MANTENIMENTO DEI FIGLI - Esclusione della compensazione e obbligo di pagamento secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo
(Cc articolo 337-ter, 337-septies, 447, 1246 n. 5; Cpc articoli 96, 283 352, 615)
L’obbligo di mantenimento dei figli, stabilito dal giudice, deve essere adempiuto secondo le modalità indicate nel provvedimento, senza possibilità di compensazione con crediti diversi, salvo accordi tra le particolo i o modifiche giudiziali. Il pagamento diretto a terzi (es. baby-sitter) da parte e del genitore obbligato non libera dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro genitore, salvo diversa statuizione del giudice. La natura alimentare dell’assegno di mantenimento esclude la compensazione con altri crediti, anche se relativi a spese sostenute per il minore. (Nel caso in esame, la moglie aveva notificato al marito un atto di precetto per il pagamento di mensilità di mantenimento non corrisposte, relative al figlio minore, per il periodo maggio 2019-gennaio 2020, in base a un decreto del Tribunale di Roma che prevedeva €500 mensili per spese ordinarie (vitto, abbigliamento, abitazione, baby-sitter). Il marito ha proposto opposizione ex articolo 615 c.p.c., sostenendo di aver adempiuto all’obbligo pagando direttamente la baby-sitter e contestando il calcolo degli importi. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione, ritenendo che il pagamento diretto alla baby-sitter fosse liberatorio. La donna ha appellato la sentenza, contestando la compensabilità dell’obbligo di mantenimento con le spese per la baby-sitter, la prova dell’effettivo lavoro della collaboratrice, la mancata contestazione delle ricevute di pagamento e l’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie. Il Tribunale ha accolto il primo motivo di appello, affermando che il pagamento doveva essere effettuato secondo le modalità previste dal titolo esecutivo (versamento all’altro genitore), escludendo la compensazione e la liberazione tramite pagamento a terzi. È stato accertato che l’uomo aveva versato una somma inferiore rispetto al dovuto, confermando la correttezza del calcolo richiesto dalla donna).
Tribunale Roma, Sez. IV, sentenza 24 settembre 2025 n. 13023 - Giudice Lauropoli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. …/2024 promossa da:
P1 , nata a R. il (...) (C.F.: (...)), con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv…., elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Roma, via…;
APPELLANTE
Contro
C1 nato a R. il (...) (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. …dell'avv. e…, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. …in Roma, via…;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. .../2024 R.G., pubblicata
il 09/10/2024;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto d'appello del 18.10.2024, regolarmente notificato, P1 ha impugnato la sentenza del
Giudice di pace di Roma, n. .../2024, pubblicata il 09/10/2024 (R.G. n. .../2020) che aveva
accolto l'opposizione, proposta dall'appellato C1 avverso il precetto a questi notificato
dall'appellante.
La vicenda processuale può riassumersi nei seguenti termini:
- con atto di precetto notificato l'8.5.2020, pedissequo al decreto del 29.1.2020 di
regolamentazione dei rapporti con il figlio minore X1 emesso, nel giudizio RG 8384/2019,
dal Tribunale di Roma, la P1 intimava al C1 il pagamento di mensilità di mantenimento non
pagate o pagate solo parzialmente, da maggio 2019 a gennaio 2020, per un totale di Euro
3.120,53; in particolare, il suddetto decreto aveva stabilito che il C1 dopo la cessazione della
convivenza, dovesse corrispondere, per le spese ordinarie di mantenimento del figlio, Euro
500,00 mensili a far data dalla domanda (maggio 2019), chiarendo che tra tali spese
dovevano considerarsi "vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione ... e baby
sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza";
- avverso tale precetto, il C1 proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. assumendo, in primo
luogo, di aver adempiuto al proprio obbligo, avendo saldato direttamente la baby sitter X2
; in secondo luogo, che la P1 avesse erroneamente calcolato gli importi intimati nell'atto di
precetto;
- con la gravata sentenza, il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione proposta,
ritenendo che "parte ricorrente ha documentalmente provato di avere adempiuto
all'obbligazione di cui sopra per tutto il periodo riguardante dal mese di maggio 2019 fino
al mese di gennaio 2020 corrispondendo quanto pattuito versando il dovuto anche
direttamente alla "baby sitter "per complessivi Euro 5.500,00 (somma comprensiva anche
della tredicesima mensilità). Pertanto, essendo compresa come da decreto del tribunale nella
somma da corrispondere a titolo di mantenimento pari a ad Euro 500,00 anche la
retribuzione in favore di una "baby sitter", l'importo oggetto del precetto è stato debitamente
corrisposto" (cfr. p. 2 della sentenza appellata, all. B di parte appellante).
Con il proposto gravame, previa richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., la P1 ha
denunciato l'erroneità della sentenza, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo, parte appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure
nella parte in cui ha ritenuto legittima la compensabilità dell'obbligo di mantenimento con
le spese sostenute per il compenso della baby sitter X2 ciò contrasterebbe con gli artt. 447 e
1246, n. 5, c.c., in base ai quali le obbligazioni alimentari - nella cui categoria sarebbe
ricompreso l'assegno di mantenimento - non sono suscettibili di compensazione.
Con il secondo motivo, la P1 ha lamentato, in ogni caso, che la sentenza di primo grado
abbia erroneamente ritenuto provato che la suddetta baby sitter avesse lavorato presso la
casa familiare, circostanza non veritiera giacché parte appellante si era avvalsa, durante il
periodo di inadempimento contestato in precetto, di altra collaboratrice.
Con il terzo motivo, parte appellante ha censurato la pronuncia impugnata per non aver
considerato come il C1 non avesse contestato né le ricevute di pagamento a favore della
baby sitter della P1 (a riprova della circostanza per cui ciascun genitore aveva assunto una
propria collaboratrice), né le ricevute di bonifico che dimostravano la correttezza
dell'imputazione delle mensilità e dei calcoli effettuati in sede di precetto.
Con l'ultimo motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alle
richieste istruttorie.
Si è costituito l'appellato, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c.
nonché, nel merito, il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ritenuta la controversia matura per la decisione senza
necessità di istruttoria, il giudicante ha assegnato i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'esito,
ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16.9.2025.
Il primo motivo di appello merita accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che il decreto del Tribunale di Roma, R.G. n. 8384/2019 del 29
gennaio 2020 (cfr. pp. 8 ss., fascicolo di primo grado di parte appellata), ha quantificato in
Euro 500,00 mensili, spettanti dal maggio 2019, l'importo del mantenimento ordinario,
somma che ricomprende, fra l'altro, le spese per "vitto, abbigliamento, contributo spese per
l'abitazione .... e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della
cessazione della convivenza". Le somme precettate, quindi, si riferiscono al parziale
pagamento del mantenimento per il periodo antecedente all'adozione del decreto da parte
del Tribunale: in particolare, alle dieci mensilità intercorrenti tra il maggio 2019 e il febbraio
2020 (in scadenza immediatamente dopo l'adozione del decreto).
Più nel dettaglio, il titolo esecutivo azionato dalla P1 dispone chiaramente che il contributo
debba essere corrisposto alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, senza la possibilità di
adempiere all'obbligazione mediante pagamento a terzi.
In via generale, in materia di provvedimenti emessi per il mantenimento dei figli, l'art. 337
ter c.c. prevede, fra l'altro, che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al
fine di realizzare il principio di proporzionalità". Da ciò si desume che la corresponsione
dell'assegno, quando ordinata dal giudice, è diretta a proporzionare l'apporto dei genitori
nel mantenimento della prole; naturale conseguenza di tale assunto è che, di regola, il
pagamento del contributo avvenga da parte di un genitore a favore dell'altro, salva la
possibilità, prevista dall'art. 337 septies c.c., che il mantenimento venga versato direttamente
nelle mani del figlio, ove maggiorenne.
Sul punto, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che, finché non intervenga una
pronuncia giudiziale di modifica delle condizioni, l'obbligato non possa variare le modalità
di corresponsione e di consegna dell'assegno: in tal senso, è pacificamente escluso che, ad
esempio, il genitore obbligato al mantenimento possa, senza apposita statuizione
modificativa da parte del giudice, iniziare a pagare direttamente nelle mani del figlio
divenuto maggiorenne (così Cassazione Civile, sez. 3, n. 9700 del 13/4/2021; nel medesimo
senso, cfr. Cassazione Civile, sez. 1, n. 6975 del 4/4/2005; Trib. Palermo, n. 3728/2019); con la
precisazione, peraltro, che un provvedimento di tal fatta può essere adottato esclusivamente
dal giudice designato dalla legge per il relativo provvedimento e non anche dal giudice
dell'esecuzione.
Orbene, in questa sede, comunque, non si controverte in ordine alle mensilità successive
all'adozione del decreto, bensì a quanto maturato dalla data della domanda (maggio 2019)
sino alla costituzione del titolo. Cionondimeno, appare evidente come la sentenza di primo
grado non si sia attenuta ai principi appena ricostruiti, che questo giudicante invece
condivide, avendo ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dal C1 alla baby sitter X2
Peraltro, ai fini dell'opposizione al precetto notificato dalla P1 , non assume alcun rilievo la
circostanza (contestata dalle parti) in ordine al luogo di lavoro della predetta collaboratrice,
ossia se la stessa lavorasse presso l'abitazione di parte appellante ovvero presso l'appellato,
per il periodo in cui il figlio si trovava allo stesso affidato. Quand'anche la X2 avesse prestato
la propria attività a favore della P1 , infatti, ciò non avrebbe comunque consentito al C1 di
liberarsi della propria obbligazione pagando la retribuzione spettante alla stessa,
maturando, eventualmente, per ciò, un credito da accertare in un separato giudizio e non
immediatamente decurtabile da quanto complessivamente dovuto alla ex compagna.
Come affermato più volte dalla Cassazione, infatti, "il carattere sostanzialmente alimentare
dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la
non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti" (cfr. Cass. n. 23569
del 2016; n. 11689/2018).
In questo senso, va ribadita l'irrilevanza degli eventuali pagamenti a favore di terzi, peraltro
non dedotti nel procedimento volto a stabilire le condizioni dell'affidamento, ai fini solutori
dell'obbligazione di mantenimento del figlio. Pertanto, l'aver - in ipotesi - il C1 versato alla
X2 le allegate retribuzioni non può giovare né sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo
di mantenimento né, tantomeno, come credito da dedurre in compensazione, ostando a ciò
la richiamata natura alimentare del controcredito - in applicazione dell'art. 447 c.c.,
correttamente richiamato da parte appellante.
Quanto, poi, all'errore di calcolo nelle mensilità indicate in precetto da parte opponente,
questione riproposta in sede d'appello, va rilevato che il C1 ha depositato in giudizio l'elenco
dei movimenti bancari (cfr. p. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata) dal 1.8.2019 al
31.1.2020.
Da tale documentazione si evince che, in tale periodo, l'opponente ha versato alla P1 la
somma complessiva di Euro 2.300,00, a fronte di un totale dovuto di Euro 5.000,00, pari a
dieci mensilità (da maggio 2019 a febbraio 2020, quest'ultima da pagare entro il 5.2.2020).
Atteso che dalla documentazione prodotta da parte opponente non è possibile evincere le
imputazioni dei pagamenti, risulta invece provato che il C1 ha corrisposto alla P1 una minor
somma rispetto al quantum determinabile dal titolo esecutivo, per un totale pari ad Euro
2.700,00 (ovvero la differenza tra il dovuto, Euro 5.000,00, e il versato, Euro 2.300,00).
Risulta, dunque, corretto il calcolo del capitale richiesto in sede di precetto; di conseguenza,
la domanda riproposta da parte appellata, concernente l'erroneità delle somme intimate con
il precetto, deve essere rigettata.
Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, al pari della
domanda di condanna del C1 al pagamento delle somme indicate in precetto, che deve
ritenersi superata in ragione dell'accoglimento dell'appello e della conseguente conferma di
quanto dedotto nel precetto intimato.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e, per quanto riguarda la presente fase,
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55 del 2014, come
aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, in considerazione del valore della domanda, della
complessità delle questioni affrontate e delle attività svolte, che giustificano l'applicazione
dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico
dell'appellato, richiesta anche nelle conclusioni riportate nell'atto di appello; è rimasta,
infatti, non provata la mala fede del C1 peraltro vittorioso in primo grado, nell'essersi
opposto al precetto intimato dalla P1.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da P1 e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta
l'opposizione a precetto proposta in primo grado da C1
- condanna C1 a rimborsare ad P1 le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si
quantificano, per il grado d'appello, in Euro 1.700,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ove
dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato, nonché, per il primo grado, in Euro 671,00
per compensi e in Euro 43 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa ove dovuti.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2025 06-12-2025 20:31
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