta formulata nelle more rispetto alla problematica specifica che il minore avrebbe
dovuto affrontare.
Stante la specifica contestazione dell'importo complessivo delle spese relative alla terapia tenutasi
presso il Centro X , si portano in rassegna i documenti prodotti a sostegno: fattura n. (...) del 7.6.2018
di importo pari a Euro 457 relativa a maggio 2018, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 3.7.2018 di importo pari a Euro 492 relativa a giugno 2018, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 3.8.2018 di importo pari a Euro 387 relativa a luglio 2018, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 2.10.2018 di importo pari a Euro 227 relativa a settembre 2018, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 2.11.2018 di importo pari a Euro 387 relativa a ottobre 2018, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 4.12.2018 di importo pari a Euro 387 relativa a novembre 2018, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 6.2.2019 di importo pari a Euro 682 relativa a dicembre 2018 e gennaio 2019, con
relativo bonifico,
fattura n. (...) del 7.3.2019 di importo pari a Euro 422 relativa a febbraio 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 9.4.2019 di importo pari a Euro 402 relativa a marzo 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 8.5.2019 di importo pari a Euro 297 relativa a aprile 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 12.6.2019 di importo pari a Euro 577 relativa a maggio 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 4.7.2019 di imporlo pari a Euro 387 relativa a giugno 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 28.8.2019 di importo pari a Euro 282 relativa a luglio 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 8.10.2019 di importo pari a Euro 282 relativa a settembre 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 5.11.2019 di importo pari a Euro 422 relativa a ottobre 2019, con relativo bonifico,
fattura n. (...) del 3.12.2019 di importo pari a Euro 212 relativa a novembre 2019, con relativo bonifico.
Quanto alla spesa sostenuta per la vaccinazione, si evidenzia che il presupposto per riconoscere la
necessità di compartecipazione dell'opponente alla relativa spesa è dato dall'allegato 12 alla
comparsa dell'opposto, non specificamente contestata dalla controparte, nel corpo della quale si
riporta testualmente un sms inviato dalla P1 nel quale fornisce il consenso.
Ne consegue che la spesa, come documentata, va ripartita.
Quanto alla spesa relativa al centro estivo, la prova del consenso è data dal tenore del messaggio di
cui all'allegato 11 della comparsa dell'opposto.
Anche in questo caso, quindi, la spesa va ripartita in ragione di ciò.
Quanto alle ulteriori spese mediche, considerato che le stesse sono legate ad esigenze sanitarie che
sono consigliate nella relazione A. X già menzionata e sono state ritenute necessarie per l'interesse
del minore con l'ordinanza presidenziale vanno del pari ripartite.
In definitiva, l'opposizione come formulata va rigettata, con conseguente esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto.
Alla soccombenza dell'opponente consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese
processuali sostenute dall'opposto per la costituzione e difesa nel presente giudizio, che si liquidano
secondo gli importi minimi dei parametri relativi allo scaglione di riferimento (valore dichiarato
dall'opponente), relativi a tutte le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. .../2022 del Tribunale
di Napoli Nord pubblicato in data 28.3.2022 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. .../2022;
condanna P1 alla rifusione in favore di C1 delle spese di lite sostenute per la costituzione e difesa
nel presente giudizio che si liquidano in Euro 2.540.00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, LV.A.
e C.P.A., come per legge.
Conclusione
Così deciso in Aversa, il 7 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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